CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 461/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritto al n. 461/2024 promosso da:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Bazzani, in forza di procura generale alle liti in autentica Notaio di Roma del 03.06.2008 Rep. n.153779 (prod. Appello n. 1) Persona_1
appellante contro
(C.F.: ) CP_2 C.F._1
VIAGGI DINA (C.F.: ) C.F._2
rntrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Menconi appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
rilevato che nessuna delle parti costituite depositava note scritte nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del giorno 8 ottobre 2025: rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti;
ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione; considerato che il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310
u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 181 e 309 cpc così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) nulla per le spese;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 461/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritto al n. 461/2024 promosso da:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Bazzani, in forza di procura generale alle liti in autentica Notaio di Roma del 03.06.2008 Rep. n.153779 (prod. Appello n. 1) Persona_1
appellante contro
(C.F.: ) CP_2 C.F._1
VIAGGI DINA (C.F.: ) C.F._2
rntrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Menconi appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
rilevato che nessuna delle parti costituite depositava note scritte nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del giorno 8 ottobre 2025: rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti;
ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione; considerato che il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310
u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 181 e 309 cpc così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) nulla per le spese;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 2/2