Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/02/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4410/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4410/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 14.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA F. CONFORTI, 11 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. DE PASCALE
GIUSEPPE (c.f.: ) e dell'Avv. VECCHIONE GIORGIO C.F._1
) VIA GIAMBATTISTA VICO , 22 ROMA, dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA M. CP_1 C.F._3
VERNIERI 52 84125 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. DE DONATO ANDREA (c.f.:
) e dell'Avv. FUSCO MARILENA ( ) VIA C.F._4 C.F._5
VERNIERI 52 SALERNO;
( ) VIA Controparte_2 C.F._6
M.VERNIERI, 52 SALERNO, dai quali è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_3 C.F._7
M. VERNIERI, 52 84125 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. DE DONATO ANDREA
(c.f.: ) e dell'Avv. FUSCO MARILENA ( ) C.F._4 C.F._5
VIA VERNIERI 52 SALERNO;
( ) Controparte_2 C.F._6
VIA M.VERNIERI, 52 SALERNO, dai quali è rappresentato e difeso;
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Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti agisce nei confronti dei convenuti proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c. .
Essa lamenta di aver subito un pregiudizio alle sue ragioni creditorie, consistito nell'aver il fideiussore venduto in cambio del suo mantenimento, in data 9.4.2014 e per atto CP_1 del notar , al sig. (anch'esso convenuto) la piena proprietà Persona_1 CP_3
dell'immobile sita in Pagani alla 5 Traversa di Via Fontana n° 3 distinta all NCEU fg. 1 mapp. 1303 sub 5 e mapp. 1322 sub 4 graffati cat. A/4.
In particolare, tale atto dispositivo, secondo la prospettazione dell'attrice, sarebbe stato posto in essere allo scopo di sottrarre i beni alla generica garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740
c.c. essendo la società attrice creditrice nei confronti di CP_1
***
Occorre premettere che attraverso l'azione revocatoria ordinaria il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'eventus damni e del consilum fraudis (se si tratta di negozio a titolo oneroso, come nel caso dell'atto di compravendita), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente.
Occorre precisare, innanzitutto, quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito dell'attrice nei confronti del fideiussore, che tale circostanza è pacifica e non contestata dai convenuti, nonché documentalmente provata dalla società attrice.
Pagina 2 di 4 Deve ritenersi sussistente, inoltre, il requisito dell'eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. nn. 6777/95; 6676/98; 12144/99) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione (cfr. Cass. n. 2971/99; n. 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 3470/2007;
n. 1896/2012).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il bene immobile in oggetto era l'unico sul quale il creditore avrebbe potuto rivalersi. Peraltro, grava sul debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n.
19207/2018) e nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Risulta, dunque, integrato il cd. eventus damni per il quale, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n.
1007/1990; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Deve poi certamente ritenersi sussistente in capo al debitore il requisito della cd. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
(cfr. Cass. n. 7262/2000; n. 7507/2007; n. 3676/2011), non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. n. 1068/2007) né occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. n. 5741/2004; n. 16825/2013).
Nel caso di specie, il fideiussore, non poteva non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte del creditore.
Occorre, infine, la prova della consapevolezza del terzo acquirente attesa la CP_3
natura di atto a titolo oneroso dell'atto da revocare.
Invero, il contratto di mantenimento, detto anche contratto di vitalizio alimentare, e' un contratto atipico, per effetto del quale il beneficato trasferisce il diritto su un bene immobile verso il corrispettivo di una prestazione di mantenimento e di assistenza materiale e morale. A differenza dalla rendita vitalizia, la prestazione del vitaliziante non consiste in una sola prestazione patrimoniale avente a oggetto la rendita, ma in prestazioni di contenuto patrimoniale, come il mantenimento, e prestazioni di carattere esistenziale, come l'assistenza morale (cfr. Cass. 28329/2023).
Pagina 3 di 4 La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la consapevolezza del terzo acquirente, possa essere data anche attraverso presunzioni semplici, purchè esse siano gravi precise e concordanti (art. 2729 c.c.).
Pertanto, la posizione del terzo, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (Cass., sez. 6-3, 18 giugno 2019, n. 16221; Cass., sez. 1, 27 settembre 2018, n.
23326; Cass., sez. 3, 30 dicembre 2014, n. 27546; Cass., sez. 1, 5 luglio 2013, n. 16825;
Cass., sez. 3, 9 febbraio 2012, n. 1896).
Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la società attrice non abbia fornito la prova, neppure per presunzioni, della consapevolezza del terzo acquirente.
Invero, non sussiste la dedotta sproporzione tra le prestazioni corrispettive gravanti sulle parti del contratto revocando, atteso che il valore del mantenimento viene indicato in euro
36.000,00 e quello dell'immobile, tenuto conto del diritto di abitazione su di esso gravante per tutta la durata della vita della (all'epoca cinquantasettenne), nella misura congrua di CP_1
euro 37.300,00.
Pertanto, la domanda ex art. 2901 c.c. va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda ex art. 2901 c.c.;
2) Condanna Controparte_4
società di diritto spagnolo (che per effetto di fusione ha incorporato
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell'avv. Andrea de Donato, difensore dei convenuti dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 8.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13/02/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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