Ordinanza collegiale 23 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/04/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03392/2025REG.PROV.COLL.
N. 03837/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3837 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Di Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, n. 112/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellante, titolare di permesso di soggiorno UE, in data 12 aprile 2021 ha fatto richiesta alla Questura di Bologna di aggiornamento dello stesso.
L’istanza è stata respinta dalla suddetta Amministrazione con il provvedimento impugnato in primo grado (decreto del Questore della Provincia di Bologna prot. n. -OMISSIS-del 16 novembre 2022) con il quale essa, premesso che, con sentenza del 17 marzo 2022, il Tribunale di Bologna lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione avendolo riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 572, commi 1, 2 e 4, 582, 576, comma 1, n.ri 1 e 5, e 585 c.p. e che il medesimo era anche destinatario della misura cautelare dell’allontanamento alla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla p.o., ha ritenuto di desumerne la pericolosità sociale dello straniero quale elemento ostativo al mantenimento del titolo di soggiorno, anche facendo leva sulla rilevanza ostativa attribuita ai suddetti reati dall’art. 18- bis l. n. 119/2013 e dall’art. 18, comma 4- bis , d.lvo n. 286/1998.
L’Amministrazione ha altresì posto l’accento sul peculiare disvalore riconoscibile ai reati contestati anche perché “ commessi in modo continuato, all’interno dell’ambiente familiare, anche in presenza della figlia minore ”.
Con il provvedimento impugnato è stata anche disposta la revoca del permesso di soggiorno UE posseduto dallo straniero.
Mediante le censure articolate con il ricorso introduttivo del giudizio e finalizzate a conseguire l’annullamento del provvedimento suindicato, il ricorrente lamentava in primo luogo che esso si basava su considerazioni astratte, senza prendere in esame le circostanze allegate con le osservazioni prodotte dall’interessato nell’ambito del contraddittorio procedimentale, ed in particolare:
- la non definitività della condanna, avverso la quale era stato infatti interposto appello;
- il giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e le attenuanti operato dal giudice penale;
- l’intervenuta revoca, con provvedimento del Tribunale di Bologna del 17 maggio 2021, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla figlia minore ed alla minore stessa;
- lo stabile inserimento del suddetto anche sul piano lavorativo e l’esigenza di tutela dei legami familiari, alla luce delle positive relazioni degli assistenti sociali circa le frequentazioni con la figlia minore e del percorso di rieducazione intrapreso presso un centro anti-violenza;
- l’affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con provvedimento del Tribunale di Bologna del 10 maggio 2022.
Il T.A.R. adito, con la sentenza n. 112 del 16 febbraio 2024, ha respinto il gravame, rilevando che il provvedimento impugnato “ trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero ” ed evidenziando che “ l’onere di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dal destinatario del provvedimento, atteso che, per giustificare il provvedimento conclusivo del procedimento, è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto medesimo, alla luce delle risultanze acquisite ”.
La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma della stessa proposta, con l’atto di appello in esame, dall’originario ricorrente.
Questi, dopo aver illustrato le vicende, anche processuali, successive al provvedimento impugnato in primo grado (quali la reformatio in melius del trattamento sanzionatorio applicato con la menzionata sentenza di condanna, essendo stata ridotta la pena originaria a quella di anni due di reclusione con la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 13 aprile 2023, previo riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata, la revoca del divieto di avvicinamento alla p.o., la proficua frequentazione del Centro Antiviolenza dell’Azienda USL di Bologna, lo svolgimento dei successivi colloqui di follow up ), lamenta in primo luogo il carattere stereotipato ed apparente della motivazione sottesa alla sentenza appellata, avendo il giudice di primo grado omesso di rilevare alcune circostanze decisive, come l’intervenuta revoca della misura del divieto di avvicinamento alla figlia minore (cui ha poi fatto seguito quella del divieto di avvicinamento alla compagna) e l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3341/2023 (di riforma della pronuncia cautelare reiettiva del T.A.R.).
L’appellante contesta altresì la correttezza della sentenza appellata laddove ha rilevato che il provvedimento impugnato in primo grado si fonda sulla pericolosità sociale dello straniero e sul “ bilanciamento dei contrapposti interessi ”, avendo omesso di prendere in considerazione il danno che subirebbe la figlia minore a causa dell’allontanamento del padre, sia sul piano affettivo che su quello economico, in quanto l’interruzione del lavoro in Italia gli renderebbe impossibile contribuire al suo mantenimento.
Infine, la parte appellante, anche attraverso plurimi riferimenti giurisprudenziali, contesta ogni automatismo tra condanna e provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE, in mancanza di una valutazione in concreto delle circostanze caratterizzanti la fattispecie in esame.
Questa Sezione, con l’ordinanza n. 2165 del 10 giugno 2024, ha accolto l’istanza cautelare di parte appellante, con la seguente motivazione:
“ Ritenuta la persistente attualità delle ragioni per le quali la Sezione, con l’ordinanza n. 1879 del 12 maggio 2023, in sede di decisione dell’appello cautelare proposto dall’odierno appellante, ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari da esso rappresentate, evidenziando che assume “rilievo preminente, nella valutazione dei contrapposti interessi propria della presente fase cautelare, la tutela di quello del ricorrente e, di conserva, della figlia minore, alla salvaguardia del rapporto affettivo che gli stessi intrattengono e del contributo che il primo dà al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento della seconda, alla luce della documentazione in atti, redatta dai Servizi Sociali del Comune di Bologna, dalla quale emerge la continuità e la proficuità per il benessere psico-fisico della bambina delle frequentazioni che ella mantiene, pur se allo stato in ambiente protetto, con il genitore”;
Ritenuto quindi di assicurare, nelle more del giudizio di merito, la continuità della già riconosciuta tutela cautelare, sospendendo gli effetti della sentenza appellata ”.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Bologna, al fine di resistere all’appello e depositare la documentazione già versata agli atti del giudizio di primo grado.
Con l’ordinanza n. 10322 del 23 dicembre 2024, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024, la Sezione ha disposto incombenti istruttori, disponendo l’acquisizione, a cura della Questura di Bologna, di una “ documentata relazione illustrativa di tutti gli elementi, anche sopravvenuti al provvedimento impugnato in primo grado, utili ai fini della valutazione attualizzata della pericolosità sociale del sig. -OMISSIS-, con particolare riguardo ai rapporti dello stesso con la sig.ra -OMISSIS-- ”.
Con la medesima ordinanza, la Sezione ha demandato alla Questura di Bologna di acquisire:
“ - a cura del Centro “Liberiamoci dalla violenza” della Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, una documentata relazione in ordine al percorso terapeutico individuale svolto dal predetto sig. SU IM, illustrando le modalità seguite ed i risultati raggiunti;
- a cura dell’U.O. Servizio Sociale Tutela dei Minori San Donato – San Vitale del Comune di Bologna, una documentata relazione relativa ai rapporti tra il predetto sig. SU IM e la figlia minore -OMISSIS-, chiarendo in particolare le modalità e la frequenza degli incontri tra i medesimi, la loro utilità ai fini del benessere fisico e psichico della minore e la rilevanza della permanenza del rapporto di frequentazione tra gli stessi dal punto di vista del percorso educativo e di sviluppo personale della minore ”.
Quindi, la Sezione ha disposto il rinvio della trattazione della causa all’odierna udienza, all’esito della quale il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
Ciò premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che, come anche recentemente ribadito dalla Sezione (Consiglio di Stato, Sez. III, 30 ottobre 2024, n. 8628), “ secondo la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna, in quanto al contrario tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo: cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 aprile 2023, n. 3694; id., 15 luglio 2022, n. 6075; id., 23 luglio 2018, n. 4455; id., 20 ottobre 2016, n. 4401; id., 15 novembre 2016, n. 4708) ”.
Si tratta quindi di chiarire, alla luce - in primis - del contenuto motivazionale del provvedimento impugnato in primo grado e di tutta la documentazione versata dalle parti agli atti del giudizio, se l’Amministrazione si sia attenuta alla regola suindicata, svolgendo un giudizio di pericolosità sociale in concreto e se quest’ultimo, ove compiuto, sia immune dai vizi di carenza istruttoria, illogicità e difetto di motivazione lamentati in ricorso.
Al primo quesito deve darsi risposta affermativa, non avendo l’Amministrazione fatto derivare la determinazione revocatoria, in modo automatico, dal mero rilievo della condanna riportata dallo straniero ma da una valutazione in concreto della sua pericolosità sociale, sulla scorta del disvalore sociale e giuridico dei reati ascritti al suddetto e delle modalità di commissione degli stessi.
Peraltro, non può farsi a meno di evidenziare che l’art. 18- bis , comma 4- bis , d.lvo n. 286/1998, ai sensi del quale “ nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’
articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 del presente testo unico ”, non stabilisce alcuna regola di automaticità della revoca in conseguenza della condanna per una delle suddette tipologie criminose.
Per quanto concerne il secondo dei profili innanzi evidenziati, deve premettersi che il giudizio di pericolosità sociale “ in concreto ”, proprio perché tale, deve fondarsi, da un lato, sulla ricognizione di tutti gli elementi rilevanti, dall’altro lato, operarne una sintesi ragionevole finalizzata a far emergere i valori e gli interessi prevalenti, cui coerentemente uniformare il contenuto della determinazione provvedimentale.
Nell’ambito di tale valutazione, non rilevano esclusivamente la qualificazione giuridica della condotta per la quale lo straniero è stato condannato, nella sua oggettiva e tipizzata offensività, ma anche i riflessi che essa è suscettibile di proiettare sulla personalità dell’interessato, al fine di verificare se la sua perdurante permanenza sul territorio nazionale sia suscettibile di esporre a pericolo i beni che spetta all’Amministrazione presidiare.
Inoltre, il rischio che la presenza dello straniero in Italia presenta per l’ordine e la sicurezza pubblica, e di cui la condanna è oggettivamente sintomatica, deve essere comparato con gli effetti pregiudizievoli che deriverebbero dal suo allontanamento, e comunque dalla perdita di un legittimo titolo di soggiorno, a carico di valori egualmente meritevoli di tutela, quali la salvaguardia dei legami familiari che lo straniero effettivamente intrattiene sul territorio nazionale.
In tale prospettiva, e premessa la necessità di limitare l’analisi dei dati rilevanti a quelli presenti alla data di adozione del provvedimento impugnato in primo grado (i soli suscettibili di influire, secondo il principio tempus regit actum , sulla valutazione di legittimità dello stesso), tanto più se, come nella specie, portati a conoscenza dell’Amministrazione nell’ambito dell’espletato contraddittorio procedimentale, deve preliminarmente osservarsi che i fatti, pur gravi (quali si evincono dalla motivazione della sentenza di condanna, depositata agli atti del giudizio dalla Questura di Bologna in ottemperanza della richiamata ordinanza istruttoria), per i quali il ricorrente è stato condannato afferiscono essenzialmente ai rapporti tra il medesimo e la compagna, con la conseguenza che la cessazione del relativo rapporto di convivenza, documentato in atti, è idoneo a sterilizzare la possibilità di reiterazione delle condotte offensive dal medesimo poste in essere.
Quanto ai rapporti tra il ricorrente e la figlia minore, assume rilievo in primo luogo il provvedimento del Tribunale di Bologna del 7 giugno 2021, con il quale è stata revocata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla figlia minore del ricorrente ed alla minore stessa, nonché le relazioni degli assistenti sociali, in cui si riferisce degli incontri in modalità protetta tra il padre e la figlia, grazie ai quali essi coltivano serenamente i loro rapporti affettivi.
Deve inoltre evidenziarsi che, con provvedimento del 10 maggio 2022, il Tribunale di Bologna ha disposto l’affidamento condiviso della minore ai genitori.
La stessa sentenza di condanna richiamata nel provvedimento impugnato afferma che va “ valutato positivamente il comportamento del AN, il quale si sottoponeva di buon grado agli incontri con gli assistenti sociali e si dimostrava proattivo nel correggere le sue condotte al fine di garantire il benessere della figlia ”.
Dai documenti versati in giudizio si evince inoltre che il ricorrente contribuisce con il suo reddito da lavoro alle esigenze di mantenimento della minore ed ha iniziato un percorso di recupero presso un centro antiviolenza.
Le illustrate risultanze - ed in particolare la rilevanza positiva delle frequentazioni tra padre e figlia nell’interesse della seconda - sono confermate dalla Relazione predisposta in data 25 marzo 2025 dall’U.O. Servizio Sociale Tutele dei Minori San Donato – San Vitale del Comune di Bologna, in esecuzione del citato ordine istruttorio della Sezione e trasmessa in data 3 aprile 2025 dalla Questura di Bologna, dalla quale si evince che tra l’appellante e la figlia minore si svolgono periodicamente gli incontri protetti, secondo le disposizioni impartite dal Tribunale ordinario di Bologna, manifestando l’avviso che “ la minore continui a frequentare il padre regolarmente, valutando la possibilità di un progressivo incremento degli incontri, affinché contribuisca ad assicurarle una crescita psicofisica armonica, solida e regolare così come previsto dal principio della bigenitorialità ”.
Ebbene, deve osservarsi che il provvedimento impugnato, ponendo esclusivamente l’accento, quale indice della pericolosità sociale dello straniero, sulla condanna dal medesimo riportata, obliterando qualunque riferimento al rapporto che il medesimo intrattiene con la figlia minore ed al contributo che egli dà al benessere fisico e psichico della stessa, i quali sarebbero inevitabilmente compromessi nell’ipotesi di allontanamento del suddetto dal territorio nazionale, sia inficiato dal denunciato vizio di carenza istruttoria e motivazionale, con la conseguente necessità di disporne l’annullamento, in accoglimento dell’appello in esame: esso, infatti, si sofferma sulle vicende pregresse, pur gravi, ed omette ogni valutazione di ordine prognostico circa la capacità di ravvedimento dell’interessato, nonostante le frequentazioni con la minore e la partecipazione ad un corso di rieducazione presso un centro antiviolenza.
Per quanto concerne quest’ultimo, dalla Relazione trasmessa in esecuzione della menzionata ordinanza istruttoria della Sezione si evince che il ricorrente “ ha svolto con puntualità il programma ” ed “ è stato positivamente dimesso per conclusione del percorso, avendo raggiunto gli obiettivi prefissati ”, pur essendosi stabilito di riprendere il percorso medesimo “ tramite colloqui di monitoraggio ”, in considerazione del perdurante clima di conflittualità tra il suddetto e la ex compagna dipendente dalle vicende giudiziarie che li vedono tuttora coinvolti: sarà quindi la Questura di Bologna, nell’esercizio delle sue competenze in un’ottica di attualizzazione del giudizio di pericolosità dello straniero, a verificare e valutare l’andamento del suddetto percorso psicoterapeutico e, più in generale, dei rapporti tra gli interessati, così come ogni altra circostanza utile, secondo i criteri indicati innanzi, ai fini delle sue rinnovate determinazioni, immuni dai vizi riscontrati nel provvedimento impugnato.
Sussistono infine giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 3837/2024, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati menzionati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.