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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott. ssa Enica De Sire - Presidente
2) Dott. Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5919 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2018
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Annunziata, sito in Sarno, Piazza Municipio s.n.c., che lo rappresenta e difende come da procura versata in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1
Marco Pagano, sito in Napoli, Via Nuova Poggioreale, n.45/A da cui è rapp.ta e difesa in virtù di procura versata in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2018, ha chiesto che fosse pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in Sarno il 14.02.1991, esponendo che CP_1 dall'unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni, che tra le parti era intervenuta separazione giusta sentenza 613/14 resa dall'intestato Tribunale e che da quella data non vi era stata alcuna riconciliazione. Ritualmente si è costituita in giudizio la resistente non opponendosi alla domanda di divorzio ma chiedendo che fosse posto a carico della controparte un assegno divorzile in proprio favore.
A tale richiesta si è opposto il ricorrente, rappresentando che in sede di separazione alcun mantenimento era stato previsto a favore della controparte e che comunque non erano sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda. All'udienza presidenziale del 06.05.2019, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Incardinata la causa dinanzi al giudice istruttore, è stata istruita mediante espletamento di accertamenti reddituali a carico delle parti.
All'udienza del 12-2-2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
In primo luogo va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta. Del resto le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Collegio rileva che non v'è contestazione tra le parti circa il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei due figli della coppia, pertanto alcun provvedimento dovrà in tal senso essere reso.
Quanto poi alla domanda di assegno divorzile proposta da ella ha dedotto CP_1 sostanzialmente la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti.
Alla suddetta domanda si è opposto il ricorrente.
Ebbene, vanno in proposito richiamati i principi espressi dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile.
Nella pronuncia in discorso, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda. Secondo il consolidato orientamento, attuato dall'emissione delle Sentenze del 1990, doveva essere compiuta in via preliminare la valutazione sull'an della domanda, per accertare l'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte richiedente l'assegno alla luce del parametro del tenore di vita familiare, e solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, poteva essere compita la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970. Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, la Suprema Corte al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma. Quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione della decisione, sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale. Gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come monadi senza passato, ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del
“modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”.
Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Nella concreta applicazione di tali principio occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza ed dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò
“nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Fatta tale ricognizione e venendo al caso concreto, ritiene il Collegio che la domanda proposta da non possa trovare accoglimento. CP_1
Certo la disparità reddituale tra le parti è evidente, tuttavia come già ricordato poc'anzi, tale elemento da solo non può fondare il riconoscimento dell'assegno divorzile;
a maggior ragione ove si consideri che l'attuale redditualità del ricorrente è frutto di un suo avanzamento di carriera successivo alla separazione (per come dedotto e non contestato), rispetto al quale dunque alcun contributo la controparte ha fornito.
Inoltre, gode di una sua autonomia economica ed una specifica professionalità che le CP_1 consente di produrre un reddito che, sebbene non elevatissimo, è tale da consentire una vita dignitosa.
Del resto, a riprova di ciò, ella ha a suo tempo consapevolmente aderito ad un regolamento d'interessi in sede di separazione che non ha previsto alcun mantenimento personale. È pur vero che alcun automatismo né preclusione può essere riconosciuta alla pronuncia di separazione, ma la stessa è comunque un elemento sintomatico importante. Inoltre, bisogna aggiungere che in questa sede la resistente non ha offerto allegazioni e prove in merito all'effettivo contributo offerto in costanza di matrimonio.
La domanda va pertanto rigettata.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Sarno il 14.02.1991 (Atto n. 2 parte I anno 1991);
b) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
c) Compensa le spese di lite tra le parti;
d) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire