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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/07/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3525/2024 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20/6/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c.
e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Antonio Luceri
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Riccardo Salvo e Fabio Fanigliuolo CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Cosimo Controparte_2
Murri Dello Diago
Resistenti
Oggetto: Opposizione a iscrizione ipotecaria
Con atto depositato il 18/3/2024, la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della iscrizione ipotecaria iscritta a suo carico da Controparte_2 in data 13/9/2023 e della quale assumeva di essere venuta a conoscenza a seguito di visura del 4/3/2024, limitatamente ai seguenti Avvisi di Addebito:
1) Avviso di Addebito n. 3592018 0001869857000, presuntivamente notificato l'11/7/2018, avente ad oggetto la somma di € 1.017,51 per omesso versamento di contributi I.V.S. dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2017;
2) Avviso di Addebito n. 3592018 0002266626000, presuntivamente notificato l'11/7/2018, avente ad oggetto la somma di € 339,65 per omesso versamento di contributi I.V.S. dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2016. A sostegno della domanda parte ricorrente sostiene la illegittimità della iscrizione ipotecaria per mancata previa comunicazione del preavviso di iscrizione e per omessa notifica dell'avviso al contribuente di cui all'art. 50 del D.P.R. n.
602/1973, nonchè per mancata previa notifica degli Avvisi di Addebito prodromici alla iscrizione ipotecaria ed eccepisce, altresì, prescrizione dei crediti riportati negli Avvisi di Addebito opposti.
.
Si è costituita in giudizio, sin dalla fase cautelare, Controparte_2 con memoria nella quale contesta la fondatezza del ricorso e ne chiede la reiezione, affermando la correttezza del proprio operato e rappresentando e documentando che la iscrizione ipotecaria n. 0592022 1460000731000 iscritta il
13/9/2023 e oggetto della presente opposizione è stata notificata con lettera raccomandata consegnata alla ricorrente il 4/10/2023 ed è stata preceduta da vari atti riscossivi comprendenti gli Avvisi opposti, tra i quali Preavviso di fermo amministrativo n. 059802019 000001 38000, notificato via PEC in data
22/2/2019 e successive Intimazioni di pagamento notificate in data
11/10/2019, 15/6/2022 e 5/10/2023 e, infine, Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria n. 059762022 000039 87000, notificata via PEC in data
13/9/2022.
Si è costituito in giudizio, sin dalla fase cautelare, con memoria nella quale CP_1 eccepisce la inammissibilità della opposizione per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999 e ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,
e carenza di legittimazione passiva rispetto agli atti di competenza di
[...]
e chiede, nel merito, la reiezione del ricorso, Controparte_2 affermando e documentando la avvenuta notifica degli Avvisi di Addebito opposti via PEC in data 11/7/2018 e, infine, evidenziando il mancato decorso del termine di prescrizione, tenuto conto anche della sospensione dei termini di prescrizione introdotti dall'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni in L. n. 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 convertito con modificazioni in L. n. 21/2021;
Tali essendo le avverse prospettazioni e premesso che con ordinanza del 13/2/2025 il Giudice ha respinto la istanza di sospensione cautelativa della iscrizione ipotecaria, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo occorre rilevare che, sebbene la ricorrente affermi di essere venuta a conoscenza della iscrizione ipotecaria soltanto a seguito di visura eseguita il
4/3/2024, allegata al ricorso, dagli allegati alla memoria di costituzione di
[...]
risulta che la iscrizione ipotecaria è stata notificata alla ricorrente CP_3
2 mediante lettera raccomandata consegnata a mani proprie della destinataria in data
4/10/2023.
Occorre poi osservare, per quanto attiene alla lamentata mancata previa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della Intimazione di pagamento, che l'art.50 DPR 602/73 (articolo che nei primi due commi recita: “1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.).
Orbene, dalla documentazione allegata da alla propria Controparte_3 memoria di costituzione risulta che alla ricorrente è stata notificata in data
13/9/2022, a mezzo PEC, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
059762022 000039 87000, comprendente gli Avvisi di Addebito oggetto della presente opposizione e risulta, altresì, che precedentemente in data 22/9/2019 è stato notificato alla signora via PEC, il Preavviso di fermo amministrativo Pt_1 di veicolo n. 059802019 000001 38000, avente ad oggetto i due Avvisi di Addebito opposti, in data 11/10/2019 è stata notificata via PEC alla ricorrente la
Intimazione di pagamento n.0592019 9009927178000, comprendente i due Avvisi di Addebito predetti e in data 15/6/2022 è stata notificata alla signora Pt_1 ancora via PEC, la Intimazione di pagamento n.0592022 9005046041000 comprendente i due Avvisi.
Pertanto, si deve respingere la doglianza attorea relativa alla mancata notificazione di atti di preavviso e di Intimazione di pagamento precedenti la iscrizione di ipoteca.
Per quanto concerne la lamentata mancata previa notifica degli Avvisi di Addebito, si osserva che dalla documentazione allegata da alla propria memoria risulta CP_1 che i due Avvisi sono stati notificati l'11/7/2018 all'indirizzo Pec di Parte_1
" estratto dal Registro PE.
[...] Email_1
Si deve pertanto ritenere che parte ricorrente fosse a conoscenza degli Avvisi oggi opposti sin da Luglio 2018, degli atti di riscossione successivi sin dal 2019, della comunicazione preventiva sin dal 2022 e della iscrizione ipotecaria dal 4/10/2023.
Ne consegue che va disattesa anche la doglianza attorea relativa alla mancata notifica degli atti prodromici rispetto alla iscrizione ipotecaria.
Per completezza, in ordine alle notificazioni effettuate da Controparte_2
e da all'indirizzo PEC della ricorrente si osserva che tale tipo di
[...] CP_1
3 notifica è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del D.P.R. n. 602/73, secondo cui: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INl-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
Per quanto concerne la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, poi, si deve rilevare che l'art.4 DPR 68/2005 precisa che la suddetta validità è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna e che l'art.6 del medesimo DPR prevede al terzo comma che “ La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” e al quinto comma che “La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa
a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario”.
Deve essere a questo punto rilevato che dalla documentazione allegata dall'
[...]
alla comparsa di costituzione risulta che il Preavviso di Controparte_4
Fermo amministrativo, le Intimazioni di pagamento e la Comunicazione preventiva di ipoteca sopra citate sono stati notificati alla ricorrente all'indirizzo PEC
“" ” non contestato dalla ricorrente. Email_1
, dal canto suo, ha documentato di aver notificato i due Avvisi di Addebito a CP_1 tale indirizzo e ha altresì documentato di avere estratto l'indirizzo dal registro
PE (vedasi allegati alla memoria di costituzione di ). CP_1
Pertanto si deve ritenere che gli atti siano stati portati correttamente a conoscenza della destinataria.
Tuttavia, deve evidenziarsi che con l'atto di ricorso parte ricorrente ha anche eccepito l'estinzione del credito per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, sicché l'opposizione sotto questo aspetto -in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo- deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
4 Nel caso in esame si deve ribadire che ha documentato di aver notificato gli CP_1
Avvisi di Addebito in data 11/7/2018 e che ha documentato, Controparte_3 in allegato alla propria memoria, che i suddetti Avvisi sono stati fatti oggetto di
Preavviso di fermo di veicolo notificato il 22/2/2019, di Intimazione di pagamento notificata l'11/10/2019, di ulteriore Intimazione di pagamento notificata il
15/6/2022, di Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il
13/9/2022 e, infine, dell'atto di iscrizione di ipoteca notificato il 4/10/2023.
Si deve pertanto ritenere che i crediti riportati negli Avvisi impugnati non si siano estinti per prescrizione, stante la documentata esistenza di atti che hanno validamente interrotto il decorso del termine quinquennale.
Per tutto quanto esposto e considerato, il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo al valore dedotto in causa e alla attività difensiva svolta anche nella fase cautelare, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in €
1.800,00, di cui € 800,00 in favore di , ed € 1.000,00 in favore di CP_1 [...]
, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Controparte_2
Lecce, li 20 Giugno 2025 – 14 Luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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