Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 09/12/2025, n. 7986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7986 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07986/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05040/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5040 del 2022, proposto da NI MA AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Laudadio e Angela Parente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
dell'ordine di demolizione prot. n. 22878/2020 del 12.5.2020 mai notificato;
nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso e/o conseguente comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il verbale di constatazione e verifica del 15.3.2022, prot. n. 19973/2022, anch'esso mai notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa LE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione n. 22878/2020 del 12.5.2020 del Comune di Castellamare di Stabia e ogni altro atto connesso e conseguente, compreso il verbale di constatazione e verifica del 15.3.2022, prot. n. 19973/2022.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
In data 24 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato “ dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse ”, illustrando le circostanze intervenute in pendenza di giudizio (nuova notifica dell’ordinanza di demolizione, annullamento in autotutela del verbale di constatazione e verifica, esecuzione delle opere di ripristino, presa d’atto comunale).
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025, alla quale la causa è stata chiamata, il difensore del ricorrente ha confermato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo l’integrale compensazione delle spese di lite.
In ossequio al principio dispositivo, che regola il processo amministrativo, al Collegio non resta che prendere atto della sopravvenienza e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
L’esito del ricorso e la mancata costituzione del Comune giustificano la richiesta compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IN, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
LE AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AR | LO IN |
IL SEGRETARIO