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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/12/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5674/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 5674/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il 7 Parte_1 C.F._1 luglio 1988, con il proc. dom. avv. UGGETTI FRANCO, giusta procura agli atti – adottanda;
e
(C.F. ), nato a [...] il 18 maggio CP_1 C.F._2
195, con il proc. dom. avv. UGGETTI FRANCO, giusta procura agli atti – adottante; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO, a cui sono stati ritualmente comunicati gli atti;
OGGETTO: Adozione di persona maggiorenne
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “voglia: i) accertare ex art. 291 e ss. c.c. la sussistenza delle condizioni di legge e, per l'effetto, emettere il provvedimento più opportuno che dichiari l'adozione della Sig.ra da parte del Sig. , marito della madre sig.ra Parte_1 CP_1 Pt_2
, con tutti gli effetti di legge;
ii) disporre, al contempo, l'attribuzione del cognome
[...] dell'adottante in conformità alla volontà delle parti e, dunque, autorizzare che per la CP_ ricorrente sig.ra il cognome “ ” sia anteposto al cognome “ ”, per Pt_1 Pt_1 agevolare e preservare l'identità che la ricorrente ha avuto per ben 37 anni;
iii) autorizzare ogni altro provvedimento consequenziale e gli adempimenti di legge e di stato civile disposti dall'Ill.mo Tribunale”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/09/2025, (nato a [...] il 18 maggio CP_1
1957) e (nata a [...] il [...]) adivano l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di pronunciare sentenza di adozione da parte del primo in favore della seconda, figlia della di lui moglie, e dal padre biologico di cui non è Parte_2 nota l'identità, posto che quest'ultimo non ha mai provveduto al riconoscimento della figlia né prestato alcuna attività di cura.
A fondamento della domanda deduceva che, a seguito di una lunga e CP_1 pregressa convivenza, il 13 maggio 2017 contraeva matrimonio con la madre dell'adottanda e che, nella qualità di coniuge, cresceva, assisteva ed educava, stabilmente e continuativamente, come se fosse sua figlia biologica, assumendosi Parte_1 stabilmente gli oneri affettivi e materiali propri della genitorialità; che l'adottanda, attualmente di anni 37 e convivente con il proprio nucleo familiare, veniva sin da subito inserita stabilmente nella famiglia formata da , e dai loro figli CP_1 Parte_2
e , i quali, oggi maggiorenni, crescevano insieme all'adottanda Persona_1 Persona_2 instaurando con lei un rapporto fraterno e affettivamente consolidato.
Alla prima udienza tenutasi in data 27/11/2025 comparivano personalmente, innanzi al Giudice delegato, l'adottante, l'adottanda, la madre di quest'ultima e i figli dell'adottante e , i quali venivano sentiti separatamente e manifestavano espresso Per_1 Persona_2 consenso e assenso all'adozione a norma degli artt. 296 ss. e 311 codice civile. Più in particolare, dichiarava testualmente: “questo desiderio di adottare CP_1 Pt_1 nasce da due motivi;
il primo perché avendo già altri due figli, mi sembrava giusto regolarizzare il nostro rapporto per questioni legate a una futura successione, l'altro motivo più importante è che mi sono sposato nel 2017 con la mamma di ma già Pt_1
1988 frequentavo la mamma di e praticamente è sempre stata per me una Pt_1 Pt_1 figlia;
non ho mai avuto dubbi sul nostro rapporto, è anche la mia unica figlia femmina e la mia bambina preferita”. Sentita liberamente, l'adottanda dichiarava: “sono assolutamente d'accordo con questa richiesta di adozione. Sono molto felice. È passato molto tempo, ma è un desiderio che era presente già da tempo ma che non avevamo avuto occasione di concretizzare. Io ho scoperto che mio padre non era mio papà biologico quando avevo 23 anni;
ho avuto bisogno di un po' di tempo;
è stata una notizia che ha scosso un po' gli equilibri con mia mamma e mio papà. Tra una cosa e l'altra non abbiamo concretizzato e poi c'è stata anche l'occasione di parlarne con i miei fratelli. Per me questa procedura di adozione è l'occasione per “chiudere un cerchio” e rimettere le cose al loro posto, perché mio papà pur non essendo mio padre biologico è comunque mio papà; ha sempre fatto tutto quello che un padre farebbe nei confronti di una figlia e anche di più. Io sono arrivata a 23 anni senza alcun dubbio che lui fosse mio padre perché non mi è mai mancato nulla. È una figura paterna e maschile estremamente importante nella mia vita e in quella dei miei figli… Per me questa adozione è anche l'occasione per essere riconosciuta come figlia e quindi come una persona che ha un domani il diritto di prendersi cura del genitore nel momento del bisogno, visto che fino ad oggi è stato lui ad occuparsi di me”. Anche la signora , madre dell'adottanda, esprimeva il Parte_2 proprio assenso all'adozione, dichiarando: “io sono d'accordo con questa procedura di adozione. È una cosa a cui siamo arrivati gradualmente, ma è tanto che ne parlavamo in famiglia e quindi sono contenta che siamo arrivati qui oggi”. Nella medesima udienza venivano, altresì, sentiti (nato a [...] il [...]) e (nato Persona_1 Persona_2
a Bergamo il 28/10/1991), in qualità di figli dell'adottante, i quali esprimevano il proprio assenso alla richiesta di adozione (v. verb. ud. 27/11/2025).
Orbene, ritualmente acquisito il consenso e l'assenso delle persone interessate, rilevato che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e risulta oggettivamente rispettato il divario di età tra l'adottante e l'adottanda così come prescritto dalla legge, deve essere ora vagliato un altro requisito soggettivo previsto dall'art. 291, primo comma, codice civile, ossia il fatto che l'adottante «non deve avere discendenti legittimi o legittimati», norma sulla quale, tuttavia, si è pronunciata la Corte Costituzionale dichiarandone la parziale illegittimità nella parte in cui «non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti» (cfr. Corte cost., n. 557 del 19/05/1988), sicché alla luce della nota evoluzione legislativa e costituzionale, deve ritenersi superato il divieto assoluto di adozione in presenza di figli da parte dell'adottante, non costituendo tale circostanza, di per sé, causa ostativa all'adozione.
Nel caso di specie, pertanto, il Collegio accerta e dichiara che sussistono i presupposti per la pronuncia di adozione. Infatti, nella vicenda familiare in esame, le dichiarazioni rese in udienza dall'adottante, dall'adottanda, dalla madre di quest'ultima, e dai figli e Per_1
, offrono contezza della profondità, stabilità e continuità del legame familiare Persona_2 tra loro instaurato nel corso degli anni. Tale relazione si configura come pienamente assimilabile a quella di filiazione, avendo l'adottanda riconosciuto in la CP_1 figura di un vero e proprio padre, avendo costui sempre svolto un ruolo di riferimento affettivo ed educativo, dimostrandosi capace di assisterla e supportarla dal punto di vista morale e materiale sin da quando era una bambina.
L'adozione, peraltro, appare conveniente per l'adottanda ex art. 312 c.c. anche alla luce delle informazioni assunte d'ufficio da questo Tribunale tramite la Questura di Bergamo, dalla cui indagine è emerso che l'adottante è immune da vicende penali e/o di polizia (v. nota del 04/12/2025).
In ordine alla richiesta avanzata dai ricorrenti affinché il cognome “ ” sia anteposto Pt_1 CP_ al cognome “ ”, si osserva come il dato normativo di cui all'art. 299, primo comma, codice civile, preveda esclusivamente che l'adottato possa assumere il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio. Sul punto, tuttavia, pare utile richiamare una recente pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità del citato articolo 299, primo comma, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto. Nel motivare tale decisione, i giudici costituzionali rilevano come sia del tutto irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre un effetto quale quello sopra indicato, ove l'adottato abbia l'esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell'adottante al proprio e se anche l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione. Del resto – scrivono i giudici della Consulta – che un meccanismo rigido nella determinazione dell'ordine di attribuzione del cognome dell'adottante all'adottato maggiore d'età sia lesivo degli artt. 2 e 3 Cost. è ulteriormente avvalorato dalla considerazione che l'istituto dell'adozione della persona maggiore d'età è in grado attualmente di abbracciare ipotesi varie e differenziate. (…) La rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. L'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario. Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali;
così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli” (cfr. Corte Cost. n. 135 del 04/07/2023).
Al riguardo, merita di essere citata altra giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha sostenuto come “il cognome, insieme con il prenome, rappresent[i] il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati” (cfr. Corte Cost. n.131 del 31/05/2022); il cognome, infatti, è autonomo segno distintivo della identità personale e tratto essenziale della personalità dell'individuo, bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost. e, quindi, diritto fondamentale della persona umana (cfr. Corte Cost. n. 286 del 21/12/2016; Corte Cost. n. 268/2002; Corte Cost. n. 120/2001).
Ciò chiarito in diritto, venendo al caso di specie, si osserva che l'adottanda manifestava la propria volontà di anteporre il proprio cognome “ ”, assunto dalla nascita, al Pt_1 cognome dell'adottante “ , per preservare la sua identità avendo ella già compiuto CP_1
37 anni. Ebbene, va osservato come , per via della sua età anagrafica, possiede Parte_1 una identità personale ben definita, consolidata e radicata nei rapporti sociali e professionali, sicché è evidente che il suo cognome originario si qualifichi come autonomo segno distintivo della sua identità personale e tratto essenziale della sua personalità, avendo, peraltro, la stessa già creato un proprio nucleo familiare composto dal convivente signor e dai loro figli, ragion per cui dovendosi Persona_3 valorizzare la volontà da quest'ultima espressamente manifestata il Collegio ritiene che debba accogliersi la richiesta dell'adottanda di conservare il cognome assunto sin dalla nascita anteponendolo al cognome dell'adottante.
In definitiva, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero, deve essere pronunciata l'adozione di da parte di con l'aggiunta del Parte_1 CP_1 cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda.
Nulla va disposto sulle spese di causa, trattandosi di procedura non contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando sulla domanda di adozione, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero:
1) dispone di farsi luogo all'adozione di (nata a [...] Parte_1 il 7 luglio 1988) da parte di (nato a [...] il [...]); CP_1
2) dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante , Parte_1 CP_1 posponendolo al proprio cognome ”, così da chiamarsi ”; Pt_1 Persona_4
3) nulla sulle spese di giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
ON RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 5674/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il 7 Parte_1 C.F._1 luglio 1988, con il proc. dom. avv. UGGETTI FRANCO, giusta procura agli atti – adottanda;
e
(C.F. ), nato a [...] il 18 maggio CP_1 C.F._2
195, con il proc. dom. avv. UGGETTI FRANCO, giusta procura agli atti – adottante; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO, a cui sono stati ritualmente comunicati gli atti;
OGGETTO: Adozione di persona maggiorenne
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “voglia: i) accertare ex art. 291 e ss. c.c. la sussistenza delle condizioni di legge e, per l'effetto, emettere il provvedimento più opportuno che dichiari l'adozione della Sig.ra da parte del Sig. , marito della madre sig.ra Parte_1 CP_1 Pt_2
, con tutti gli effetti di legge;
ii) disporre, al contempo, l'attribuzione del cognome
[...] dell'adottante in conformità alla volontà delle parti e, dunque, autorizzare che per la CP_ ricorrente sig.ra il cognome “ ” sia anteposto al cognome “ ”, per Pt_1 Pt_1 agevolare e preservare l'identità che la ricorrente ha avuto per ben 37 anni;
iii) autorizzare ogni altro provvedimento consequenziale e gli adempimenti di legge e di stato civile disposti dall'Ill.mo Tribunale”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/09/2025, (nato a [...] il 18 maggio CP_1
1957) e (nata a [...] il [...]) adivano l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di pronunciare sentenza di adozione da parte del primo in favore della seconda, figlia della di lui moglie, e dal padre biologico di cui non è Parte_2 nota l'identità, posto che quest'ultimo non ha mai provveduto al riconoscimento della figlia né prestato alcuna attività di cura.
A fondamento della domanda deduceva che, a seguito di una lunga e CP_1 pregressa convivenza, il 13 maggio 2017 contraeva matrimonio con la madre dell'adottanda e che, nella qualità di coniuge, cresceva, assisteva ed educava, stabilmente e continuativamente, come se fosse sua figlia biologica, assumendosi Parte_1 stabilmente gli oneri affettivi e materiali propri della genitorialità; che l'adottanda, attualmente di anni 37 e convivente con il proprio nucleo familiare, veniva sin da subito inserita stabilmente nella famiglia formata da , e dai loro figli CP_1 Parte_2
e , i quali, oggi maggiorenni, crescevano insieme all'adottanda Persona_1 Persona_2 instaurando con lei un rapporto fraterno e affettivamente consolidato.
Alla prima udienza tenutasi in data 27/11/2025 comparivano personalmente, innanzi al Giudice delegato, l'adottante, l'adottanda, la madre di quest'ultima e i figli dell'adottante e , i quali venivano sentiti separatamente e manifestavano espresso Per_1 Persona_2 consenso e assenso all'adozione a norma degli artt. 296 ss. e 311 codice civile. Più in particolare, dichiarava testualmente: “questo desiderio di adottare CP_1 Pt_1 nasce da due motivi;
il primo perché avendo già altri due figli, mi sembrava giusto regolarizzare il nostro rapporto per questioni legate a una futura successione, l'altro motivo più importante è che mi sono sposato nel 2017 con la mamma di ma già Pt_1
1988 frequentavo la mamma di e praticamente è sempre stata per me una Pt_1 Pt_1 figlia;
non ho mai avuto dubbi sul nostro rapporto, è anche la mia unica figlia femmina e la mia bambina preferita”. Sentita liberamente, l'adottanda dichiarava: “sono assolutamente d'accordo con questa richiesta di adozione. Sono molto felice. È passato molto tempo, ma è un desiderio che era presente già da tempo ma che non avevamo avuto occasione di concretizzare. Io ho scoperto che mio padre non era mio papà biologico quando avevo 23 anni;
ho avuto bisogno di un po' di tempo;
è stata una notizia che ha scosso un po' gli equilibri con mia mamma e mio papà. Tra una cosa e l'altra non abbiamo concretizzato e poi c'è stata anche l'occasione di parlarne con i miei fratelli. Per me questa procedura di adozione è l'occasione per “chiudere un cerchio” e rimettere le cose al loro posto, perché mio papà pur non essendo mio padre biologico è comunque mio papà; ha sempre fatto tutto quello che un padre farebbe nei confronti di una figlia e anche di più. Io sono arrivata a 23 anni senza alcun dubbio che lui fosse mio padre perché non mi è mai mancato nulla. È una figura paterna e maschile estremamente importante nella mia vita e in quella dei miei figli… Per me questa adozione è anche l'occasione per essere riconosciuta come figlia e quindi come una persona che ha un domani il diritto di prendersi cura del genitore nel momento del bisogno, visto che fino ad oggi è stato lui ad occuparsi di me”. Anche la signora , madre dell'adottanda, esprimeva il Parte_2 proprio assenso all'adozione, dichiarando: “io sono d'accordo con questa procedura di adozione. È una cosa a cui siamo arrivati gradualmente, ma è tanto che ne parlavamo in famiglia e quindi sono contenta che siamo arrivati qui oggi”. Nella medesima udienza venivano, altresì, sentiti (nato a [...] il [...]) e (nato Persona_1 Persona_2
a Bergamo il 28/10/1991), in qualità di figli dell'adottante, i quali esprimevano il proprio assenso alla richiesta di adozione (v. verb. ud. 27/11/2025).
Orbene, ritualmente acquisito il consenso e l'assenso delle persone interessate, rilevato che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e risulta oggettivamente rispettato il divario di età tra l'adottante e l'adottanda così come prescritto dalla legge, deve essere ora vagliato un altro requisito soggettivo previsto dall'art. 291, primo comma, codice civile, ossia il fatto che l'adottante «non deve avere discendenti legittimi o legittimati», norma sulla quale, tuttavia, si è pronunciata la Corte Costituzionale dichiarandone la parziale illegittimità nella parte in cui «non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti» (cfr. Corte cost., n. 557 del 19/05/1988), sicché alla luce della nota evoluzione legislativa e costituzionale, deve ritenersi superato il divieto assoluto di adozione in presenza di figli da parte dell'adottante, non costituendo tale circostanza, di per sé, causa ostativa all'adozione.
Nel caso di specie, pertanto, il Collegio accerta e dichiara che sussistono i presupposti per la pronuncia di adozione. Infatti, nella vicenda familiare in esame, le dichiarazioni rese in udienza dall'adottante, dall'adottanda, dalla madre di quest'ultima, e dai figli e Per_1
, offrono contezza della profondità, stabilità e continuità del legame familiare Persona_2 tra loro instaurato nel corso degli anni. Tale relazione si configura come pienamente assimilabile a quella di filiazione, avendo l'adottanda riconosciuto in la CP_1 figura di un vero e proprio padre, avendo costui sempre svolto un ruolo di riferimento affettivo ed educativo, dimostrandosi capace di assisterla e supportarla dal punto di vista morale e materiale sin da quando era una bambina.
L'adozione, peraltro, appare conveniente per l'adottanda ex art. 312 c.c. anche alla luce delle informazioni assunte d'ufficio da questo Tribunale tramite la Questura di Bergamo, dalla cui indagine è emerso che l'adottante è immune da vicende penali e/o di polizia (v. nota del 04/12/2025).
In ordine alla richiesta avanzata dai ricorrenti affinché il cognome “ ” sia anteposto Pt_1 CP_ al cognome “ ”, si osserva come il dato normativo di cui all'art. 299, primo comma, codice civile, preveda esclusivamente che l'adottato possa assumere il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio. Sul punto, tuttavia, pare utile richiamare una recente pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità del citato articolo 299, primo comma, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto. Nel motivare tale decisione, i giudici costituzionali rilevano come sia del tutto irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre un effetto quale quello sopra indicato, ove l'adottato abbia l'esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell'adottante al proprio e se anche l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione. Del resto – scrivono i giudici della Consulta – che un meccanismo rigido nella determinazione dell'ordine di attribuzione del cognome dell'adottante all'adottato maggiore d'età sia lesivo degli artt. 2 e 3 Cost. è ulteriormente avvalorato dalla considerazione che l'istituto dell'adozione della persona maggiore d'età è in grado attualmente di abbracciare ipotesi varie e differenziate. (…) La rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. L'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario. Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali;
così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli” (cfr. Corte Cost. n. 135 del 04/07/2023).
Al riguardo, merita di essere citata altra giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha sostenuto come “il cognome, insieme con il prenome, rappresent[i] il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati” (cfr. Corte Cost. n.131 del 31/05/2022); il cognome, infatti, è autonomo segno distintivo della identità personale e tratto essenziale della personalità dell'individuo, bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost. e, quindi, diritto fondamentale della persona umana (cfr. Corte Cost. n. 286 del 21/12/2016; Corte Cost. n. 268/2002; Corte Cost. n. 120/2001).
Ciò chiarito in diritto, venendo al caso di specie, si osserva che l'adottanda manifestava la propria volontà di anteporre il proprio cognome “ ”, assunto dalla nascita, al Pt_1 cognome dell'adottante “ , per preservare la sua identità avendo ella già compiuto CP_1
37 anni. Ebbene, va osservato come , per via della sua età anagrafica, possiede Parte_1 una identità personale ben definita, consolidata e radicata nei rapporti sociali e professionali, sicché è evidente che il suo cognome originario si qualifichi come autonomo segno distintivo della sua identità personale e tratto essenziale della sua personalità, avendo, peraltro, la stessa già creato un proprio nucleo familiare composto dal convivente signor e dai loro figli, ragion per cui dovendosi Persona_3 valorizzare la volontà da quest'ultima espressamente manifestata il Collegio ritiene che debba accogliersi la richiesta dell'adottanda di conservare il cognome assunto sin dalla nascita anteponendolo al cognome dell'adottante.
In definitiva, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero, deve essere pronunciata l'adozione di da parte di con l'aggiunta del Parte_1 CP_1 cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda.
Nulla va disposto sulle spese di causa, trattandosi di procedura non contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando sulla domanda di adozione, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero:
1) dispone di farsi luogo all'adozione di (nata a [...] Parte_1 il 7 luglio 1988) da parte di (nato a [...] il [...]); CP_1
2) dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante , Parte_1 CP_1 posponendolo al proprio cognome ”, così da chiamarsi ”; Pt_1 Persona_4
3) nulla sulle spese di giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
ON RA