TAR Bologna, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 1656
TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione del decreto del MASE per mancata autonoma valutazione

    Il Collegio ritiene che il MASE abbia legittimamente motivato la decisione richiamando i pareri negativi delle amministrazioni coinvolte, facendone proprie le conclusioni, come consentito dalla giurisprudenza amministrativa in caso di provvedimenti preceduti da esaurienti atti istruttori.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 quater, 5 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, artt. 1, 2, 3 della L. n. 241/90, artt. 3 e 97 Cost., art. 11 TUE, Regolamento UE 2577/2022, direttiva 2011/92/UE, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, illogicità, irragionevolezza, sviamento di potere, violazione principio proporzionalità e disparità di trattamento

    Le censure relative al difetto di motivazione del decreto del MASE sono state respinte in quanto il Ministero ha legittimamente fatto proprie le motivazioni contenute nei pareri tecnici acquisiti. Le censure relative alle presunte carenze istruttorie e violazioni del contraddittorio sono state respinte in quanto la società ha partecipato al procedimento e fornito integrazioni, seppur ritenute insufficienti. Le doglianze di merito relative al contenuto dei pareri CT PNRR-PNIEC e MiC sono state respinte in quanto l'amministrazione ha esercitato un'ampia discrezionalità, bilanciando gli interessi in gioco e motivando in modo specifico le ragioni del diniego in relazione al progetto specifico e al contesto paesaggistico.

  • Rigettato
    Vizio di procedura: violazione obbligo soccorso istruttorio e del contraddittorio

    Il Collegio rigetta tale censura, evidenziando che la CT PNRR-PNIEC e il MiC hanno richiamato le richieste di integrazioni documentali e le risposte fornite dalla società, ritenute insufficienti. La società stessa ha indicato le richieste istruttorie ricevute, dimostrando il rispetto del contraddittorio e dei principi di efficienza ed economicità.

  • Rigettato
    Vizio di merito: illegittimità delle valutazioni della CT PNRR-PNIEC

    La censura viene respinta in quanto il Collegio rileva che l'amministrazione ha esercitato un'ampia discrezionalità e che le valutazioni della CT PNRR-PNIEC, pur negative, sono fondate su specifiche ragioni tecniche e istruttorie, senza che emergano profili di palese irragionevolezza. La società non ha fornito elementi istruttori ulteriori che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.

  • Rigettato
    Vizio di procedura: violazione obbligo soccorso istruttorio e del contraddittorio

    Il Collegio rigetta tale censura, evidenziando che il MiC ha richiamato le richieste di integrazioni documentali e le risposte fornite dalla società, ritenute insufficienti. La società stessa ha indicato le richieste istruttorie ricevute, dimostrando il rispetto del contraddittorio e dei principi di efficienza ed economicità.

  • Rigettato
    Vizio di merito: illegittimità delle valutazioni del MiC

    La censura viene respinta in quanto il Collegio rileva che il MiC ha esercitato un'ampia discrezionalità e che le sue valutazioni sono fondate su specifiche ragioni tecniche e istruttorie relative all'impatto paesaggistico, alle dimensioni degli aerogeneratori e alla localizzazione in aree sensibili, senza che emergano profili di palese irragionevolezza. La società non ha fornito elementi istruttori ulteriori che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 1656
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 1656
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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