Sentenza 13 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2019, n. 11188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11188 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/05/2017 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Di Leo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. M. Scagliola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha riformato la pronuncia del Tribunale in sede con la quale NZ DO era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione, previa concessione delle generiche equivalenti, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, comma 1 e 2 n. 2, 216, comma 1, n. 1 e 2, 219 Legge fall., con pene accessorie di legge, applicando all'imputato la pena accessoria della interdizione legale durante la pena. Si tratta delle condotte di bancarotta fraudolenza documentale e per distrazione inerenti il fallimento della MIC s. r. I., dichiarato il 21 luglio 2005, alle quali il DO ha preso parte, secondo le sentenze di merito, nella qualità di amministratore unico, rivestita fino al 26 aprile 2004 e come amministratore di fatto, per le successive condotte, sino alla data del fallimento.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo, nei motivi di seguito riassunti cinque vizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali sancite a pena di inutilizzabilità e manifesta illogicità della motivazione. Si assume che la motivazione è contraddittoria posto che fonda la condanna dell'imputato, quale amministratore di fatto, sulle dichiarazioni dei coimputati, De AN (poi deceduto) e EL, ritenute in alcune parti attendibili e in altra parte indicate come ispirate dall'esigenza di sminuire la propria responsabilità. Inoltre la Corte territoriale, per il ricorrente, viola l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., posto che esclude che, per i coimputati, siano necessari riscontri, assumendo che esistono elementi di accusa autonomi a carico del DO. Infine si denuncia l'inutilizzabilità ontologica delle dichiarazioni di De AN rimasto contumace, i cui verbali di dichiarazione sono stati acquisiti, su consenso delle parti nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado. Si tratta di coimputato per il quale non è stato possibile svolgere l'esame, proprio a seguito della sua contumacia.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, quanto alla ritenuta qualità di amministratore di fatto dell'imputato che si contesta posto che questa sarebbe stata svolta quando ormai l'attività della società era cessata. Dunque, a parere del ricorrente, la condotta non potev assumere i contorni di attività continuativa e di gestione non occasionale per reputare sussistente la qualifica di fatto. Si contesta, comunque, che le distrazioni dell'escavatore, dell'importo di cui al capo b), possano rientrare nella bancarotta, con conseguente venire meno dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 Legge fall. e necessità di annullamento, finalizzato ad un nuovo giudizio di bilanciamento.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione quanto alle giustificazioni offerte circa il coinvolgimento del DO nelle tre operazioni distrattive, compiute dagli amministratori di diritto (acquisto della pala cingolata, cessione del ramo di azienda e prelievo del danaro versato da Agrima s.a.s. a MIC s.r.I.) per le quali si contestano i presupposti di fatto, come ricostruiti nelle sentenze di merito, nonché si sostiene che, comunque, unica fonte effettiva di prova restano le chiamate in correità con i limiti di utilizzabilità denunciati.
2.4. Il quarto motivo denuncia mancanza e illogicità della motivazione, quanto alla distrazione dell'escavatore ed alla simulazione di reato, consistita nella falsa denuncia di furto del mezzo prodotta alla curatela dal coimputato. Si assume che con l'appello si era chiesta l'assoluzione perche il fatto non sussiste e che, comunque, vi era stato travisamento del fatto posto che era stato osservato, con il gravame, che poteva essere veritiero il contenuto della denuncia. A tale critica, secondo il ricorrente, la Corte di appello aveva risposto con motivazione insufficiente, apodittica e, comunque, illogica circa l'inverosimiglianza della denuncia.
2.5 Con il quinto motivo si contesta il trattamento sanzionatorio tenuto conto anche dell'entità della pena irrogata al coimputato De AN, amministratore di diritto. Inoltre si osserva quanto alla pala che trattandosi di bene acquistato in leasing, è operazione che non incide sull'entità del danno per l'intero valore ma solo per l'ammontare dei canoni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato, deve essere respinto.
2. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La condanna dei giudici di merito fonda, in via principale, su autonomi elementi di accusa, quali la deposizione del curatore fallimentare, sulle dichiarazioni rese al dibattimento dallo stesso DO, dei testi esaminati DI, IA e Cane, oltre che sulla documentazione prodotta dalla pubblica accusa. Le dichiarazioni dei coimputati LL e De AN (dichiarazioni spontanee del primo e verbale di interrogatorio del secondo) sono prese in esame e valutate, dal giudice di secondo grado, conformemente al disposto di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in quanto è stata reputata l'esistenza di elementi di riscontro, riportati nella pronuncia, con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica, sebbene succinta. Inoltre si ribadisce che nucleo centrale e sufficiente della motivazione dei giudici di merito, fonda su elementi distinti rispetto a dette dichiarazioni, autonomamente valutabili a carico del ricorrente. Quanto alla violazione denunciata in relazione all'acquisizione dei verbali di interrogatorio reso dal De AN, su consenso delle parti, si tratta di doglianza che non risulta devoluta alla Corte territoriale, con i motivi di appello redatti in data 16 aprile 2014, nei termini prospettati per la prima volta con il ricorso per cassazione. Il motivo, dunque, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Si osserva ,poi, che il De AN è deceduto nell'anno 2016, epoca successiva alla sentenza di primo grado, risalente al 2013; sicché la prova non poteva essere rinnovata attraverso l'esame diretto del coimputato dichiarante, essendo sopravvenuta l'irripetibilità delle dichiarazioni. In ogni caso si osserva che deve essere condiviso il principio, già espresso da questa Corte di legittimità secondo il quale, ai fini dell' utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali contra alios rese da imputati contumaci, assenti o rifiutatisi di sottoporsi ad esame, la non opposizione all'acquisizione equivale al consenso previsto dall'art. 513, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., giacché esso non deve necessariamente manifestarsi in modo espresso e formale (Sez. 5, n. 9867 del 29/01/2014, Singh, Rv. 262739).
2.1. Il secondo motivo è infondato e, dunque, va rigettato. La ritenuta attività di amministrazione di fatto del DO, risulta protratta dalla cessazione della carica formale, avvenuta nel 2004, fino al fallimento della società. In detto periodo, secondo la ricostruzione coerente e precisa dei giudici di merito, si collocano diverse operazioni significative, dal punto di vista dell'azione gestoria dell'ente, di natura distrattiva, quale la cessione del ramo di azienda di Mic ad Immobiliare DO s.r.l. Si tratta di condotte indicate come poste in essere, peraltro, in evidente continuità con l'attività di amministratore di diritto, svolta dal predetto sino al mese di aprile del 2004. Una di queste, quella relativa all'acquisto della pala, curata direttamente dal DO, ormai estraneo alla carica formale. La doglianza relativa alla insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 Legge fall., è manifestamente infondata. E' principio di diritto, pacificamente affermato da questa Corte, quello secondo il quale la pluralità di "fatti", cui si riferisce la norma in questione, non richiede la contestuale presenza di più fattispecie diverse, descritte nella Legge fallimentare, ma la reiterazione della condotta, comunque sussumibile in diverse ipotesi. Con la conseguenza che anche fatti dello stesso tipo e riferibili alla stessa ipotesi di bancarotta, sono sufficienti ai fini dell'applicazione di quella circostanza aggravante (Sez. 5, n. 16566 del 12/01/2010, Calì, Rv. 246707).
2.2. Il terzo motivo è inammissibile in quanto integralmente versato in fatto. La prospettazione alternativa proposta esorbita i limiti del sindacato di legittimità, in quanto doglianza che "attacca" la persuasività, l'inadeguatezza, la stessa illogicità non manifesta della motivazione e, comunque, evidenzia ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sul punto della valenza dei singoli elementi probatori. Peraltro la doglianza si basa sull'erroneo presupposto che i giudici di merito abbiano fondato il ritenuto coinvolgimento dell'imputato nelle tre operazioni significative, relative all'acquisto della pala cingolata, alla cessione del ramo di azienda e al prelievo del danaro versato da Agrima s. a. s. a MIC s.r.I., soltanto in base alle chiamate in correità dei coimputati. Detta critica è generica, posto che non si confronta con l'ampio contenuto della motivazione dei giudici di merito, che spiega come, ad esempio, sia stato il curatore fallimentare ad indicare la società Agrima s.a.s., destinataria del versamento di danaro distratto, come riconducibile alla moglie del DO (socia accomandataria) descrivendola anche come ente, in sostanza, gestito dallo stesso imputato. Analogamente risulta indicato dal curatore fallimentare che era stato proprio il DO a costituire, due mesi prima dell'operazione di cessione del ramo di azienda, la Immobiliare DO s.r.l. presso il Registro delle Imprese di Isernia.
2.3. Il quarto motivo solo formalmente denuncia mancanza e illogicità della motivazione, quanto alla distrazione dell'escavatore ed alla simulazione di reato. In sostanza si invoca una diversa, più favorevole lettura dei medesimi dati probatori, esaminati dalla Corte territoriale con motivazione ampia, non contraddittoria e non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede. Alla critica proposta con il gravame, infatti, la Corte di appello ha risposto con motivazione logica e immune da vizi circa l'inverosimiglianza della denuncia, indicata come mezzo tipico per occultare la distrazione.
2.4. Il quinto motivo inerente il trattamento sanzionatorio è inammissibile. L'entità della pena risulta motivata compiutamente dalla Corte territoriale, non solo in base all'entità del passivo, ma anche considerando il profilo dell'intensità dell'elemento soggettivo del reato oltre al ruolo primario rivestito dal DO. Sicché appare del tutto irrilevante la doglianza relativa all'effettiva incidenza, sull'entità del passivo, dell'operazione relativa all'acquisto della pala meccanica. Peraltro si osserva che il giudice di primo grado aveva riservato all'odierno ricorrente un trattamento complessivamente più favorevole, riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche, negate al coimputato De AN (poi deceduto) amministratore di diritto.
3. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/10/2018 I onsigliere estens