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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 4125 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra:
- , ( ) difeso e rappresentato dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Letizia Luccarelli, giusta mandato in atti,
- attore –
e
- la società Codice Fiscale e Partita IVA CP_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante, difesa e P.IVA_2 rappresentata dall'Avv. Alessandro Russo, come da mandato in atti
- convenuta – nonché contro
- Controparte_2
-convenuto contumace-
******
OGGETTO DEL GIUDIZIO: risarcimento danni da sinistro stradale
1 All'udienza del 22 aprile 2024, i procuratori delle parti costituite precisavano ciascuno le rispettive conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle memorie autorizzate, da aversi qui, per brevità, come integralmente riportate e trascritte.
All'udienza odierna all'esito della discussione orale il Magistrato si ritirava in Camera di consiglio per la decisione, per dare all'esito lettura della sentenza in pubblica udienza.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Con atto di citazione datato il 11.07.2022, l'odierno attore conveniva in giudizio la convenuta quale gestore del Fondo Vittime CP_1 della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore nonché, il sig. proprietario e conducente del mezzo Controparte_2 responsabile privo di copertura assicurativa, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. e per Controparte_2
l'effetto la condanna dei convenuti, in solido tra loro e nelle spiegate qualità, al risarcimento delle lesioni riportate dal sig. in Parte_1 occasione del sinistro occorso in data 27 luglio 2021.
In particolare l'attore assumeva che “il giorno 27 luglio 2021 alle ore 21,30 circa … alla guida del ciclomotore Yamaha YZF-R125A tg. ET82396 di proprietà del di lui zio sig. percorreva in Parte_2
Palagiano (TA) la via Giordano. Giunto all'intersezione con la via Gioacchino Rossini, già impegnato l'incrocio, il ciclomotore Yamaha YZF-R125A tg. ET82396, veniva violentemente attinto dall'autovettura Passat Volkswagen tg. DC 996 UP di proprietà del sig. Controparte_2 nell'occasione dallo stesso condotta”.
Si costituiva in giudizio la Compagnia di assicurazioni convenuta per contestare e negare la ricostruzione della dinamica e delle responsabilità per la causazione del sinistro de quo oltrechè nel quantum il risarcimento richiesto.
2 Al giudizio è rimasto contumace il conducente del veicolo antagonista,
, che non ha neppure inteso rendere l'interrogatorio Controparte_2 formale deferitogli.
La causa è stata dunque istruita attraverso la acquisizione dei mezzi di prova documentale rassegnati dalle parti costituite e con l'assunzione della prova orale ammessa, dopo di che è stata espletata precipua consulenza tecnica d'Ufficio per la determinazione della coerenza delle lesioni lamentate con la dinamica riferita dall'attore, la durata della malattia e l'accertamento degli eventuali postumi invalidanti residuati. Dopo il deposito della consulenza la causa è stata ritenuta matura per la decisione cosicchè le parti sono state invitate dapprima alla precisazione delle conclusioni et inde alla discussione orale.
La domanda attorea è stata ritenuta fondata e provata solo nei limiti di cui appresso in ragione dei quali può essere accolta.
L'attore ha chiesto al Magistrato accertarsi la responsabilità esclusiva del conducente antagonista nella causazione del sinistro per cui è causa, e per le lesioni derivatene in rapporto di causalità materiale, inde il proprio diritto al risarcimento di tutti i danni in rapporto di causalità giuridica.
In punto di responsabilità per il sinistro de quo e per le lesioni fisiche derivatene all'attore, occorre evidenziare che nel caso di sinistro stradale l'art. 2054 c.c. comma II introduce una presunzione legale di responsabilità concorrente in capo a tutti i soggetti coinvolti nel sinistro. Salvo che nel caso di presunzioni juris et de jure, che non ammettono prova contraria, in quelle juris tantum, qual'è quella di cui trattasi, è il Giudice che deve scrutinare e decidere le emergenze istruttorie, senza essere vincolato dalle scelte del Legislatore, così che può, in presenza di argomenti probatori, gravi precisi e concordanti, convincersi altrimenti della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti i veicoli antagonisti.
E' fuor di dubbio che nella circostanza il sinistro s'è verificato nell'area della intersezione tra le vie Via Gioacchino Rossini con Via
3 Giordano, e che il motociclo condotto dall'attore fosse stato attinto sulla parte destra dall'autoveicolo condotto dall'Intini che impegnava l'incrocio avendo diritto di precedenza rispetto il che, difatti Pt_1 aveva il segnale verticale di “Stop”, dunque era obbligato a fermarsi all'incrocio. Ne consegue che se all' appare rimproverabile, sulla CP_2 scorta anche delle emergenze della prova orale, la colposa inosservanza della disposizione di cui all'art. 140 C.d.S., ossia l'inosservanza del principio informatore della circolazione, che impone prudenza alla guida dei veicoli su strada, senz'altro al Pt_1
è parimenti rimproverabile l'inosservanza dell'obbligo di precedenza di sui al successivo art. 145 C.d.S.. La circostanza che il sinistro si sia verificato al centro dell'area dell'incrocio, non può scriminare da responsabilità il che, piuttosto, ha omettendo di arrestarsi al Pt_1 segnale di “Stop”, ha consapevolmente accettato il rischio che chi provenisse dalla propria destra potesse investirlo;
senza nulla togliere al fatto che poiché il motoveicolo, in seguito all'urto, venne sospinto ben oltre il punto d'urto, su un fabbricato d'angolo, la condotta di giuda dell' fosse tutt'altro che prudente ossia tale da CP_2 consentirgli di conservare il controllo sul veicolo così da essere in grado di compiere, in sicurezza, ogni manovra utile ad evitare l'investimento del Pt_1
In siffatta situazione a parere di questo Magistrato, la domanda dell'attore finalizzata alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità dell' nella causazione del sinistro non può essere totalmente CP_2 accolta non essendo riuscita nella prova necessaria a superare la presunzione di equivalente responsabilità di entrambe quei conducenti. A tal proposito le stesse deposizioni testimoniali nulla aggiungono, non costituendo argomento decisivo la circostanza che nella immediatezza l' avesse riconosciuto la propria CP_2 responsabilità in termini di esclusività, non potendo avere quella dichiarazione alcun valore confessorio, mentre, per quel che riguarda la paventata guida travisata dall'assunzione di sostante alcoliche, ben avrebbe fatto l'attore ad invocare l'intervento delle Autorità per accertare quella situazione.
4 Detto quanto innanzi per quel che riguarda il quantum, ossia l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale patito dal che è in rapporto causale con le conseguenze di quel sinistro, Pt_1 la richiesta risarcitoria formulata con l'atto introduttivo è poi risulta decisamente ridimensionata dall'esito della Consulenza di Ufficio. Il Consulente del Magistrato pur riconoscendo soddisfatti “…i principali criteri medico-legali in tema di nesso causale: il criterio cronologico e di continuità fenomenologica (l'evento è antecedente alle lesioni riportate, la catena degli eventi e delle successive cure del caso non ha evidenziato soluzioni di continuità nei percorsi diagnostico- terapeutici), clinico-anamnestico (le lesioni sono state accertate strumentalmente e certificate, inoltre non risultano, sulla base della documentazione in atti, preesistenze riguardo le lesioni in giudizio), statistico epidemiologico (riscontro epidemiologico-statistico di frequenti e simili lesioni traumatiche in casi del genere),quello topografico-modale-qualitativo-quantitativo ammissibilità/possibilità scientifica (le lesioni sono topograficamente compatibili con traumi diretti ed indiretti agli arti superiori ed inferiori, le modalità del trauma e la sua efficienza (da un punto di vista quali-quantitativo) sono da ritenersi idonei a cagionare i danni subiti, per gli stessi motivi è ammissibile/possibile anche scientificamente), quello di esclusione (è molto probabile la presenza di causa unica e sufficiente ovvero traumatica)”; ha quantificato la durata della malattia patita dal Pt_1
e i postumi invalidanti, in termini che questo Magistrato, anche per il puntuale riferimento alle barém e la competenza dimostrata nelle indagini anamnestiche, condivide e fa propri.
Orbene, il danno non patrimoniale patito dal applicate le Pt_1 tabelle di liquidazione del danno da micro-permanenti (id est il c.d.
“danno biologico di lieve entità”) ammonta all'attualità (aggiornamento al D.M. 16/72024) a complessivi € 4.654,87 di cui € 552,40 per ITA, € 828,60 per ITP di gg. 30 al 50%, ed € 3.273,87 per danno biologico del 3%. Non si ritiene debba riconoscersi la componente del danno morale non essendo stato allegato, e soprattutto dimostrato, un singolare pati sofferto dal danneggiato per
5 le conseguenze fisiche riportate nel sinistro. Le spese mediche possono riconoscersi nella misura indicata dal CTU in € 232,28.
I danni riconosciuti al devono essergli risarciti nella misura del Pt_1
50% di quanto liquidato per l'intero, in ragione dell'applicazione fatta della presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro a termini del II comma dell'art. 2054 c.c.
Quanto alle spese del presente procedimento, che in ragione dei termini innanzi detti ammontano per l'intero a complessivi € 2.264,00 di cui € 264,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge, debbono porsi a carico delle parti costituite in parti eguali in ragione della percentuale del concorso nella causazione dell'evento.
Le spese delle espletate CTU debbono porsi a carico delle parti nella medesima percentuale del concorso nella causazione dell'evento.
Per quel che riguarda la produzione documentale effettuata dall'attore unitamente al deposito delle note riepilogative autorizzate, la sentenza allegata non può apprezzarsi quale giudicato formale e sostanziale inter partes in quanto carente della attestazione di cui all'art. 124 disp. Att. C.p.c.; a parte la considerazione per cui avrebbe potuto e dovuto dedursi e prodursi prima che il presente giudizio fosse stato dichiarato maturo per la decisione.
Ogni ulteriore domanda deve intendersi implicitamente rigettata e respinta.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella definitivamente decidendo la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 per il Fondo di Garanzia e di così CP_1 Controparte_2 provvede:
1. Dichiara la pari responsabilità del e dell' Parte_1 [...] nella causazione del sinistro per cui è causa;
CP_2
6 2. Per l'effetto condanna la ella qualità ut innanzi, in CP_1 persona del suo legale rappresentante, e , in Controparte_2 solido tra di loro a risarcire della complessiva Parte_1 somma di € 2.243,58 per le causali e le peculiari ragioni di cui alla parte motiva, oltre alla rivalutazione monetaria dalla decisione e gli interessi legali dal di dell'evento sulla sola somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (previa devalutazione all'evento e rivalutazione di anno in anno), ed i soli interessi legali dal di dell'evento al soddisfo per la componente di danno patrimoniale;
3. Condanna la ella qualità ut innanzi, in persona del CP_1 suo legale rappresentante, e , a rifondere a Controparte_2
le spese e le competenze del presente Controparte_3 giudizio liquidate in complessivi € 1.132,00 di cui € 132,00 per spese ed € 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge;
4. Pone definitivamente le spese delle espletate CCTTUU in pari quota a carico dell'attore da una parte, e Pt_1 CP_1 nella qualità ut innanzi, in persona del suo legale rappresentante, e , in solido tra di loro, dall'altra. Controparte_2
Così deciso in Taranto, e letto all'udienza odierna del 25 marzo 2025.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Leonardo Macchitella)
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