TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 12271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12271 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XI^ Civile - in persona del giudice unico, dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in I° grado iscritta al n° 2503/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza, tenutasi a trattazione scritta, del
30.4.2025, vertente tra
- , (C.F. Parte_1
in persona dell'Amministratore pro tempore P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliato in alla Via Nemorense 77, presso
[...] Pt_1
lo studio dell'Avvocato Andrea Ingenito (C.F. , C.F._1
PEC ), che lo rappresenta e Email_1
difende per procura allegata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
– opponente;
e
- ( ), in persona del l.r.p.t., Signor CP_1 P.IVA_2
corrente in alla Via della Vaccheria Gianni n° 45 Controparte_2 Pt_1
- 00155, elettivamente domiciliata in alla Via Tuscolana n° 1348, Pt_1
presso lo studio dell'Avv. Marco Marchese ), che C.F._2
la rappresenta e difende in giudizio giusta procura ad litem rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, PEC:
; - opposta; Email_2 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 19671/2022 emesso dal
Tribunale di Roma, notificato il 22.11.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.4.2025, tenutasi a trattazione scritta, le parti concludevano come da note scritte autorizzate ed il giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, il in conveniva Parte_3 Pt_1
in giudizio la CP_1
Esponeva l'opponente che:
- con ricorso monitorio iscritto al registro generale degli affari civili con il n. 61389/22, la soc. aveva adito l'intestato Tribunale, assumendo CP_1
di essere creditrice nei confronti del condominio di Parte_1
in per l'importo di €. 47.014,10, di avere inutilmente cercato
[...] Pt_1
di risolvere bonariamente la vertenza e, senza specificare quale fosse la fonte della presunta obbligazione del condominio, allegando solo una serie di fatture, in data 15/11/2022 otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n° 19671, notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario il
22/11/2022, con cui ingiungeva all'esponente il pagamento della somma di € 47.014,10 oltre interessi moratori nonché spese, onorari ed accessori come ivi liquidati;
- intendeva opporsi al suddetto decreto eccependo, anzitutto, in via pregiudiziale, il difetto di titolarità passiva del per effetto Parte_1
del contratto di appalto di opere di manutenzione dei beni condominiali intervenuto fra le parti e posto a base della richiesta monitoria;
- in tale contratto le parti avevano infatti pattuito la rinunzia al vincolo di solidarietà tra i condòmini, con la conseguenza che ogni pretesa andava azionata nei soli confronti dei condòmini morosi, essendo nel contratto espressamente pattuito che “l'impresa si impegna, in caso di mancato pagamento di tutta o parte di una o più rate da parte del
dovuta a situazioni di morosità dei condomini, ad agire Parte_1
direttamente nei confronti dei morosi, rinunciando sin da ora ad ogni azione nei confronti del . In proposito, si precisa che … la Parte_1
presente clausola contrattuale deve intendersi quale formale autorizzazione e riconoscimento (ed anche cessione dei relativi crediti) in favore dell'impresa del potere di agire direttamente nei confronti dei condomini morosi nel pagamento delle quote relative ai lavori appaltati.
Resta inteso e stabilito che, in forza della presente clausola contrattuale, l'impresa non potrà mai agire nei confronti del
Condominio e/o eventualmente nei confronti dei condomini adempienti e puntuali nel pagamento delle quote relative ai lavori appaltati, dichiarandosi l'impresa stessa soddisfatta con il riconoscimento in proprio favore del potere di agire direttamente nei confronti dei condomini morosi. Pertanto è stata prevista la rinunzia al vincolo di solidarietà tra i condomini, con la conseguenza che ogni pretesa deve essere azionata nei soli confronti dei condomini morosi, i cui nominativi
è onere della impresa appaltatrice chiedere all'amministratore”;
- eccepiva nel merito l'insufficienza della prova del credito nonché
l'inadempimento contrattuale dell'impresa rispetto agli obblighi assunti con il contratto di appalto, inadempimento consistente sia nella mancata esecuzione di parte delle opere appaltate – per le quali proponeva in via riconvenzionale azione c.d. di manutenzione del contratto, con la quale si chiedeva la condanna della controparte ad eseguire l'intera prestazione cui era tenuta, oltre a proporre contestuale azione di risarcimento del danno per il ritardo dell'adempimento - sia nella errata esecuzione di altra parte dei lavori appaltati (difettosa esecuzione della pavimentazione delle autorimesse, della parete esterna della rampa di accesso dell'autorimessa al civico 32; della parete interna all'autorimessa civ. 32), per la quale si avvaleva dell'eccezione non rite adimpleti contractus per respingere la richiesta monitoria di pagamento;
- eccepiva infine il ritardo nell'esecuzione delle opere parzialmente realizzate (le opere avrebbero dovuto essere consegnate entro il 30 novembre 2019) e chiedeva applicarsi l'accordo del 27.05.2019 per effetto del quale l'appaltatrice riconosceva una penale di €. 150,00 giornalieri fino alla concorrenza massima del 10% dell'appalto contrattuale complessivo (dunque € 20.000,00, importo massimo interamente maturato;
- risultando necessaria per provvedere all'eliminazione dei vizi delle opere realizzate, la somma di € 19.953,82 oltre iva (€. 21.949,20 e considerato che ammonta ad € 20.000,00 l'importo dovuto dalla a CP_1
titolo di penale per ritardata esecuzione, per un totale di €. 41.949,20
(€. 21.949,20 + €. 20.000,00), nulla era pertanto dovuto dal Parte_1
verso l'opposta ditta appaltatrice;
- si formulava pertanto eccezione non rite adimpleti contractus per respingere la domanda di pagamento in quanto la parte di lavori indicata risultava affetta da vizi e difetti tali da incidere in misura determinante sulla struttura e funzionalità degli stessi, impedendone la normale utilità, con conseguente riduzione del corrispettivo (stante il deprezzamento dei beni per le difformità dell'opera e per le altre cause che, per la loro intrinseca natura, incidono sul pregio di essi), determinata in base al raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita;
così concludeva l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria ragione, difesa ed eccezione di-sattese:
1) In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva del
[...]
per le ragioni indicate in narrativa, e, Parte_3 Pt_1
per l'effetto, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo di pagamento;
2) Nel merito:
- in via gradata, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società opposta per l'esistenza dei vizi e difetti indicati in narrativa e per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- In via subordinata, nella ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere la domanda di pagamento, si chiede la riduzione del corrispettivo (stante il deprezzamento dei beni per le difformità dell'opera e per le altre cause che impongono la eliminazione dei vizi e che, per la loro intrinseca natura, incidono sul pregio dei beni), riduzione determinata in base al raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita. Si chiede inoltre la decurtazione, dal totale dovuto, della penale maturata a carico dell'appaltatrice per ritardato adempimento.
- In via riconvenzionale, condannare la soc. ad eseguire l'intera CP_1
prestazione cui è tenuta per effetto del contratto di appalto inter partes, oltre al risarcimento del danno per il ritardo dell'adempimento.
4) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari oltre accessori di legge.
Si costituiva l'opposta contestando gli assunti attorei, CP_1
atteso che, all'applicazione della clausola contrattuale richiamata dall'opponente, ostano invero tre eccezioni vale a dire che l'impegno dell'impresa ad agire nei confronti dei condomini, vi è solo nel caso in cui il non paghi per “situazioni di morosità dei condomini” (cfr. Parte_1
art. 11 II comma) mentre nel caso di specie l'opponente non ritiene di avere un debito nei confronti dell'impresa tanto da affermare “… che il
non sia debitore di alcuna somma nei confronti della Parte_1
appaltatrice”, non vi sono condomini morosi e comunque il Parte_1
nulla ha inteso allegare in tal senso, né d'altronde poteva essere altrimenti, peraltro, laddove fosse vero il contrario l'Amministratore, avuta contezza del credito dell'impresa con la notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto inviargli l'elenco aggiornato dei condomini morosi così come espressamente pattuito nell'articolo in contestazione, infine la cessione del credito prevista nel già menzionato articolo non può essere deliberata dall'assemblea e comunque necessita di apposita dichiarazione rilasciata da ogni singolo condomino all'impresa, rilevando, in merito all'eccezione di inadempimento contrattuale e di difettosa esecuzione delle opere, come entrambe le eccezioni risultino infondate e non provate, in difetto di elementi a sostegno, mancando anche una comunicazione di contestazione dell'inadempimento o della presenza di vizi, non avendo peraltro l'Ing. , nominato Direttore dei Lavori, CP_3
emesso alcun ordine di servizio ovvero notificato alcuna contestazione circa i lavori eseguiti, come previsto all'art. 17 del contratto, contestando anche la richiesta della penale per l'asserito ritardo nella consegna delle opere appaltate, non avendo mai ricevuto diffide in merito, rilevando, con riferimento agli altri danni invocati, che il risarcimento non è dovuto per quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 comma 2), rimanendo l'evento dannoso imputabile al solo soggetto danneggiante mentre le conseguenze connesse che si sarebbero potute evitare o, per lo meno, attenuare da una condotta diligente del creditore danneggiato, incidono sulla quantificazione del danno che può costituire oggetto di risarcimento, così infine concludendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- IN VIA PRINCIPALE rigettare l'opposizione proposta in quanto infondato il fatto giuridico costitutivo posto a suo fondamento, sulla base delle deduzioni ed eccezioni formulate nel presente atto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 19671/22 (R.g. n.
61389/22) in ogni sua parte, ivi comprese le spese liquidate;
- IN VIA SUBORDINATA, nel caso di accoglimento della domanda dell'opponente, ridurre ad equità la penale in ragione del comportamento tenuto ex adverso.
Si chiede, infine, che l'Ill.mo Giudice adito Voglia concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto opposto, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.4.2025 ed in detta udienza era infine trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata del , trattandosi di eccezione idonea, se Parte_1
accolta, a definire il giudizio.
Dall'esame della documentazione acquisita agli atti emerge che nel contratto di appalto intervenuto tra le parti, posto dalla impresa a fondamento della pretesa vantata in monitorio, all'art. 11 i contraenti hanno espressamente pattuito che “l'impresa si impegna, in caso di mancato pagamento di tutta o parte di una o più rate da parte del
dovuta a situazioni di morosità dei condòmini, ad agire Parte_1
direttamente nei confronti dei morosi, rinunciando sin da ora ad ogni azione nei confronti del Condominio”.
E' stato altresì disposto che: “… la presente clausola contrattuale deve intendersi quale formale autorizzazione e riconoscimento (ed anche quale cessione dei relativi crediti) in favore dell'impresa del potere di agire direttamente nei confronti dei condomini morosi nel pagamento delle quote relative ai lavori appaltati”.
In tali casi “…L'impresa non potrà mai agire nei confronti del
e/o (eventualmente) nei confronti dei condomini Parte_1
adempienti e puntuali nel pagamento delle quote relative ai lavori appaltati, dichiarandosi l'impresa stessa soddisfatta con il riconoscimento in proprio favore del potere di agire nei confronti dei condomini morosi. …”.
Inoltre è stato pattuito che: “ il Condominio si impegna a prestare, se del caso ed ove occorra, ogni collaborazione necessaria per consentire all'impresa di agire direttamente nei confronti dei condòmini morosi … Per le incombenze da esperire, l'Amministratore metterà a disposizione della impresa tutta la documentazione necessaria per il recupero del credito nei confronti dei condomini morosi mediante trasmissione per e-mail ogni 15 giorni e comunque ad ogni richiesta dell'impresa, dell'elenco aggiornato dei condomini morosi e comunque in ritardo con i pagamenti approvati nel piano di riparto allegato alla presente. L'impresa dovrà segnalare tempestivamente all'Amministratore del Condominio le azioni di recupero iniziate nei confronti dei Condomini morosi cui farà obbligo di pagare le rate scadute unicamente a mani della medesima Impresa
o dal legale da questa designato”.
In ottemperanza a quanto precisato dalla SS.UU. della Suprema Corte
(sentenza n. 9148/2008), poiché le obbligazioni assunte dall'amministrazione condominiale in assenza di personalità giuridica sorgono direttamente (seppur parziariamente) in carico ai singoli condomini, gli stessi sono legittimati passivi, naturalmente pro quota, nei confronti del creditore che agisca nell'intento di ottenere il pagamento di quanto dovutogli.
Nel caso di specie, le parti hanno espressamente, escluso, in contratto, il vincolo di solidarietà e tale espressa esclusione non è certamente stata inserita per ribadire un principio già acquisito in sede normativa e giurisprudenziale ma, al contrario ed evidentemente, in senso rafforzativo e specialistico, per escludere la solidarietà anche in relazione alla fase processuale mirata alla formazione del titolo esecutivo mediante l'accertamento dell'obbligo di pagamento, fase prodromica a quella strettamente esecutiva.
Ne consegue che, prima di incardinare l'azione monitoria, l'opposto avrebbe dovuto, nel rispetto delle norme contrattuali, verificare se il mancato pagamento delle somme residue fosse dovuto a situazioni di morosità dei condòmini, invitando il , che a ciò si era Parte_1
impegnato, a fornire ogni necessaria indicazione e poi, se del caso (anche a seguito di una omessa indicazione dei nominativi del morosi da parte del ), proseguire nell'azione. Parte_1
Nel caso di specie parte opposta non ha fornito alcuna prova di aver verificato, mediante formale richiesta, se sussistessero le condizioni per agire direttamente nei confronti del , a nulla valendo che Parte_1
il , in sede di opposizione, abbia contestato, nel merito, Parte_1
l'inadempimento dell'impresa, consistente sia nella mancata esecuzione di parte delle opere appaltate che nella errata esecuzione di altra parte dei lavori appaltati.
Deve pertanto, in accoglimento dell'opposizione spiegata, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del opponente e, per Parte_1
l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
19671/2022 emesso dal Tribunale di Roma, notificato il 22.11.2022.
-) condanna la parte opposta al pagamento, in favore del condominio opponente, delle spese di lite, liquidate in € 2.900,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge (nulla per le spese, non risultando versato il contributo unificato e la marca per l'iscrizione a ruolo).
Così deciso in Roma, in data 8.9.2025 Il Giudice
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XI^ Civile - in persona del giudice unico, dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in I° grado iscritta al n° 2503/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza, tenutasi a trattazione scritta, del
30.4.2025, vertente tra
- , (C.F. Parte_1
in persona dell'Amministratore pro tempore P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliato in alla Via Nemorense 77, presso
[...] Pt_1
lo studio dell'Avvocato Andrea Ingenito (C.F. , C.F._1
PEC ), che lo rappresenta e Email_1
difende per procura allegata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
– opponente;
e
- ( ), in persona del l.r.p.t., Signor CP_1 P.IVA_2
corrente in alla Via della Vaccheria Gianni n° 45 Controparte_2 Pt_1
- 00155, elettivamente domiciliata in alla Via Tuscolana n° 1348, Pt_1
presso lo studio dell'Avv. Marco Marchese ), che C.F._2
la rappresenta e difende in giudizio giusta procura ad litem rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, PEC:
; - opposta; Email_2 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 19671/2022 emesso dal
Tribunale di Roma, notificato il 22.11.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.4.2025, tenutasi a trattazione scritta, le parti concludevano come da note scritte autorizzate ed il giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, il in conveniva Parte_3 Pt_1
in giudizio la CP_1
Esponeva l'opponente che:
- con ricorso monitorio iscritto al registro generale degli affari civili con il n. 61389/22, la soc. aveva adito l'intestato Tribunale, assumendo CP_1
di essere creditrice nei confronti del condominio di Parte_1
in per l'importo di €. 47.014,10, di avere inutilmente cercato
[...] Pt_1
di risolvere bonariamente la vertenza e, senza specificare quale fosse la fonte della presunta obbligazione del condominio, allegando solo una serie di fatture, in data 15/11/2022 otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n° 19671, notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario il
22/11/2022, con cui ingiungeva all'esponente il pagamento della somma di € 47.014,10 oltre interessi moratori nonché spese, onorari ed accessori come ivi liquidati;
- intendeva opporsi al suddetto decreto eccependo, anzitutto, in via pregiudiziale, il difetto di titolarità passiva del per effetto Parte_1
del contratto di appalto di opere di manutenzione dei beni condominiali intervenuto fra le parti e posto a base della richiesta monitoria;
- in tale contratto le parti avevano infatti pattuito la rinunzia al vincolo di solidarietà tra i condòmini, con la conseguenza che ogni pretesa andava azionata nei soli confronti dei condòmini morosi, essendo nel contratto espressamente pattuito che “l'impresa si impegna, in caso di mancato pagamento di tutta o parte di una o più rate da parte del
dovuta a situazioni di morosità dei condomini, ad agire Parte_1
direttamente nei confronti dei morosi, rinunciando sin da ora ad ogni azione nei confronti del . In proposito, si precisa che … la Parte_1
presente clausola contrattuale deve intendersi quale formale autorizzazione e riconoscimento (ed anche cessione dei relativi crediti) in favore dell'impresa del potere di agire direttamente nei confronti dei condomini morosi nel pagamento delle quote relative ai lavori appaltati.
Resta inteso e stabilito che, in forza della presente clausola contrattuale, l'impresa non potrà mai agire nei confronti del
Condominio e/o eventualmente nei confronti dei condomini adempienti e puntuali nel pagamento delle quote relative ai lavori appaltati, dichiarandosi l'impresa stessa soddisfatta con il riconoscimento in proprio favore del potere di agire direttamente nei confronti dei condomini morosi. Pertanto è stata prevista la rinunzia al vincolo di solidarietà tra i condomini, con la conseguenza che ogni pretesa deve essere azionata nei soli confronti dei condomini morosi, i cui nominativi
è onere della impresa appaltatrice chiedere all'amministratore”;
- eccepiva nel merito l'insufficienza della prova del credito nonché
l'inadempimento contrattuale dell'impresa rispetto agli obblighi assunti con il contratto di appalto, inadempimento consistente sia nella mancata esecuzione di parte delle opere appaltate – per le quali proponeva in via riconvenzionale azione c.d. di manutenzione del contratto, con la quale si chiedeva la condanna della controparte ad eseguire l'intera prestazione cui era tenuta, oltre a proporre contestuale azione di risarcimento del danno per il ritardo dell'adempimento - sia nella errata esecuzione di altra parte dei lavori appaltati (difettosa esecuzione della pavimentazione delle autorimesse, della parete esterna della rampa di accesso dell'autorimessa al civico 32; della parete interna all'autorimessa civ. 32), per la quale si avvaleva dell'eccezione non rite adimpleti contractus per respingere la richiesta monitoria di pagamento;
- eccepiva infine il ritardo nell'esecuzione delle opere parzialmente realizzate (le opere avrebbero dovuto essere consegnate entro il 30 novembre 2019) e chiedeva applicarsi l'accordo del 27.05.2019 per effetto del quale l'appaltatrice riconosceva una penale di €. 150,00 giornalieri fino alla concorrenza massima del 10% dell'appalto contrattuale complessivo (dunque € 20.000,00, importo massimo interamente maturato;
- risultando necessaria per provvedere all'eliminazione dei vizi delle opere realizzate, la somma di € 19.953,82 oltre iva (€. 21.949,20 e considerato che ammonta ad € 20.000,00 l'importo dovuto dalla a CP_1
titolo di penale per ritardata esecuzione, per un totale di €. 41.949,20
(€. 21.949,20 + €. 20.000,00), nulla era pertanto dovuto dal Parte_1
verso l'opposta ditta appaltatrice;
- si formulava pertanto eccezione non rite adimpleti contractus per respingere la domanda di pagamento in quanto la parte di lavori indicata risultava affetta da vizi e difetti tali da incidere in misura determinante sulla struttura e funzionalità degli stessi, impedendone la normale utilità, con conseguente riduzione del corrispettivo (stante il deprezzamento dei beni per le difformità dell'opera e per le altre cause che, per la loro intrinseca natura, incidono sul pregio di essi), determinata in base al raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita;
così concludeva l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria ragione, difesa ed eccezione di-sattese:
1) In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva del
[...]
per le ragioni indicate in narrativa, e, Parte_3 Pt_1
per l'effetto, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo di pagamento;
2) Nel merito:
- in via gradata, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società opposta per l'esistenza dei vizi e difetti indicati in narrativa e per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- In via subordinata, nella ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere la domanda di pagamento, si chiede la riduzione del corrispettivo (stante il deprezzamento dei beni per le difformità dell'opera e per le altre cause che impongono la eliminazione dei vizi e che, per la loro intrinseca natura, incidono sul pregio dei beni), riduzione determinata in base al raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita. Si chiede inoltre la decurtazione, dal totale dovuto, della penale maturata a carico dell'appaltatrice per ritardato adempimento.
- In via riconvenzionale, condannare la soc. ad eseguire l'intera CP_1
prestazione cui è tenuta per effetto del contratto di appalto inter partes, oltre al risarcimento del danno per il ritardo dell'adempimento.
4) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari oltre accessori di legge.
Si costituiva l'opposta contestando gli assunti attorei, CP_1
atteso che, all'applicazione della clausola contrattuale richiamata dall'opponente, ostano invero tre eccezioni vale a dire che l'impegno dell'impresa ad agire nei confronti dei condomini, vi è solo nel caso in cui il non paghi per “situazioni di morosità dei condomini” (cfr. Parte_1
art. 11 II comma) mentre nel caso di specie l'opponente non ritiene di avere un debito nei confronti dell'impresa tanto da affermare “… che il
non sia debitore di alcuna somma nei confronti della Parte_1
appaltatrice”, non vi sono condomini morosi e comunque il Parte_1
nulla ha inteso allegare in tal senso, né d'altronde poteva essere altrimenti, peraltro, laddove fosse vero il contrario l'Amministratore, avuta contezza del credito dell'impresa con la notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto inviargli l'elenco aggiornato dei condomini morosi così come espressamente pattuito nell'articolo in contestazione, infine la cessione del credito prevista nel già menzionato articolo non può essere deliberata dall'assemblea e comunque necessita di apposita dichiarazione rilasciata da ogni singolo condomino all'impresa, rilevando, in merito all'eccezione di inadempimento contrattuale e di difettosa esecuzione delle opere, come entrambe le eccezioni risultino infondate e non provate, in difetto di elementi a sostegno, mancando anche una comunicazione di contestazione dell'inadempimento o della presenza di vizi, non avendo peraltro l'Ing. , nominato Direttore dei Lavori, CP_3
emesso alcun ordine di servizio ovvero notificato alcuna contestazione circa i lavori eseguiti, come previsto all'art. 17 del contratto, contestando anche la richiesta della penale per l'asserito ritardo nella consegna delle opere appaltate, non avendo mai ricevuto diffide in merito, rilevando, con riferimento agli altri danni invocati, che il risarcimento non è dovuto per quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 comma 2), rimanendo l'evento dannoso imputabile al solo soggetto danneggiante mentre le conseguenze connesse che si sarebbero potute evitare o, per lo meno, attenuare da una condotta diligente del creditore danneggiato, incidono sulla quantificazione del danno che può costituire oggetto di risarcimento, così infine concludendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- IN VIA PRINCIPALE rigettare l'opposizione proposta in quanto infondato il fatto giuridico costitutivo posto a suo fondamento, sulla base delle deduzioni ed eccezioni formulate nel presente atto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 19671/22 (R.g. n.
61389/22) in ogni sua parte, ivi comprese le spese liquidate;
- IN VIA SUBORDINATA, nel caso di accoglimento della domanda dell'opponente, ridurre ad equità la penale in ragione del comportamento tenuto ex adverso.
Si chiede, infine, che l'Ill.mo Giudice adito Voglia concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto opposto, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.4.2025 ed in detta udienza era infine trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata del , trattandosi di eccezione idonea, se Parte_1
accolta, a definire il giudizio.
Dall'esame della documentazione acquisita agli atti emerge che nel contratto di appalto intervenuto tra le parti, posto dalla impresa a fondamento della pretesa vantata in monitorio, all'art. 11 i contraenti hanno espressamente pattuito che “l'impresa si impegna, in caso di mancato pagamento di tutta o parte di una o più rate da parte del
dovuta a situazioni di morosità dei condòmini, ad agire Parte_1
direttamente nei confronti dei morosi, rinunciando sin da ora ad ogni azione nei confronti del Condominio”.
E' stato altresì disposto che: “… la presente clausola contrattuale deve intendersi quale formale autorizzazione e riconoscimento (ed anche quale cessione dei relativi crediti) in favore dell'impresa del potere di agire direttamente nei confronti dei condomini morosi nel pagamento delle quote relative ai lavori appaltati”.
In tali casi “…L'impresa non potrà mai agire nei confronti del
e/o (eventualmente) nei confronti dei condomini Parte_1
adempienti e puntuali nel pagamento delle quote relative ai lavori appaltati, dichiarandosi l'impresa stessa soddisfatta con il riconoscimento in proprio favore del potere di agire nei confronti dei condomini morosi. …”.
Inoltre è stato pattuito che: “ il Condominio si impegna a prestare, se del caso ed ove occorra, ogni collaborazione necessaria per consentire all'impresa di agire direttamente nei confronti dei condòmini morosi … Per le incombenze da esperire, l'Amministratore metterà a disposizione della impresa tutta la documentazione necessaria per il recupero del credito nei confronti dei condomini morosi mediante trasmissione per e-mail ogni 15 giorni e comunque ad ogni richiesta dell'impresa, dell'elenco aggiornato dei condomini morosi e comunque in ritardo con i pagamenti approvati nel piano di riparto allegato alla presente. L'impresa dovrà segnalare tempestivamente all'Amministratore del Condominio le azioni di recupero iniziate nei confronti dei Condomini morosi cui farà obbligo di pagare le rate scadute unicamente a mani della medesima Impresa
o dal legale da questa designato”.
In ottemperanza a quanto precisato dalla SS.UU. della Suprema Corte
(sentenza n. 9148/2008), poiché le obbligazioni assunte dall'amministrazione condominiale in assenza di personalità giuridica sorgono direttamente (seppur parziariamente) in carico ai singoli condomini, gli stessi sono legittimati passivi, naturalmente pro quota, nei confronti del creditore che agisca nell'intento di ottenere il pagamento di quanto dovutogli.
Nel caso di specie, le parti hanno espressamente, escluso, in contratto, il vincolo di solidarietà e tale espressa esclusione non è certamente stata inserita per ribadire un principio già acquisito in sede normativa e giurisprudenziale ma, al contrario ed evidentemente, in senso rafforzativo e specialistico, per escludere la solidarietà anche in relazione alla fase processuale mirata alla formazione del titolo esecutivo mediante l'accertamento dell'obbligo di pagamento, fase prodromica a quella strettamente esecutiva.
Ne consegue che, prima di incardinare l'azione monitoria, l'opposto avrebbe dovuto, nel rispetto delle norme contrattuali, verificare se il mancato pagamento delle somme residue fosse dovuto a situazioni di morosità dei condòmini, invitando il , che a ciò si era Parte_1
impegnato, a fornire ogni necessaria indicazione e poi, se del caso (anche a seguito di una omessa indicazione dei nominativi del morosi da parte del ), proseguire nell'azione. Parte_1
Nel caso di specie parte opposta non ha fornito alcuna prova di aver verificato, mediante formale richiesta, se sussistessero le condizioni per agire direttamente nei confronti del , a nulla valendo che Parte_1
il , in sede di opposizione, abbia contestato, nel merito, Parte_1
l'inadempimento dell'impresa, consistente sia nella mancata esecuzione di parte delle opere appaltate che nella errata esecuzione di altra parte dei lavori appaltati.
Deve pertanto, in accoglimento dell'opposizione spiegata, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del opponente e, per Parte_1
l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
19671/2022 emesso dal Tribunale di Roma, notificato il 22.11.2022.
-) condanna la parte opposta al pagamento, in favore del condominio opponente, delle spese di lite, liquidate in € 2.900,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge (nulla per le spese, non risultando versato il contributo unificato e la marca per l'iscrizione a ruolo).
Così deciso in Roma, in data 8.9.2025 Il Giudice