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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1363/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. LEOTTI GIORGIO, come da procura in atti. attore, contro
IO “ , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
MAJMONE MARIA RITA come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: solo dani a cose.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società attrice, premettendo di condurre in locazione immobili di proprietà della , destinati ad attività turistico-commerciale e che a seguito Controparte_2
di precipitazioni avvenute nel mese di agosto 2013, è stato coinvolto da un movimento franoso proveniente da altri terreni di proprietà della , adiva il Tribunale di Barcellona Controparte_3
P.G. per sentire accogliere le seguenti domande:
1) Ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti a causa della frana verificatasi nel mese di Agosto 2013;
2) Ritenere e dichiarare che sussiste la responsabilità della fondazione ” per Controparte_4
i danni subiti dall'attrice, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o a qualsiasi altro titolo, causale, o ragione;
3) Ritenere e dichiarare che i danni derivati alle strutture condotte in locazione dalla sono stati causati Parte_1
dalla mancanza di adeguata regimentazione delle acque nei terreni di proprietà della fondazione FE situati
a monte rispetto a quelli condotti in locazione dalla Parte_1
4) Per l'effetto, condannare la fondazione “ ” al risarcimento di tutti i danni Controparte_4
subiti e subendi dall'attrice in seguito all'evento franoso verificatosi nel mese di Agosto 2013, pari ad Euro
10.457,00, oltre rivalutazione ed interessi anche ai sensi dell'art. 1224 c.c.;
5) Ritenere e dichiarare che la fondazione “ ” è tenuta a porre in essere tutte Controparte_4
le opere necessarie per la corretta regimentazione delle acque provenienti dai propri fondi, posti a monte rispetto alle strutture condotte in locazione dalla nonché a porre in essere tutte le opere di bonifica e di messa Parte_1
in sicurezza dei predetti terreni;
Si costituiva la convenuta la quale contestando le Controparte_5
domande di parte attrice così concludeva:
Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è imputabile alla conclu-dente per i fatti oggetto del presente giudizio
e, conseguentemente, rigettare tutte le domande ed istanze proposte nei confronti della Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, perchè inammissibili ed infondate in fatto ed
[...]
in diritto;
2) Nella non temuta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle stesse, ri-durre, ex artt. 1227 e 2056 c.c., l'entità del risarcimento anche in considera-zione della condotta negligente della attrice;
3)Adottare ogni ulteriore statuizione attinente e conseguente anche in man-canza di conclusione specifica;
Concessi i termini per il deposito di note itruttorie veniva disposta CTU e dopo il deposito, ritenuta la causa matura per la decisione, si fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, la causa giungeva allìudienza di discussione da trattarsi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.. ******
Le domande avanzate da parte attrice sono state provate sia in ordine all'an che al quantum, e pertanto sono ammissibili e vanno accolte nei limiti di seguito evidenziati.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 2051 c.c. che prevede una responsabilità presunta a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento della responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, essendo funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e segnatamente in modo che da essa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi pregiudizio ad altri ove il danno derivi da privato che – in qualità di custode - abbia la concreta e completa disponibilità dell'immobile.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione
(di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 29/11/2006, n. 25243).
In particolare, per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti. (Cass.14 ottobre 2011, n.
21286).
In tale inquadramento della relazione causale si colloca l'esimente del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, integrante il fortuito, con la conseguenza che, sul piano processuale, tale esimente non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda l'allegazione del fortuito (cfr.: Cass. 22 marzo 2011, n. 6529; Cass. 10 novembre 2009, n. 23734).
Ciò premesso e venendo al caso di specie, le risultanze della CTU, che questo giudice condivide pienamente, chiariscono che : “si ritiene che sussista un effettivo nesso eziologico tra la conformazione dei terreni di proprietà e detenuti direttamente dalla proprietaria Parte_2
, posti a monte, e la verificazione dell'evento dannoso occorso a seguito delle piogge del 9 e 10
[...]
agosto 2013, a carico dell'area detenuta in locazione dalla posta a valle. Più precisamente, il nesso Parte_1
eziologico con la verificazione dell'evento dannoso suddetto è da individuarsi sicuramente nella conformazione e morfologia del terreno, nell'assenza di opera di regimentazione delle acque, oltre che, nell'eccezionalità dell'evento piovoso verificatosi.
Ed ancora la conformazione morfologica dell'intera area e aree locate alla “ ) in Controparte_2 Pt_1
occasione di eventi piovosi, ancor più se intensi e copiosi, indirizza le acque verso l'antistante arenile, dove ha sede
l'attività stagionale della locataria pertanto, è palese che i danni, prodotti dall'evento particolarmente piovoso, Pt_1
siano stati causati dal riversarsi di grossi volumi di acqua lungo il versante/falesia e poi a seguire verso il basso, raggiungendo così l'antistante spiaggia/arenile. L'evento (trasporto di grossi volume di acqua, misto a detriti, lungo la scarpata/falesia e conseguente arresto del fenomeno in corrispondenza della spiaggia), al di là di ogni considerazione, si sarebbe manifestato, comunque;
se, poi, lungo il suddetto percorso, i volumi di acqua e i detriti abbiano incontrato manufatti, assoggettati a regime autorizzativo, non vi è dubbio che i danni originatisi siano una diretta conseguenza dell'evento accaduto e non piuttosto un vizio provocato dagli stessi”.
Riguardo l'eccezione collegata al caso fortuito rappresentato dall'evento atmosferico, si precisa che le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che, perché sia riconosciuto il caso fortuito in occasione di danni causati da eventi meteorici di particolare intensità, è necessario che vengano riconosciuti particolari requisiti quali il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità.
L'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, “va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento“.
Per la Corte, però, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale – nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente – non è di per sè sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito;
in quanto non ne esclude la prevedibilità dell'evento, in base alla comune esperienza.
L'eccezionalità infatti deve essere “identificata come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come normale“.
Come già evidenziato dal CTU, l'evento pioggia che ha provocato il danno denunciato da parte attrice, non rientra tra gli eventi eccezionali ed imprevedibili tali da giustificare il caso fortuito.
Si rigetta, infine, l'eccezione di nullità della CTU, in quanto infondata per i motivi di seguito esposti.
Il Consulente nel proprio elaborato deve indicare le fonti del proprio accertamento per consentire al giudice di valutare la situazione e le risultanze cui è giunto, nonché per permettere alle parti del giudizio di effettuare il controllo sulla loro attendibilità.
Come è noto, il CTU ha facoltà di attingere notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare il proprio compito.
Inoltre, egli è libero di acquisire documenti emergenti da pubblici registri accessibili a chiunque senza preventivo avviso alle parti, ed anche dopo la chiusura delle operazioni peritali, come riportato nella Sentenza della Cassazione n. 6098/82 la cui massima così recita:”Le attività del consulente tecnico d'ufficio meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri, accessibili a chiunque (nella specie, catasto), così come quelle di semplice valutazione di dati in precedenza accertati, non integrano vere e proprie indagini tecniche,
e, pertanto, possono essere compiute senza preventivo avviso alle parti, ed anche dopo la chiusura delle operazioni peritali”.
Del resto tale attività non viola il contraddittorio in quanto l'attività del Consulente viene comunicata ai CTP tramite l'invio di bozze, cui fanno seguito i rilievi ed osservazioni ai quali si deve dare e si è data, risposta.
Alla luce di quanto sopra, si condanna la convenuta , al Controparte_6
pagamento in favore di parte attrice della somma di € 6.979,00 a titolo di risarcimento Parte_1
del danno, come quantificato dal CTU.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della convenuta in favore della nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo Parte_1
al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la moderata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, tenendo conto della piena esplicazione dell'attività istruttoria (memorie e prove costituende acquisite), in relazione al valore della causa (pari al petitum condannatorio azionato).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1363/2017 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda della e per l'effetto Parte_1
-condanna la , al pagamento in favore di parte attrice Controparte_6
della somma di €. 6.979,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal momento della domanda sino all'effettivo soddisfo;
- condanna, parte convenuta, al pagamento nei confronti di parte attrice delle spese Parte_1 del giudizio, liquidate in €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge.
- condanna parte convenuta, al pagamento delle spese di CTU.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 14.04.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1363/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. LEOTTI GIORGIO, come da procura in atti. attore, contro
IO “ , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
MAJMONE MARIA RITA come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: solo dani a cose.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società attrice, premettendo di condurre in locazione immobili di proprietà della , destinati ad attività turistico-commerciale e che a seguito Controparte_2
di precipitazioni avvenute nel mese di agosto 2013, è stato coinvolto da un movimento franoso proveniente da altri terreni di proprietà della , adiva il Tribunale di Barcellona Controparte_3
P.G. per sentire accogliere le seguenti domande:
1) Ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti a causa della frana verificatasi nel mese di Agosto 2013;
2) Ritenere e dichiarare che sussiste la responsabilità della fondazione ” per Controparte_4
i danni subiti dall'attrice, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o a qualsiasi altro titolo, causale, o ragione;
3) Ritenere e dichiarare che i danni derivati alle strutture condotte in locazione dalla sono stati causati Parte_1
dalla mancanza di adeguata regimentazione delle acque nei terreni di proprietà della fondazione FE situati
a monte rispetto a quelli condotti in locazione dalla Parte_1
4) Per l'effetto, condannare la fondazione “ ” al risarcimento di tutti i danni Controparte_4
subiti e subendi dall'attrice in seguito all'evento franoso verificatosi nel mese di Agosto 2013, pari ad Euro
10.457,00, oltre rivalutazione ed interessi anche ai sensi dell'art. 1224 c.c.;
5) Ritenere e dichiarare che la fondazione “ ” è tenuta a porre in essere tutte Controparte_4
le opere necessarie per la corretta regimentazione delle acque provenienti dai propri fondi, posti a monte rispetto alle strutture condotte in locazione dalla nonché a porre in essere tutte le opere di bonifica e di messa Parte_1
in sicurezza dei predetti terreni;
Si costituiva la convenuta la quale contestando le Controparte_5
domande di parte attrice così concludeva:
Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è imputabile alla conclu-dente per i fatti oggetto del presente giudizio
e, conseguentemente, rigettare tutte le domande ed istanze proposte nei confronti della Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, perchè inammissibili ed infondate in fatto ed
[...]
in diritto;
2) Nella non temuta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle stesse, ri-durre, ex artt. 1227 e 2056 c.c., l'entità del risarcimento anche in considera-zione della condotta negligente della attrice;
3)Adottare ogni ulteriore statuizione attinente e conseguente anche in man-canza di conclusione specifica;
Concessi i termini per il deposito di note itruttorie veniva disposta CTU e dopo il deposito, ritenuta la causa matura per la decisione, si fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, la causa giungeva allìudienza di discussione da trattarsi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.. ******
Le domande avanzate da parte attrice sono state provate sia in ordine all'an che al quantum, e pertanto sono ammissibili e vanno accolte nei limiti di seguito evidenziati.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 2051 c.c. che prevede una responsabilità presunta a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento della responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, essendo funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e segnatamente in modo che da essa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi pregiudizio ad altri ove il danno derivi da privato che – in qualità di custode - abbia la concreta e completa disponibilità dell'immobile.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione
(di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 29/11/2006, n. 25243).
In particolare, per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti. (Cass.14 ottobre 2011, n.
21286).
In tale inquadramento della relazione causale si colloca l'esimente del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, integrante il fortuito, con la conseguenza che, sul piano processuale, tale esimente non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda l'allegazione del fortuito (cfr.: Cass. 22 marzo 2011, n. 6529; Cass. 10 novembre 2009, n. 23734).
Ciò premesso e venendo al caso di specie, le risultanze della CTU, che questo giudice condivide pienamente, chiariscono che : “si ritiene che sussista un effettivo nesso eziologico tra la conformazione dei terreni di proprietà e detenuti direttamente dalla proprietaria Parte_2
, posti a monte, e la verificazione dell'evento dannoso occorso a seguito delle piogge del 9 e 10
[...]
agosto 2013, a carico dell'area detenuta in locazione dalla posta a valle. Più precisamente, il nesso Parte_1
eziologico con la verificazione dell'evento dannoso suddetto è da individuarsi sicuramente nella conformazione e morfologia del terreno, nell'assenza di opera di regimentazione delle acque, oltre che, nell'eccezionalità dell'evento piovoso verificatosi.
Ed ancora la conformazione morfologica dell'intera area e aree locate alla “ ) in Controparte_2 Pt_1
occasione di eventi piovosi, ancor più se intensi e copiosi, indirizza le acque verso l'antistante arenile, dove ha sede
l'attività stagionale della locataria pertanto, è palese che i danni, prodotti dall'evento particolarmente piovoso, Pt_1
siano stati causati dal riversarsi di grossi volumi di acqua lungo il versante/falesia e poi a seguire verso il basso, raggiungendo così l'antistante spiaggia/arenile. L'evento (trasporto di grossi volume di acqua, misto a detriti, lungo la scarpata/falesia e conseguente arresto del fenomeno in corrispondenza della spiaggia), al di là di ogni considerazione, si sarebbe manifestato, comunque;
se, poi, lungo il suddetto percorso, i volumi di acqua e i detriti abbiano incontrato manufatti, assoggettati a regime autorizzativo, non vi è dubbio che i danni originatisi siano una diretta conseguenza dell'evento accaduto e non piuttosto un vizio provocato dagli stessi”.
Riguardo l'eccezione collegata al caso fortuito rappresentato dall'evento atmosferico, si precisa che le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che, perché sia riconosciuto il caso fortuito in occasione di danni causati da eventi meteorici di particolare intensità, è necessario che vengano riconosciuti particolari requisiti quali il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità.
L'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, “va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento“.
Per la Corte, però, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale – nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente – non è di per sè sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito;
in quanto non ne esclude la prevedibilità dell'evento, in base alla comune esperienza.
L'eccezionalità infatti deve essere “identificata come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come normale“.
Come già evidenziato dal CTU, l'evento pioggia che ha provocato il danno denunciato da parte attrice, non rientra tra gli eventi eccezionali ed imprevedibili tali da giustificare il caso fortuito.
Si rigetta, infine, l'eccezione di nullità della CTU, in quanto infondata per i motivi di seguito esposti.
Il Consulente nel proprio elaborato deve indicare le fonti del proprio accertamento per consentire al giudice di valutare la situazione e le risultanze cui è giunto, nonché per permettere alle parti del giudizio di effettuare il controllo sulla loro attendibilità.
Come è noto, il CTU ha facoltà di attingere notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare il proprio compito.
Inoltre, egli è libero di acquisire documenti emergenti da pubblici registri accessibili a chiunque senza preventivo avviso alle parti, ed anche dopo la chiusura delle operazioni peritali, come riportato nella Sentenza della Cassazione n. 6098/82 la cui massima così recita:”Le attività del consulente tecnico d'ufficio meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri, accessibili a chiunque (nella specie, catasto), così come quelle di semplice valutazione di dati in precedenza accertati, non integrano vere e proprie indagini tecniche,
e, pertanto, possono essere compiute senza preventivo avviso alle parti, ed anche dopo la chiusura delle operazioni peritali”.
Del resto tale attività non viola il contraddittorio in quanto l'attività del Consulente viene comunicata ai CTP tramite l'invio di bozze, cui fanno seguito i rilievi ed osservazioni ai quali si deve dare e si è data, risposta.
Alla luce di quanto sopra, si condanna la convenuta , al Controparte_6
pagamento in favore di parte attrice della somma di € 6.979,00 a titolo di risarcimento Parte_1
del danno, come quantificato dal CTU.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della convenuta in favore della nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo Parte_1
al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la moderata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, tenendo conto della piena esplicazione dell'attività istruttoria (memorie e prove costituende acquisite), in relazione al valore della causa (pari al petitum condannatorio azionato).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1363/2017 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda della e per l'effetto Parte_1
-condanna la , al pagamento in favore di parte attrice Controparte_6
della somma di €. 6.979,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal momento della domanda sino all'effettivo soddisfo;
- condanna, parte convenuta, al pagamento nei confronti di parte attrice delle spese Parte_1 del giudizio, liquidate in €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge.
- condanna parte convenuta, al pagamento delle spese di CTU.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 14.04.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Rita Cuzzola