Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/02/2025, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03738/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01139/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2024, proposto da
IO FI, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 13/A5, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dal candidato in data 22 novembre 2023, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non;
- del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione;
- del verbale n. 1 del 30 agosto 2023 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione;
- dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente;
- del bando di concorso D.R. 553 del 26 febbraio 2021 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;
- del D.R. 589 del 8.08.2018 nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;
- di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente è un ricercatore presso l’Università degli Studi di Macerata e avanzava domanda per ottenere l’abilitazione alla funzione di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale13/A5 “econometria”.
Riferisce che, all’ esito del giudizio collegiale, reso dalla apposita Commissione, conseguiva una valutazione positiva rispetto ai criteri previsti dall’art. 6, co. 1, lett. a), D.M. n. 120/2016, avendo la stessa Commissione espresso una valutazione positiva sull’impatto della produzione scientifica con il raggiungimento di “ tre su tre valori soglia previsti dal D.M. 589/2018 ”; venivano anche riconosciuti otto titoli (la soglia minima è tre) ossia (A, C, D, E, F, G, L) tra quelli stabiliti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. 8, co. 1, del d.P.R. 95/2016.
Quanto alla complementare valutazione delle pubblicazioni di cui all’art. 6, co. 1, lett. b), D.M. n. 120/2016, la Commissione riconosceva la presentazione di dieci pubblicazioni scientifiche in base all’art. 7 del decreto medesimo, rispetto alle quali rilevava, secondo i criteri di valutazione indicati all’art. 4, del decreto, una “ buona continuità temporale ” dei lavori scientifici; al medesimo tempo, in ordine al requisito de “ l’apporto individuale nei lavori in collaborazione ”, riteneva che il candidato “ non rivela ancora adeguata padronanza e consapevolezza nell’uso delle tecniche econometriche ”; attestava la coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale oggetto di candidatura ma, al contempo, riteneva che “ nessuna pubblicazione valutata presenta una collocazione editoriale di rilievo ”; in ultimo, quanto al requisito della collocazione editoriale dei prodotti scientifici, la Commissione stimava che il candidato “ non raggiunge ancora un livello adeguato per il settore concorsuale 13/A5 in relazione alla fascia per cui è richiesta l’abilitazione ”.
Pertanto, il ricorrente impugna il giudizio di mancato conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale relativamente al settore concorsuale 13/A5 “econometria”, affidando il gravame ai seguenti motivi in diritto:
I. Violazione e falsa applicazione del d.m. 120/2016 e d.r. 589/2018 e falsa applicazione del d.r. 553/2018. Omessa motivazione. Eccesso di potere. Irrazionalità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241 violazione e falsa applicazione degli art. 3, 4, d.m. 7 giugno 2016 n. 120 (MIUR). Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento.
Secondo parte ricorrente, il giudizio di mancato conseguimento dell’A.S.N. sarebbe carente di adeguata motivazione, non risultando intellegibili le ragioni che hanno indotto la Commissione a ritenere il candidato privo della “necessaria maturità scientifica”; a fronte del positivo superamento dei criteri di riferimento in ordine alla produzione scientifica e del possesso, in misura maggiore rispetto a quella ritenuta sufficiente, dei titoli considerati rilevanti dalla Commissione, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a), D.M. n. 120/2016, sarebbe stato necessario motivare più analiticamente in relazione alla valutazione delle pubblicazioni compiuta secondo i criteri fissati dall’art. 4, co.1, lettere da a) a f), D.M. 120/2016; circostanza confermata dalla identità di giudizi tra le valutazioni individuali e quella collegiale. Si riscontrerebbe una valutazione superficiale e sommaria delle pubblicazioni scientifiche nel giudizio di inidoneità, nella parte in cui si rileva che le pubblicazioni presentate non denoterebbero una collocazione editoriale di rilievo nell’ambito concorsuale dell’econometria ovvero nei settori disciplinari ad essa pertinenti; evidenzia, per converso, come i propri contributi scientifici siano stati pubblicati su riviste di fascia elevata ed altamente specializzate in materia.
Il difetto di motivazione del giudizio di inidoneità e la carenza di istruttoria risulterebbero, ad avviso di parte ricorrente, evidenti in relazione al profilo de “l’apporto individuale nei lavori in collaborazione”, quale distinto criterio di valutazione delle pubblicazioni ex art. 4, co. 1, lett. b), D.M. 120/2016, erroneamente valutato dalla Commissione laddove essa ha ritenuto tale apporto “riconoscibile” ma non ancora sufficientemente espressivo “di adeguata padronanza e consapevolezza nell’uso delle tecniche econometriche”: invero, delle totali dieci pubblicazioni presentate, soltanto tre costituirebbero lavori in collaborazione.
Si è costituito con atto formale il Ministero dell’Università e della Ricerca.
Con istanza di prelievo, depositata in due distinte date il 20.06.2024 e il 16.07.2024, ai sensi dell’art. 71, co. 2, cod. proc. amm., parte ricorrente ha segnalato l’urgenza alla discussione e definizione dell’epigrafato ricorso.
Il M.U.R. ha versato agli atti i giudizi individuali e collegiali espressi dalla Commissione sull’odierno ricorrente nell’ambito della tornata abilitativa di cui ai fatti di causa, unitamente ai giudizi individuali resi nei riguardi del ricorrente nell’ambito di una distinta tornata abilitativa, indetta con D.D. 1796/2023 per il conseguimento dell’A.S.N. nel settore concorsuale 13/A5 “econometria” relativamente alla II Fascia, nonché gli elenchi dei titoli e pubblicazioni presentati dal candidato.
Con propria memoria, il M.U.R. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale (quella allegata al ricorso non potrebbe considerarsi valida per assenza delle necessarie indicazioni circa l’oggetto dell’azione); nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame argomentando circa la natura delle valutazioni della Commissione, che vanno ricondotte all’espressione di ampia discrezionalità tecnica, non integralmente sindacabile in sede di legittimità da parte del giudice amministrativo. Sulla censura di carenza di adeguata ed analitica motivazione del giudizio di inidoneità impugnato, il Ministero dà atto della complessità della valutazione rimessa alla Commissione, che si articola su tre e distinti momenti logico-valutativi: il primo, volto ad accertare il raggiungimento dei valori soglia, avente natura quantitativo-statistica; il secondo, volto ad analizzare in via analitica ed obiettiva la produzione scientifica secondo un giudizio di stampo qualitativo, e l’ultimo, teso a fornire una valutazione finale complessiva sulla “maturità scientifica” del candidato, il cui esito negativo, costituendo un’autonoma fase dell’iter di valutazione, sarebbe idoneo a fondare il giudizio di inidoneità nonostante l’esito positivo degli stadi di valutazione precedenti. Sotto altro profilo, la resistente ha evidenziato come la discrezionalità tecnica della valutazione rimessa alla Commissione sarebbe compressa dai criteri individuati in via normativa, i quali guiderebbero, entro determinati parametri, il giudizio espresso dalla Commissione. I criteri fissati dall’art. 4 del D.M. 120/2016 costituirebbero requisiti cumulativi e non alternativi, l’assenza di anche uno soltanto tra i quali renderebbe vincolante il giudizio di diniego.
Nel caso di specie, sarebbe stato determinante ai fini del mancato conseguimento del titolo abilitativo l’accertamento della carenza dei requisiti fissati dall’art. 4, co. 1, lettera c) – relativamente alla qualità della produzione scientifica - e lettera d) – relativamente alla collocazione editoriale dei lavori-, del D.M. 120/2016 nella valutazione della produzione scientifica del candidato.
Infine, sull’obbligo di motivazione incombente sulla Commissione nell’adozione dei giudizi in materia di conseguimento dell’A.S.N., l’Amministrazione, mediante richiamo a giurisprudenza conforme, ha dedotto che siffatto obbligo può dirsi correttamente adempiuto allorquando la Commissione, pur senza analiticamente valutare le singole pubblicazioni in sede di giudizio collegiale, renda noto il percorso logico argomentativo seguito, anche mediante l’indicazione sintetica dei relativi presupposti normativi considerati. Conclusivamente, a conferma dell’infondatezza dell’azione, riferisce l’Avvocatura che il ricorrente, in una successiva procedura abilitativa, relativa al triennio 2023-2025, per il conseguimento dell’A.S.N. alle funzioni di professore universitario di II fascia nel medesimo settore concorsuale, ha conseguito un ulteriore giudizio di inidoneità ad opera di una differente Commissione, che avrebbe parimenti giudicato carente la produzione scientifica del candidato relativamente ai medesimi profili della “qualità della produzione scientifica” e della “collocazione editoriale modesta” previsti ex art. 4, co. 1, lett. c) e d) del D.M. 120/2016.
Il Ministero ha insistito, dunque, nel rigetto del gravame per inammissibilità ed infondatezza.
All’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
1) Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione che ha sollevato in rito l’Avvocatura, secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di procura speciale.
Secondo l’Avvocatura, sarebbe inesistente la procura rilasciata su di un foglio separato, seppure unito al ricorso, senza l’indicazione dell’oggetto della lite.
Osserva il Collegio che l’eccezione si fonda solo sulla modalità con la quale è stata redatta la procura, senza che venga contestata la circostanza (che deve presumersi sulla base della documentazione acquisita al PAT) che essa sia stata acclusa al ricorso notificato alla parte intimata.
Sul punto, quindi, deve darsi atto che la giurisprudenza non è univoca, rinvenendosi invero decisioni rispetto alle quali la tesi dell’Avvocatura è coerente (e che sono meglio elencate nella relativa memoria); tuttavia, questa Sezione ha preferito un orientamento più favorevole al ricorrente (fondandosi sulla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 19 gennaio 2024 n. 2075, la quale a sua volta valorizza tra i vari riferimenti il principio affermato dalla sentenza n. 36507/2022, a tenore della quale “ il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), e integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso ”), ammettendo la validità di una procura redatta senza l’indicazione dell’oggetto del contenzioso, ma unita al ricorso notificato (v. sentenza TAR Lazio. IV q, nr. 2585/2025, alla quale è sufficiente rinviare per il resto).
Non essendo contestato tale presupposto ed in assenza di ulteriori deduzioni, idonee a indurre il Collegio ad una rimeditazione, l’eccezione va quindi respinta.
2) Nel merito dell’azione, tenuto conto della costante giurisprudenza in materia (v. ex plurimis, TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 8634/2017, TAR Lazio, sez. IIIB, Sent. n. 8768/2023 sull’identicità tra giudizi; TAR Lazio, sez. IV Q, Sent. n. 21390/2024 sulla carenza di motivazione; TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 7454/2019, sulla qualità dei singoli autori; Tar Lazio, Sez. III-bis, Sent. n. 1020/2024 sulla discrezionalità tecnica della Commissione e sui relativi limiti di giudizio), con particolare riguardo ai presupposti che regolano il formarsi e l’espressione del giudizio di meritevolezza rispetto all’abilitazione scientifica nazionale, le censure cui è affidato l’odierno ricorso trovano la condivisione del Collegio.
Deve premettersi, in linea generale, che è corretta la ricostruzione del quadro normativo, come dedotta dall’Avvocatura; ciò con particolare riferimento al presupposto secondo il quale l'abilitazione scientifica nazionale richiede il possesso cumulativo di tutti i requisiti previsti dall'art. 6, d.m. n. 120/2016 (ossia l'essere in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; ottenere una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018; presentare pubblicazioni, ai sensi dell'art. 7 del d.m. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'art. 4 del sopra citato decreto e giudicate complessivamente di qualità "elevata"; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 18/01/2022, n.552). A sua volta, l’art. 4 del d.m. n. 120/2016 dispone che “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché' la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi“.
Va quindi affermato che, come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire.
Pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. "merito amministrativo", ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l'accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l'attitudine dell'esaminato a svolgere determinate funzioni che deve venire desunta da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall'esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni).Il relativo esito può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il "processo" valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell'organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
Tale ultima categoria di censura è ricondotta dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all'ottenimento dell'abilitazione quale effetto della sentenza).
Se il quadro normativo così come ricostruito è corretto, deve però anche chiarirsi che l'esegesi dei criteri guida contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all'effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se - al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione - il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno (e dunque sia stata correttamente affermata la non coincidenza del profilo del candidato con lo schema normativo presupposto), pur tenendo sempre presente che il referente finale di tale valutazione, ossia la “maturità scientifica” di cui l’aspirante deve dimostrare di avere il possesso, è definito (non da un parametro giuridico-normativo, ma) dal grado e dal tipo di sapere che la comunità scientifica attribuisce a quel determinato livello di insegnamento e ricerca.
3) Nella fattispecie odierna, la Commissione ha escluso il possesso della maturità scientifica da parte del ricorrente in quanto (relativamente alle pubblicazioni scientifiche) :
- “ l’apporto individuale nei lavori in collaborazione è riconoscibile ma non rivela ancora adeguata padronanza e consapevolezza nell’uso delle tecniche econometriche ;”
- “ nonostante alcuni lavori siano stati pubblicati su riviste specialistiche nel campo dell’econometria, nessuna pubblicazione valutata presenta una collocazione editoriale di rilievo per essa o per i settori interdisciplinari pertinenti ”.
Su tali basi, si conclude che “ nel complesso, la collocazione editoriale dei prodotti scientifici non raggiunge ancora un livello adeguato per il settore concorsuale 13/A5 in relazione alla fascia per cui è stata richiesta l’abilitazione ”.
Appare evidente l’insufficienza delle premesse rispetto al contenuto della domanda di partecipazione del ricorrente e rispetto all’esito finale che si è appena riportato.
Invero, iniziando l’esame dal secondo dei due rilievi sopra indicati, osserva il Collegio che l’analisi delle motivazioni espresse dalla Commissione non consente di evincere quali siano i presupposti (che costituiscono elementi di fatto, non di giudizio) che l’hanno indotta ad escludere la collocazione dei contributi del ricorrente in riviste di rilievo.
I giudizi (tanto quello collegiale quanto i singoli rilievi individuali che sono conformi) si limitano ad “affermare” che le riviste sulle quali i contributi sono stati pubblicati non possiedono la necessaria rilevanza; affermazione che dunque non spiega quanto deduce il ricorrente il quale– senza alcuna replica specifica da parte dell’Avvocatura – evidenzia 4 relazioni scientifiche pubblicate su riviste [rispettivamente, “Applied Economics” (2023); “The European Journal of Health Economics” (2022); “Econometric Reviews” (2020); “ Journal of Policy Modeling ” (2020)], tutte collocate in fascia A, di cui 3 come autore singolo (e pubblicate su riviste prettamente specializzate nell’applicazione di tecniche econometriche).
Per quanto concerne i soli settori concorsuali affini di natura empirica dell’Area 13 [Econometria (13/A5), Statistica Economica (13/D2), e Statistica (13/D1)], ad eccezione della Rivista ‘ Econometric Reviews’ (2020) che risulta essere di fascia A per tutti i 3 settori (essendo un Top Journal), le Riviste ‘ Applied Economics’ (2023), ‘The European Journal of Health Economics’ (2022), e ‘Journal of Policy Modeling’ (2020) sono di fascia A per il solo settore 13/A5 (come risulta comprovato dall’ Allegato_ANVUR in atti).
Inoltre, 3 su 6 delle rimanenti pubblicazioni scientifiche di cui all’art.7 D.M. 120/2016, fanno riferimento alla Rivista “ Econometrics ” (2019, 2021, 2022), che il ricorrente dichiara “di nota fama e esclusivamente specializzata in econometria”, circostanza anche questa rimasta senza specifica contestazione. Ancora soffermandosi sulle 4 pubblicazioni scientifiche [ “Applied Economics” (2023); “The European Journal of Health Economics” (2022); “Econometric Reviews” (2020); “Journal of Policy Modeling” (2020)] collocate in fascia A (di cui 3 a nome singolo), il ricorrente rileva i seguenti dati tecnici rinvenibili dalla mera lettura della propria domanda:
i. Rivista “ECONOMETRIC REVIEWS”, con Impact Factor di 1.2 (2022) ed Impact Factor a 5 anni di 1.6 (2022). È considerata una delle 5 principali Riviste di Econometria (confr. cit. “ Econometric Reviews is widely regarded as one of the top 5 core journals in econometrics. It probes the limits of econometric knowledge, featuring regular, state-of-the-art single anonymized refereed articles and book reviews ”¸ in allegato_ER in atti).
ii. ii. Rivista “THE EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS”, con Impact Factor di 4.4 (2022) ed Impact Factor a 5 anni di 4.0 (2022): si tratterebbe di una rivista di alto impatto e contributo scientifico, garantendo pubblicazioni di alta qualità purché relazionati al tema ‘ Health Economics ’.
iii. Rivista “JOURNAL OF POLICY MODELING”, con Impact Factor di 3.5 (2022): sarebbe una Rivista prettamente metodologica basata su criteri stringenti in termini di contributo, caso di studio applicato, ed utilizzo di metodologie strettamente empiriche ed adeguatamente illustrate.
iv. Rivista “APPLIED ECONOMICS”, con Impact Factor di 2.2. (2022) ed Impact Factor a 5 anni di 2.3 (2022): si tratterebbe di una Rivista il cui scopo è di implementare e documentare attraverso modelli empirici svariati aspetti della teoria economica.
Il Collegio, rimandando per il prosieguo alla lettura del ricorso e degli ulteriori dati riferiti ed allegati da parte del ricorrente dai quali sono tratte le descrizioni di cui al periodo che precede, evidenzia come tale più ampia e specifica argomentazione è volta (ed è ammissibile solo come tale nella odierna sede di giudizio) a dimostrare come sia meramente assertiva la espressione del giudizio negativo della Commissione sul punto, non essendo in alcun modo evincibile alcun presupposto di fatto (contrario a quanto indicato dal candidato nella propria domanda e riportato nel presente giudizio) dal quale possa avere avuto origine l’esito della valutazione della Commissione (ciò che esclude che possa desumersi dalla presente motivazione un giudizio di merito circa la rilevanza in sé delle riviste indicate dal ricorrente, da parte del Collegio); assertività che è confermata anche dall’evidente contrasto tra la conclusione negativa censurata e la precedente indicazione secondo la quale sono riconosciuti 8 titoli su 9 precisandosi che: (il candidato) “ Si occupa in prevalenza di serie storiche e teoria e pratica della previsione. I temi trattati sia dal punto di vista metodologico che da quello empirico, sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale 13/A5. Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato al D.M. 120/2016 poiché raggiunge tre su tre valori soglia dal D.M. 589/2018. Il candidato possiede inoltre otto titoli (la soglia minima è tre), ossia A, C, D, E, F, G, L) tra quelli stabiliti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del DPR 95/2016. ”.
Ne deriva che risulta effettivamente privo di un criterio di collegamento logico – formale e sostanziale – il giudizio negativo (assenza della necessaria maturità scientifica) rispetto alle premesse dalle quali si evince il superamento di tutti i valori soglia, ad eccezione del solo elemento inerente la rilevanza delle riviste sulle quali sono pubblicati i contributi del candidato stesso.
Su tali basi, diviene privo di adeguata sufficienza anche il primo dei due presupposti negativi che si sono dapprima indicati, ossia quello secondo il quale il contributo personale nei lavori collettivi sarebbe “individuabile” ma non denoterebbe un’adeguata padronanza degli strumenti econometrici.
Il ricorrente rileva come tale giudizio sia insufficiente sia perché dei lavori presentati solo alcuni sono collettivi (“delle 10 pubblicazioni scientifiche presentate solo 3 sono in collaborazione con alcuni coautori (di cui solo 1 delle 4 presentate in fascia A), mentre ben 7 non sono in collaborazione ma redatte dal ricorrente in prima persona”) ed, in ogni caso, di questi ultimi sono illustrati “lo specifico contributo del ricorrente riguardanti nello specifico: l’analisi e lo studio
dei dati, l’intera parte metodologica, la stesura dei codici dei software statisticoeconometrici per lo sviluppo dei modelli econometrici, i commenti ai risultati in termini analitici e di ‘policy’”.
Affermazioni queste rimaste prive di rilievo sia nella formazione della motivazione dei giudizi, sia nelle difese processuali della resistente.
Pertanto, come sinteticamente riportato nella premessa narrativa della presente decisione e come meglio argomentato da parte del ricorrente nei propri scritti difensivi (ai quali, essendo noti alle parti, è sufficiente rimandare per quanto qui non diversamente riportato), il giudizio negativo di cui viene contestato l’esito è scaturito da una motivazione priva di una adeguata dimostrazione del relativo presupposto di fatto.
A non diverso esito conduce il rilievo che l’Avvocatura ha formulato circa l’avvenuta espressione di un ulteriore giudizio negativo in una successiva tornata di esame, che sarebbe scaturito da medesime circostanze, in quanto l’autonomia dei giudizi e delle relative commissioni comporta che l’insufficienza del primo provvedimento negativo va apprezzata in relazione alle premesse proprie, senza poter inferire da successivi esiti analoghi effetti di natura confermativa dal secondo.
Deve pertanto accogliersi il ricorso, sulla base della circostanza che il vizio motivazionale sopra evidenziato si ripercuote inevitabilmente sulla legittimità del giudizio negativo espresso sulla produzione scientifica del candidato, determinando la necessità di un riesame della stessa da parte di una Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a. (cfr. in termini, TAR Lazio, IV quater, 10 gennaio 2025, nr. 476).
Da ciò deriva l’annullamento del provvedimento impugnato, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione della rilevanza delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente e del suo apporto nei contributi collettivi, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 60 per la nomina della nuova Commissione e giorni 30 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza. Si precisa che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti ed ai fini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO