Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado n. 2758/2017 R.G. iscritta a ruolo il 22/03/2017, avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Caceci;
Parte_1
ATTORE
E
, e , in qualità di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
eredi di rappresentati e difesi dagli avv. Guido Giudice e Francesco Pipolo;
Persona_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.03.2017 conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, al fine di sentire: Persona_1
a) accertare e dichiarare l'illegittimo distacco dell'energia elettrica da parte del sig. Persona_1 sul contatore relativo all'immobile commerciale del sig. e, per l'effetto, Parte_1 condannare il predetto convenuto al pagamento in favore dell'attore dei danni patrimoniali e non così come determinati in ragione di quanto esposto in premessa quantificati in €3.000,00 ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
b) accertare e dichiarare che l'immobile oggetto del contratto di locazione registrato al numero
195 serie 3T Agenzia delle Entrate di Agropoli, diversamente da quanto dichiarato dal locatore è in
1
restituzione della somma pari ad €7.700,00 (canone mensile pari ad €700,00 determinato in ragione della destinazione d'uso dichiarata) oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nonché la differenza delle maggiori imposte comunali pagate dal D'RO in ragione di quanto illegittimamente dichiarato da quantificarsi in corso di causa ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
c) accertare e dichiarare che il sig. per interposta persona, ha intrapreso nei locali Persona_1 in precedenza locati al sig. - attigui a quelli in uso a quest'ultimo – la medesima Parte_1 attività commerciale di Ristorante/Pizzeria sfruttando l'avviamento dell'attore e ingenerando confusione e sviamento della clientela e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma quale indennizzo pari ad €12.600,00 ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
d) condannare, infine il convenuto al pagamento delle spese e del compenso Persona_1
professionale del presente giudizio, oltre Iva, Cnap e spese forfettarie nella misura del 15% da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario.
Assumeva, al riguardo, l'attore – titolare di una pizzeria sita in Capaccio (SA) alla Via Sandro
Pertini, ex via Rettifilo - che verso la metà del mese di novembre 2016 in maniera Persona_1 illegittima ed arbitraria provvedeva ad interrompere l'energia elettrica mediante il materiale distacco dei cavi posti sotto il relativo contatore comportando gravissime conseguenze per il prosieguo dell'attività attorea nonché la perdita delle derrate alimentari conservate all'interno dei frigoriferi e dei congelatori posti all'interno dell'unità immobiliare servita dal contatore oggetto dell'illegittimo intervento il tutto per una somma di €3.000,00. L'illegittimo distacco veniva accertato sia dai Carabinieri di Capaccio Scalo sia dagli operai Enel che erano intervenuti nell'immediatezza dell'evento su richiesta dell'attore che, inoltre, esponeva che i locali commerciali siti in Capaccio alla Via Sandro Pertini-località Rettifilo-concessogli in locazione da Persona_1 dal 01.07.2014 al 22.06.2016 per lo svolgimento dell'attività di ristorazione-pizzeria (giusto contratto registrato al numero 195 serie 3T Agenzia delle Entrate di Agropoli) erano, tuttavia, a seguito di accertamenti risultati per oltre la metà ad uso abitativo e non commerciale come dichiarato all'interno del contratto del locatore Per_1
Pertanto, in ragione di quanto illegittimamente dichiarato dal l'istante chiedeva la Per_1 restituzione della metà dei canoni corrisposti pari ad €7.700,00 oltre al risarcimento del danno nonché la differenza delle maggiori imposte comunali pagate considerato che il canone mensile era stato fissato in €700,00 in ragione della destinazione commerciale dell'immobile interamente
2 corrisposto dall'attore per 22 mesi fino alla disdetta. Aggiungeva, ancora, il D'RO che
-per interposta persona della moglie- dopo aver illegittimamente interrotto il Persona_1 contratto di locazione col costretto a recedere dallo stesso, avvalendosi ingiustamente Parte_1 dell'avviamento dei locali in precedenza locati all'attore e adiacenti l'attività dello stesso avviava un'altra pizzeria “Teo Pizza” avente caratteristiche identiche all'attività del D così Parte_1 generando gravi pregiudizi all'attività di quest'ultimo sia per quanto attiene allo sviamento della clientela sia perché tale attività viene svolta in spregio alle norme vigenti in materia in tema di concorrenza. In conseguenza di ciò il chiedeva di essere compensato dal per Parte_1 Per_1 la perdita dell'avviamento subito dall'azienda dovendogli, pertanto, essergli riconosciuto un indennizzo pari ad €12.600,00 corrispondenti a 18 mensilità del canone di affitto, importo che nel caso di specie si raddoppia se l'immobile viene nuovamente adibito all'esercizio della medesima attività.
Rimasta inevasa la formale richiesta stragiudiziale di risarcimento danni inoltrata a a Persona_1 mezzo raccomandata a/r il 23.11.2016 l'attore si vedeva costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 05.06.2017 si costituiva il Persona_1 quale eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza circa l'oggetto della domanda sub. lett. c) e l'improcedibilità delle avverse domande per difetto della procedura di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 28/2010 ovvero, in subordine, del procedimento di negoziazione assistita ex d.l. 132/2014 nonché l'infondatezza della pretesa risarcitoria di cui alla domanda sub. lett. a), sub. lett. b) e sub. lett. c) instava per il rigetto delle domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto con condanna in via riconvenzionale dell'attore al risarcimento del danno nei confronti del convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c., vinte, in ogni caso, le spese del giudizio.
Atteso il mancato espletamento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132, il G.I. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.06.2017 concedeva alle parti termine di giorni 15 per la comunicazione dell'invito alla controparte a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.132/2014. In ottemperanza, con missiva del 07.07.2017 invitava a dare Parte_1 Persona_1
impulso al procedimento di negoziazione assistita che tuttavia si concludeva con esito negativo in data 08.11.2017 come da verbale di mancato accordo.
All'udienza telematica del 29.11.2022 il procuratore di parte convenuta comunicava il decesso del proprio assistito avvenuto in data 05.11.2020 e veniva dichiarata l'interruzione del Persona_1
processo.
3 L'attore, con ricorso depositato il 14.12.2022 chiedeva la riassunzione del processo e, conseguentemente, il Tribunale fissava l'udienza del 15.05.2023 per il prosieguo, onerandolo di provvedere alle relative notifiche nei confronti degli eredi di Persona_1
Con comparsa depositata il 24.03.2023 si costituivano in giudizio Controparte_3 CP_1
e , rispettivamente figli e moglie del defunto i quali,
[...] Controparte_2 Persona_1
facendo proprie tutte le difese, eccezioni, produzioni, istanze, e richieste istruttorie già dedotte, argomentate, depositate ed articolate dal loro dante causa insistevano per l'accoglimento delle conclusioni così come già precisate dal medesimo in atti.
Concesse le memorie ex art. 183 comma VI cpc, ritenuta inammissibile la prova testimoniale richiesta da entrambe le parti e l'interrogatorio formale dell'attore richiesto dal convenuto nonché inconferente l'espletamento della CTU ai fini del decidere, all'udienza del 30.09.2024 celebratasi in via telematica ai sensi dell'art. 127-ter il Giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di citazione in relazione a quanto previsto dall'art. 163 c.p.c.
considerato che
sull'eccepita nullità dell'atto di citazione per genericità ed incertezza il convenuto non ha fornito alcuna prova delle difficoltà riscontrate nel comprendere le richieste dell'attore né, tantomeno, ha chiaramente dedotto tale difficoltà derivante della genericità dell'atto.
Passando all'esame del merito la domanda risulta infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Va anzitutto osservato che ha avanzato, ai sensi dell'art. 2043 c.c., tre Parte_1
diverse pretese nei confronti della moglie e dei due figli eredi universali di deceduto Persona_1 nelle more del giudizio. In particolare, l'attore ha invocato il diritto al pagamento nei propri confronti di €3.000,00 per i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza dell'illegittimo distacco dell'energia elettrica da parte del sig. sul contatore relativo all'immobile Persona_1
commerciale del sig. il diritto alla restituzione da parte del della Parte_1 Per_1 somma di €7.700,00 (canone mensile pari ad €700,00 determinato in ragione della destinazione d'uso dichiarata) oltre al risarcimento del danno e alla differenza delle maggiori imposte comunali pagate dal giustificato dall'aver scoperto che l'immobile oggetto del contratto di Parte_1
locazione registrato al numero 195 serie 3T Agenzia delle Entrate di Agropoli, diversamente da quanto dichiarato dal locatore, è in parte ad uso abitativo e non commerciale ed, infine, il diritto ad ottenere un indennizzo pari ad €12.600,00 per violazione del divieto di concorrenza previsto dall'art. 2557 c.c. da parte di che avrebbe, per interposta persona, intrapreso nei Persona_1
4 locali in precedenza locati al D - attigui a quelli in uso a quest'ultimo – la medesima Parte_1 attività commerciale di Ristorante/Pizzeria sfruttando l'avviamento dell'attore e ingenerando confusione e sviamento della clientela.
Orbene, giova rilevare in primo luogo l'infondatezza di quanto lamentato dal Parte_1 circa la presunta illegittima interruzione dell'energia elettrica da parte di
[...] Persona_1
che avrebbe nel mese di novembre 2016, in circostanze non meglio precisate, provveduto a staccare di persona i cavi posti sotto il contatore ubicato nell'immobile commerciale dell'attore causando la perdita delle derrate alimentari conservate all'interno dei frigoriferi e dei congelatori posti all'interno dell'unità immobiliare servita dal contatore. Tale assunto, di cui non vi è alcuna prova in atti, è stato sconfessato dal il quale ha affermato, invece, che in data 29.04.2016 il Persona_1
D'RO, a seguito di un litigio verbale con il oltre a murare senza alcuna Per_1
autorizzazione il passaggio che collegava i due locali adiacenti, avrebbe distrutto gli interni del locale di quest'ultimo asportando anche suppellettili ed arredi e ed isolato l'impianto elettrico dopo aver tranciato i cavi elettrici che dal contatore esterno al locale di proprietà del Per_1 conducevano al suo interno provvedendo a collegare direttamente l'impianto elettrico dell'adiacente locale al contatore posto all'esterno dell'immobile di proprietà del per mezzo di un cavo Per_1 esterno c.d. “volante” posto ad altezza d'uomo. In seguito all'accaduto figlia di Controparte_3
presentava esposto al Comando di Polizia Locale di Capaccio, allegato agli atti, ove Persona_1 aveva dichiarato che il affittuario del locale sito in Via Sandro Pertini n. Parte_1
138 di proprietà di non rispettando quanto sottoscritto nel contratto di locazione ed Persona_1
ignorando quanto intimatogli dal proprietario, stava apportando modifiche e trasformazioni alle opere murarie dell'immobile suddetto con l'intenzione di impadronirsi dei piani di granito posati in opera per poterli riutilizzare nel locale attiguo ove stava ultimando le opere di allestimento della nuova pizzeria. Come da verbale sottoscritto dalle parti e versato in atti con annesse fotografie, in data 09.05.2016 per conto del padre e per conto dell'attore, si Controparte_3 Persona_2 recavano presso l'immobile commerciale locato al al fine di valutare i danni da Parte_1 quest'ultimo cagionati e constatavano, oltre alla distruzione del bancone precedentemente adibito all'esposizione e somministrazione di alimenti, il danneggiamento dell'impianto elettrico per le celle frigorifere e la vetrina riscaldata. Per cui i danni relativi alla perdita delle derrate alimentari conservate all'interno dei frigoriferi e dei congelatori posti all'interno dell'unità immobiliare condotta dal sarebbero stati causati proprio dall'attore in seguito al materiale distacco Parte_1 dell'energia elettrica autonomamente operato da questi. Tra l'altro, risulta impossibile che una tale azione sia stata commessa dal convenuto, come sostenuto dall'attore, dal momento che a Per_1
erano stati amputati entrambi gli arti inferiori e, nello specifico, in data 21.04.2016 aveva
[...]
5 subito, dapprima, l'amputazione di 1/3 medio della coscia destra con successiva disarticolazione con rimozione del femore destro e in data 02.08.2016 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di amputazione della coscia sinistra come da Relazione clinica di dimissione del paziente Per_1
ricoverato presso la Struttura Complessa di chirurgia vascolare ed endovascolare dell'
[...] [...]
L'evidente improbabilità di quanto sostenuto dal Controparte_4
D'RO è, inoltre, confermata dalla Certificazione per elettori affetti da gravissima infermità rilasciata dall'Asl Salerno-Distretto Sanitario Capaccio-Roccadaspide a per essere Persona_1
ammesso al voto domiciliare per il prossimo referendum in quanto affetto da gravissime infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione con prognosi superiore a sessanta giorni dalla data di rilascio della certificazione del 14.11.2016.
Quanto alla domanda sub lett. b) preme evidenziare che il contratto di locazione commerciale stipulato in data 16.06.2014 tra e locatore- e - Parte_2 Parte_1
conduttore- in qualità di titolare della ditta “Midway di D'RO E” e registrato al numero 195 serie 3T Agenzia delle Entrate di Agropoli ha ad oggetto l'immobile sito in Capaccio
(SA)-loc. Via Sandro Pertini n.134 ed individuato al catasto al foglio n.24-particella Parte_3
71-sub 1-cat che da documentazione in atti risulta interamente destinato ad uso commerciale.
Difatti, dalla visura del 25.05.2017 e dagli elaborati rilasciati dall'Ufficio Catasto Fabbricati del
Comune di Capaccio aggiornati al 15.11.2016 al Foglio 24 Particella 71 risultano individuati 3 immobili di cui il Sub. 1 appartenente alla Categoria C/1 destinato ad uso commerciale e i sub. 2 e sub. 3, rispettivamente appartenenti alla categoria A/4 e A/2 destinate ad abitazione di tipo civile- residenziale. Per cui, è evidente che il locale concesso in locazione per l'esercizio di attività di
“Ristorante-Pizzeria” si riferisca esclusivamente all'immobile commerciale individuato dal foglio n.24 particella 71-sub 1 da ritenersi, inoltre, perfettamente idoneo all'esercizio di un'attività commerciale considerato che al punto 8 del contratto di locazione ut supra proprio il conduttore dichiarava “di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti” esercitandovi, pertanto, la propria attività di ristorazione per ben 22 mesi come dallo stesso dedotto nel libello introduttivo cui seguiva, contrariamente a quanto affermato nello stesso, il volontario recesso anticipato dell'attore dal contratto di locazione con preavviso di sei mesi decorrenti dal 01.11.2015 comunicato con disdetta del 27.10.2015 in ossequio a quanto previsto al punto 2 del contratto di locazione in cui è stabilito che “la parte conduttrice ha facoltà di recedere anticipatamente con preavviso di almeno sei mesi da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno”. Considerato che l'immobile in oggetto è sempre stato destinato ad uso commerciale risulta, altresì, totalmente infondata anche la richiesta di
6 rimborso della differenza delle maggiori imposte comunali che sarebbero state versate dall'attore non supportata da alcuna prova.
Relativamente alla domanda sub. c) occorre precisare, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 34 della
Legge del 27/07/1978 - N. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) relativo all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale quest'ultima spetta al conduttore solo laddove la cessazione del rapporto di locazione non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore “In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità”. Nel caso di specie, tuttavia, la volontaria disdetta del contratto di locazione operata dall'attore-conduttore con nota del 27.10.2015 ha impedito il maturarsi dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34 l. n. 392/1978. Anche tale domanda, pertanto, non merita di essere accolta.
Complessivamente, pertanto, le domande attoree vanno rigettate, con attribuzione in favore dei procuratori di parte convenuta, antistatari.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 2758/2017
R.G., ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che Parte_1 si liquidano in € 237,00 per esborsi, ed in € 5.077,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Giudice e Francesco
Pipolo.
Così deciso in Salerno, il 2.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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