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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 865/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. PALLANCH MATTEO Parte_1
e
STEFANIA LEIVA COSTANZI, con l'Avv. PALLANCH MATTEO con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTTO
I sigg.ri con ricorso depositato il Parte_2
22.02.2025, premesso quanto segue:
1.I ricorrenti hanno intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio;
2. dalla loro unione è nata a [...] in data [...] la piccola Persona_1
[...]
3. Si precisa che il signor è già padre di avuta da una Pt_1 Persona_2 precedente relazione, la quale è nata a [...] il [...].
4. La residenza familiare veniva stabilita presso l'unità immobiliare sita in
Trento, via Maranza n. 1, giusto contratto di locazione registrato in data
29.07.2020.
5. Venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, i ricorrenti hanno deciso di interrompere il loro rapporto di convivenza, con decorrenza dal mese di aprile 2022, mese in cui il sig. ha lasciato la casa Pt_1 familiare trasferendosi dapprima in un mini appartamento in Trento, fraz.
Gardolo, via Monte Calisio n. 11 e poi nel più ampio immobile in via Lavisotto
n. 135, ove attualmente risiede.
6. I ricorrenti si sono già accordati nel senso che il contratto di locazione relativo alla casa familiare, in seguito al recesso parziale esercitato dal sig. Pt_1 prosegue esclusivamente con riferimento alla signora LE CO.
7. La signora LE CO è dipendete di ER CA Italien gmbh con mansione di store manager mentre il sig. è libero professionista Pt_1
/consulente con partita iva.
8. Nessuna delle parti è proprietaria di beni immobili. Un tanto è autocertificato dagli stessi ricorrenti sottoscrivendo il presente atto.
9. È intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse della loro figlia minorenne, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non quelle di seguito meglio indicate.
Tutto quanto sopra premesso, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di Trento di disciplinare i termini dell'affidamento della figlia, tempi di permanenza con ciascun genitore e il mantenimento della stessa in accoglimento delle seguenti conclusioni:
1.Affido condiviso della figlia minore , con mantenimento della Persona_1 residenza anagrafica presso la madre, a Trento in Via Maranza 1.
2. Il protocollo di collocamento è scandito su base settimanale come segue:
SETTIMANA 1: starà con la madre dal lunedì all'uscita dall'asilo / Persona_1 scuola fino al mercoledì all'entrata dell'asilo / scuola;
starà poi con il padre dal mercoledì all'uscita dall'asilo / scuola sino a venerdì all'entrata dell'asilo / scuola;
starà poi con la madre dal venerdì all'uscita dall'asilo / scuola sino al lunedì all'entrata dell'asilo / scuola. SETTIMANA 2: starà con il padre dal lunedì all'uscita dall'asilo / Persona_1 scuola fino al mercoledì all'entrata dell'asilo / scuola;
starà poi con la madre dal mercoledì all'uscita dall'asilo / scuola sino a venerdì all'entrata dell'asilo / scuola;
starà poi con il padre dal venerdì all'uscita dall'asilo / scuola sino al lunedì all'entrata dell'asilo / scuola.
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3. Per i periodi festivi ed estivo trascorrerà con ciascun genitore Persona_1 metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze estive scolastiche secondo un protocollo che i genitori si impegnano a concordare entro il 31.03 di ogni anno, in base ai rispettivi impegni lavorativi;
i genitori divideranno altresì fra loro le altre giornate festive durante l'anno (ad es . Per_3
4. Quale regola generale, in caso di impossibilità da parte di un genitore a tenere con se per causa di salute o altra causa impeditiva la Persona_1 minore starà preferibilmente con l'altro genitore e solo in via di subordine sarà affidata ai nonni o ad altro parente entro il terzo grado di comune fiducia. Il sig.
, compagno della nonna materna di è Parte_3 Persona_1 da ritenersi incluso in tale catalogo e potrà tenere la minore in caso di temporaneo impedimento da parte dei genitori e con il consenso di questi ultimi.
5. Il genitore che non ha presso di sé la minore potrà telefonare alla figlia per salutarla la sera tra le 19 e le 20.
6. Entrambi i genitori si impegnano affinché la figlia passi del Persona_1 tempo congruo con i nonni e parenti della madre e del padre nel rispetto della serenità e armonia famigliare.
7. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia, quali istruzione, salute ed educazione, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
8. Attesa la sostanziale pariteticità del collocamento, ogni genitore provvederà al mantenimento ordinario della minore nei periodi in cui questa starà presso di sè, senza che sia previsto a carico di alcuno dei genitori un assegno di contributo al mantenimento della prole. Le spese per l'iscrizione alla scuola materna o alla scuola dell'obbligo, così come quella per la mensa, saranno sostenute esclusivamente dal genitore percetttore dell'assegno unico e universale e comunque degli aiuti di cui al successivo articolo 9.
9. L'assegno unico, l'assegno regionale o altri contributi di cui dovesse risultare beneficiario il figlio o il nucleo familiare continueranno a venire richiesti e trattenuti dalla signora LE CO la quale impiegherà detta somma per l'iscrizione alla scuola materna o alla scuola dell'obbligo, incluso il pagamento della mensa. Il Signor si impegna annualmente a fornire alla signora Pt_1
Pag. 3 di 4 LE CO la documentazione necessaria alla richiesta degli assegni e contributi.
10.Le spese straordinarie sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida CNF del 29.11.2017 e dovranno essere concordate qualora superiori a € 100,00.
11. Le detrazioni di imposta per il figlio a carico saranno al 100% a beneficio della signora LE CO. Le parti venivano sentite all'udienza del 30 aprile 2025, nel corso della quale confermavano le conclusioni riportate nel ricorso. All'esito il Presidente ha assunto la causa in decisione.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai genitori, come integrato nelle note autorizzate, provvede in conformità, atteso che la collocazione e la residenza anagrafica presso la madre della figlia non risulta contrastare con Persona_1
l'interesse della minore, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine al mantenimento diretto dello stesso da parte dei genitori, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., definitivamente decidendo: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, circa la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore, come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 865/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. PALLANCH MATTEO Parte_1
e
STEFANIA LEIVA COSTANZI, con l'Avv. PALLANCH MATTEO con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTTO
I sigg.ri con ricorso depositato il Parte_2
22.02.2025, premesso quanto segue:
1.I ricorrenti hanno intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio;
2. dalla loro unione è nata a [...] in data [...] la piccola Persona_1
[...]
3. Si precisa che il signor è già padre di avuta da una Pt_1 Persona_2 precedente relazione, la quale è nata a [...] il [...].
4. La residenza familiare veniva stabilita presso l'unità immobiliare sita in
Trento, via Maranza n. 1, giusto contratto di locazione registrato in data
29.07.2020.
5. Venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, i ricorrenti hanno deciso di interrompere il loro rapporto di convivenza, con decorrenza dal mese di aprile 2022, mese in cui il sig. ha lasciato la casa Pt_1 familiare trasferendosi dapprima in un mini appartamento in Trento, fraz.
Gardolo, via Monte Calisio n. 11 e poi nel più ampio immobile in via Lavisotto
n. 135, ove attualmente risiede.
6. I ricorrenti si sono già accordati nel senso che il contratto di locazione relativo alla casa familiare, in seguito al recesso parziale esercitato dal sig. Pt_1 prosegue esclusivamente con riferimento alla signora LE CO.
7. La signora LE CO è dipendete di ER CA Italien gmbh con mansione di store manager mentre il sig. è libero professionista Pt_1
/consulente con partita iva.
8. Nessuna delle parti è proprietaria di beni immobili. Un tanto è autocertificato dagli stessi ricorrenti sottoscrivendo il presente atto.
9. È intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse della loro figlia minorenne, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non quelle di seguito meglio indicate.
Tutto quanto sopra premesso, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di Trento di disciplinare i termini dell'affidamento della figlia, tempi di permanenza con ciascun genitore e il mantenimento della stessa in accoglimento delle seguenti conclusioni:
1.Affido condiviso della figlia minore , con mantenimento della Persona_1 residenza anagrafica presso la madre, a Trento in Via Maranza 1.
2. Il protocollo di collocamento è scandito su base settimanale come segue:
SETTIMANA 1: starà con la madre dal lunedì all'uscita dall'asilo / Persona_1 scuola fino al mercoledì all'entrata dell'asilo / scuola;
starà poi con il padre dal mercoledì all'uscita dall'asilo / scuola sino a venerdì all'entrata dell'asilo / scuola;
starà poi con la madre dal venerdì all'uscita dall'asilo / scuola sino al lunedì all'entrata dell'asilo / scuola. SETTIMANA 2: starà con il padre dal lunedì all'uscita dall'asilo / Persona_1 scuola fino al mercoledì all'entrata dell'asilo / scuola;
starà poi con la madre dal mercoledì all'uscita dall'asilo / scuola sino a venerdì all'entrata dell'asilo / scuola;
starà poi con il padre dal venerdì all'uscita dall'asilo / scuola sino al lunedì all'entrata dell'asilo / scuola.
Pag. 2 di 4
3. Per i periodi festivi ed estivo trascorrerà con ciascun genitore Persona_1 metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze estive scolastiche secondo un protocollo che i genitori si impegnano a concordare entro il 31.03 di ogni anno, in base ai rispettivi impegni lavorativi;
i genitori divideranno altresì fra loro le altre giornate festive durante l'anno (ad es . Per_3
4. Quale regola generale, in caso di impossibilità da parte di un genitore a tenere con se per causa di salute o altra causa impeditiva la Persona_1 minore starà preferibilmente con l'altro genitore e solo in via di subordine sarà affidata ai nonni o ad altro parente entro il terzo grado di comune fiducia. Il sig.
, compagno della nonna materna di è Parte_3 Persona_1 da ritenersi incluso in tale catalogo e potrà tenere la minore in caso di temporaneo impedimento da parte dei genitori e con il consenso di questi ultimi.
5. Il genitore che non ha presso di sé la minore potrà telefonare alla figlia per salutarla la sera tra le 19 e le 20.
6. Entrambi i genitori si impegnano affinché la figlia passi del Persona_1 tempo congruo con i nonni e parenti della madre e del padre nel rispetto della serenità e armonia famigliare.
7. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia, quali istruzione, salute ed educazione, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
8. Attesa la sostanziale pariteticità del collocamento, ogni genitore provvederà al mantenimento ordinario della minore nei periodi in cui questa starà presso di sè, senza che sia previsto a carico di alcuno dei genitori un assegno di contributo al mantenimento della prole. Le spese per l'iscrizione alla scuola materna o alla scuola dell'obbligo, così come quella per la mensa, saranno sostenute esclusivamente dal genitore percetttore dell'assegno unico e universale e comunque degli aiuti di cui al successivo articolo 9.
9. L'assegno unico, l'assegno regionale o altri contributi di cui dovesse risultare beneficiario il figlio o il nucleo familiare continueranno a venire richiesti e trattenuti dalla signora LE CO la quale impiegherà detta somma per l'iscrizione alla scuola materna o alla scuola dell'obbligo, incluso il pagamento della mensa. Il Signor si impegna annualmente a fornire alla signora Pt_1
Pag. 3 di 4 LE CO la documentazione necessaria alla richiesta degli assegni e contributi.
10.Le spese straordinarie sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida CNF del 29.11.2017 e dovranno essere concordate qualora superiori a € 100,00.
11. Le detrazioni di imposta per il figlio a carico saranno al 100% a beneficio della signora LE CO. Le parti venivano sentite all'udienza del 30 aprile 2025, nel corso della quale confermavano le conclusioni riportate nel ricorso. All'esito il Presidente ha assunto la causa in decisione.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai genitori, come integrato nelle note autorizzate, provvede in conformità, atteso che la collocazione e la residenza anagrafica presso la madre della figlia non risulta contrastare con Persona_1
l'interesse della minore, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine al mantenimento diretto dello stesso da parte dei genitori, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., definitivamente decidendo: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, circa la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore, come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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