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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 503/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 503/2021 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...]m Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LA BORIA MARIA RITA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. LOREFICE ANNARITA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. SINATRA FLAVIO
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della parti: come da note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, il 17.6.2024 e
18.6.2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 15.4.2021 , premesso di aver contratto, a Parte_1
Gela in data 15.9.1995, matrimonio concordatario con , trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 335 Parte II Serie A Uff. 1– anno
1995, unione dalla quale sono nati i due figli (Gela, il 14.4.1997) e Persona_1 Persona_2
(Gela, il 19.9.2003), chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge
[...] con addebito a carico di quest'ultimo.
Deduceva che il rapporto di coppia non era mai stato sereno per il carattere autoritario e dispotico del marito, il quale imponeva alla moglie di occuparsi in via esclusiva della gestione dei figli e della casa – impedendole, così, di cercare un impiego e rendersi autonoma dal punto di vista economico – ed era solito mortificarla anche in pubblico con commenti sgradevoli che riguardavano il suo aspetto fisico. Lamentava, inoltre, che il marito era solito serbare un contegno distaccato nei confronti della moglie e dei figli, i quali hanno subìto gli effetti negativi delle condotte paterne.
Esponeva che i rapporti tra i coniugi si sono definitivamente deteriorati dal mese di dicembre del
2020, momento a partire dal quale lo , pur vivendo nella casa coniugale, ha CP_1
sostanzialmente interrotto i propri rapporti con gli altri membri della famiglia e ciò a causa del rifiuto – motivato dalla volontà di rispettare le restrizioni imposte per fronteggiare l'emergenza pandemica – della ricorrente e dei figli di trascorrere le festività natalizie a casa della madre del resistente.
Aggiungeva che tali condotte erano peggiorate da quando la ricorrente aveva comunicato al marito la volontà di separarsi, tanto che lo aveva cominciato ad occupare la camera da letto – CP_1 inibendo l'ingresso alla moglie – e si era appropriato della complessiva somma di € 1.800,00 (di cui
€ 1.600,00, mediante prelevamento dal conto corrente cointestato ai coniugi, ed € 200,00 mediante sottrazione della “riserva” di contanti conservata nell'abitazione familiare).
Allegava, con riguardo alle proprie condizioni economiche, di essere titolare della casa coniugale, sita a Gela in via Spilamberto n. 10, e di buoni fruttiferi del valore di € 3.000,00 ma di non disporre di redditi propri, essendosi sempre dedicata alla gestione della casa e all'accudimento dei figli.
Deduceva, d'altro canto, che il marito riveste la qualifica di tenente presso la Guardia Di Finanza percependo redditi mensili pari a circa € 3.000,00 (il cui esatto importo dipende dalle ore di straordinario effettivamente svolte dallo ) e ciò oltre alla tredicesima mensilità ad una CP_1 indennità che lo stesso percepisce una tantum per un totale annuo di € 50.000,00 e risulta essere titolare esclusivo di un immobile sito a Gela e concesso in comodato d'uso alla madre nonché
2 comproprietario (unitamente alle due sorelle) di altro immobile locato e per il quale percepisce il relativo canone che ammonta ad € 3.000,00 annui.
Aggiungeva, inoltre, che ambedue le parti sono contitolari di due fondi di investimento il cui valore corrisponde, rispettivamente, ad € 46.634,95 ed € 16.966,00.
Precisava, inoltre, che benché la figlia abbia già raggiunto la maggiore età, la stessa non è Per_1 economicamente indipendente poiché impegnata in un percorso di studi presso l'Università dell'Aquila e, in quanto tale, sostenuta economicamente dai genitori.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “a) che l'Ill.mo Signor Presidente, previ gli incombenti di cui all'art. 706 e segg. cpc., dichiari la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con addebito in capo a quest'ultimo; b) affidarsi i figli, e Controparte_1 Persona_1
alla madre;
c) assegnarsi la casa coniugale, sita in Gela nella via Spilamberto Persona_2
n. 10 alla moglie , già intestataria, con cui convivono i figli Parte_1 Persona_1
e ; d) onerarsi il marito di corrispondere all'altro coniuge un assegno mensile Persona_2 non inferiore ad € 800,00 a titolo di mantenimento, assegno che dovrà essere rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria;
e) onerarsi il marito di corrispondere per
i figli e la somma di € 600,00 per ciascuno a titolo di Persona_1 Persona_2
mantenimento, assegno che dovrà essere rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria. f) onerarsi il resistente di provvedere nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche inerenti i figli e . Spese e competenze”. Persona_1 Persona_2
Con comparsa di risposta depositata in data 21.6.2021 si costituiva parte resistente contestando quando esposto in ricorso e attribuendo l'esito infausto del rapporto matrimoniale al carattere difficile e dispotico della moglie – la quale era solita imporre ogni determinazione riguardante i figli o la gestione della vita familiare al marito – nonché alla gelosia da questa nutrita nei confronti della famiglia d'origine del marito.
Allegava di essersi impegnato per mantenere la concordia e la serenità economica della famiglia, mentre la moglie – d'altro canto – era solita infliggere umiliazioni al marito, anche in presenza di altre persone, lamentando l'esiguità dei guadagni dallo stesso percepiti con il proprio lavoro e ciò nonostante lo con il proprio stipendio avesse sempre garantito un buon tenore di vita alla CP_1
ai figli e alla moglie, la quale ha sempre potuto disporre liberamente delle risorse familiari.
Aggiungeva che la , improvvisamente e sebbene l'avesse assecondata sulla questione Pt_1
relativa alle festività natalizie del 2020, si era scagliata contro il marito nei primi mesi del 2021 accusandolo di aver creato un clima insostenibile in casa e ponendo in essere diversi comportamenti tesi ad estrometterlo dal consorzio familiare.
3 Precisava, inoltre, che il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie durante il matrimonio era dipeso dalla sua volontà di dedicarsi alle sole incombenze familiari e ciò benché il marito si fosse concretamente attivato per consentirle la prosecuzione degli studi universitari dalla stessa, infine, abbandonati.
Esponeva di percepire uno stipendio mensile netto di € 2.000/2.100,00 al quale possono aggiungersi competenze accessorie che, tuttavia, non risultano essere stabili in quanto correlate allo svolgimento di ore di lavoro straordinario, somma con la quale ha fatto fronte a tutte le esigenze del nucleo familiare comprese quelle legate al percorso formativo dei figli.
Con riguardo all'indennità menzionata in sede di ricorso, chiariva che la stessa è stata erogata in conseguenza del trasferimento della sede lavorativa e cesserà nel mese di gennaio 2022.
Deduceva, inoltre, di aver integralmente sostenuto sia le spese dell'acquisto della casa familiare
(90.000.000 di Lire) intestata alla moglie – utilizzando i risparmi personali accantonati prima delle nozze e le somme elargite dal padre a titolo di donazione – sia le spese per la ristrutturazione e l'arredamento della residenza, contraendo all'uopo diversi prestiti personali.
Aggiungeva, infine, di aver ricevuto il sostegno economico della propria madre che attraverso diverse elargizioni in denaro – tutte confluite nel conto cointestato ai coniugi – ha consentito alle parti di poter accantonare dei risparmi e di sottoscrivere i fondi comuni indicati in ricorso.
Chiedeva, infine, al Tribunale: “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
disporre che i figli dimorino prevalentemente con la madre, con facoltà per il padre ogni volta che vorranno essendo ormai grandi (una maggiorenne e l'altro a settembre 2021); disporre che i figli trascorrano con il padre le festività natalizie per cinque (5) giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno, le festività pasquali per tre (3) giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua, le ferie estive per quindici (15) giorni anche non consecutivi in periodi da concordarsi tra i genitori;
disporre a carico del sig. di versare mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 esclusivamente per il mantenimento dei figli la somma di €. 250,00 per ciascuno, queste somme saranno rivalutate ogni anno secondo gli indici Istat, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie
(visite specialistiche, acquisto libri scolastici, tasse scolastiche ecc.) che si dovessero rendere necessarie;
che nulla sia corrisposto a titolo di assegno di mantenimento in favore della sig.ra
(non inabile al lavoro); l'addebito della responsabilità della separazione alla Parte_1 sig.ra ”. Parte_1
Con memoria integrativa depositata in data 10.12.2021, inoltre, il resistente integrava le domande già proposte rassegnando le seguenti conclusioni: “(…)che venga disposta la restituzione del 50% dell'intero importo sostenuto dal sig. per l'acquisto dell'immobile intestato al coniuge (pari Per_1
4 a lire 90.000,00 – circa € 45.000,00) ed il 100% delle spese di ristrutturazione interne e condominiali sempre dallo stesso interamente sostenute, pari ad € 50.000,00; che venga richiesto un intervento psicologico per l'intero nucleo familiare, magari sperando così di comprendere in maniera approfondita i motivi della separazione e veder cessare i comportamenti negativi, quale
l'influenza esercitata, operati dalla sig.ra sui figli” Pt_1
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 5.7.2021 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 6.7.2021 venivano emessi i provvedimenti chiamati a regolare – in via provvisoria – i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra questi e i figli.
L'ordinanza presidenziale veniva, in seguito, parzialmente modificata – su ricorso proposto da ai sensi dell'art. 709 ult. co. c.p.c. – la quale modulava diversamente l'obbligo Controparte_1
di contribuzione al mantenimento dei figli, posto a carico del resistente.
Istruita la causa con le sole dichiarazioni rese dai testimoni (sorella della Testimone_1
ricorrente) (figlia delle parti), (sorella del Persona_1 Testimone_2 resistente), nonché con le prove documentali offerte in Testimone_3 Testimone_4 comunicazione dalle parti e ammesse nel corso del giudizio, all'udienza cartolare del 19.6.2024 le parti precisavano le conclusioni e, infine, con ordinanza del 16.7.2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Occorre, in via preliminare, confermare integralmente l'ordinanza istruttoria del 12.5.2022 convenendo, in particolare, il Collegio sull'inammissibilità degli audio e delle conversazioni effettuate mediante applicazioni di messaggistica istantanea di cui è stata chiesta la produzione in corso di causa e ciò in quanto tale documentazione non consente di identificare con certezza gli interlocutori (i quali, secondo la prospettazione di ambedue le parti, andrebbero in parte individuati nei figli della coppia, ossia in soggetti che per quanto legittimati ad intervenire in corso di causa, non si sono costituiti in giudizio, così impedendo l'esplicarsi degli effetti del principio di non contestazione invocato dal resistente) né di verificarne l'integrità e la non alterazione del loro contenuto originario.
Non possono, altresì, essere tenuti in considerazione i documenti allegati alle comparse conclusionali e alle memorie di replica depositate dopo la rimessione della causa al collegio per la decisione in quanto esse devono contenere “le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano” in forza della loro natura di atto difensivo che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già
5 ritualmente proposte, in modo da garantire che nella fase decisionale del procedimento non venga alterato – in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte – l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.
Deve, invece, ritenersi ammissibile la produzione effettuata con le note di trattazione scritta del
18.6.2024 con cui il resistente ha precisato le proprie conclusioni e ciò in quanto la documentazione ivi allegata ha evidentemente natura sopravvenuta rispetto al maturare delle preclusioni asseverative scandite dai termini di cui all'art. 183 c.p.c. concessi nel corso del giudizio.
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni contenute negli atti del giudizio e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale –si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno cessato di coabitare ormai da anni.
3. Domanda di addebito della separazione
Deve rilevarsi, in primo luogo, che entrambe le parti hanno tempestivamente avanzato, nel corso del presente giudizio, domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge, motivo per il quale appare opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
È, dunque, necessario che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge durante la convivenza o, comunque, durante lo svolgimento del rapporto coniugale – non rilevando, di converso, i comportamenti successivi alla manifestazione della crisi – e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
6 In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Ciò premesso in diritto, le domande di addebito avanzate da ambedue i coniugi non meritano accoglimento per i seguenti motivi.
Principiando dalla domanda proposta dalla , occorre rammentare che la ricorrente ha Pt_1
allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis è da ricondurre causalmente all'atteggiamento autoritario ed impositivo del marito che le avrebbe impedito di seguire le proprie aspirazioni lavorative – relegandola al solo ruolo di moglie impegnata nella gestione dei figli e delle incombenze domestiche – nonché esposta, in più occasioni, a commenti sgradevoli e manifestazioni di disistima.
In particolare, la ricorrente ha esposto che la crisi della coppia si è definitivamente consumata in occasione delle festività natalizie del 2020, allorquando lo avrebbe interrotto ogni CP_1
rapporto con la famiglia poiché contrariato dal rifiuto della moglie e dei figli di trascorrere con la madre dello stesso il pranzo di Natale.
Con riguardo alla prospettazione resa dallo deve, d'altro canto, rilevarsi che lo stesso ha CP_1
ascritto alla moglie condotte impositive e denigratorie analoghe a quelle che gli sono state addebitate in sede di ricorso, precisando che la fase più acuta della crisi si sarebbe manifestata nei primi mesi del 2021, ossia quando la moglie – apparentemente senza alcuna motivazione – lo avrebbe accusato di creare un clima invivibile in casa e avrebbe attuato una serie di condotte atte ad allontanare il marito dalla sua vita e da quella dei figli.
Ebbene, non appare – in primo luogo – assumere alcun rilievo eziologico nella crisi coniugale il mancato svolgimento da parte della di attività lavorativa. Pt_1
Difatti, per un verso, dalla laconica risposta della testimone non è possibile Testimone_1
desumere che il mancato svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa sia stata determinata da un divieto formulato dal resistente.
Né, d'altro canto, può ipotizzarsi che la prospettata accidia della abbia minato la solidità Pt_1
del rapporto matrimoniale e ciò in quanto benché abbia confermato Testimone_2
la circostanza che il fratello aveva spronato la moglie a trovare lavoro nel corso del matrimonio, la stessa si è poi limitata a dichiarare che il fratello ha sostenuto le spese universitarie per la stessa e a
7 descrivere sporadici tentativi da parte dello di inserirla nel mercato del lavoro, tentativi CP_1
falliti, invero, per circostanze indipendenti dalla volontà della (Cfr. verbale di causa del Pt_1
19.10.2022: “vero, mia CO ha sospeso gli studi alla facoltà di matematica a Catania perché non ha voluto continuare, poi sono andati a vivere a Palermo e l'ha incitata a iscriversi all'università di Palermo per continuare gli studi ma non l'ha fatto, mio fratello non era contrario che lavorasse e si laureasse e le ha pagato le tasse universitarie a Palermo e poi l'ha fatta iscrivere CP_ nelle liste di collocamento e l'ha fatta iscrivere in una cooperativa mi sembra di nome solo che la cosa non è andata in porto, perché c'era da tirare fuori una cospicua somma di denaro, mio fratello voleva che lavorasse e gli ha proposto di prendere il posto di lavoro del padre che andava in pensionamento all'ENI, ma non è andata in porto la cosa perché il padre non ha voluto perché si voleva tenere la buona uscita, so tutto questo perché me lo ha detto mio fratello”).
Appare quindi maggiormente plausibile che le parti abbiano concordemente predisposto una divisione dei compiti all'interno della famiglia, ipotesi che risulta corroborata dalle dichiarazioni rese dalla testimone che ha riferito che la “(…) studiava quando si è Testimone_4 Pt_1 sposata era iscritta a Catania e poi si trasferì all'università di Palermo perché andarono a vivere lì
e con la nascita della bambina ha accantonato gli studi” (circostanza, questa, che appare suffragata dallo stesso modello 730/1997 prodotto dal resistente, il quale dimostra il pagamento delle tasse universitarie sino all'anno antecedente alla nascita della figlia maggiore della coppia) e che la stessa nel corso di tutto il matrimonio ha supportato il marito.
Inoltre, deve osservarsi che nel corso dell'istruttoria è, in effetti, emersa una certa conflittualità nei rapporti tra i coniugi, come risulta confermato non solo dalle dichiarazioni rese dalla figlia della coppia all'udienza del 19.10.2022 (la quale ha confermato che lo avrebbe, nel corso delle CP_1
discussioni con la moglie, più volte intimato alla di tacere e di eseguire le sue direttive Pt_1 ovvero insultato la stessa per il suo aspetto fisico) e dalla testimone all'udienza del Testimone_4
15.2.2023 (Cfr. verbale di udienza: “non è vero, magari era lui che aveva questa abitudine di prendere in giro la moglie, lo faceva in modo ironico e lei si imbarazzava, rimarcava dei difetti caratteriali o fisici in modo ironico ma la moglie subiva, era una cosa continua”) ma anche da quelle rese dalle testimoni e – ambedue escusse Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 19.10.2022 – le quali hanno confermato che la era solita fare dei Pt_1
commenti negativi sulla posizione lavorativa del marito.
Tuttavia, sebbene le condotte riferite dalle testimoni possano in astratto configurare violazioni del dovere coniugale di collaborazione e reciproco rispetto, esse appaiono manifestazioni di una progressiva crisi del rapporto coniugale – trasmodata tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021, in
8 una vera e propria intollerabilità della convivenza – di cui, tuttavia, non è possibile rinvenire con certezza un univoco antecedente causale.
Per tali ragioni le domande di addebito proposte dalle parti devono, senz'altro, essere rigettate.
4. Domanda di mantenimento per i figli della coppia (Gela, il 14.4.1997) e Persona_1
(Gela, il 19.9.2003) Persona_2
In via preliminare, come correttamente evidenziato dalle parti, il Collegio non può esaminare la domanda di affidamento del figlio né – a fortiori – la richieste di presa in carico del Persona_2
nucleo da parte della rete territoriale dei servizi e ciò poiché lo stesso nel corso del giudizio ha raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazioni di questi e del figlio maggiorenne la disciplina dei rispettivi rapporti personali.
In ordine, invece, alla richiesta di mantenimento per i figli maggiorenni della coppia, Per_1
(Gela, il 14.4.1997) e (Gela, il 19.9.2003), occorre premettere che in
[...] Persona_2
tema di mantenimento dei figli maggiorenni, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Va chiarito, inoltre, che la mancanza di indipendenza economica del figlio maggiorenne costituisce condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto anche mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha comunque l'onere di introdurre nel processo (Cfr. Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del 22/6/2016).
Nel caso che ci occupa occorre, tuttavia, differenziare la posizione dei due figli maggiorenni della coppia
9 Per quanto concerne la posizione della figlia difatti, occorre rilevare che la stessa – Per_1
secondo le concordi allegazioni delle parti – ha raggiunto l'età di 28 anni, conseguito la laurea specialistica nel corso del 2022 nonché frequentato corsi abilitanti per l'insegnamento e persino svolto una breve attività lavorativa presso un istituto scolastico (Cfr. documentazione prodotta dal resistente in sede di precisazione delle conclusioni, circostanza peraltro confermata dalla stessa ricorrente in sede di comparsa conclusionale), dimostrando in tal modo di essere in grado di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro.
Tali elementi sono sufficienti per ritenere che abbia raggiunto una condizione Persona_1 personale e professionale tale da far venire meno l'obbligo di mantenimento gravante sui propri genitori, sicché deve essere revocato – a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza – il contributo posto a carico dell'odierno resistente e ciò in ossequio al principio secondo il quale il figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito una occupazione lavorativa ovvero che abbia trovato un lavoro che, comunque, non lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, “dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (Cfr. da ultimo, Cassazione Ordinanza n. 12123 del
6/5/2024).
Con riguardo alla posizione del figlio deve, invece, confermarsi l'attualità degli Persona_2
obblighi di mantenimento gravanti su ambedue i genitori poiché secondo le concordi allegazioni delle parti lo stesso – pur avendo raggiunto la maggiore età – deve ritenersi privo di indipendenza economica in quanto impegnato nel percorso di studi universitari che ha intrapreso con profitto
(come dimostrato dalla percezione di una borsa di studio destinata a coprire solo in parte le spese per la frequentazione del corso universitario e le spese per il vitto e l'alloggio da studente fuori sede) presso il Politecnico di Torino.
Per determinare la misura del contributo al mantenimento da imporre al genitore obbligato, occorre rilevare che dalla documentazione in atti (segnatamente dalle dichiarazioni dei redditi riferibili agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 prodotti in allegato alla memoria di costituzione e dai cedolini versati in atti nel corso del giudizio) si evince che percepisce redditi mensili Controparte_1 pari ad almeno € 2.000,00 – anche al netto di eventuali ore di straordinari ed indennità percepite una tantum – sostanzialmente equivalenti a quelli goduti in corso di matrimonio, come risulta dalla
10 dichiarazione dei redditi 2023 (relativa all'anno di imposta 2022) in cui sono esposti redditi annui superiori ad € 45.000,00 a cui deve, peraltro, essere aggiunto il canone percepito – su stessa ammissione del resistente – dalla locazione dell'immobile di cui è comproprietario con le due sorelle (sito a Gela, in via Tevere) pari a circa € 3.000,00 annui (misura, peraltro confermata dalla stessa testimone ). Persona_1
Tale equivalenza non risulta oltremodo scalfita neppure dai sopravvenuti oneri gravanti sulla sfera patrimoniale dello – ossia il finanziamento personale contratto nel 2021 per la CP_1
ristrutturazione di un immobile che lo stesso intendeva acquistare che prevede una rata di poco superiore agli € 400,00 mensili (trattenuti sulla busta paga del resistente) con scadenza prevista per il mese di settembre – poiché prossimo alla scadenza e comunque parzialmente compensati dalla revoca del contributo al mantenimento della figlia Per_1
Pertanto, sulla scorta dei superiori elementi, appare equo confermare in € 500,00 mensili la misura del contributo al mantenimento di , studente universitario del Politecnico di Torino, Persona_2 poiché sebbene lo stesso percepisca una borsa di studio pari a circa € 7.000,00 annui – la quale copre le spese della residenza universitaria presso cui alloggia – deve rilevarsi che tale sostegno economico, peraltro suscettibile di modifiche o revoche durante lo svolgimento degli studi, non è idoneo a coprire tutte le spese (comprensive di vitto, trasporti, materiale di studio) per la permanenza del figlio nella città di Torino.
Deve, altresì, essere confermato che le spese straordinarie da sostenere per il figlio maggiorenne saranno poste a carico di ambedue i genitori nella misura del 50%.
5. Domanda di assegnazione della casa familiare
inoltre, senz'altro accoglimento la richiesta avanzata dalla ricorrente di assegnazione della Pt_2
casa familiare, sita a Gela in via Spilamberto n. 10, immobile di cui la stessa è proprietaria esclusiva, tenuto conto che deve presumersi dal tenore delle allegazioni della che la Pt_1
stessa vi abiti stabilmente con il figlio , ancora non economicamente indipendente Persona_2
(come meglio specificato nel paragrafo che precede) nei periodi in cui lo stesso fa rientro dalla città di Torino.
Occorre, infatti, considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli anche maggiorenni – purché economicamente non indipendenti – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire
11 la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr.
Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
6. Domanda di mantenimento della moglie
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cass., Ordinanza n. 4327 del 10/2/2022 e
Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere una tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, dagli atti del giudizio emerge chiaramente che è soggetto privo di Parte_1
occupazione e di esperienza lavorativa – essendosi dedicata, durante la quasi trentennale convivenza matrimoniale, all'accudimento dei figli e alla gestione della casa – che non gode di redditi propri diversi da quelli versati dal marito a titolo di mantenimento, in forza dei provvedimenti provvisori e urgenti emessi in corso di causa.
Deve, peraltro, ribadirsi che benché il resistente abbia allegato che la moglie si è volontariamente astenuta dallo svolgere attività lavorativa – dal complessivo esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio – appare maggiormente plausibile che il mancato inserimento nel mondo del lavoro da parte della sia dipeso da una organizzazione familiare concordata tra i coniugi il cui Pt_1
peso economico, nel momento della disgregazione del nucleo, non può certo gravare esclusivamente sul coniuge economicamente più debole.
Peraltro, l'assenza di esperienze lavorative e l'età sono fattori che rendono inverosimile una concreta possibilità di inserimento nel mercato del lavoro da parte della ricorrente.
12 Occorre, nondimeno, valutare l'incidenza sulla sfera patrimoniale della della proprietà Pt_1
esclusiva della casa coniugale (di cui è , altresì, assegnataria) poiché ciò costituisce elemento di sicuro rilievo nella valutazione della complessiva situazione delle parti, ai fini della quantificazione dell'assegno che, ai sensi dell'art. 156, co. 2 c.p.c., tiene conto delle circostanze consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (nel caso che ci occupa, la disponibilità di un immobile che soddisfa le esigenze abitativa della ricorrente).
Considerate le sopra esposte condizioni economiche delle parti appare congruo determinare in favore della ricorrente un contributo mensile pari ad € 350,00 – anch'esso in conferma di quanto già disposto in sede di provvedimenti interinali – da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-
FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese.
7. Domanda di restituzione avanzata dal resistente. Inammissibilità
Occorre, in primo luogo, rilevare che dalla lettura complessiva delle note di trattazione scritta depositate dal resistente – nella quale viene esplicitamente fatto richiamo ai precedenti atti di parte depositati nel corso del giudizio – non si può desumere che lo abbia inteso rinunciare CP_1
implicitamente alla domanda di restituzione (articolata compiutamente nella memoria integrativa depositata il 10.12.2021) sol perché tale domanda non sia stata espressamente inclusa nelle conclusioni ivi rassegnate.
Ciò detto, non può che osservarsi che da consolidato insegnamento della giurisprudenza della
Suprema Corte, devono ritenersi manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. – nella formulazione antecedente alla c.d. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis al presente giudizio – consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (tipizzate nelle ipotesi si cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di divorzio e quelle aventi ad oggetto la restituzione , essendo questa ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (cfr. Cassazione, Sentenza n. 18870 dell'8/9/2014; Sentenza n. 11828 del
21/5/2009; Sentenza n. 20638 del 22/10/2004 pronunciate in ipotesi di proposizione contestuale di domande risarcitorie e/o restitutorie e domande di separazione e/o divorzio).
13 Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, la domanda di cui sopra dovrà essere, in definitiva, dichiarata inammissibile, siccome connesse a quella di divorzio, ma soggette a rito diverso.
8. Spese del giudizio
Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito – anche con riguardo al sub-procedimento di modifica introdotto ai sensi dell'art. 709, ult. co. c.p.c. – e tenuto conto della complessità degli accertamenti richiesti, devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
17.12.1966, e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario a Gela in data 15.9.1995, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 335 Parte II Serie A Uff. 1– anno 1995;
2) RIGETTA le domande di addebito avanzate da ambedue le parti;
3) ASSEGNA la casa familiare, sita a Gela in via Spilamberto n. 10, a Parte_1
per viverci con il figlio;
[...] Persona_2
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del
[...]
figlio , da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da Persona_2
versare entro giorno cinque di ogni mese;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie per il figlio preventivamente concordate e regolate Persona_2 secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di
Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 350,00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento, da
[...]
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
7) REVOCA l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia posto a Persona_1
carico di con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente Controparte_1
sentenza;
14 8) DICHIARA inammissibile la domanda di restituzione avanzata da Controparte_1
9) COMPENSA integralmente le spese di giudizio;
10) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'1/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 503/2021 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...]m Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LA BORIA MARIA RITA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. LOREFICE ANNARITA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. SINATRA FLAVIO
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della parti: come da note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, il 17.6.2024 e
18.6.2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 15.4.2021 , premesso di aver contratto, a Parte_1
Gela in data 15.9.1995, matrimonio concordatario con , trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 335 Parte II Serie A Uff. 1– anno
1995, unione dalla quale sono nati i due figli (Gela, il 14.4.1997) e Persona_1 Persona_2
(Gela, il 19.9.2003), chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge
[...] con addebito a carico di quest'ultimo.
Deduceva che il rapporto di coppia non era mai stato sereno per il carattere autoritario e dispotico del marito, il quale imponeva alla moglie di occuparsi in via esclusiva della gestione dei figli e della casa – impedendole, così, di cercare un impiego e rendersi autonoma dal punto di vista economico – ed era solito mortificarla anche in pubblico con commenti sgradevoli che riguardavano il suo aspetto fisico. Lamentava, inoltre, che il marito era solito serbare un contegno distaccato nei confronti della moglie e dei figli, i quali hanno subìto gli effetti negativi delle condotte paterne.
Esponeva che i rapporti tra i coniugi si sono definitivamente deteriorati dal mese di dicembre del
2020, momento a partire dal quale lo , pur vivendo nella casa coniugale, ha CP_1
sostanzialmente interrotto i propri rapporti con gli altri membri della famiglia e ciò a causa del rifiuto – motivato dalla volontà di rispettare le restrizioni imposte per fronteggiare l'emergenza pandemica – della ricorrente e dei figli di trascorrere le festività natalizie a casa della madre del resistente.
Aggiungeva che tali condotte erano peggiorate da quando la ricorrente aveva comunicato al marito la volontà di separarsi, tanto che lo aveva cominciato ad occupare la camera da letto – CP_1 inibendo l'ingresso alla moglie – e si era appropriato della complessiva somma di € 1.800,00 (di cui
€ 1.600,00, mediante prelevamento dal conto corrente cointestato ai coniugi, ed € 200,00 mediante sottrazione della “riserva” di contanti conservata nell'abitazione familiare).
Allegava, con riguardo alle proprie condizioni economiche, di essere titolare della casa coniugale, sita a Gela in via Spilamberto n. 10, e di buoni fruttiferi del valore di € 3.000,00 ma di non disporre di redditi propri, essendosi sempre dedicata alla gestione della casa e all'accudimento dei figli.
Deduceva, d'altro canto, che il marito riveste la qualifica di tenente presso la Guardia Di Finanza percependo redditi mensili pari a circa € 3.000,00 (il cui esatto importo dipende dalle ore di straordinario effettivamente svolte dallo ) e ciò oltre alla tredicesima mensilità ad una CP_1 indennità che lo stesso percepisce una tantum per un totale annuo di € 50.000,00 e risulta essere titolare esclusivo di un immobile sito a Gela e concesso in comodato d'uso alla madre nonché
2 comproprietario (unitamente alle due sorelle) di altro immobile locato e per il quale percepisce il relativo canone che ammonta ad € 3.000,00 annui.
Aggiungeva, inoltre, che ambedue le parti sono contitolari di due fondi di investimento il cui valore corrisponde, rispettivamente, ad € 46.634,95 ed € 16.966,00.
Precisava, inoltre, che benché la figlia abbia già raggiunto la maggiore età, la stessa non è Per_1 economicamente indipendente poiché impegnata in un percorso di studi presso l'Università dell'Aquila e, in quanto tale, sostenuta economicamente dai genitori.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “a) che l'Ill.mo Signor Presidente, previ gli incombenti di cui all'art. 706 e segg. cpc., dichiari la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con addebito in capo a quest'ultimo; b) affidarsi i figli, e Controparte_1 Persona_1
alla madre;
c) assegnarsi la casa coniugale, sita in Gela nella via Spilamberto Persona_2
n. 10 alla moglie , già intestataria, con cui convivono i figli Parte_1 Persona_1
e ; d) onerarsi il marito di corrispondere all'altro coniuge un assegno mensile Persona_2 non inferiore ad € 800,00 a titolo di mantenimento, assegno che dovrà essere rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria;
e) onerarsi il marito di corrispondere per
i figli e la somma di € 600,00 per ciascuno a titolo di Persona_1 Persona_2
mantenimento, assegno che dovrà essere rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria. f) onerarsi il resistente di provvedere nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche inerenti i figli e . Spese e competenze”. Persona_1 Persona_2
Con comparsa di risposta depositata in data 21.6.2021 si costituiva parte resistente contestando quando esposto in ricorso e attribuendo l'esito infausto del rapporto matrimoniale al carattere difficile e dispotico della moglie – la quale era solita imporre ogni determinazione riguardante i figli o la gestione della vita familiare al marito – nonché alla gelosia da questa nutrita nei confronti della famiglia d'origine del marito.
Allegava di essersi impegnato per mantenere la concordia e la serenità economica della famiglia, mentre la moglie – d'altro canto – era solita infliggere umiliazioni al marito, anche in presenza di altre persone, lamentando l'esiguità dei guadagni dallo stesso percepiti con il proprio lavoro e ciò nonostante lo con il proprio stipendio avesse sempre garantito un buon tenore di vita alla CP_1
ai figli e alla moglie, la quale ha sempre potuto disporre liberamente delle risorse familiari.
Aggiungeva che la , improvvisamente e sebbene l'avesse assecondata sulla questione Pt_1
relativa alle festività natalizie del 2020, si era scagliata contro il marito nei primi mesi del 2021 accusandolo di aver creato un clima insostenibile in casa e ponendo in essere diversi comportamenti tesi ad estrometterlo dal consorzio familiare.
3 Precisava, inoltre, che il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie durante il matrimonio era dipeso dalla sua volontà di dedicarsi alle sole incombenze familiari e ciò benché il marito si fosse concretamente attivato per consentirle la prosecuzione degli studi universitari dalla stessa, infine, abbandonati.
Esponeva di percepire uno stipendio mensile netto di € 2.000/2.100,00 al quale possono aggiungersi competenze accessorie che, tuttavia, non risultano essere stabili in quanto correlate allo svolgimento di ore di lavoro straordinario, somma con la quale ha fatto fronte a tutte le esigenze del nucleo familiare comprese quelle legate al percorso formativo dei figli.
Con riguardo all'indennità menzionata in sede di ricorso, chiariva che la stessa è stata erogata in conseguenza del trasferimento della sede lavorativa e cesserà nel mese di gennaio 2022.
Deduceva, inoltre, di aver integralmente sostenuto sia le spese dell'acquisto della casa familiare
(90.000.000 di Lire) intestata alla moglie – utilizzando i risparmi personali accantonati prima delle nozze e le somme elargite dal padre a titolo di donazione – sia le spese per la ristrutturazione e l'arredamento della residenza, contraendo all'uopo diversi prestiti personali.
Aggiungeva, infine, di aver ricevuto il sostegno economico della propria madre che attraverso diverse elargizioni in denaro – tutte confluite nel conto cointestato ai coniugi – ha consentito alle parti di poter accantonare dei risparmi e di sottoscrivere i fondi comuni indicati in ricorso.
Chiedeva, infine, al Tribunale: “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
disporre che i figli dimorino prevalentemente con la madre, con facoltà per il padre ogni volta che vorranno essendo ormai grandi (una maggiorenne e l'altro a settembre 2021); disporre che i figli trascorrano con il padre le festività natalizie per cinque (5) giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno, le festività pasquali per tre (3) giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua, le ferie estive per quindici (15) giorni anche non consecutivi in periodi da concordarsi tra i genitori;
disporre a carico del sig. di versare mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 esclusivamente per il mantenimento dei figli la somma di €. 250,00 per ciascuno, queste somme saranno rivalutate ogni anno secondo gli indici Istat, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie
(visite specialistiche, acquisto libri scolastici, tasse scolastiche ecc.) che si dovessero rendere necessarie;
che nulla sia corrisposto a titolo di assegno di mantenimento in favore della sig.ra
(non inabile al lavoro); l'addebito della responsabilità della separazione alla Parte_1 sig.ra ”. Parte_1
Con memoria integrativa depositata in data 10.12.2021, inoltre, il resistente integrava le domande già proposte rassegnando le seguenti conclusioni: “(…)che venga disposta la restituzione del 50% dell'intero importo sostenuto dal sig. per l'acquisto dell'immobile intestato al coniuge (pari Per_1
4 a lire 90.000,00 – circa € 45.000,00) ed il 100% delle spese di ristrutturazione interne e condominiali sempre dallo stesso interamente sostenute, pari ad € 50.000,00; che venga richiesto un intervento psicologico per l'intero nucleo familiare, magari sperando così di comprendere in maniera approfondita i motivi della separazione e veder cessare i comportamenti negativi, quale
l'influenza esercitata, operati dalla sig.ra sui figli” Pt_1
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 5.7.2021 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 6.7.2021 venivano emessi i provvedimenti chiamati a regolare – in via provvisoria – i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra questi e i figli.
L'ordinanza presidenziale veniva, in seguito, parzialmente modificata – su ricorso proposto da ai sensi dell'art. 709 ult. co. c.p.c. – la quale modulava diversamente l'obbligo Controparte_1
di contribuzione al mantenimento dei figli, posto a carico del resistente.
Istruita la causa con le sole dichiarazioni rese dai testimoni (sorella della Testimone_1
ricorrente) (figlia delle parti), (sorella del Persona_1 Testimone_2 resistente), nonché con le prove documentali offerte in Testimone_3 Testimone_4 comunicazione dalle parti e ammesse nel corso del giudizio, all'udienza cartolare del 19.6.2024 le parti precisavano le conclusioni e, infine, con ordinanza del 16.7.2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Occorre, in via preliminare, confermare integralmente l'ordinanza istruttoria del 12.5.2022 convenendo, in particolare, il Collegio sull'inammissibilità degli audio e delle conversazioni effettuate mediante applicazioni di messaggistica istantanea di cui è stata chiesta la produzione in corso di causa e ciò in quanto tale documentazione non consente di identificare con certezza gli interlocutori (i quali, secondo la prospettazione di ambedue le parti, andrebbero in parte individuati nei figli della coppia, ossia in soggetti che per quanto legittimati ad intervenire in corso di causa, non si sono costituiti in giudizio, così impedendo l'esplicarsi degli effetti del principio di non contestazione invocato dal resistente) né di verificarne l'integrità e la non alterazione del loro contenuto originario.
Non possono, altresì, essere tenuti in considerazione i documenti allegati alle comparse conclusionali e alle memorie di replica depositate dopo la rimessione della causa al collegio per la decisione in quanto esse devono contenere “le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano” in forza della loro natura di atto difensivo che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già
5 ritualmente proposte, in modo da garantire che nella fase decisionale del procedimento non venga alterato – in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte – l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.
Deve, invece, ritenersi ammissibile la produzione effettuata con le note di trattazione scritta del
18.6.2024 con cui il resistente ha precisato le proprie conclusioni e ciò in quanto la documentazione ivi allegata ha evidentemente natura sopravvenuta rispetto al maturare delle preclusioni asseverative scandite dai termini di cui all'art. 183 c.p.c. concessi nel corso del giudizio.
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni contenute negli atti del giudizio e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale –si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno cessato di coabitare ormai da anni.
3. Domanda di addebito della separazione
Deve rilevarsi, in primo luogo, che entrambe le parti hanno tempestivamente avanzato, nel corso del presente giudizio, domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge, motivo per il quale appare opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
È, dunque, necessario che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge durante la convivenza o, comunque, durante lo svolgimento del rapporto coniugale – non rilevando, di converso, i comportamenti successivi alla manifestazione della crisi – e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
6 In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Ciò premesso in diritto, le domande di addebito avanzate da ambedue i coniugi non meritano accoglimento per i seguenti motivi.
Principiando dalla domanda proposta dalla , occorre rammentare che la ricorrente ha Pt_1
allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis è da ricondurre causalmente all'atteggiamento autoritario ed impositivo del marito che le avrebbe impedito di seguire le proprie aspirazioni lavorative – relegandola al solo ruolo di moglie impegnata nella gestione dei figli e delle incombenze domestiche – nonché esposta, in più occasioni, a commenti sgradevoli e manifestazioni di disistima.
In particolare, la ricorrente ha esposto che la crisi della coppia si è definitivamente consumata in occasione delle festività natalizie del 2020, allorquando lo avrebbe interrotto ogni CP_1
rapporto con la famiglia poiché contrariato dal rifiuto della moglie e dei figli di trascorrere con la madre dello stesso il pranzo di Natale.
Con riguardo alla prospettazione resa dallo deve, d'altro canto, rilevarsi che lo stesso ha CP_1
ascritto alla moglie condotte impositive e denigratorie analoghe a quelle che gli sono state addebitate in sede di ricorso, precisando che la fase più acuta della crisi si sarebbe manifestata nei primi mesi del 2021, ossia quando la moglie – apparentemente senza alcuna motivazione – lo avrebbe accusato di creare un clima invivibile in casa e avrebbe attuato una serie di condotte atte ad allontanare il marito dalla sua vita e da quella dei figli.
Ebbene, non appare – in primo luogo – assumere alcun rilievo eziologico nella crisi coniugale il mancato svolgimento da parte della di attività lavorativa. Pt_1
Difatti, per un verso, dalla laconica risposta della testimone non è possibile Testimone_1
desumere che il mancato svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa sia stata determinata da un divieto formulato dal resistente.
Né, d'altro canto, può ipotizzarsi che la prospettata accidia della abbia minato la solidità Pt_1
del rapporto matrimoniale e ciò in quanto benché abbia confermato Testimone_2
la circostanza che il fratello aveva spronato la moglie a trovare lavoro nel corso del matrimonio, la stessa si è poi limitata a dichiarare che il fratello ha sostenuto le spese universitarie per la stessa e a
7 descrivere sporadici tentativi da parte dello di inserirla nel mercato del lavoro, tentativi CP_1
falliti, invero, per circostanze indipendenti dalla volontà della (Cfr. verbale di causa del Pt_1
19.10.2022: “vero, mia CO ha sospeso gli studi alla facoltà di matematica a Catania perché non ha voluto continuare, poi sono andati a vivere a Palermo e l'ha incitata a iscriversi all'università di Palermo per continuare gli studi ma non l'ha fatto, mio fratello non era contrario che lavorasse e si laureasse e le ha pagato le tasse universitarie a Palermo e poi l'ha fatta iscrivere CP_ nelle liste di collocamento e l'ha fatta iscrivere in una cooperativa mi sembra di nome solo che la cosa non è andata in porto, perché c'era da tirare fuori una cospicua somma di denaro, mio fratello voleva che lavorasse e gli ha proposto di prendere il posto di lavoro del padre che andava in pensionamento all'ENI, ma non è andata in porto la cosa perché il padre non ha voluto perché si voleva tenere la buona uscita, so tutto questo perché me lo ha detto mio fratello”).
Appare quindi maggiormente plausibile che le parti abbiano concordemente predisposto una divisione dei compiti all'interno della famiglia, ipotesi che risulta corroborata dalle dichiarazioni rese dalla testimone che ha riferito che la “(…) studiava quando si è Testimone_4 Pt_1 sposata era iscritta a Catania e poi si trasferì all'università di Palermo perché andarono a vivere lì
e con la nascita della bambina ha accantonato gli studi” (circostanza, questa, che appare suffragata dallo stesso modello 730/1997 prodotto dal resistente, il quale dimostra il pagamento delle tasse universitarie sino all'anno antecedente alla nascita della figlia maggiore della coppia) e che la stessa nel corso di tutto il matrimonio ha supportato il marito.
Inoltre, deve osservarsi che nel corso dell'istruttoria è, in effetti, emersa una certa conflittualità nei rapporti tra i coniugi, come risulta confermato non solo dalle dichiarazioni rese dalla figlia della coppia all'udienza del 19.10.2022 (la quale ha confermato che lo avrebbe, nel corso delle CP_1
discussioni con la moglie, più volte intimato alla di tacere e di eseguire le sue direttive Pt_1 ovvero insultato la stessa per il suo aspetto fisico) e dalla testimone all'udienza del Testimone_4
15.2.2023 (Cfr. verbale di udienza: “non è vero, magari era lui che aveva questa abitudine di prendere in giro la moglie, lo faceva in modo ironico e lei si imbarazzava, rimarcava dei difetti caratteriali o fisici in modo ironico ma la moglie subiva, era una cosa continua”) ma anche da quelle rese dalle testimoni e – ambedue escusse Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 19.10.2022 – le quali hanno confermato che la era solita fare dei Pt_1
commenti negativi sulla posizione lavorativa del marito.
Tuttavia, sebbene le condotte riferite dalle testimoni possano in astratto configurare violazioni del dovere coniugale di collaborazione e reciproco rispetto, esse appaiono manifestazioni di una progressiva crisi del rapporto coniugale – trasmodata tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021, in
8 una vera e propria intollerabilità della convivenza – di cui, tuttavia, non è possibile rinvenire con certezza un univoco antecedente causale.
Per tali ragioni le domande di addebito proposte dalle parti devono, senz'altro, essere rigettate.
4. Domanda di mantenimento per i figli della coppia (Gela, il 14.4.1997) e Persona_1
(Gela, il 19.9.2003) Persona_2
In via preliminare, come correttamente evidenziato dalle parti, il Collegio non può esaminare la domanda di affidamento del figlio né – a fortiori – la richieste di presa in carico del Persona_2
nucleo da parte della rete territoriale dei servizi e ciò poiché lo stesso nel corso del giudizio ha raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazioni di questi e del figlio maggiorenne la disciplina dei rispettivi rapporti personali.
In ordine, invece, alla richiesta di mantenimento per i figli maggiorenni della coppia, Per_1
(Gela, il 14.4.1997) e (Gela, il 19.9.2003), occorre premettere che in
[...] Persona_2
tema di mantenimento dei figli maggiorenni, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Va chiarito, inoltre, che la mancanza di indipendenza economica del figlio maggiorenne costituisce condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto anche mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha comunque l'onere di introdurre nel processo (Cfr. Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del 22/6/2016).
Nel caso che ci occupa occorre, tuttavia, differenziare la posizione dei due figli maggiorenni della coppia
9 Per quanto concerne la posizione della figlia difatti, occorre rilevare che la stessa – Per_1
secondo le concordi allegazioni delle parti – ha raggiunto l'età di 28 anni, conseguito la laurea specialistica nel corso del 2022 nonché frequentato corsi abilitanti per l'insegnamento e persino svolto una breve attività lavorativa presso un istituto scolastico (Cfr. documentazione prodotta dal resistente in sede di precisazione delle conclusioni, circostanza peraltro confermata dalla stessa ricorrente in sede di comparsa conclusionale), dimostrando in tal modo di essere in grado di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro.
Tali elementi sono sufficienti per ritenere che abbia raggiunto una condizione Persona_1 personale e professionale tale da far venire meno l'obbligo di mantenimento gravante sui propri genitori, sicché deve essere revocato – a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza – il contributo posto a carico dell'odierno resistente e ciò in ossequio al principio secondo il quale il figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito una occupazione lavorativa ovvero che abbia trovato un lavoro che, comunque, non lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, “dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (Cfr. da ultimo, Cassazione Ordinanza n. 12123 del
6/5/2024).
Con riguardo alla posizione del figlio deve, invece, confermarsi l'attualità degli Persona_2
obblighi di mantenimento gravanti su ambedue i genitori poiché secondo le concordi allegazioni delle parti lo stesso – pur avendo raggiunto la maggiore età – deve ritenersi privo di indipendenza economica in quanto impegnato nel percorso di studi universitari che ha intrapreso con profitto
(come dimostrato dalla percezione di una borsa di studio destinata a coprire solo in parte le spese per la frequentazione del corso universitario e le spese per il vitto e l'alloggio da studente fuori sede) presso il Politecnico di Torino.
Per determinare la misura del contributo al mantenimento da imporre al genitore obbligato, occorre rilevare che dalla documentazione in atti (segnatamente dalle dichiarazioni dei redditi riferibili agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 prodotti in allegato alla memoria di costituzione e dai cedolini versati in atti nel corso del giudizio) si evince che percepisce redditi mensili Controparte_1 pari ad almeno € 2.000,00 – anche al netto di eventuali ore di straordinari ed indennità percepite una tantum – sostanzialmente equivalenti a quelli goduti in corso di matrimonio, come risulta dalla
10 dichiarazione dei redditi 2023 (relativa all'anno di imposta 2022) in cui sono esposti redditi annui superiori ad € 45.000,00 a cui deve, peraltro, essere aggiunto il canone percepito – su stessa ammissione del resistente – dalla locazione dell'immobile di cui è comproprietario con le due sorelle (sito a Gela, in via Tevere) pari a circa € 3.000,00 annui (misura, peraltro confermata dalla stessa testimone ). Persona_1
Tale equivalenza non risulta oltremodo scalfita neppure dai sopravvenuti oneri gravanti sulla sfera patrimoniale dello – ossia il finanziamento personale contratto nel 2021 per la CP_1
ristrutturazione di un immobile che lo stesso intendeva acquistare che prevede una rata di poco superiore agli € 400,00 mensili (trattenuti sulla busta paga del resistente) con scadenza prevista per il mese di settembre – poiché prossimo alla scadenza e comunque parzialmente compensati dalla revoca del contributo al mantenimento della figlia Per_1
Pertanto, sulla scorta dei superiori elementi, appare equo confermare in € 500,00 mensili la misura del contributo al mantenimento di , studente universitario del Politecnico di Torino, Persona_2 poiché sebbene lo stesso percepisca una borsa di studio pari a circa € 7.000,00 annui – la quale copre le spese della residenza universitaria presso cui alloggia – deve rilevarsi che tale sostegno economico, peraltro suscettibile di modifiche o revoche durante lo svolgimento degli studi, non è idoneo a coprire tutte le spese (comprensive di vitto, trasporti, materiale di studio) per la permanenza del figlio nella città di Torino.
Deve, altresì, essere confermato che le spese straordinarie da sostenere per il figlio maggiorenne saranno poste a carico di ambedue i genitori nella misura del 50%.
5. Domanda di assegnazione della casa familiare
inoltre, senz'altro accoglimento la richiesta avanzata dalla ricorrente di assegnazione della Pt_2
casa familiare, sita a Gela in via Spilamberto n. 10, immobile di cui la stessa è proprietaria esclusiva, tenuto conto che deve presumersi dal tenore delle allegazioni della che la Pt_1
stessa vi abiti stabilmente con il figlio , ancora non economicamente indipendente Persona_2
(come meglio specificato nel paragrafo che precede) nei periodi in cui lo stesso fa rientro dalla città di Torino.
Occorre, infatti, considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli anche maggiorenni – purché economicamente non indipendenti – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire
11 la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr.
Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
6. Domanda di mantenimento della moglie
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cass., Ordinanza n. 4327 del 10/2/2022 e
Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere una tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, dagli atti del giudizio emerge chiaramente che è soggetto privo di Parte_1
occupazione e di esperienza lavorativa – essendosi dedicata, durante la quasi trentennale convivenza matrimoniale, all'accudimento dei figli e alla gestione della casa – che non gode di redditi propri diversi da quelli versati dal marito a titolo di mantenimento, in forza dei provvedimenti provvisori e urgenti emessi in corso di causa.
Deve, peraltro, ribadirsi che benché il resistente abbia allegato che la moglie si è volontariamente astenuta dallo svolgere attività lavorativa – dal complessivo esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio – appare maggiormente plausibile che il mancato inserimento nel mondo del lavoro da parte della sia dipeso da una organizzazione familiare concordata tra i coniugi il cui Pt_1
peso economico, nel momento della disgregazione del nucleo, non può certo gravare esclusivamente sul coniuge economicamente più debole.
Peraltro, l'assenza di esperienze lavorative e l'età sono fattori che rendono inverosimile una concreta possibilità di inserimento nel mercato del lavoro da parte della ricorrente.
12 Occorre, nondimeno, valutare l'incidenza sulla sfera patrimoniale della della proprietà Pt_1
esclusiva della casa coniugale (di cui è , altresì, assegnataria) poiché ciò costituisce elemento di sicuro rilievo nella valutazione della complessiva situazione delle parti, ai fini della quantificazione dell'assegno che, ai sensi dell'art. 156, co. 2 c.p.c., tiene conto delle circostanze consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (nel caso che ci occupa, la disponibilità di un immobile che soddisfa le esigenze abitativa della ricorrente).
Considerate le sopra esposte condizioni economiche delle parti appare congruo determinare in favore della ricorrente un contributo mensile pari ad € 350,00 – anch'esso in conferma di quanto già disposto in sede di provvedimenti interinali – da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-
FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese.
7. Domanda di restituzione avanzata dal resistente. Inammissibilità
Occorre, in primo luogo, rilevare che dalla lettura complessiva delle note di trattazione scritta depositate dal resistente – nella quale viene esplicitamente fatto richiamo ai precedenti atti di parte depositati nel corso del giudizio – non si può desumere che lo abbia inteso rinunciare CP_1
implicitamente alla domanda di restituzione (articolata compiutamente nella memoria integrativa depositata il 10.12.2021) sol perché tale domanda non sia stata espressamente inclusa nelle conclusioni ivi rassegnate.
Ciò detto, non può che osservarsi che da consolidato insegnamento della giurisprudenza della
Suprema Corte, devono ritenersi manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. – nella formulazione antecedente alla c.d. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis al presente giudizio – consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (tipizzate nelle ipotesi si cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di divorzio e quelle aventi ad oggetto la restituzione , essendo questa ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (cfr. Cassazione, Sentenza n. 18870 dell'8/9/2014; Sentenza n. 11828 del
21/5/2009; Sentenza n. 20638 del 22/10/2004 pronunciate in ipotesi di proposizione contestuale di domande risarcitorie e/o restitutorie e domande di separazione e/o divorzio).
13 Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, la domanda di cui sopra dovrà essere, in definitiva, dichiarata inammissibile, siccome connesse a quella di divorzio, ma soggette a rito diverso.
8. Spese del giudizio
Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito – anche con riguardo al sub-procedimento di modifica introdotto ai sensi dell'art. 709, ult. co. c.p.c. – e tenuto conto della complessità degli accertamenti richiesti, devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
17.12.1966, e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario a Gela in data 15.9.1995, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 335 Parte II Serie A Uff. 1– anno 1995;
2) RIGETTA le domande di addebito avanzate da ambedue le parti;
3) ASSEGNA la casa familiare, sita a Gela in via Spilamberto n. 10, a Parte_1
per viverci con il figlio;
[...] Persona_2
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del
[...]
figlio , da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da Persona_2
versare entro giorno cinque di ogni mese;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie per il figlio preventivamente concordate e regolate Persona_2 secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di
Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 350,00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento, da
[...]
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
7) REVOCA l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia posto a Persona_1
carico di con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente Controparte_1
sentenza;
14 8) DICHIARA inammissibile la domanda di restituzione avanzata da Controparte_1
9) COMPENSA integralmente le spese di giudizio;
10) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'1/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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