Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5054/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. COVINO TIZIANA Parte_1 C.F._1
NERI NN (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. COVINO TIZIANA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
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il marito successivamente alla separazione provvederà a trasferire la propria residenza altrove. La Sig.ra ER provvederà interamente al pagamento della rata mensile del mutuo acceso, come già sta facendo da quanto il sig. è Pt_1
andato ad abitare altrove. La Sig. ra ER, inoltre, si impegna a tenere manlevato ed indenne il Sig.
da qualsiasi richiesta di rimborso/pagamento/interessi di morosità dovessero pervenire Pt_1 dall'istituto mutuatario per il mancato pagamento delle rate di mutuo, per tutto il periodo in cui ella è tenuta al pagamento esclusivo dello stesso.
- La sig.ra ER sosterrà al 100% le spese di manutenzione ordinarie – gravanti sulla ex casa coniugale - mentre le spese straordinarie verranno ripartite al 50% ciascuno, come da titolarità immobiliare. La Sig.ra ER, entro il 15 novembre 2024, provvederà alla voltura delle utenze relative all'ex immobile coniugale, nonché al cambio di intestazione tari a proprio nome, sostenendole integralmente.
- La sig,ra ER, alla data del 31.12.2024 ha richiesto l'accollo liberatorio del mutuo, ha corrisposto la somma di € 30.000,00 al sig. , in ragione di quanto versato dallo stesso per l'acquisto e la Pt_1 ristrutturazione della ex casa famigliare;
la stessa si impegna ad ottenere l'accollo liberatorio, entro la data del 30.06.2025.
Le parti si impegnano, sin d'ora e per allora, a procedere con la cessione della quota di proprietà del
Sig. in favore della Sig. ra ER, la quale acquisterà la piena ed esclusiva proprietà della ex Pt_1
casa coniugale – acquisita in regime di comunione dei beni ,avendo già corrisposto al Sig la Pt_1 somma di € 30.000,00, in ragione di quanto versato dallo stesso per l'acquisto e la ristrutturazione della ex casa famigliare. Le spese notarili della predetta operazione saranno a carico esclusivo della sig.ra ER;
-Qualora nel predetto termine fissato (30.06.2025), la Sig. ra ER non riuscisse ad ottenere accollo liberatorio del mutuo gravante sull'immobile di via Tondelli n. 7, San Prospero (MO), le parti si impegnano, sin d'ora e per allora, a porre in vendita a terzi il sopra descritto immobile al prezzo corrispondente al valore del mercato. Le parti si impegnano, altresì, a realizzare detta vendita entro il
31.10.2025 con conseguente estinzione del mutuo sussistente e divisione dell'importo residuo nelle misura del 50% al netto dei costi di eventuale agenzia immobiliare, notaio in considerazione di quanto
è stato già versato dalla sig, ra ER ossia € 30.000,00;
-In merito al finanziamento Agos Ducato n. la sig.ra ER provvederà a corrispondere, dal mese di novembre 2024, al sig. la somma mensile di € 70,00 fino alla scadenza del prestito;
Pt_1
pagina 2 di 3 -Tutte le pendenze eventualmente esistenti tra i coniugi, a qualsiasi titolo e ragione sia per beni mobili che immobili, si intendono allo stato definitivamente regolate e, pertanto, i coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere definitivamente disciplinato ogni loro problema, anche di carattere economico, e quindi rinunciano uno nei confronti dell'altro ad ogni eventuale futura richiesta, salvo quanto contenuto nel presente ricorso.
-Essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti, nulla viene preteso l'una dall'altra a titolo di contributo al proprio mantenimento”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e NERI NN nata a [...] il Parte_1
28/01/1970
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/03/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN PROSPERO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2013
Atto n. 5 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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