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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/12/2024, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
giudice del lavoro nella persona della dott.ssa Francesca Il
Tritto ha pronunciato la seguente sentenza nel proc. N. 6124 /2022
TRA
Parte 1 rapp. e difeso dall'avv. MANDARA PASQUALE e
Santorelli Francesco dom. to come in atti
RICORRENTE
I
C
CP 1 rapp. e difesa dall'avv. DI STEFANO ANNA VIA ALCIDE DE
GASPERI, 55 80133 NAPOLI
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di cui al ricorso.Il c.t.u.
nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza del suddetto requisito sanitario. La ricorrente, che aveva, in
precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso,
proponeva rituale opposizione, chiedendo riconoscimento del il proprio diritto.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio
' chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal 1' CP 1
c.t.u.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che la ricorrente possieda il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire della prestazione richiesta. pienamente condivise daLe suddette conclusioni vengono questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Al riguardo va evidenziato che, quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della
motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle
valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente
esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice,
quand' anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi,
altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel
secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche,
trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori nell'iter motivazionale seguito dal contenuti nella consulenza O
c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle
conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). Conseguentemente la opposizione proposta va accolta e
riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario nei termini di cui al dispositivo. Va escluso, come preteso dalla parte che si debba procedere all'esame circa la sussistenza degli ulteriori requisiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
accoglie l'opposizione. Dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal gennaio 2024. Condanna l' CP 1
al pagamento delle spese di lite in misura di euro 2500,00 oltre accessori come per legge con attribuzione. Pone le spese di CTU a carico dell' CP 1 come liquidate con separato decreto.
Torre Annunziata, 12/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Tritto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
giudice del lavoro nella persona della dott.ssa Francesca Il
Tritto ha pronunciato la seguente sentenza nel proc. N. 6124 /2022
TRA
Parte 1 rapp. e difeso dall'avv. MANDARA PASQUALE e
Santorelli Francesco dom. to come in atti
RICORRENTE
I
C
CP 1 rapp. e difesa dall'avv. DI STEFANO ANNA VIA ALCIDE DE
GASPERI, 55 80133 NAPOLI
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di cui al ricorso.Il c.t.u.
nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza del suddetto requisito sanitario. La ricorrente, che aveva, in
precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso,
proponeva rituale opposizione, chiedendo riconoscimento del il proprio diritto.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio
' chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal 1' CP 1
c.t.u.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che la ricorrente possieda il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire della prestazione richiesta. pienamente condivise daLe suddette conclusioni vengono questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Al riguardo va evidenziato che, quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della
motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle
valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente
esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice,
quand' anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi,
altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel
secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche,
trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori nell'iter motivazionale seguito dal contenuti nella consulenza O
c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle
conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). Conseguentemente la opposizione proposta va accolta e
riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario nei termini di cui al dispositivo. Va escluso, come preteso dalla parte che si debba procedere all'esame circa la sussistenza degli ulteriori requisiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
accoglie l'opposizione. Dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal gennaio 2024. Condanna l' CP 1
al pagamento delle spese di lite in misura di euro 2500,00 oltre accessori come per legge con attribuzione. Pone le spese di CTU a carico dell' CP 1 come liquidate con separato decreto.
Torre Annunziata, 12/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Tritto