Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01656/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2025, proposto da
Emilia Prime Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presso il Mic, Ministero ELl’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Commissione Tecnica Pnrr Pniec Presso il Mase, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Regione Emilia-Romagna, Emilie Wind S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 498 del 24.12.2024, pubblicato sul Portale ministeriale in data 30.12.2024 e trasmesso in pari data a mezzo PEC con nota ministeriale prot. n. 238851 del 30.12.2024, con cui il MASE - Direzione generale valutazioni ambientali di concerto con il MIC - Soprintendenza speciale per il PNRR ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il “per il “Progetto “Parco Eolico Emilia” da realizzarsi nei Comuni di NT (BO), IU (BO), AS EL IO (BO), AS SA TR RM (BO), comprensivo della valutazione di incidenza ambientale di livello II”;
- del parere negativo n. 455 del 24.10.2024 reso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE sul Progetto;
- del parere tecnico istruttorio negativo espresso sul Progetto dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. n. 35532-P del 9.12.2024;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale, anche non conosciuto, rispetto ai provvedimenti impugnati, ivi compresi, ove occorrer possa: (i) la nota endoprocedimentale prot. n. 4678-P del 23.2.2023 della Soprintendenza AA.BB.PP. per la Città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prati; (ii) la nota endoprocedimentale prot. 37120 del 15.11.2024 della Soprintendenza AA.BB.PP. per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio-Emilia e Ferrara; (iii) il contributo istruttorio interno alla SS PNRR in materia archeologica n. 121818351 del 4.12.2024; (iv) la nota prot. 238851 del 30.12.2024, con la quale il MASE ha comunicato l’intervenuta adozione del decreto negativo di compatibilità ambientale n. 498 del 24.12.2024; ove occorrer possa, (v) il parere della Regione Emilia-Romagna del 22.7.2024 acquisito al prot. MASE n. 136934 del 23.7.2024; (vi) DAL della Regione Emilia-Romagna 26.7.2011 n. 51.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Presso il Mic e del Ministero ELl’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura e di Commissione Tecnica Pnrr Pniec presso il Mase;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa SI ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Emilia Prima s.p.a. ha agito in giudizio per l’annullamento del decreto n. 498 del 24.12.2024 con cui il MASE - Direzione generale valutazioni ambientali, di concerto con il MIC - Soprintendenza speciale per il PNRR, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto “Parco Eolico Emilia” da realizzarsi nei Comuni di NT (BO), IU (BO), AS EL IO (BO), AS SA TR RM (BO), comprensivo della valutazione di incidenza ambientale di livello II.
La ricorrente ha impugnato altresì i presupposti pareri negativi: parere n. 455 del 24.10.2024 reso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE sul progetto; parere tecnico istruttorio espresso sul progetto dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. n. 35532-P del 9.12.2024.
In fatto la società ha in sintesi allegato che:
- con nota prot. 121309 del 4.10.2022 integrata il 21.12.2022, la ricorrente ha presentato all’allora MiTE istanza, ex art. 23 del d. lgs. n. 152/2006 (TUA), per la pronuncia di compatibilità ambientale integrata con lo Studio di incidenza per la realizzazione, nei Comuni di NT, IU, AS EL IO, AS SA TR RM, di un impianto eolico da 54 MW, denominato “Parco Eolico Emilia”, costituito da 9 aerogeneratori collegati tra loro, mediante un sistema di cavidotti interrati da 36 kV con BESS da 25 MWp, alla stazione elettrica di 3 trasformazione della RTN 132/36 kV AS SA TR, per la produzione di circa 112 GWh annui per un totale di 2000 ore equivalenti;
- tale progetto gode di priorità ai sensi dell’art. 8, co. 1 e 1-bis TUA, ha ad oggetto un intervento “di pubblica utilità” ed “indifferibile ed urgente” ex art. 12, co. 1, d.lgs. n. 387/2003 e art. 7-bis, co. 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 e costituisce un’opera strategica ai fini dell’implementazione del PNIEC e del PNRR ai sensi dell’art. 7-bis del TUA, essendo incluso nell’elenco di cui all’allegato I-bis del TUA (p.to 1.2.1);
- l’area di realizzazione dell’impianto ricade in zona “agricola” idonea ex lege a ospitare impianti FER ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, non è interessata da vincoli puntuali ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 ed è esterna alle aree naturali protette; inoltre, gli aerogeneratori non ricadono in aree perimetrate come non idonee ai sensi del d.m. 10.9.2010 e della normativa regionale di riferimento per gli impianti eolici di cui alla DAL della Regione Emilia-Romagna n. 51/2011;
- con nota prot. 14999 del 2.2.2023 l’Amministrazione ha comunicato la procedibilità dell’istanza, assegnando il termine di 30 giorni per presentare osservazioni; con nota prot. n. 9372-P del 29.5.2023 il MiC ha formulato richiesta di integrazioni; con nota prot. 10094 del 7.9.2023 la CT PNRR-PNIEC ha trasmesso una richiesta istruttoria;
- la Società ha prodotto la documentazione integrativa con nota acquisita al prot. MASE/0042078 del 5.3.2024;
- a seguito della prima consultazione pubblica dal 29.3.2023 al 28.4.2023 e della seconda consultazione pubblica, in seguito alle integrazioni, sono pervenuti pareri e osservazioni ex art. 24, co. 4 TUA, incluso il parere della Regione Emilia-Romagna acquisito al prot. MASE n. 136934 del 23.7.2024, controdedotto con nota prot. MASE n. 191716 del 21.10.2024;
- con parere n. 455 del 24.10.2024 la CT PNRR-PNIEC del MASE ha espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale del Progetto, lamentando profili di incompatibilità ambientale in relazione agli impatti cumulativi e alla componente biodiversità e rilevando carenze documentali che avrebbero “determinato l’impossibilità di valutare i dati di compatibilità del progetto rispetto alla V.Inc.A.”;
- con nota prot. n. 35532-P del 9.12.2024 il MiC ha espresso parere tecnico istruttorio negativo sulla compatibilità ambientale del Progetto, richiamando il parere espresso con nota endoprocedimentale prot. n. 37120 del 15.11.2024 della Soprintendenza AA.BB.PP. per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio-Emilia e Ferrara; sotto il profilo archeologico, invece, il MiC, posto che “non sono presenti beni vincolati ai sensi degli artt. 10 e 45 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. nelle aree direttamente interessate dall’intervento”, ha ritenuto il progetto assoggettato “alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8” e precisamente, considerato quanto riportato nel contributo istruttorio interno in materia di tutela archeologica del 4.12.2024, all’assistenza archeologica in corso d’opera sotto la direzione scientifica della Soprintendenza;
- col decreto n. 498 del 24.12.2024 impugnato nell’odierno giudizio il MASE, di concerto con il MiC, richiamati il parere della CT PNRR-PNIEC n. 455/2024 e il parere tecnico istruttorio espresso dal MiC prot. n. 35532-P/2024, ha concluso il procedimento con “ giudizio negativo di compatibilità ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale, per il Progetto ”.
La ricorrente, ritenendo illegittima la decisione adottata, ha agito in questa sede eccependo, nella prima parte del ricorso, la “ Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 3 quater, 5 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 della L. n. 241/90. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele. Violazione del Regolamento UE 2577/2022 e della direttiva 2011/92/UE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Sviamento di potere. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento ”.
In particolare, la società ha contestato al MASE di non avere, nel Decreto n. 498 del 2024 qui impugnato, operato un’autonoma valutazione sulla bontà del progetto, limitandosi a richiamare i presupposti pareri negativi della CT PNRR-PNIEC e del MiC.
In via subordinata, nella seconda parte del ricorso, la ricorrente ha censurato il predetto decreto e i presupposti pareri per vizi di natura procedurale, lamentando la violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio, per non avere a suo dire la CT PNRR-PNIEC e il MiC richiesto integrazioni e/o chiarimenti all’interessata o comunque consentito alla ricorrente di allegare elementi che avrebbero potuto portare ad una decisione diversa, senza adeguatamente motivare.
Infine, nella terza parte del ricorso, in via ulteriormente subordinata, la ricorrente ha contestato la legittimità delle valutazioni operate dalla CT PNRR-PNIEC e dal MiC.
Sulla base di tali doglianze la società ha concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
Le Amministrazioni convenute si sono costituite contestando la fondatezza delle avverse doglianze ed insistendo per il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto.
Certamente prive di pregio risultano innanzitutto le censure contenute nella prima parte del ricorso, relative all’asserito difetto di motivazione del decreto del MASE, per non avere il Ministero autonomamente argomentato il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso.
Invero, il MASE ha così motivato la decisione assunta: “ CONSIDERATO che l’area di progetto interferisce potenzialmente con le aree ZSC/ZPS IT4050011 “Media Valle del Sillaro”, ZSC/ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”, ZSC/ZPS IT4050015 “La Martina, Monte Gurlano”, ZSC/ZPS IT5140001 “Passo di SA Zanorbi e della Martesca”, ZSC/ZPS IT4050012 “Contrafforte Pliocenico”; CONSIDERATO che il Proponente ha presentato lo Studio di incidenza di livello II ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 152/2006; ACQUISITO il Parere negativo sulla Valutazione di incidenza espresso dall’Ente di Gestione per i parchi e biodiversità Romagna, espresso con nota prot. 1380 del 15 maggio 2024, assunto al prot. 115790/MASE del 24 giugno 2024; ACQUISITO il Parere negativo sulla Valutazione di incidenza espresso dall’Ente di Gestione per i parchi e biodiversità dell’Emilia Orientale, espresso con nota prot. 2263 del 26 giugno 2024, assunto al prot. 118025/MASE del 26 giugno 2024; ACQUISITE le Osservazione della Regione Toscana espresse con nota prot. 303484 del 31 maggio 2024, assunte al prot. 100958/MASE del 31 maggio 2024 nelle quali è riportato “ai fini della Valutazione di Incidenza sul sito Natura 2000 ricadente nel territorio toscano, che il Settore regionale VAS e VincA, competente a esprimere gli esiti in qualità di Ente gestore, ritiene che lo Studio di Incidenza Ambientale presentato dal proponente, anche alla luce della documentazione integrativa presentata in data 05/03/2024, necessiti di ulteriori approfondimenti”; PRESO ATTO che, come si evince dall’allegato parere, la Commissione Tecnica PNRRPNIEC sulla base dell’istruttoria condotta, ha ritenuto che “allo stato della documentazione presentata, la Commissione non ha elementi sufficienti per escludere incidenze negative sui siti della rete Natura 2000, ZPS IT4070011 - Vena del Gesso Romagnola, ZSC IT4050011 - Media Valle del Sillaro, ZSC IT4050015 - La Martina, Monte SA Gurlano e ZSC IT5140001 - Passo della Raticosa, Sassi di SA Zanobi.”; ID: 9056 - "Parco Eolico Emilia" da realizzarsi nei Comuni di NT (BO), IU (BO), AS EL IO (BO), AS SA TR RM (BO) - Decreto di compatibilità ambientale 4/6 ACQUISITO il Parere negativo della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 455 del 24 ottobre 2024, acquisito al prot. 200127/MASE del 04/11/2024 comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale; ACQUISITO il Parere tecnico-istruttorio negativo del Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, prot. 35532 del 9 dicembre 2024, assunto in pari data al prot. 225885/MASE; ACQUISITO il Parere negativo della Regione Emilia Romagna assunto al prot. 115790/MASE del 23 luglio 2024 CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante: 1. Parere negativo della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 455 del 24 ottobre 2024, costituito da n. 46 pagine; 2. Parere del Ministero della cultura prot. 35532 del 9 dicembre 2024 costituito da n. 11 pagine; 3. Parere negativo della Regione Emilia Romagna del 23/7/2024 costituito da n. 5 pagine RITENUTO, sulla base dei pareri espressi e di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale; […] giudizio negativo di compatibilità ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale, per il “Progetto “Parco Eolico Emilia” da realizzarsi nei Comuni di NT (BO), IU (BO), AS EL IO (BO), AS SA TR RM (BO), comprensivo della valutazione di incidenza ambientale di livello II ”.
Tale motivazione, ad avviso del Collegio, risulta legittimamente operata richiamando i pareri negativi espressi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, e facendo il Ministero in tal modo proprie le conclusioni ivi espresse.
Invero, “ va ribadito che il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, in quanto in tal modo l'autorità emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata; in tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V, 20/06/2024, n.5520) ” (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 9477 del 2024).
E nel caso in esame i pareri richiamati risultano ampiamente argomentati, come diremo in seguito nell’affrontare le censure di merito ad essi riferite, contenute nella terza parte del ricorso, sicché il motivo di impugnazione in esame va senz’altro respinto.
EL pari prive di fondamento sono le censure contenute nella seconda parte del ricorso, concernenti l’asserita sussistenza di violazioni procedimentali, sotto il profilo dell’istruttoria posta in essere e del rispetto del principio del contraddittorio.
Invero, sia la CT PNRRPNIEC che il MiC nei rispettivi pareri, laddove ricostruiscono i passaggi procedimentali che hanno portato alla valutazione negativa da loro espressa, richiamano puntualmente le note con le quali erano state richieste integrazioni anche documentali alla società, nonché le risposte dalla stessa fornite, ma ritenute insufficienti a superare i motivi ostativi per le ragioni ivi evidenziate.
Peraltro, la stessa ricorrente ha rappresentato in fatto le richieste istruttorie pervenutele con nota prot. n. 9372-P del 29.5.2023 del MIC e con nota prot. 10094 del 7.9.2023 della CT PNRR-PNIEC, alle quale la società ha risposto, nel pieno rispetto quindi delle regole del contraddittorio, ma tenuto altresì conto dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
In ogni caso, i pareri negativi citati, richiamati nel provvedimento conclusivo del procedimento, risultano fondati non solo sulle riscontrate carenze documentali da parte della ricorrente su profili ritenuti dall’Amministrazione determinanti, ma anche sulla ravvisata incidenza negativa del progetto sul paesaggio e sugli altri valori tutelati, profilo rispetto al quale la società non ha dimostrato, neppure in giudizio, l’esistenza di elementi istruttori ulteriori che avrebbero potuto portare ad un diverso esito del procedimento.
Pertanto, nessuna violazione delle regole sul soccorso istruttorio e sulla partecipazione procedimentale risultano ravvisabili nel caso in discussione.
Infine, per quanto concerne le doglianze di merito articolate nella terza parte del ricorso, inerenti il contenuto dei pareri della CT PNRR-PNIEC e del MiC, va innanzitutto evidenziato che sussiste ampia discrezionalità in capo all’Amministrazione nella materia in discussione, sicché la sindacabilità da parte del Giudice Amministrativo risulta circoscritta alle sole ipotesi di macroscopica illogicità, irragionevolezza o errore nel fatto.
Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato “ 9.2. Giova richiamare i consolidati principi espressi da questo Consiglio, sull’ampia discrezionalità insita nelle valutazioni di compatibilità ambientale, che si riflettono sull’onere di motivazione del provvedimento. Segnatamente, va premesso che la V.i.a. è un procedimento complesso nel quale, pur se l’impatto è valutato rispetto all’incidenza ambientale e paesaggistica di una determinata infrastruttura o opera sull’ambiente circostante, si valorizza e si tiene conto anche delle implicazioni sociali, economiche e produttive correlate all’opera stessa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5380; Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3034; Sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059; Sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1225; Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361), sicché come è stato condivisibilmente statuito “non si è perciò in presenza di un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati” (Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021 n. 3112; Sez. II, 07 settembre 2020, n. 5380; Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1805). Dalla disamina della giurisprudenza (internazionale e nazionale) emerge, dunque, la natura ampiamente discrezionale delle scelte effettuate con il giudizio di compatibilità ambientale, giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1761; Corte Giust., 25 luglio 2008, c-142/07; Corte Cost., 7 novembre 2007, n. 367, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.). 9.3. Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita, dunque, una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2022 n. 1761). 9.4. Conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali: i. deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; ii. non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa; iii. deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi (Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021 n. 3112 e ivi ulteriore giurisprudenza.)” (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 5888 e 5889 del 2025).
E ciò tenuto conto della necessità di garantire il delicato e complesso bilanciamento tra l’obiettivo di massima estensione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e la tutela dell’ambiente e del paesaggio (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1877 del 2025).
Nel caso in esame, la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC e il MiC, non si sono affatto limitati a richiamare la disciplina vincolista di zona, come sostiene invece la ricorrente, ma hanno motivato in concreto, rispetto allo specifico impianto in esame e alle richieste di parte ricorrente, le ragioni del diniego, specificando puntualmente i motivi di ritenuta inidoneità delle misure di mitigazione dalla stessa indicate, senza che siano ravvisabili, ad avviso del Collegio, profili di palese irragionevolezza nelle conclusioni raggiunte.
Invero, nel parere della SS-PNRR sul punto si legge: “gli aerogeneratori ricadono in ogni caso in un’area fortemente caratterizzata dalla presenza di tali elementi paesaggistici, quali i crinali significativi e i calanchi significativi, che la connotano, unitamente alle caratteristiche naturali del paesaggio di questo settore della montagna bolognese ”, evidenziandosi altresì “ le notevoli dimensioni degli aerogeneratori di progetto, aventi altezza al mozzo pari a 135 m e rotore pari a 170 m di diametro, per una altezza complessiva di 220 m, di gran lunga superiori a quelle dell’impianto esistente di Casoni di Romagna che raggiungono un’altezza complessiva pari a 86,5 m e diametro del rotore pari a m. 53”, così da potersi ragionevolmente ritenere che “l’impatto sulla percezione del paesaggio di tali elementi sia assolutamente rilevante anche in ragione di dette dimensioni, e dell’integrità sostanziale di tali caratteristiche ”.
Circa, invece, il parere del MiC e l’asserita non insistenza dei singoli aerogeneratori in aree perimetrate come non idonee dal D.M. 10.9.2010 e della normativa regionale di riferimento di cui alla DAL n. 51/2011, va evidenziato che quest’ultima al punto 2.B dell'Allegato 1 stabilisce: “ Sono idonee all’installazione di impianti di produzione di energia eolica le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora gli impianti eolici risultino di elevata efficienza, in termini di alta produttività specifica, definita come numero di ore annue di funzionamento alla piena potenza nominale, comunque non inferiori a 1800 ore annue, e qualora gli impianti siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoproduzione ”, ma nel caso in esame l’area, pur sita all'interno del sistema dei crinali e del sistema collinare (art. 9, comma 5, del PTPR), risulta posta ad un'altezza inferiore ai 1200 metri.
In relazione invece al richiamo all’art. 20 del d. lgs. n. 199/2021, va rilevato che nel caso in discussione il parere negativo della SS-PNRR non si è limitato a giustificare il diniego sul mero presupposto della non inclusione dell’area indicata per l’impianto tra quelle idonee, ma ha come già detto specificato in concreto le ragioni di incompatibilità dell’impianto con il patrimonio paesaggistico tutelato dal MIC.
Né risulta fondata la doglianza sull’asserita mancata valutazione sugli impatti cumulativi potenziali, avendo sul punto il parere specificamente preso posizione, evidenziando che “ i 6 dei 9 aerogeneratori di progetto sembrano interessare anche altre tutele del PTCP, quale quella dei crinali significativi e dei calanchi significativi, disciplinati all'art. 7.6. In specifico relativamente alle tutele dei crinali significativi e di quella sui calanchi significativi, dalla lettura del parere della Regione Emilia-Romagna, emerge che 6 aerogeneratori interferiscono o si collocano in stretta prossimità con i seguenti elementi: - MC01, MC02 con un crinale; - MC03 e MC04 con un crinale e un calanco; Pag. 7 - MC06 con un calanco; - MC07 con un calanco ”, così da poter determinare non solo un possibile “impatto sulla percezione del paesaggio”, effettivamente proprio di ogni opera umana come lamenta la ricorrente, ma una “alterazione” del paesaggio, anche sotto il profilo visivo, mediante l’inserimento in esso di un’opera altamente impattante (9 aerogeneratori con altezza pari a 135 m e rotore pari a 170 m, per una altezza complessiva di 220 m), palesemente estranea al contesto paesaggistico e quindi idonea ad alterarlo profondamente (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1872 del 2025: “ l’impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. […] il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini, il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale ”).
Pertanto, attesa l’infondatezza di tutte le doglianze articolate, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate per la novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG Di ED, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SI ET, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI ET | UG Di ED |
IL SEGRETARIO