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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/09/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 911 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
(C.F. – P. Parte_1 P.IVA_1
IVA ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e P.IVA_2 difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Umberto Ferrato (C.F. - C.F._1
E PEC e Gilda Avena (C.F. - PEC Email_1 C.F._2
t), giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024 n. 37875 di repertorio, elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, a
Cosenza, Piazza Loreto 22/a presso l'ufficio legale dell'Istituto
Ricorrente
Contro
, nata in [...], il [...] e residente in [...]di Finita (CS), alla CP_1
C/da S. Domenica, 4, c.f.: , rappresentata e difesa per dall' Avv. Paola Rachieli, C.F._3
c.f.: , con la quale elettivamente domicilia in Acri, alla Via Pietro Mancini, n. 2 C.F._4
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (assegno ordinario di invalidità, legge
n. 222/84).
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma VI, c.p.c. depositato il 27.02.2025 e ritualmente notificato l' , premesso che la resistente in epigrafe aveva proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. Pt_1 inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, esponeva che all'esito delle operazioni peritali il CTU aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito con decorrenza dalla data del 14/10/22, vale a dire dalla data del provvedimento, inviato alla ricorrente, in cui veniva comunicato da parte dell' , Direzione Provinciale di Cosenza, la Pt_1 revoca del riconoscimento del diritto al beneficio già riconosciuto.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando la erronea valutazione delle patologie da parte dall'ausiliare, nonché la carenza di motivazione dell'elaborato.
Concludeva chiedendo la declaratoria di insussistenza del requisito per il riconoscimento della prestazione invocata dalla parte resistente con ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando l'opposizione di cui chiedeva il rigetto e, per l'effetto, la conferma delle conclusioni dell'elaborato peritale con conseguente declaratoria del diritto a percepire l'assegno ordinario ex L. 222/1984 e successive modificazioni, nella misura prevista dalla legge, oltre condanna dell' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi. Pt_1
In assenza di attività istruttoria, stante la ritenuta non necessità di rinnovazione della CTU medico legale, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce unitamente alla presente contestuale motivazione, all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza di discussione.
***
In via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, siccome parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine 31.01.2025- data deposito atto di dissenso 29.01.2025) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 27.02.2025.
Il ricorso, pur ammissibile, deve essere rigettato per quanto di seguito esposto. Premesso che il CTU nominato nel procedimento per ATPO svoltosi inter partes (dottor ) ha Per_2 ritenuto, previa disamina della documentazione sanitaria in atti e sottoposta a visita la parte perizianda, la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della fruizione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data della revisione in sede amministrativa, l' lamenta l'omessa valutazione da Pt_1 parte dell'ausiliare della riduzione della capacità lavorativa in rapporto all'attività disimpegnata dalla perizianda evidenziando il difetto di anamnesi lavorativa ma tale assunto non appare condivisibile per le seguenti ragioni.
Invero, premesso che ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n. 222 del 1984, Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall Parte_1
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini,
[...] sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo, è opportuno richiamare il consolidato insegnamento della SC (n. 16141/2018) secondo cui Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l.
n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva valutato l'incidenza della malattia sulla sola precedente attività di tornitore svolta dall'assicurato senza considerare altre possibili occupazioni a lui confacenti).
La Suprema Corte ha ripetutamente precisato (Sez. L, Sentenza n. 3519 del 09/03/2001, Rv. 544656 -
01 e Sez. L, Sentenza n. 8596 del 14/06/2002, Rv. 555070 - 01) che la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini.
Le motivazioni poste a sostegno del ricorso non sono, dunque, fondate siccome correttamente il ctu ha effettuato la sua valutazione in rapporto all'attività lavorativa di fatto svolta dalla convenuta quale risultante dagli atti di causa;
invero l'ausiliare ha valutato le patologie da cui è affetta la convenuta in relazione alla sua attività lavorativa di coltivatrice diretta (il cui svolgimento è comprovato dall'estratto conto previdenziale) nonché in relazione a tutte quelle compatibili con la sua preparazione ed esperienza.
Il CTU, invero, ha valutato l'incidenza delle patologie in relazione alle caratteristiche dell'attività lavorativa di coltivatrice diretta, implicante il sovraccarico funzionale del rachide lombare, richiede tra le altre: alto impegno fisico, assunzione di posture incongrue e perenne movimentazione con sforzi continui per spostamenti di carichi gravosi, stazione eretta per lungo tempo, per poi estendere la sua valutazione alle attività compatibili con la sua esperienza e attitudine.
Peraltro, il ctu ha anche sottolineato che la resistente è affetta dalle medesime patologie che in prima istanza l' aveva ritenuto integrare il requisito sanitario e che, inoltre, tali patologie risultano non Pt_1 solo sussistenti ma addirittura aggravate alla data della visita di revisione sanitaria.
Pertanto, tale motivo di opposizione – siccome infondato – è insufficiente di per sé a giustificare il rinnovo delle operazioni peritali, tenuto anche conto che l'elaborato peritale appare congruamente motivato e privo di vizi logici (cfr. relazione Dott. in atti). Invero, le conclusioni formulate dal Per_2
C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da fondate contestazioni.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso.
A tale rigetto, tuttavia, non può conseguire, per come domandato in memoria, l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno di invalidità; sul punto, si richiama il principio affermato ripetutamente Co dalla : In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto
l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti
9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario dalla data della visita di verifica in sede amministrativa, le spese di lite liquidate nella misura di euro 3.082,50 (oltre spese generali, Iva e cpa come per legge) sono poste a carico dell' soccombente (con distrazione in favore del procuratore Pt_1 di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario).
Tale importo è così determinato: le spese della fase di istruzione preventiva (euro 1.528,00 per le tre fasi del procedimento per ATPO – così calcolate: euro 992,00 per la fase di studio, euro 788,00 per la fase introduttiva ed euro 1.276,00 per quella istruttoria) cui occorre aggiungere euro 4636,50 per le quattro fasi del giudizio di merito (euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per quella introduttiva, euro 2.693,00 per quella di trattazione/istruttoria ed euro 3.675,00 per quella decisionale), sono soggette alla riduzione del 50 per cento ai sensi dell'art. 4 del DM 55/2014, in assenza di questione giuridiche o di fatto oltre che alla riduzione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co.
1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass.
03/09/2003 n. 12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. n. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
accerta e dichiara che la convenuta versa nelle condizioni sanitarie utili ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 14.10.2022;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.082,50 (oltre spese generali, Iva Pt_1
e cpa come per legge) con distrazione in favore dell'Avv. Rachieli che si è dichiarata antistataria.
Cosenza, 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 911 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
(C.F. – P. Parte_1 P.IVA_1
IVA ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e P.IVA_2 difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Umberto Ferrato (C.F. - C.F._1
E PEC e Gilda Avena (C.F. - PEC Email_1 C.F._2
t), giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024 n. 37875 di repertorio, elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, a
Cosenza, Piazza Loreto 22/a presso l'ufficio legale dell'Istituto
Ricorrente
Contro
, nata in [...], il [...] e residente in [...]di Finita (CS), alla CP_1
C/da S. Domenica, 4, c.f.: , rappresentata e difesa per dall' Avv. Paola Rachieli, C.F._3
c.f.: , con la quale elettivamente domicilia in Acri, alla Via Pietro Mancini, n. 2 C.F._4
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (assegno ordinario di invalidità, legge
n. 222/84).
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma VI, c.p.c. depositato il 27.02.2025 e ritualmente notificato l' , premesso che la resistente in epigrafe aveva proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. Pt_1 inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, esponeva che all'esito delle operazioni peritali il CTU aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito con decorrenza dalla data del 14/10/22, vale a dire dalla data del provvedimento, inviato alla ricorrente, in cui veniva comunicato da parte dell' , Direzione Provinciale di Cosenza, la Pt_1 revoca del riconoscimento del diritto al beneficio già riconosciuto.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando la erronea valutazione delle patologie da parte dall'ausiliare, nonché la carenza di motivazione dell'elaborato.
Concludeva chiedendo la declaratoria di insussistenza del requisito per il riconoscimento della prestazione invocata dalla parte resistente con ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando l'opposizione di cui chiedeva il rigetto e, per l'effetto, la conferma delle conclusioni dell'elaborato peritale con conseguente declaratoria del diritto a percepire l'assegno ordinario ex L. 222/1984 e successive modificazioni, nella misura prevista dalla legge, oltre condanna dell' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi. Pt_1
In assenza di attività istruttoria, stante la ritenuta non necessità di rinnovazione della CTU medico legale, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce unitamente alla presente contestuale motivazione, all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza di discussione.
***
In via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, siccome parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine 31.01.2025- data deposito atto di dissenso 29.01.2025) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 27.02.2025.
Il ricorso, pur ammissibile, deve essere rigettato per quanto di seguito esposto. Premesso che il CTU nominato nel procedimento per ATPO svoltosi inter partes (dottor ) ha Per_2 ritenuto, previa disamina della documentazione sanitaria in atti e sottoposta a visita la parte perizianda, la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della fruizione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data della revisione in sede amministrativa, l' lamenta l'omessa valutazione da Pt_1 parte dell'ausiliare della riduzione della capacità lavorativa in rapporto all'attività disimpegnata dalla perizianda evidenziando il difetto di anamnesi lavorativa ma tale assunto non appare condivisibile per le seguenti ragioni.
Invero, premesso che ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n. 222 del 1984, Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall Parte_1
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini,
[...] sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo, è opportuno richiamare il consolidato insegnamento della SC (n. 16141/2018) secondo cui Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l.
n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva valutato l'incidenza della malattia sulla sola precedente attività di tornitore svolta dall'assicurato senza considerare altre possibili occupazioni a lui confacenti).
La Suprema Corte ha ripetutamente precisato (Sez. L, Sentenza n. 3519 del 09/03/2001, Rv. 544656 -
01 e Sez. L, Sentenza n. 8596 del 14/06/2002, Rv. 555070 - 01) che la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini.
Le motivazioni poste a sostegno del ricorso non sono, dunque, fondate siccome correttamente il ctu ha effettuato la sua valutazione in rapporto all'attività lavorativa di fatto svolta dalla convenuta quale risultante dagli atti di causa;
invero l'ausiliare ha valutato le patologie da cui è affetta la convenuta in relazione alla sua attività lavorativa di coltivatrice diretta (il cui svolgimento è comprovato dall'estratto conto previdenziale) nonché in relazione a tutte quelle compatibili con la sua preparazione ed esperienza.
Il CTU, invero, ha valutato l'incidenza delle patologie in relazione alle caratteristiche dell'attività lavorativa di coltivatrice diretta, implicante il sovraccarico funzionale del rachide lombare, richiede tra le altre: alto impegno fisico, assunzione di posture incongrue e perenne movimentazione con sforzi continui per spostamenti di carichi gravosi, stazione eretta per lungo tempo, per poi estendere la sua valutazione alle attività compatibili con la sua esperienza e attitudine.
Peraltro, il ctu ha anche sottolineato che la resistente è affetta dalle medesime patologie che in prima istanza l' aveva ritenuto integrare il requisito sanitario e che, inoltre, tali patologie risultano non Pt_1 solo sussistenti ma addirittura aggravate alla data della visita di revisione sanitaria.
Pertanto, tale motivo di opposizione – siccome infondato – è insufficiente di per sé a giustificare il rinnovo delle operazioni peritali, tenuto anche conto che l'elaborato peritale appare congruamente motivato e privo di vizi logici (cfr. relazione Dott. in atti). Invero, le conclusioni formulate dal Per_2
C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da fondate contestazioni.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso.
A tale rigetto, tuttavia, non può conseguire, per come domandato in memoria, l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno di invalidità; sul punto, si richiama il principio affermato ripetutamente Co dalla : In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto
l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti
9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario dalla data della visita di verifica in sede amministrativa, le spese di lite liquidate nella misura di euro 3.082,50 (oltre spese generali, Iva e cpa come per legge) sono poste a carico dell' soccombente (con distrazione in favore del procuratore Pt_1 di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario).
Tale importo è così determinato: le spese della fase di istruzione preventiva (euro 1.528,00 per le tre fasi del procedimento per ATPO – così calcolate: euro 992,00 per la fase di studio, euro 788,00 per la fase introduttiva ed euro 1.276,00 per quella istruttoria) cui occorre aggiungere euro 4636,50 per le quattro fasi del giudizio di merito (euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per quella introduttiva, euro 2.693,00 per quella di trattazione/istruttoria ed euro 3.675,00 per quella decisionale), sono soggette alla riduzione del 50 per cento ai sensi dell'art. 4 del DM 55/2014, in assenza di questione giuridiche o di fatto oltre che alla riduzione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co.
1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass.
03/09/2003 n. 12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. n. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
accerta e dichiara che la convenuta versa nelle condizioni sanitarie utili ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 14.10.2022;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.082,50 (oltre spese generali, Iva Pt_1
e cpa come per legge) con distrazione in favore dell'Avv. Rachieli che si è dichiarata antistataria.
Cosenza, 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti