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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/09/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 223 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. Parte_1
in persona dei liquidatori giudiziari p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Federico Carbonara, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo de Nitto Personè, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 luglio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per DI, proposto dinanzi al Tribunale di Lecce, la Parte_1
Proc. n. 223/2022 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 in concordato preventivo dedusse:
[...]
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Lecce p.t. condotto in locazione dalla in virtù di un contratto di locazione del 24/02/2011, CP_3
stipulato con la la quale era entrata anticipatamente nel possesso CP_1
dell'immobile in virtù del contratto preliminare del 25/10/2004, intercorso
C tra la e l'istante Pt_1
- con decreto del 12/01/2015, depositato il 23/01/2015, il Tribunale di Bari
autorizzava lo scioglimento del preliminare di vendita e del comodato ed omologava il concordato preventivo proposto dal Parte_1
C
- allo scioglimento dei contratti conseguiva l'estinzione del diritto della di locare a terzi e l'obbligo della medesima di pagare alla procedura un inden-
nizzo pari al canone di locazione riscosso. Nella fattispecie de qua lo sciogli-
mento dei contratti aveva effetto dal 23/01/2015 (data di pubblicazione del decreto di omologazione del concordato e di autorizzazione allo scioglimen-
to del contratto) e quindi, a partire da tale data, i canoni locativi dovevano essere versati alla procedura di concordato;
- con lettera del 05/10/2015 i Liquidatori Giudiziali avevano chiesto alla ed alla il pagamento dei canoni locativi incassati dalla CP_3 CP_1
data di deposito del ricorso per concordato (16.4.2013) e la , a CP_3
decorrere dal 15 ottobre 2015, aveva pagato i canoni locativi direttamente al-
la in concordato preventivo, Parte_1
- la invece, aveva incassato dalla conduttrice , i canoni CP_1 CP_3
locativi dal gennaio 2015 a tutto il 14 ottobre 2015 per un totale di €
155.293,62, somma che deteneva indebitamente e della quale, per le ragioni
Proc. n. 223/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza ON est. specificate, era debitrice nei confronti di in Parte_1
concordato preventivo.
Il Tribunale di Lecce accolse il ricorso monitorio ingiungendo alla il pa- CP_1
gamento della somma di € 155.293,62 oltre interessi dalla domanda e spese.
Avverso il DI propose opposizione la contestando l'an e il quantum de- CP_1
beatur.
Si costituiva in concordato preventivo chieden- Parte_1
do il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e prova testi, fu decisa con sentenza n. 255 del 1 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di Lecce accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo opposto n. 243/2018 e condannò par-
te opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente.
Il Tribunale in motivazione premise, che ai fini della risoluzione del processo,
doveva essere richiamato il dettato dell'art. 169 bis co. I LF secondo cui: “il debi-
tore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo
il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assun-
te, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o
non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore
può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili
una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione
del provvedimento autorizzativo all'altro contraente”. Rilevò che, in aderenza al dettato normativo, la giurisprudenza di merito aveva chiarito che lo scioglimento dei contratti ha effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo allo scioglimento.
Proc. n. 223/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza ON est. Posto, quindi, che il dies a quo dal quale far partire lo scioglimento del contratto preliminare in questione doveva essere ancorato alla data di comunicazione del provvedimento autorizzativo allo scioglimento del contratto e non alla data della sua pubblicazione e che, nella fattispecie, detta comunicazione era avvenuta in data 05/10/2015, allorché i liquidatori chiedevano alla di pagare i ca- CP_3
noni locativi direttamente alla procedura e alla 3T di restituire quelli incassati, era all'ottobre 2015 che la 3T non aveva diritto a ritenere le somme e non dalla data indicata dalla D.G. nel ricorso monitorio.
Ritenne di dover aggiungere che: “la documentazione depositata (scambio di comunica-
zioni tra 3T e D.G.), nonché i testi escussi (cfr. deposizioni rese dal teste “ri- Testimone_1
cordo che gli incontri a scopo transattivo sono andati avanti sino all'autunno 2015”, nonché di
dimostrano, tra l'altro, che nonostante la rappresentata formale inten- Testimone_2
zione di avvalersi del decreto di scioglimento del contratto, intercorreva tra le parti un fitto
scambio di comunicazioni per giungere ad una soluzione concordata che potesse portare alla sti-
pula del contratto definitivo relativo all'immobile oggetto di controversia. Ne deriva che tale
comportamento poteva ingenerare nella parte opponente anche una legittima aspettativa ad un
esito che le consentisse di continuare a detenere l'immobile legittimamente, trattenendo le somme
ricevute e titolo di locazione. Il comportamento di D.G., dunque, potrebbe risultare anche in
contrasto con la previsione di cui all'art. 1337 c.c.” (cfr. sentenza).
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello la Controparte_4
in concordato preventivo con atto di citazione dell'11/03/2022 chie-
[...]
dendone la riforma con due motivi.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame.
All'udienza Collegiale del 10 luglio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni
Proc. n. 223/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza ON est. mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113,
115 e 116 c.p.c., dell'art. 169 bis L. Fall.; omesso esame e travisamento dei fatti e delle prove;
motivazione apparente, contraddittoria e illogica” - l'appellante ha censurato la sentenza per avere errato nell'individuare la data di comunicazione del provvedimento au-
torizzativo dello scioglimento del contratto preliminare in questione, laddove tale data sarebbe invece il 27/03/2015. Quindi il Giudice quantomeno avrebbe do-
C vuto accogliere parzialmente l'opposizione e condannare la al pagamento dei canoni dal 25/03/2015 ad ottobre 2015.
Con il secondo motivo - rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,
113, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1337 cod. civ.; inesistenza di responsabilità precontrattuale” -
l'appellante censura la sentenza laddove ha desunto un comportamento contrario
Parte_ alla buona fede precontrattuale della l giudice non avrebbe valutato che le trattative erano state precedenti il provvedimento di omologa e che in ogni caso non avrebbe potuto ingenerare nell'opponente alcuna legittima aspettativa in or-
dine alla detenzione dell'immobile.
I motivi esaminabili congiuntamente sono fondati.
Premesso che il provvedimento di omologa del 23/01/2015 del Tribunale di Ba-
ri è definitivo, si rileva l'evidente errore in cui è incorso il Tribunale di Lecce, il quale dopo avere esordito con una corretta premessa in diritto, è poi incorso in errore di fatto nell'individuare la data della comunicazione del provvedimento di autorizzazione alla scioglimento del contratto preliminare e del comodato, rite-
Proc. n. 223/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza ON est. nendo che fosse il 04/10/2015, allorché veniva richiesto dai liquidatori la restitu-
zione dei canoni.
Invero, è pacifico in quanto ammesso dalla stessa parte opponente nella citazione in opposizione che il decreto di autorizzazione allo scioglimento del contratto preliminare e del comodato, emesso dal Tribunale di Bari il 12/01/2015 e depo-
sitato il 23/01/2015, era stato comunicato alla il 27/03/2015. CP_1
Inoltre, anche questo è un dato documentato, come si evince dalla pec inviata
C dalla ai liquidatori in data 10/04/2015. Nella missiva de qua la 3T specifica chiaramente che il decreto di omologa è stato notificato in data 27/03/2015.
Pertanto, in osservanza del disposto normativo, richiamato dal Tribunale e sul quale non vi è contestazione, è dalla data del 27/03/2015 che decorre l'efficacia nei confronti della 3T del provvedimento di scioglimento del contratto prelimi-
nare intercorso fra le parti. Ne consegue che la è tenuta a restituire alla CP_1
in concordato preventivo la somma riscossa a Parte_1
titolo di canoni, il cui importo risulta dalle fatture in atti, a far data dal
27/03/2015 e sino al 14/10/2015, data oltre la quale i canoni di locazione incon-
testabilmente sono stati versati dalla locataria direttamente alla li- CP_3
quidatela. Alle somme dovute in restituzione dalla 3T alla DG devono aggiun-
gersi gli interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Quanto alle trattative di definizione transattiva finalizzate alla stipula dell'atto de-
finitivo, intercorse tra le parti, esse risalgono a periodo precedente l'emissione del decreto di omologa, come documentato della corrispondenza in atti.
In ogni caso la responsabilità precontrattuale, invero solo ipotizzata dal giudice,
non avrebbe di certo inciso sul diritto della DG al vedersi restituire i canoni, lad-
Proc. n. 223/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza ON est. dove il titolo della 3T era venuto inesorabilmente meno a seguito della comuni-
cazione del provvedimento di scioglimento del contratto preliminare, ma al più
avrebbe potuto dare ingresso ad azioni meramente risarcitorie, che nella fattispe-
cie non risultano proposte.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellata alle spese del doppio gra-
do di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore della in con- CP_1 Parte_1
cordato preventivo degli importi versati dal 27/03/2015 al 14/10/2015 da a titolo di canoni di locazione dell'immobile sito in Lecce alla via CP_3
De Mura, oggetto del contratto preliminare in data 25 ottobre 2004 e del contrat-
to di locazione in data 24 febbraio 2011;
condanna la al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
in concordato preventivo delle spese del doppio grado che liquida quanto al
[...]
primo grado in € 7.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo gra-
do in complessivi € 6.518,00 di cui € 518,00 per spese oltre IVA, CAP e RF al
15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza ON) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 223/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza ON est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 223 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. Parte_1
in persona dei liquidatori giudiziari p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Federico Carbonara, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo de Nitto Personè, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 luglio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per DI, proposto dinanzi al Tribunale di Lecce, la Parte_1
Proc. n. 223/2022 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 in concordato preventivo dedusse:
[...]
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Lecce p.t. condotto in locazione dalla in virtù di un contratto di locazione del 24/02/2011, CP_3
stipulato con la la quale era entrata anticipatamente nel possesso CP_1
dell'immobile in virtù del contratto preliminare del 25/10/2004, intercorso
C tra la e l'istante Pt_1
- con decreto del 12/01/2015, depositato il 23/01/2015, il Tribunale di Bari
autorizzava lo scioglimento del preliminare di vendita e del comodato ed omologava il concordato preventivo proposto dal Parte_1
C
- allo scioglimento dei contratti conseguiva l'estinzione del diritto della di locare a terzi e l'obbligo della medesima di pagare alla procedura un inden-
nizzo pari al canone di locazione riscosso. Nella fattispecie de qua lo sciogli-
mento dei contratti aveva effetto dal 23/01/2015 (data di pubblicazione del decreto di omologazione del concordato e di autorizzazione allo scioglimen-
to del contratto) e quindi, a partire da tale data, i canoni locativi dovevano essere versati alla procedura di concordato;
- con lettera del 05/10/2015 i Liquidatori Giudiziali avevano chiesto alla ed alla il pagamento dei canoni locativi incassati dalla CP_3 CP_1
data di deposito del ricorso per concordato (16.4.2013) e la , a CP_3
decorrere dal 15 ottobre 2015, aveva pagato i canoni locativi direttamente al-
la in concordato preventivo, Parte_1
- la invece, aveva incassato dalla conduttrice , i canoni CP_1 CP_3
locativi dal gennaio 2015 a tutto il 14 ottobre 2015 per un totale di €
155.293,62, somma che deteneva indebitamente e della quale, per le ragioni
Proc. n. 223/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza ON est. specificate, era debitrice nei confronti di in Parte_1
concordato preventivo.
Il Tribunale di Lecce accolse il ricorso monitorio ingiungendo alla il pa- CP_1
gamento della somma di € 155.293,62 oltre interessi dalla domanda e spese.
Avverso il DI propose opposizione la contestando l'an e il quantum de- CP_1
beatur.
Si costituiva in concordato preventivo chieden- Parte_1
do il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e prova testi, fu decisa con sentenza n. 255 del 1 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di Lecce accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo opposto n. 243/2018 e condannò par-
te opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente.
Il Tribunale in motivazione premise, che ai fini della risoluzione del processo,
doveva essere richiamato il dettato dell'art. 169 bis co. I LF secondo cui: “il debi-
tore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo
il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assun-
te, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o
non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore
può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili
una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione
del provvedimento autorizzativo all'altro contraente”. Rilevò che, in aderenza al dettato normativo, la giurisprudenza di merito aveva chiarito che lo scioglimento dei contratti ha effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo allo scioglimento.
Proc. n. 223/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza ON est. Posto, quindi, che il dies a quo dal quale far partire lo scioglimento del contratto preliminare in questione doveva essere ancorato alla data di comunicazione del provvedimento autorizzativo allo scioglimento del contratto e non alla data della sua pubblicazione e che, nella fattispecie, detta comunicazione era avvenuta in data 05/10/2015, allorché i liquidatori chiedevano alla di pagare i ca- CP_3
noni locativi direttamente alla procedura e alla 3T di restituire quelli incassati, era all'ottobre 2015 che la 3T non aveva diritto a ritenere le somme e non dalla data indicata dalla D.G. nel ricorso monitorio.
Ritenne di dover aggiungere che: “la documentazione depositata (scambio di comunica-
zioni tra 3T e D.G.), nonché i testi escussi (cfr. deposizioni rese dal teste “ri- Testimone_1
cordo che gli incontri a scopo transattivo sono andati avanti sino all'autunno 2015”, nonché di
dimostrano, tra l'altro, che nonostante la rappresentata formale inten- Testimone_2
zione di avvalersi del decreto di scioglimento del contratto, intercorreva tra le parti un fitto
scambio di comunicazioni per giungere ad una soluzione concordata che potesse portare alla sti-
pula del contratto definitivo relativo all'immobile oggetto di controversia. Ne deriva che tale
comportamento poteva ingenerare nella parte opponente anche una legittima aspettativa ad un
esito che le consentisse di continuare a detenere l'immobile legittimamente, trattenendo le somme
ricevute e titolo di locazione. Il comportamento di D.G., dunque, potrebbe risultare anche in
contrasto con la previsione di cui all'art. 1337 c.c.” (cfr. sentenza).
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello la Controparte_4
in concordato preventivo con atto di citazione dell'11/03/2022 chie-
[...]
dendone la riforma con due motivi.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame.
All'udienza Collegiale del 10 luglio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni
Proc. n. 223/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza ON est. mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113,
115 e 116 c.p.c., dell'art. 169 bis L. Fall.; omesso esame e travisamento dei fatti e delle prove;
motivazione apparente, contraddittoria e illogica” - l'appellante ha censurato la sentenza per avere errato nell'individuare la data di comunicazione del provvedimento au-
torizzativo dello scioglimento del contratto preliminare in questione, laddove tale data sarebbe invece il 27/03/2015. Quindi il Giudice quantomeno avrebbe do-
C vuto accogliere parzialmente l'opposizione e condannare la al pagamento dei canoni dal 25/03/2015 ad ottobre 2015.
Con il secondo motivo - rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,
113, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1337 cod. civ.; inesistenza di responsabilità precontrattuale” -
l'appellante censura la sentenza laddove ha desunto un comportamento contrario
Parte_ alla buona fede precontrattuale della l giudice non avrebbe valutato che le trattative erano state precedenti il provvedimento di omologa e che in ogni caso non avrebbe potuto ingenerare nell'opponente alcuna legittima aspettativa in or-
dine alla detenzione dell'immobile.
I motivi esaminabili congiuntamente sono fondati.
Premesso che il provvedimento di omologa del 23/01/2015 del Tribunale di Ba-
ri è definitivo, si rileva l'evidente errore in cui è incorso il Tribunale di Lecce, il quale dopo avere esordito con una corretta premessa in diritto, è poi incorso in errore di fatto nell'individuare la data della comunicazione del provvedimento di autorizzazione alla scioglimento del contratto preliminare e del comodato, rite-
Proc. n. 223/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza ON est. nendo che fosse il 04/10/2015, allorché veniva richiesto dai liquidatori la restitu-
zione dei canoni.
Invero, è pacifico in quanto ammesso dalla stessa parte opponente nella citazione in opposizione che il decreto di autorizzazione allo scioglimento del contratto preliminare e del comodato, emesso dal Tribunale di Bari il 12/01/2015 e depo-
sitato il 23/01/2015, era stato comunicato alla il 27/03/2015. CP_1
Inoltre, anche questo è un dato documentato, come si evince dalla pec inviata
C dalla ai liquidatori in data 10/04/2015. Nella missiva de qua la 3T specifica chiaramente che il decreto di omologa è stato notificato in data 27/03/2015.
Pertanto, in osservanza del disposto normativo, richiamato dal Tribunale e sul quale non vi è contestazione, è dalla data del 27/03/2015 che decorre l'efficacia nei confronti della 3T del provvedimento di scioglimento del contratto prelimi-
nare intercorso fra le parti. Ne consegue che la è tenuta a restituire alla CP_1
in concordato preventivo la somma riscossa a Parte_1
titolo di canoni, il cui importo risulta dalle fatture in atti, a far data dal
27/03/2015 e sino al 14/10/2015, data oltre la quale i canoni di locazione incon-
testabilmente sono stati versati dalla locataria direttamente alla li- CP_3
quidatela. Alle somme dovute in restituzione dalla 3T alla DG devono aggiun-
gersi gli interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Quanto alle trattative di definizione transattiva finalizzate alla stipula dell'atto de-
finitivo, intercorse tra le parti, esse risalgono a periodo precedente l'emissione del decreto di omologa, come documentato della corrispondenza in atti.
In ogni caso la responsabilità precontrattuale, invero solo ipotizzata dal giudice,
non avrebbe di certo inciso sul diritto della DG al vedersi restituire i canoni, lad-
Proc. n. 223/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza ON est. dove il titolo della 3T era venuto inesorabilmente meno a seguito della comuni-
cazione del provvedimento di scioglimento del contratto preliminare, ma al più
avrebbe potuto dare ingresso ad azioni meramente risarcitorie, che nella fattispe-
cie non risultano proposte.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellata alle spese del doppio gra-
do di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore della in con- CP_1 Parte_1
cordato preventivo degli importi versati dal 27/03/2015 al 14/10/2015 da a titolo di canoni di locazione dell'immobile sito in Lecce alla via CP_3
De Mura, oggetto del contratto preliminare in data 25 ottobre 2004 e del contrat-
to di locazione in data 24 febbraio 2011;
condanna la al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
in concordato preventivo delle spese del doppio grado che liquida quanto al
[...]
primo grado in € 7.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo gra-
do in complessivi € 6.518,00 di cui € 518,00 per spese oltre IVA, CAP e RF al
15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza ON) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 223/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza ON est.