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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/01/2024, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3262/2023 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429 e 442 c.p.c. la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Rossella Lopez, presso il cui studio elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura dell'INPS territoriale di Andria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 10 gennaio 2024 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della discussione orale in cui le parti hanno concluso come da verbale d'udienza al quale si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 3.05.2023 e notificato il 30.05.2023, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento, derivanti dall'intervenuta emissione del decreto di omologa dell'1.12.2022, notificata il 20.12.2022, contestualmente alla notifica del modello
AP70, con il quale era accertata la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità e infondatezza della CP_1 domanda, evidenziando di aver liquidato la prestazione il 2.05.2023, come risulta da cedolino di pagamento previa liquidazione con TE08 del 14.04.2023, con la conseguenza che, essendo il pagamento della prestazione intervenuto prima della notifica e del deposito del ricorso, la domanda proposta è del tutto infondata. Sulla base di ciò ha anche chiesto la condanna della parte ricorrente ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non operando l'esonero il limite rappresentato dalla presentazione di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. a tal fine.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti l'avvenuto pagamento delle spese con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
LA DECISIONE
La domanda va dichiarata inammissibile per carenza di interesse, stante l'intervenuto pagamento prima della sua proposizione.
Dalla documentazione prodotta dall' risulta che il pagamento della CP_1 prestazione, comprensiva degli arretrati, è avvenuto il 2.05.2023.
Ne consegue, quindi, che è provato che il pagamento è avvenuto sia prima il deposito del ricorso (3.05.2023), che prima della sua notifica (30.05.2023).
Ne consegue, quindi, che al momento dell'introduzione del giudizio la prestazione era già stata liquidata, con la conseguenza che non si pone, nel caso di specie, una questione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ma di inammissibilità della domanda per originaria carenza d'interesse ad agire, avendo l' già provveduto alla liquidazione della prestazione in un momento CP_1 antecedente sia al deposito che alla notifica del ricorso giudiziale, il che rende la domanda inammissibile.
2 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la parte ha presentato dichiarazione per l'esenzione in caso di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., con la conseguenza che nulla va disposto sulle spese di lite.
Né ricorrono nel caso di specie gli estremi della mala fede e/o colpa grave invocata dall' per ottenere la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 CP_1
c.p.c., non potendo escludersi che nel caso di specie la proposizione del giudizio sia scaturita da un difetto di comunicazione tra la parte e il difensore in ordine alla pregressa liquidazione della prestazione richiesta, considerata anche l'età avanzata della prima (quasi novant'anni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3262/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda;
2. nulla per le spese.
Trani, 10.01.2024
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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