Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 22/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 12/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37956 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:
XX, nato a XX, il XX, residente in XX alla via XX, c.f. XX, elettivamente domiciliato in Caprarica di Lecce, alla via Milite Ignoto, 23, nello studio dell'avv. Pantaleo Catalano, che lo rappresenta e difende;
contro
I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Regionale dell’ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;
Visto il Codice di Giustizia Contabile;
Uditi, all’udienza in data 20 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa UR HI, l’avv. Catalano per il ricorrente e l’avv. De Leonardis per l’I.N.P.S.;
Considerato in
FATTO
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025, XX, come sopra generalizzato, già Maresciallo dell'Esercito Italiano cessato dal servizio in data 13/04/2016, riferisce:
· di aver presentato ricorso alla Corte dei conti per ottenere l'adeguamento della sua pensione con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 54 DPR 1092/73, il cui giudizio si è risolto favorevolmente;
· che a seguito del rigetto dell’appello, e solo dopo il giudizio per ottemperanza, I'I.N.P.S. dava esecuzione alla sentenza ma solo parzialmente;
· che in particolare l’I.N.P.S. non aveva dato integrale esecuzione con riferimento a: 1) la corresponsione per intero degli aumenti derivanti dalla corretta applicazione dell'art. 54 DPR 1092/73; 2) la corresponsione degli adeguamenti pensionistici spettanti in applicazione del rinnovo contrattuale per il triennio 2016 - 2018 previsto dalla L. Madia; 3) la corresponsione per intero della perequazione della pensione privilegiata ordinaria, che è stata calcolata erroneamente in misura inferiore;
· di aver invano diffidato l’Ente previdenziale a provvedere.
Ciò posto, il ricorrente, con il supporto di prospetto contabile, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico.
Si è costituto l’I.N.P.S., evidenziando l’assenza di interesse ad agire, in quanto la competente Direzione provinciale con atto n. XX ha provveduto all’adeguamento del trattamento pensionistico del ricorrente, recependo i miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali riferiti al triennio 2016/2018, in attuazione della legge n. 124 del 2015 ed ha altresì, sulla base della sentenza n. 1/2021/QM/PRES/SEZ delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, proceduto alla rideterminazione dell’aliquota di rendimento applicabile alle quote retributive, nella misura del 2,44%.
Quanto alla perequazione, l’Istituto ha precisato che l’adeguamento è un’operazione automatizzata, con aumenti progressivi regolarmente applicati come desumibile dal documento prodotto (P.A.L.).
All’udienza del 20 gennaio 2026, il difensore del ricorrente ha insistito per le conclusioni rassegnate, in quanto l’I.N.P.S. avrebbe solo parzialmente eseguito la decisione di questa Corte con riferimento all’applicazione dell’art. 54 del TU 1092/1973, come confermato dal documento contabile in atti.
Il legale dell’I.N.P.S. si è riportato alle conclusioni, insistendo per il rigetto.
La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
DIRITTO
1. Il ricorso è del tutto privo di fondamento, in quanto l’I.N.P.S. ha correttamente provveduto all’adeguamento del trattamento pensionistico del ricorrente nei termini prospettati nell’atto introduttivo.
2. E infatti, dall’esame della documentazione in atti, emerge quanto segue.
2.a In primo luogo, osserva questo Giudice che con i provvedimenti n. XX e n. XX, l’I.N.P.S. ha dato esecuzione alla decisione della Sezione n.444/2018, che aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico mediante applicazione sulla parte retributiva del coefficiente di cui all’art. 54 del TU 1092/1973, ovvero “… per l'anzianità di servizio utile fino al 31.12.1992 … sulla base dell'aliquota di rendimento annua del 2,2% (ricavata dalla divisione dell'aliquota del 44% per venti anni), - per l'ulteriore anzianità di servizio utile fino al 31.12.1995 … sulla base dell'aliquota di rendimento ottenuta per differenza tra quella del 44% spettante ai sensi dell'art. 54, co. 1, per l'anzianità di servizio utile compresa tra i 15 e i 20 e quella calcolata come sopra per l'anzianità al 31.12.1992” (cfr. sentenza citata n.444/18).
In particolare, in sede di rideterminazione del trattamento pensionistico, la P.P.O. del ricorrente è passata da € 32.511,57 (cfr. provvedimento XX) ad € 34.272,42 (cfr. provvedimento XX) e infine ad € 35.789,08 (cfr. provvedimento XX).
Va peraltro osservato che con sentenza n.568/19 di questa Sezione, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso presentato dal XX per l’ottemperanza alla predetta decisione n.444/18, proprio sul presupposto della presa d’atto della corretta esecuzione del decisum da parte dell’I.N.P.S. con l’atto n. XX.
2.a.1 Inoltre, successivamente, con atto n. XX, sulla base della sentenza n. 1/2021/QM/PRES/SEZ delle Sezioni Riunite di questa Corte, l’I.N.P.S. ha proceduto alla ulteriore rideterminazione dell’aliquota di rendimento applicabile alle quote retributive, nella misura del 2,44%.
In particolare, come desumibile dalla lettura del provvedimento, il coefficiente di rendimento applicato per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992 è pari a 0,30957, a fronte di quello pari a 0,29555 previsto dal provvedimento del 2017, mentre quello applicato per l’anzianità fino al 31 dicembre 1995 è pari a 0,39715, a fronte di quello pari a 0,37250 a suo tempo riconosciuto.
Il nuovo trattamento pensionistico privilegiato è stato dunque riliquidato nell’importo di € 36.783,49.
2.a.2 Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene che l’Ente previdenziale abbia fornito evidenza della corretta rideterminazione del trattamento pensionistico in conseguenza dei provvedimenti giurisdizionali adottati con riferimento all’applicazione dell’art. 54 del TU 1092/1973.
2.b Venendo alle ulteriori doglianze promosse con il ricorso in esame, osserva questo Giudice che con il provvedimento n. XX l’Ente previdenziale ha espressamente recepito i miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali riferiti al triennio 2016/2018, in attuazione della legge n. 124 del 2015, come confermato dalla lettura dell’atto, in cui si dà chiara evidenza che “LA PRESENTE RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA PER SOPRAGGIUNTO NUOVO PA04 DEL 16/02/2021 DAL NA RO (CONTRATTO 2016-2018)”, come da prospetto ivi dettagliato.
Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda del ricorrente appare del tutto priva di fondamento.
2.c Infine, va dato atto che l’I.N.P.S. ha fornito prova di aver provveduto a riconoscere sul trattamento pensionistico del ricorrente la perequazione automatica, come confermato dal documento prodotto (“P.A.L.”), da cui emerge l’aumento progressivo dell’importo della pensione.
3. Ciò posto, va evidenziato che a fronte delle precisazioni documentate dall’Ente previdenziale, il difensore del ricorrente nulla ha contro-dedotto, limitandosi a rimandare alle argomentazioni di cui all’atto introduttivo.
In particolare, nel ricorso il XX ha del tutto genericamente asserito che l’Ente previdenziale non avrebbe correttamente applicato i benefici richiesti, rimandando ai “conteggi” di cui al documento allegato al gravame.
Al riguardo, osserva questo Giudice come nessun valore probatorio possa attribuirsi al documento depositato dal ricorrente, consistente in un mero prospetto, privo di commento, in cui sono meramente indicati gli importi che, a parere del XX, avrebbero dovuto essere riconosciuti.
Trattasi dunque di un documento che non può ritenersi assolvere neanche un principio di prova, non emergendo in alcun modo la ragione per la quale la liquidazione effettuata dall’I.N.P.S. debba ritenersi solo parziale.
Sotto tale profilo, deve ritenersi che il ricorrente non abbia assolto l’onere probatorio a suo carico, non avendo fornito elementi idonei a supportare le richieste formulate.
Il ricorso va dunque integralmente respinto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.37956, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’I.N.P.S., liquidate nell’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento/00).
Così deciso, in Bari, all’udienza in data 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE
Depositata il 22.01.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
UR HI
F.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
IL GIUDICE
Depositata il 22.01.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
UR HI
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario
UR HI
F.to digitalmente