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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/09/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. 300/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Rosa Maria Bova componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 300 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Parte_1
(C.F.: ), deceduta, con prosecuzione della causa da parte
[...] CodiceFiscale_1
di (C.F.: ), (C.F.: Persona_1 CodiceFiscale_2 Persona_2 [...]
), (C.F.: ), C.F._3 Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_3
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Vito Crimi del Foro CodiceFiscale_5
di Reggio Calabria, nei confronti del , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Reggio Calabria.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Con sentenza n. 1147/2020 del 30 novembre 2020, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta da (in causa successivamente Parte_1
proseguita dagli eredi) e volta a ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da emotrasfusione infetta, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
(risultando il diritto azionato prescritto ai sensi dell'art. 2947, I c., c.c.), Controparte_1 essendo decorso il termine quinquennale dalla data dell'ultimo atto interruttivo.
2.1. Le parti appellanti impugnano la suddetta pronuncia, deducendo – da un lato – l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto maturata la prescrizione del diritto azionato e – dall'altro – sostenendo come la consapevolezza del danno ingiusto, derivante da emotrasfusione infetta, sia intervenuta solo a seguito del giudizio diagnostico-sanitario reso dalla Commissione medica ospedaliera, la quale ha riconosciuto il nesso causale tra la trasfusione del 1980 e la patologia contratta dalla de cuius.
2.2. Gli appellanti contestano – pertanto – la decorrenza del termine prescrizionale, fatto esordire (conformemente alla valutazione del primo giudice) nella data di presentazione della domanda amministrativa (d'accesso alla tutela indennitaria), e subordinatamente invocano l'applicazione del termine decennale di prescrizione (ai sensi dell'art. 2947, III c., c.c.), assumendo come il danno da morte della congiunta sia astrattamente riconducibile a condotta colposa, idonea a integrare il reato d'omicidio colposo.
2.3. Le stesse parti chiedono – quindi – la riforma integrale della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda risarcitoria per i danni cosiddetti biologico e morale, e per quello patrimoniale, nonché l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, e prova testimoniale.
3. Il – di contro – chiede il rigetto dell'appello, eccependo l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del diritto azionato, soggetto al termine quinquennale ex art. 2947, comma 1,
c.c., con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa di indennizzo.
3.1. Lo stesso contesta – inoltre – la configurabilità del fatto come reato e, nel CP_1
merito, la prova del nesso causale e della condotta colposa, evidenziando il ruolo meramente programmatorio e di vigilanza dell'Amministrazione rispetto alle strutture sanitarie operative.
4. All'esito della camera di consiglio del 15 settembre 2025 il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato, per via della maturata prescrizione del diritto al risarcimento.
2 6. Consta – invero – come solamente la prima richiesta stragiudiziale (rivolta al Controparte_1
, e risalente al 1° agosto 2005) sia stata effettivamente inviata all'appellato entro il
[...]
quinquennio decorrente dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa d'indennizzo da emotrasfusione (formulata il 5 aprile 2001).
7. A quella raccomandata (interruttiva della prescrizione, appunto inviata il 29 luglio 2005 e ricevuta dal il suddetto 1° agosto 2005) non sarebbe – però – seguito altro atto CP_1
interruttivo (stragiudiziale), bensì la sola presentazione dell'azione risarcitoria qui delibata: quest'ultima – tuttavia – risulta proposta nel 2013, ossia in epoca ormai (ampiamente) successiva alla scadenza del quinquennio prescrizionale (perfezionatosi – alla luce della cronologia sopra richiamata – il 1° agosto 2010).
8. Sennonché, la durata quinquennale del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno scaturito da emotrasfusione (azionato dapprima iure proprio dalla stessa persona trasfusa, quindi – se del caso – iure hereditario dai congiunti della medesima, ai quali quest'ultima sia eventualmente premorta in corso di causa), così come la sua decorrenza dalla data di presentazione della (distinta) istanza d'indennizzo ex l. 210/2022, sono state ancora recentemente ribadite da I) Trib. Palermo, sent. n. 1918/2025, nonché II) Cass., Sez.
III Civ., sent. n. 25472/2024, giusta la quale «Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo;
che, quindi, erra per falsa applicazione dell'art.
2935 c.c. il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione;
che, pertanto, deve ritenersi che per un paziente privo di conoscenze mediche la mera diagnosi di positività al virus HCV non integri di per sé sola - ovvero in difetto di ulteriori e più specifiche informazioni fornite da personale sanitario o comunque altrimenti acquisite - la consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione di sangue;
che, in definitiva, ha errato il giudice
d'appello nel ritenere che il dies a quo della prescrizione potesse decorrere dalla data di ricezione della lettera di dimissione dall'ospedale recante la diagnosi di epatite cronica in quanto occorreva invece verificare se in tale momento la paziente avesse già preso coscienza della causa di tale malattia, ovvero della sua eziologica derivazione dalla emotrasfusione
3 subita» (conoscenza intuitivamente sussistente – con sufficiente consistenza – nel momento in cui venga formulata istanza d'ottenimento del pertinente indennizzo di legge).
9. Per tutto quanto appena illustrato – quindi – la domanda non può essere accolta, e l'appello va respinto.
10. Nonostante la soccombenza integrale dell'appellante le spese di lite vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio), poiché il Collegio ritiene la richiesta (di condanna avversaria alle spese) veicolata dal (in sede di conclusioni rassegnate nella propria comparsa CP_1
di costituzione) insufficientemente suffragata e inidonea a sostentare una diversa regolazione delle competenze processuali.
11. Alla luce dell'esito dell'appello, va constatata la sussistenza delle condizioni per dare atto
– ai sensi dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R.
115/2002 – dell'esigenza di verificare, a cura della Cancelleria, l'eventuale obbligo di versamento – da parte degli appellanti – dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, , e , appellanti nella Persona_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi di , nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1
del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da , , Persona_1 Persona_2 Parte_2
e (nella qualità di eredi di ); Parte_3 Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello,
e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
4 Il presidente
Natalino Sapone
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Rosa Maria Bova componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 300 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Parte_1
(C.F.: ), deceduta, con prosecuzione della causa da parte
[...] CodiceFiscale_1
di (C.F.: ), (C.F.: Persona_1 CodiceFiscale_2 Persona_2 [...]
), (C.F.: ), C.F._3 Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_3
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Vito Crimi del Foro CodiceFiscale_5
di Reggio Calabria, nei confronti del , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Reggio Calabria.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Con sentenza n. 1147/2020 del 30 novembre 2020, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta da (in causa successivamente Parte_1
proseguita dagli eredi) e volta a ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da emotrasfusione infetta, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
(risultando il diritto azionato prescritto ai sensi dell'art. 2947, I c., c.c.), Controparte_1 essendo decorso il termine quinquennale dalla data dell'ultimo atto interruttivo.
2.1. Le parti appellanti impugnano la suddetta pronuncia, deducendo – da un lato – l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto maturata la prescrizione del diritto azionato e – dall'altro – sostenendo come la consapevolezza del danno ingiusto, derivante da emotrasfusione infetta, sia intervenuta solo a seguito del giudizio diagnostico-sanitario reso dalla Commissione medica ospedaliera, la quale ha riconosciuto il nesso causale tra la trasfusione del 1980 e la patologia contratta dalla de cuius.
2.2. Gli appellanti contestano – pertanto – la decorrenza del termine prescrizionale, fatto esordire (conformemente alla valutazione del primo giudice) nella data di presentazione della domanda amministrativa (d'accesso alla tutela indennitaria), e subordinatamente invocano l'applicazione del termine decennale di prescrizione (ai sensi dell'art. 2947, III c., c.c.), assumendo come il danno da morte della congiunta sia astrattamente riconducibile a condotta colposa, idonea a integrare il reato d'omicidio colposo.
2.3. Le stesse parti chiedono – quindi – la riforma integrale della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda risarcitoria per i danni cosiddetti biologico e morale, e per quello patrimoniale, nonché l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, e prova testimoniale.
3. Il – di contro – chiede il rigetto dell'appello, eccependo l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del diritto azionato, soggetto al termine quinquennale ex art. 2947, comma 1,
c.c., con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa di indennizzo.
3.1. Lo stesso contesta – inoltre – la configurabilità del fatto come reato e, nel CP_1
merito, la prova del nesso causale e della condotta colposa, evidenziando il ruolo meramente programmatorio e di vigilanza dell'Amministrazione rispetto alle strutture sanitarie operative.
4. All'esito della camera di consiglio del 15 settembre 2025 il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato, per via della maturata prescrizione del diritto al risarcimento.
2 6. Consta – invero – come solamente la prima richiesta stragiudiziale (rivolta al Controparte_1
, e risalente al 1° agosto 2005) sia stata effettivamente inviata all'appellato entro il
[...]
quinquennio decorrente dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa d'indennizzo da emotrasfusione (formulata il 5 aprile 2001).
7. A quella raccomandata (interruttiva della prescrizione, appunto inviata il 29 luglio 2005 e ricevuta dal il suddetto 1° agosto 2005) non sarebbe – però – seguito altro atto CP_1
interruttivo (stragiudiziale), bensì la sola presentazione dell'azione risarcitoria qui delibata: quest'ultima – tuttavia – risulta proposta nel 2013, ossia in epoca ormai (ampiamente) successiva alla scadenza del quinquennio prescrizionale (perfezionatosi – alla luce della cronologia sopra richiamata – il 1° agosto 2010).
8. Sennonché, la durata quinquennale del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno scaturito da emotrasfusione (azionato dapprima iure proprio dalla stessa persona trasfusa, quindi – se del caso – iure hereditario dai congiunti della medesima, ai quali quest'ultima sia eventualmente premorta in corso di causa), così come la sua decorrenza dalla data di presentazione della (distinta) istanza d'indennizzo ex l. 210/2022, sono state ancora recentemente ribadite da I) Trib. Palermo, sent. n. 1918/2025, nonché II) Cass., Sez.
III Civ., sent. n. 25472/2024, giusta la quale «Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo;
che, quindi, erra per falsa applicazione dell'art.
2935 c.c. il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione;
che, pertanto, deve ritenersi che per un paziente privo di conoscenze mediche la mera diagnosi di positività al virus HCV non integri di per sé sola - ovvero in difetto di ulteriori e più specifiche informazioni fornite da personale sanitario o comunque altrimenti acquisite - la consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione di sangue;
che, in definitiva, ha errato il giudice
d'appello nel ritenere che il dies a quo della prescrizione potesse decorrere dalla data di ricezione della lettera di dimissione dall'ospedale recante la diagnosi di epatite cronica in quanto occorreva invece verificare se in tale momento la paziente avesse già preso coscienza della causa di tale malattia, ovvero della sua eziologica derivazione dalla emotrasfusione
3 subita» (conoscenza intuitivamente sussistente – con sufficiente consistenza – nel momento in cui venga formulata istanza d'ottenimento del pertinente indennizzo di legge).
9. Per tutto quanto appena illustrato – quindi – la domanda non può essere accolta, e l'appello va respinto.
10. Nonostante la soccombenza integrale dell'appellante le spese di lite vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio), poiché il Collegio ritiene la richiesta (di condanna avversaria alle spese) veicolata dal (in sede di conclusioni rassegnate nella propria comparsa CP_1
di costituzione) insufficientemente suffragata e inidonea a sostentare una diversa regolazione delle competenze processuali.
11. Alla luce dell'esito dell'appello, va constatata la sussistenza delle condizioni per dare atto
– ai sensi dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R.
115/2002 – dell'esigenza di verificare, a cura della Cancelleria, l'eventuale obbligo di versamento – da parte degli appellanti – dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, , e , appellanti nella Persona_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi di , nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1
del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da , , Persona_1 Persona_2 Parte_2
e (nella qualità di eredi di ); Parte_3 Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello,
e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
4 Il presidente
Natalino Sapone
5