TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12899/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/11/2024 da
(C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
19/02/1978, di professione muratore, titolo di studio licenza media inferiore, cittadinanza egiziana, residente a [...];
e da:
(C.F.: ), nata in [...] il [...], di professione Parte_2 C.F._2 casalinga, titolo di studio licenza media inferiore, cittadinanza marocchina residente a [...]; entrambi rappresentati e assistiti dall'Avv. Gianluca Manini presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 03/02/2012 presso il Comune di Milano
(anno 2012 atto n. 99 reg. 01 parte 1 ) in regime di comunione legale.
con i seguenti figli:
- (C.F.: ), Persona_1 C.F._3 nata il [...] in [...], cittadinanza marocchina pagina 1 di 5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/11/2024 ed integrato in data 27.2.2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Entrambi i coniugi continueranno a vivere presso le abitazioni attuali e si assumono ciascuno per sé stesso i costi del canone di locazione e delle spese accessorie.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. la comune figlia minorenne verrà affidata ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, ove avrà la sua residenza anagrafica;
4. I coniugi congiuntamente si impegnano ad educare ed istruire la loro comune figlia e, come previsto dall'art. 316 c.c., le scelte di maggior rilievo nell'interesse del figlia (salute, scuola, religione, residenza, corsi sportivi, formativi e ricreativi) verranno prese di comune accordo tra genitori.
5. Dal momento in cui verrà accolta la richiesta di permesso di soggiorno in Italia per avvicinamento famigliare la figlia andrà a vivere presso l'abitazione materna e i coniugi si impegnano a rispettare il regime di visita come regolato dai punti che seguono.
6. Il Signor manterrà contatti telefonici quotidiani con la figlia e, Controparte_1
compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e previo accordo con la madre, a visitarla quotidianamente.
7. Il padre si impegna altresì a tenere con sé la figlia a fine settimana alternati prelevando la figlia dalla casa materna il venerdì sera alle ore 19.00 e riportandola presso la casa materna alla domenica sera alle ore 19.00.
8. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi: il periodo di tali giorni di vacanza dovrà essere determinato previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e dovrà corrispondere con i primi o con gli ultimi 15 giorni del mese di agosto.
9. Eventuali ulteriori vacanze aggiuntive durante l'anno dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi almeno 20 giorni prima.
pagina 2 di 5 10. Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà le ferie per metà con la madre e per metà con il padre alternando i seguenti periodi: dall'inizio delle vacanze sino al 29 dicembre con un genitore, dal 30 dicembre alla ripresa scolastica, con l'altro.
11. Le vacanze pasquali verranno trascorse alternativamente di anno in anno con ciascun genitore. In
particolare, nel primo anno, la figlia trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta, e così alternativamente ogni anno.
12. Per quanto riguarda i Ponti, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, , CP_2
ed il compleanno della figlia, la stessa starà con il padre o con la madre, seguendo il principio dell'alternanza.
13. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia nella misura di € 200,00 (Euro duecento/00) mensili con decorrenza dal mese in cui la figlia arriverà e soggiornerà stabilmente in Italia. Sino a tale data i genitori si impegnano congiuntamente a sostenere le spese della figlia in Marocco, nelle medesime modalità con cui lo hanno sempre fatto dalla nascita della stessa.
14. Il pagamento della somma di cui al punto che precede avverrà, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese in cui la figlia arriverà per soggiornare stabilmente in Italia presso l'abitazione materna, con annuale rivalutazione monetaria del predetto contributo sulla base degli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della madre.
15. Gli assegni nucleo familiare così come le detrazioni per figli a carico spetteranno al 100% alla madre e saranno pertanto percepiti dalla stessa.
16. Il padre si impegna inoltre a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, scolastiche e parascolastiche e delle spese mediche ed odontoiatriche non coperte dal servizio sanitario nazionale, previamente concordate e documentate, ad eccezione di quelle urgenti ed indifferibili, che si renderanno necessarie per il figlio. Tali importi saranno versati entro il giorno
15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
17. I coniugi in relazione alla divisione tra spese ordinarie e straordinarie nonché in relazione alle modalità di richiesta di tali spese dichiarano di conoscere e di voler fare riferimento al protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente approvato dal Tribunale di Milano.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E PERSONALI
18. Ogni altro rapporto, di qualsiasi natura, è stato definito consensualmente dai coniugi;
19. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
pagina 3 di 5 20. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza.
21. Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 che hanno contratto matrimonio in Milano il 03/02/2012
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 5
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/11/2024 da
(C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
19/02/1978, di professione muratore, titolo di studio licenza media inferiore, cittadinanza egiziana, residente a [...];
e da:
(C.F.: ), nata in [...] il [...], di professione Parte_2 C.F._2 casalinga, titolo di studio licenza media inferiore, cittadinanza marocchina residente a [...]; entrambi rappresentati e assistiti dall'Avv. Gianluca Manini presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 03/02/2012 presso il Comune di Milano
(anno 2012 atto n. 99 reg. 01 parte 1 ) in regime di comunione legale.
con i seguenti figli:
- (C.F.: ), Persona_1 C.F._3 nata il [...] in [...], cittadinanza marocchina pagina 1 di 5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/11/2024 ed integrato in data 27.2.2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Entrambi i coniugi continueranno a vivere presso le abitazioni attuali e si assumono ciascuno per sé stesso i costi del canone di locazione e delle spese accessorie.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. la comune figlia minorenne verrà affidata ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, ove avrà la sua residenza anagrafica;
4. I coniugi congiuntamente si impegnano ad educare ed istruire la loro comune figlia e, come previsto dall'art. 316 c.c., le scelte di maggior rilievo nell'interesse del figlia (salute, scuola, religione, residenza, corsi sportivi, formativi e ricreativi) verranno prese di comune accordo tra genitori.
5. Dal momento in cui verrà accolta la richiesta di permesso di soggiorno in Italia per avvicinamento famigliare la figlia andrà a vivere presso l'abitazione materna e i coniugi si impegnano a rispettare il regime di visita come regolato dai punti che seguono.
6. Il Signor manterrà contatti telefonici quotidiani con la figlia e, Controparte_1
compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e previo accordo con la madre, a visitarla quotidianamente.
7. Il padre si impegna altresì a tenere con sé la figlia a fine settimana alternati prelevando la figlia dalla casa materna il venerdì sera alle ore 19.00 e riportandola presso la casa materna alla domenica sera alle ore 19.00.
8. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi: il periodo di tali giorni di vacanza dovrà essere determinato previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e dovrà corrispondere con i primi o con gli ultimi 15 giorni del mese di agosto.
9. Eventuali ulteriori vacanze aggiuntive durante l'anno dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi almeno 20 giorni prima.
pagina 2 di 5 10. Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà le ferie per metà con la madre e per metà con il padre alternando i seguenti periodi: dall'inizio delle vacanze sino al 29 dicembre con un genitore, dal 30 dicembre alla ripresa scolastica, con l'altro.
11. Le vacanze pasquali verranno trascorse alternativamente di anno in anno con ciascun genitore. In
particolare, nel primo anno, la figlia trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta, e così alternativamente ogni anno.
12. Per quanto riguarda i Ponti, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, , CP_2
ed il compleanno della figlia, la stessa starà con il padre o con la madre, seguendo il principio dell'alternanza.
13. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia nella misura di € 200,00 (Euro duecento/00) mensili con decorrenza dal mese in cui la figlia arriverà e soggiornerà stabilmente in Italia. Sino a tale data i genitori si impegnano congiuntamente a sostenere le spese della figlia in Marocco, nelle medesime modalità con cui lo hanno sempre fatto dalla nascita della stessa.
14. Il pagamento della somma di cui al punto che precede avverrà, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese in cui la figlia arriverà per soggiornare stabilmente in Italia presso l'abitazione materna, con annuale rivalutazione monetaria del predetto contributo sulla base degli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della madre.
15. Gli assegni nucleo familiare così come le detrazioni per figli a carico spetteranno al 100% alla madre e saranno pertanto percepiti dalla stessa.
16. Il padre si impegna inoltre a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, scolastiche e parascolastiche e delle spese mediche ed odontoiatriche non coperte dal servizio sanitario nazionale, previamente concordate e documentate, ad eccezione di quelle urgenti ed indifferibili, che si renderanno necessarie per il figlio. Tali importi saranno versati entro il giorno
15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
17. I coniugi in relazione alla divisione tra spese ordinarie e straordinarie nonché in relazione alle modalità di richiesta di tali spese dichiarano di conoscere e di voler fare riferimento al protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente approvato dal Tribunale di Milano.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E PERSONALI
18. Ogni altro rapporto, di qualsiasi natura, è stato definito consensualmente dai coniugi;
19. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
pagina 3 di 5 20. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza.
21. Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 che hanno contratto matrimonio in Milano il 03/02/2012
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 5
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ pagina 5 di 5