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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 2845/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Guadalupi
CONTRO
. Controparte_1 CP_2
- Convenuta -
rappresentata e difesa dall' Avv. R. Franco
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somma, mutuo.
All'udienza cartolare del 14/1/2025 sostitutiva della discussione orale, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione del decreto ingiuntivo opposto contrassegnato con il n. 450/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 15.02.2023 nella causa iscritta al RGN 757/2023 e notificato in data 16.03.2023, ricorrendo i presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora:
- In via assolutamente preliminare e pregiudiziale, revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva di per i motivi di cui in narrativa;
CP_3
- In via assolutamente preliminare e pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità del ricorso per ingiunzione e conseguentemente revocarlo per carenza di prova scritta del credito.
- Sempre in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza del presunto credito vantato da per i motivi esposti;
Controparte_3
- In ogni caso e in accoglimento dell'atto di citazione in opposizione, per i motivi di fatto e di diritto di cui alla premessa: ritenere nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario Richieste istruttorie. Con ogni riserva espressa di ulteriormente dedurre e articolare eventuali richieste istruttorie che si rendessero necessarie anche a seguito del comportamento processuale di controparte e negli assegnandi termini. Sin da ora si richiede l'esibizione ex art. 210 cpc del contratto e di tutta la documentazione inerente lo stesso, ivi inclusi tutti gli estratti conto scalari e movimenti.
Si invoca, altresì e sin da ora, CTU econometrica, con riserva espressa per la formulazione dei quesiti negli assegnandi termini”;
per parte convenuta:
“In via preliminare principale -
− dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 450/2023 del Tribunale di Modena, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.;
− all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010. In via principale e nel merito
− accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 450/2023 del Tribunale Parte_1 di Modena, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al CP pagamento in favore della di tutte le somme già richieste nel ricorso per Parte_2 decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare comunque il debitore opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata -
- condannare al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori Parte_1 interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via ulteriormente gradata -
− condannare a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme Parte_1 messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate.
In via istruttoria e principale –
- la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione;
- chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione (R.G. Controparte_1 757/2022) e l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio.
- In ogni caso, e, per essa, qualora il Controparte_4 Controparte_5 Giudice lo ritenga necessario ed anche in assenza di specifica contestazione, chiede, per l'ipotesi di una qualunque necessità, concessione di termine ai fini della regolarità della costituzione in giudizio di essa cessionaria del credito per legittimazione, rappresentanza e autorizzazione.
- Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 450/2023, emesso dall'intestato
2 Tribunale in data 15/02/2023, su ricorso di per l'importo, in Controparte_4
linea capitale, di € 5.169,38, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto quale saldo a debito del rapporto di finanziamento di cui al contratto di credito al consumo n. 10051017910853 di apertura di credito a tempo indeterminato (fido), da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), concluso con l'allora Findomestic Banca.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel presente giudizio ordinario di cognizione parte attrice opponente allega, con un primo motivo, il difetto di legittimazione attiva del creditore, eccependo l'inefficacia della cessione del credito, in quanto l'efficacia e la legittimazione del cessionario conseguono alla notifica o all'accettazione del contraente ceduto. In particolare, eccepisce che la documentazione prodotta dal creditore in sede monitoria non dimostra la titolarità dello specifico preteso credito azionato, e che difetta la prova tanto dell'avvenuta cessione in sé quanto, comunque, che in essa sia compresa la pretesa creditoria in questione.
Le eccezioni sono infondate in quanto -come già era stato rilevato nell'ordinanza in data 13/09/2023, con la quale veniva specificato che <la legittimazione attiva dell'odierna convenuta è comprovata dal contratto di cessione, già prodotto in sede monitoria (all. 4 fasc. mon) oltre che dall'estratto dell'elenco dei crediti ceduti (all. c), recante l'esplicito riferimento alla posizione debitoria dell'opponente>>- nel caso in esame il creditore ha prodotto il contratto in data
8/6/2020, con il quale Findomestic Banca S.p.a. ha ceduto in credito oggetto di causa.
Inoltre, per quanto concerne la specifica individuazione del rapporto, esso risulta dall'l'elenco dei crediti allegato al contratto di cessione, oltre che dall'estratto conto -prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo- nel quale risulta
3 stampato il numero del rapporto contrattuale, il codice identificativo del cliente, con nome e cognome del debitore ceduto, importo del debito, coincidente con la somma ingiunta;
infine il creditore ha prodotto la comunicazione di notifica dell'intervenuta cessione rivolta al debitore ceduto, al cui margine è indicato il medesimo codice numerico, identificativo del contratto di finanziamento, nonché il codice anagrafico del cliente.
Le produzioni di parte convenuta opposta sono, quindi, idonee ad escludere la carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta. Fermo restando che le contestazioni del valore dell'elenco dei crediti ceduti sono inconferenti alla luce del fatto che ai fini che qui interessano sarebbe sufficiente la mera comunicazione di cessione proveniente dalla società cedente, avendo la Corte di cassazione al riguardo osservato che la dichiarazione del creditore cedente confermativa della cessione è idonea a comprovare la legittimazione attiva (Cass. 16/4/2021, n° 10200); nel caso specifico, peraltro, nella successiva fase di cognizione è stato prodotto per esteso l'elenco dei nominativi allegato all'atto di cessione, da cui si evince chiaramente come il credito in esame rientri tra quelli oggetto di cessione.
Sotto altro aspetto, la pubblicazione della cessione del credito in Gazzetta
Ufficiale e la sua iscrizione presso il Registro delle Imprese può sostituire la notificazione dell'atto di cessione o dell'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, a fronte di una disciplina ordinaria che impone la prova della notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, l'art. 58 TUB richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ovvero iscritta presso il Registro delle Imprese.
Come evidenziato, poi, da parte convenuta, la comunicazione dell'avvenuta cessione è stata, da ultimo, formalmente rinnovata con il ricorso per decreto ingiuntivo;
al riguardo, la giurisprudenza è ormai consolidate nel ritenere che: “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645
4 cod. proc. civ.” (in tal senso, ex multis: Cass. III, 28/1/2014, n. 1770). Il principio, enunciato dalla Suprema Corte, è stato recepito dalla giurisprudenza di merito con l'affermazione che: “la notificazione della cessione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., oltre non dover obbligatoriamente indicare la causa della cessione stessa, costituisce un atto a forma libera che, come tale, non deve necessariamente avvenire a mezzo ufficiale giudiziario, ben potendo invece concretarsi in un qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (in tal senso, ex multis: Trib. Modena II,
28/5/2012 n. 885). In particolare, viene ribadito che “la comunicazione della cessione del credito deve ritenersi validamente eseguita anche con la notifica del decreto ingiuntivo” (Cass. VI, 29/9/2020, n. 20495; Cass. III, 28/1/2014, n. 1770; Corte appello Palermo, III, 17/1/2019, n. 113; Trib. Reggio Calabria n. 1202/2022; Trib.
Pavia, III, 27/4/2022, n. 581; Trib. Napoli Nord, III, 6/4/2023, n. 1461; Trib. Bari, IV,
4/7/2023, n. 2691; tutte in: ). Controparte_6
4. Con un secondo motivo di opposizione, parte attrice contesta la documentazione contrattuale prodotta dal creditore, non disconoscendo la sottoscrizione conformità del contratto di finanziamento, prodotto dal creditore, ma allegando l'inesistenza delle pattuizioni contrattuali inerenti il rapporto di credito, essendo il rapporto documentato da una sola sottoscrizione, riportata a pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione.
L'eccezione, prima ancora che infondata, è incomprensibile in fatto, in quanto il creditore convenuto ha prodotto, fin dal ricorso monitorio (doc. n. 3 fasc. monitorio) e poi nel giudizio di cognizione (doc. d conv.) il contratto di cui è causa, contenente tutte le condizioni contrattuali, e sottoscritto dall'odierno opponente con cinque firme, non disconosciute, come peraltro già rilevato nell'ordinanza in data
13/09/2023, specificando che <le restanti contestazioni sollevate (i.e. indeterminatezza dell'oggetto e delle condizioni contrattuali applicate;
usura; anatocismo;
addebiti di oneri e commissioni non pattuiti) poggiano su allegazioni generiche e comunque, allo stato, confutate dalle produzioni documentali di parte opposta (all. d)>>.
5 D'altronde, parte attrice svolge eccezioni di nullità contrattuale, sotto diversi profili, che sono logicamente incompatibili con l'inesistenza del contratto di finanziamento e, prima ancora, parte attrice non nega di avere utilizzato la linea di credito ed aver ricevuto le somme oggetto del finanziamento stesso: in particolare, non nega di avere dato spontanea esecuzione al contratto effettuando un utilizzo continuativo, per sette meso (tra il 2019 e il 2020) del conto, con addebiti e rimesse in conto corrente, come dimostrato dall'estratto conto (doc. n. 7 fasc. monitorio).
Inoltre, al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento,
l'opponente è stato identificato mediante la presentazione della propria patente di guida, che non può che essere stata fornita dal titolare stesso.
Infine, va considerato che, nella specie -come allegato da parte convenuta, il contratto contiene specifiche indicazioni, in termini precisi e dettagliati e nel a rispetto delle regole sulla trasparenza dei servizi finanziari, in merito a: importo totale del finanziamento e/o del credito;
ammontare minimo delle rate di rimborso;
periodicità delle rate di rimborso;
ammontare di ogni singola rata;
TAN e TAEG;
importo totale dovuto dal Cliente;
costo totale del credito;
costi inclusi nel TAEG;
interessi dell'operazione; costi postale e di addebito rate.
5. Con un terzo motivo di opposizione, parte attrice allega la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi, per mancata indicazione del “costo totale del credito” (indice ISC/TAEG), requisito richiesto anche per i servizi assicurativi, con conseguente indeterminatezza del credito.
Al riguardo, in primo luogo, va rilevato che nel contratto in questione si fa esclusivo riferimento al TAN annuo e al TAEG, senza alcuna specificazione dell'effettiva consistenza del credito erogato;
in pratica, come rilevato da parte convenuta, l'opponente imputa alla banca creditrice l'applicazione di interessi passivi ultralegali in assenza di idoneo e valido accordo contrattuale. In realtà, anche questa eccezione appare poco comprensibile, dal momento che nel contratto in oggetto il tasso di interesse, così come tutte le condizioni economiche, è stato specificatamente indicato, in maniera fissa con riferimento mensile, e dunque determinato e
6 determinabile con precisione, oltre, si ripete, essere oggetto di espressa accettazione con specifica sottoscrizione non disconosciuta.
Tra l'altro, occorre ricordare che l'indicazione del Taeg nel contratto non è necessaria, secondo orientamento interpretativo condiviso da questo ufficio e, comunque, anche la sua erroneità non determina nullità negoziale, ricevendo invece une diversa forma di tutela: <Il c.d. TEG (tasso effettivo globale) o TAEG (tasso annuo effettivo globale: i due termini s'intendono equivalenti) non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento (ISC), diretto a consentire al cliente di conoscere preventivamente il costo totale effettivo del credito. La sua eventuale erronea indicazione, pertanto, costituisce una alterata rappresentazione del costo complessivo, che può rilevare unicamente sul piano generale quale ipotetica fonte di risarcimento per responsabilità precontrattuale (ove si dia prova che, conoscendo le effettive condizioni contrattuali, non si sarebbe pervenuti alla stipula, avendo alternative apparentemente più onerose ma effettivamente più convenienti)>> (Trib.
Modena -Cifarelli- 17/2/2022, n. 189; Trib. Modena -Cifarelli- 14/3/2022, n. 295;
Trib. Modena -Lucchi- 6/12/2022, n. 1512; Trib. Modena -Bagnoli- 3/2/2023, n. 176;
Trib. Modena -Bagnoli- 18/4/2023, n. 633); <In tema di contratti di finanziamento, Pa la mancata indicazione di TAEG e è una violazione che, attenendo ad una norma di comportamento, ha eventualmente sola rilevanza ai fini risarcitori, ma non comporta la nullità di alcuna pattuizione>> (Trib. Modena -Ticchi- 12/5/2022, n.
609; Trib. Modena -Pagliani- 25/7/2024, n. 1220).
6. Con un quarto, un quinto e un sesto motivo di opposizione, parte attrice allega la mancanza di indicazione dell'applicazione di interessi moratori di sorta, con conseguente indeterminatezza ed inapplicabilità degli stessi, e la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi stessi, anche per mancata indicazione del costo totale del credito, requisito richiesto anche per i servizi assicurativi, con conseguente indeterminatezza del credito, nonché anatocismo e superamento della soglia usuraria.
Su questi punti le allegazioni attoree -come sottolineato anche da parte convenuta opposta- sono del tutto generiche e non supportate da elementi probatori o
7 indiziari attendibili;
parte attrice opponente non ha allegato elementi di convincimento idonei a supportare l'affermazione che la somma richiesta dal creditore non corrisponda a quanto espressamente pattuito;
sul debitore incombe, infatti, un onere specifico di allegare -se non dimostrare- il contrario, nel senso che non può limitarsi a lamentare l'assenza di prova dell'esatto ammontare dovuto, ma deve spiegare la somma richiesta non corrisponde a quanto a suo avviso dovuto.
Al riguardo l'orientamento di questo ufficio condivide l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità in tema di onere di allegazione in materia di interessi bancari, utilizzabile anche a questi fini:
“In materia bancaria, l'onere di allegazione è adempiuto da chi contesti il credito preteso dalla banca soltanto nel momento in cui, oltre all'individuazione delle norme violate, siano specificati i concreti addebiti operati in violazione delle norme, indicando le singole poste passive in ipotesi non dovute, eventualmente con calcoli alternativi ricostruenti il dare e l'avere nel rapporto” (Trib. Modena -Rovatti-
6/2/2018, n. 212; Trib. Modena -Pagliani- 25/7/2024, n. 1220);
“La parte che lamenti il superamento della soglia dell'usura ha anche l'onere di indicare in applicazione di quali parametri si realizzerebbe il superamento del tasso soglia denunciato, nonché di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia, la cui carenza non può essere superata mediante CTU, attenendo al profilo dell'allegazione delle circostanze poste a fondamento della domanda” (Trib.
Modena -Ramacciotti- 10/5/2018, n. 824; Trib. Modena -Pagliani- 1/2/2024, n. 288).
Quanto precede comporta l'irrilevanza anche delle eccezioni relative all'anatocismo e alla discrasia tra il TAEG pattuito e quello realmente applicato, meramente allegate senza alcun elemento concreto a sostegno. Al riguardo, infatti, le considerazioni dell'opponente non appaiono conformi ai criteri e alle formule da utilizzare per il calcolo del TEG (che è alla base della determinazione del tasso soglia ai fini di usura) contenuti nelle istruzioni di Banca d'Italia, alle quali gli istituti di credito sono tenuti a conformarsi;
infatti, in materia si ritiene che:
<Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali
Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa
8 una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile>> (Trib. Modena -Rimondini-
27/11/17, n. 2096; Trib. Modena (Pagliani), 8/5/19, n. 664; conf.: Trib. Modena
(Pagliani), 16/6/20, n. 649; Trib. Modena (Pagliani), 30/11/20, n. 1505; Trib. Modena
(Pagliani), 14/7/22, n. 926).
7. In particolare, parte attrice opponente non indica in base a quale Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze per la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi risulti superato il tasso soglia d'usura per il tipo di credito erogato nella specie;
l'opponente non allega alcun elemento concreto a sostegno dell'ipotesi che il tasso applicato sia superiore a quello legale.
Nella descritta situazione non è consentito per il giudice fare ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio, che risulterebbe illegittimamente effettuata in quanto totalmente esplorativa, in violazione degli oneri legali di allegazione e prova:
<La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati>> (Trib. Modena -Rovatti- 12/9/2017, n. 1448);
<La parte che lamenti il superamento della soglia dell'usura ha anche l'onere di indicare in applicazione di quali parametri si realizzerebbe il superamento del tasso soglia denunciato, nonché di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia, la cui carenza non può essere superata mediante CTU, attenendo al profilo dell'allegazione delle circostanze poste a fondamento della domanda>> (Trib.
Modena -Ramacciotti- 10/5/2018, n. 824);
<La prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza che la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla Banca. A tal fine, la CTU non rappresenta un mezzo di prova e non può essere disposta dal Giudice al fine di supplire alle carenti
9 allegazioni probatorie>> (Trib. Modena -Del Borrello- 14/3/2018, n. 460; Trib.
Modena -Pagliani- 9/7/2020, n. 790).
8. Infine, parte attrice eccepisce la presenza di clausole contrattuali vessatorie. Al riguardo sono pertinenti le controdeduzioni di parte convenuta opposta. Infatti, il debitore non assolto all'onere probatorio in merito a: a) effettiva esistenza di clausole vessatorie all'interno del contratto di finanziamento;
b) esatta loro individuazione;
c) sussistenza di significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto a carico delle parti.
Non è, quindi, possibile intendere su quali basi si fonda l'eccezione di vessatorietà. Inoltre, l'eccezione è comunque infondata nel merito non essendo rinvenibili nel contratto gli elementi della menzionata fattispecie: non vi è squilibrio tra le rispettive prestazioni, tantomeno significativo;
i diritti ed obblighi delle parti, tenuto conto della natura del bene, dell'oggetto del contratto e di ogni altra circostanza esistente al momento della sua conclusione, risultano tra loro bilanciati in termini di proporzionalità e corrispettività, sia giuridica che economica;
l'assetto contrattuale non prevede aggravio a carico del consumatore;
le clausole del contratto sono redatte con tecnica chiara e trasparente tale da rendere ogni prestazione e le rispettive obbligazioni immediatamente intellegibili e comprensibili, in modo tale da porre il cliente in condizione di comprendere il senso di ogni singola pattuizione.
La stessa clausola penale può essere definita vessatoria;
al riguardo questo stesso ufficio condivide l'orientamento interpretativo di legittimità: <La clausola penale (art. 1382 cc)) e la caparra penitenziale (art. 1386 cc)), con le quali le parti abbiano determinato, in via convenzionale anticipata, la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di inadempimento o recesso, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 cc e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione>> (Trib. Modena -Lucchi- 15/9/2022, n. 1042, in: www.giurisprudenza,odnese.it). Peraltro, nella specie la clausola in questione è oggetto di specifica doppia approvazione per iscritto.
10 9. Pertanto, da un lato non sono pertinenti le questioni di nullità negoziale relative a tutte le questioni indicate da parte opponente con riferimento ai contratti bancari intercorsi tra le parti, le contestazioni d'ordine sostanziale sono risultate infondate, e non sono provate le questioni di fatto sull'inesattezza dei conteggi del dovuto;
d'altro lato, in questo caso il credito deriva, matematicamente, dall'esistenza di insoluti in riferimento alle somme mutuate dalla banca, ed è calcolabile e riscontrabile sulla base della documentazione prodotta.
Documentazione che non è contestata -se non ai fini e nei termini già esaminati- da parte attrice opponente.
10. A fronte, quindi, della prova documentale fornita dall'attore sostanziale del proprio credito, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto; l'opposizione appare quindi esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento e va respinta in quanto infondata.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione -per il valore dichiarato a complessità bassa, importi medi- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° 450 del Parte_1
15/2/2023 del Tribunale di Modena e per l'effetto conferma il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a . Parte_1 Controparte_1 le spese processuali che liquida nella misura di complessivi € 1469,70, di cui € CP_2
191,70 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 14/1/2025 con pubblica lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 2845/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Guadalupi
CONTRO
. Controparte_1 CP_2
- Convenuta -
rappresentata e difesa dall' Avv. R. Franco
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somma, mutuo.
All'udienza cartolare del 14/1/2025 sostitutiva della discussione orale, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione del decreto ingiuntivo opposto contrassegnato con il n. 450/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 15.02.2023 nella causa iscritta al RGN 757/2023 e notificato in data 16.03.2023, ricorrendo i presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora:
- In via assolutamente preliminare e pregiudiziale, revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva di per i motivi di cui in narrativa;
CP_3
- In via assolutamente preliminare e pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità del ricorso per ingiunzione e conseguentemente revocarlo per carenza di prova scritta del credito.
- Sempre in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza del presunto credito vantato da per i motivi esposti;
Controparte_3
- In ogni caso e in accoglimento dell'atto di citazione in opposizione, per i motivi di fatto e di diritto di cui alla premessa: ritenere nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario Richieste istruttorie. Con ogni riserva espressa di ulteriormente dedurre e articolare eventuali richieste istruttorie che si rendessero necessarie anche a seguito del comportamento processuale di controparte e negli assegnandi termini. Sin da ora si richiede l'esibizione ex art. 210 cpc del contratto e di tutta la documentazione inerente lo stesso, ivi inclusi tutti gli estratti conto scalari e movimenti.
Si invoca, altresì e sin da ora, CTU econometrica, con riserva espressa per la formulazione dei quesiti negli assegnandi termini”;
per parte convenuta:
“In via preliminare principale -
− dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 450/2023 del Tribunale di Modena, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.;
− all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010. In via principale e nel merito
− accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 450/2023 del Tribunale Parte_1 di Modena, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al CP pagamento in favore della di tutte le somme già richieste nel ricorso per Parte_2 decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare comunque il debitore opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata -
- condannare al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori Parte_1 interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via ulteriormente gradata -
− condannare a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme Parte_1 messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate.
In via istruttoria e principale –
- la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione;
- chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione (R.G. Controparte_1 757/2022) e l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio.
- In ogni caso, e, per essa, qualora il Controparte_4 Controparte_5 Giudice lo ritenga necessario ed anche in assenza di specifica contestazione, chiede, per l'ipotesi di una qualunque necessità, concessione di termine ai fini della regolarità della costituzione in giudizio di essa cessionaria del credito per legittimazione, rappresentanza e autorizzazione.
- Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 450/2023, emesso dall'intestato
2 Tribunale in data 15/02/2023, su ricorso di per l'importo, in Controparte_4
linea capitale, di € 5.169,38, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto quale saldo a debito del rapporto di finanziamento di cui al contratto di credito al consumo n. 10051017910853 di apertura di credito a tempo indeterminato (fido), da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), concluso con l'allora Findomestic Banca.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel presente giudizio ordinario di cognizione parte attrice opponente allega, con un primo motivo, il difetto di legittimazione attiva del creditore, eccependo l'inefficacia della cessione del credito, in quanto l'efficacia e la legittimazione del cessionario conseguono alla notifica o all'accettazione del contraente ceduto. In particolare, eccepisce che la documentazione prodotta dal creditore in sede monitoria non dimostra la titolarità dello specifico preteso credito azionato, e che difetta la prova tanto dell'avvenuta cessione in sé quanto, comunque, che in essa sia compresa la pretesa creditoria in questione.
Le eccezioni sono infondate in quanto -come già era stato rilevato nell'ordinanza in data 13/09/2023, con la quale veniva specificato che <la legittimazione attiva dell'odierna convenuta è comprovata dal contratto di cessione, già prodotto in sede monitoria (all. 4 fasc. mon) oltre che dall'estratto dell'elenco dei crediti ceduti (all. c), recante l'esplicito riferimento alla posizione debitoria dell'opponente>>- nel caso in esame il creditore ha prodotto il contratto in data
8/6/2020, con il quale Findomestic Banca S.p.a. ha ceduto in credito oggetto di causa.
Inoltre, per quanto concerne la specifica individuazione del rapporto, esso risulta dall'l'elenco dei crediti allegato al contratto di cessione, oltre che dall'estratto conto -prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo- nel quale risulta
3 stampato il numero del rapporto contrattuale, il codice identificativo del cliente, con nome e cognome del debitore ceduto, importo del debito, coincidente con la somma ingiunta;
infine il creditore ha prodotto la comunicazione di notifica dell'intervenuta cessione rivolta al debitore ceduto, al cui margine è indicato il medesimo codice numerico, identificativo del contratto di finanziamento, nonché il codice anagrafico del cliente.
Le produzioni di parte convenuta opposta sono, quindi, idonee ad escludere la carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta. Fermo restando che le contestazioni del valore dell'elenco dei crediti ceduti sono inconferenti alla luce del fatto che ai fini che qui interessano sarebbe sufficiente la mera comunicazione di cessione proveniente dalla società cedente, avendo la Corte di cassazione al riguardo osservato che la dichiarazione del creditore cedente confermativa della cessione è idonea a comprovare la legittimazione attiva (Cass. 16/4/2021, n° 10200); nel caso specifico, peraltro, nella successiva fase di cognizione è stato prodotto per esteso l'elenco dei nominativi allegato all'atto di cessione, da cui si evince chiaramente come il credito in esame rientri tra quelli oggetto di cessione.
Sotto altro aspetto, la pubblicazione della cessione del credito in Gazzetta
Ufficiale e la sua iscrizione presso il Registro delle Imprese può sostituire la notificazione dell'atto di cessione o dell'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, a fronte di una disciplina ordinaria che impone la prova della notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, l'art. 58 TUB richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ovvero iscritta presso il Registro delle Imprese.
Come evidenziato, poi, da parte convenuta, la comunicazione dell'avvenuta cessione è stata, da ultimo, formalmente rinnovata con il ricorso per decreto ingiuntivo;
al riguardo, la giurisprudenza è ormai consolidate nel ritenere che: “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645
4 cod. proc. civ.” (in tal senso, ex multis: Cass. III, 28/1/2014, n. 1770). Il principio, enunciato dalla Suprema Corte, è stato recepito dalla giurisprudenza di merito con l'affermazione che: “la notificazione della cessione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., oltre non dover obbligatoriamente indicare la causa della cessione stessa, costituisce un atto a forma libera che, come tale, non deve necessariamente avvenire a mezzo ufficiale giudiziario, ben potendo invece concretarsi in un qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (in tal senso, ex multis: Trib. Modena II,
28/5/2012 n. 885). In particolare, viene ribadito che “la comunicazione della cessione del credito deve ritenersi validamente eseguita anche con la notifica del decreto ingiuntivo” (Cass. VI, 29/9/2020, n. 20495; Cass. III, 28/1/2014, n. 1770; Corte appello Palermo, III, 17/1/2019, n. 113; Trib. Reggio Calabria n. 1202/2022; Trib.
Pavia, III, 27/4/2022, n. 581; Trib. Napoli Nord, III, 6/4/2023, n. 1461; Trib. Bari, IV,
4/7/2023, n. 2691; tutte in: ). Controparte_6
4. Con un secondo motivo di opposizione, parte attrice contesta la documentazione contrattuale prodotta dal creditore, non disconoscendo la sottoscrizione conformità del contratto di finanziamento, prodotto dal creditore, ma allegando l'inesistenza delle pattuizioni contrattuali inerenti il rapporto di credito, essendo il rapporto documentato da una sola sottoscrizione, riportata a pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione.
L'eccezione, prima ancora che infondata, è incomprensibile in fatto, in quanto il creditore convenuto ha prodotto, fin dal ricorso monitorio (doc. n. 3 fasc. monitorio) e poi nel giudizio di cognizione (doc. d conv.) il contratto di cui è causa, contenente tutte le condizioni contrattuali, e sottoscritto dall'odierno opponente con cinque firme, non disconosciute, come peraltro già rilevato nell'ordinanza in data
13/09/2023, specificando che <le restanti contestazioni sollevate (i.e. indeterminatezza dell'oggetto e delle condizioni contrattuali applicate;
usura; anatocismo;
addebiti di oneri e commissioni non pattuiti) poggiano su allegazioni generiche e comunque, allo stato, confutate dalle produzioni documentali di parte opposta (all. d)>>.
5 D'altronde, parte attrice svolge eccezioni di nullità contrattuale, sotto diversi profili, che sono logicamente incompatibili con l'inesistenza del contratto di finanziamento e, prima ancora, parte attrice non nega di avere utilizzato la linea di credito ed aver ricevuto le somme oggetto del finanziamento stesso: in particolare, non nega di avere dato spontanea esecuzione al contratto effettuando un utilizzo continuativo, per sette meso (tra il 2019 e il 2020) del conto, con addebiti e rimesse in conto corrente, come dimostrato dall'estratto conto (doc. n. 7 fasc. monitorio).
Inoltre, al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento,
l'opponente è stato identificato mediante la presentazione della propria patente di guida, che non può che essere stata fornita dal titolare stesso.
Infine, va considerato che, nella specie -come allegato da parte convenuta, il contratto contiene specifiche indicazioni, in termini precisi e dettagliati e nel a rispetto delle regole sulla trasparenza dei servizi finanziari, in merito a: importo totale del finanziamento e/o del credito;
ammontare minimo delle rate di rimborso;
periodicità delle rate di rimborso;
ammontare di ogni singola rata;
TAN e TAEG;
importo totale dovuto dal Cliente;
costo totale del credito;
costi inclusi nel TAEG;
interessi dell'operazione; costi postale e di addebito rate.
5. Con un terzo motivo di opposizione, parte attrice allega la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi, per mancata indicazione del “costo totale del credito” (indice ISC/TAEG), requisito richiesto anche per i servizi assicurativi, con conseguente indeterminatezza del credito.
Al riguardo, in primo luogo, va rilevato che nel contratto in questione si fa esclusivo riferimento al TAN annuo e al TAEG, senza alcuna specificazione dell'effettiva consistenza del credito erogato;
in pratica, come rilevato da parte convenuta, l'opponente imputa alla banca creditrice l'applicazione di interessi passivi ultralegali in assenza di idoneo e valido accordo contrattuale. In realtà, anche questa eccezione appare poco comprensibile, dal momento che nel contratto in oggetto il tasso di interesse, così come tutte le condizioni economiche, è stato specificatamente indicato, in maniera fissa con riferimento mensile, e dunque determinato e
6 determinabile con precisione, oltre, si ripete, essere oggetto di espressa accettazione con specifica sottoscrizione non disconosciuta.
Tra l'altro, occorre ricordare che l'indicazione del Taeg nel contratto non è necessaria, secondo orientamento interpretativo condiviso da questo ufficio e, comunque, anche la sua erroneità non determina nullità negoziale, ricevendo invece une diversa forma di tutela: <Il c.d. TEG (tasso effettivo globale) o TAEG (tasso annuo effettivo globale: i due termini s'intendono equivalenti) non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento (ISC), diretto a consentire al cliente di conoscere preventivamente il costo totale effettivo del credito. La sua eventuale erronea indicazione, pertanto, costituisce una alterata rappresentazione del costo complessivo, che può rilevare unicamente sul piano generale quale ipotetica fonte di risarcimento per responsabilità precontrattuale (ove si dia prova che, conoscendo le effettive condizioni contrattuali, non si sarebbe pervenuti alla stipula, avendo alternative apparentemente più onerose ma effettivamente più convenienti)>> (Trib.
Modena -Cifarelli- 17/2/2022, n. 189; Trib. Modena -Cifarelli- 14/3/2022, n. 295;
Trib. Modena -Lucchi- 6/12/2022, n. 1512; Trib. Modena -Bagnoli- 3/2/2023, n. 176;
Trib. Modena -Bagnoli- 18/4/2023, n. 633); <In tema di contratti di finanziamento, Pa la mancata indicazione di TAEG e è una violazione che, attenendo ad una norma di comportamento, ha eventualmente sola rilevanza ai fini risarcitori, ma non comporta la nullità di alcuna pattuizione>> (Trib. Modena -Ticchi- 12/5/2022, n.
609; Trib. Modena -Pagliani- 25/7/2024, n. 1220).
6. Con un quarto, un quinto e un sesto motivo di opposizione, parte attrice allega la mancanza di indicazione dell'applicazione di interessi moratori di sorta, con conseguente indeterminatezza ed inapplicabilità degli stessi, e la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi stessi, anche per mancata indicazione del costo totale del credito, requisito richiesto anche per i servizi assicurativi, con conseguente indeterminatezza del credito, nonché anatocismo e superamento della soglia usuraria.
Su questi punti le allegazioni attoree -come sottolineato anche da parte convenuta opposta- sono del tutto generiche e non supportate da elementi probatori o
7 indiziari attendibili;
parte attrice opponente non ha allegato elementi di convincimento idonei a supportare l'affermazione che la somma richiesta dal creditore non corrisponda a quanto espressamente pattuito;
sul debitore incombe, infatti, un onere specifico di allegare -se non dimostrare- il contrario, nel senso che non può limitarsi a lamentare l'assenza di prova dell'esatto ammontare dovuto, ma deve spiegare la somma richiesta non corrisponde a quanto a suo avviso dovuto.
Al riguardo l'orientamento di questo ufficio condivide l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità in tema di onere di allegazione in materia di interessi bancari, utilizzabile anche a questi fini:
“In materia bancaria, l'onere di allegazione è adempiuto da chi contesti il credito preteso dalla banca soltanto nel momento in cui, oltre all'individuazione delle norme violate, siano specificati i concreti addebiti operati in violazione delle norme, indicando le singole poste passive in ipotesi non dovute, eventualmente con calcoli alternativi ricostruenti il dare e l'avere nel rapporto” (Trib. Modena -Rovatti-
6/2/2018, n. 212; Trib. Modena -Pagliani- 25/7/2024, n. 1220);
“La parte che lamenti il superamento della soglia dell'usura ha anche l'onere di indicare in applicazione di quali parametri si realizzerebbe il superamento del tasso soglia denunciato, nonché di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia, la cui carenza non può essere superata mediante CTU, attenendo al profilo dell'allegazione delle circostanze poste a fondamento della domanda” (Trib.
Modena -Ramacciotti- 10/5/2018, n. 824; Trib. Modena -Pagliani- 1/2/2024, n. 288).
Quanto precede comporta l'irrilevanza anche delle eccezioni relative all'anatocismo e alla discrasia tra il TAEG pattuito e quello realmente applicato, meramente allegate senza alcun elemento concreto a sostegno. Al riguardo, infatti, le considerazioni dell'opponente non appaiono conformi ai criteri e alle formule da utilizzare per il calcolo del TEG (che è alla base della determinazione del tasso soglia ai fini di usura) contenuti nelle istruzioni di Banca d'Italia, alle quali gli istituti di credito sono tenuti a conformarsi;
infatti, in materia si ritiene che:
<Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali
Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa
8 una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile>> (Trib. Modena -Rimondini-
27/11/17, n. 2096; Trib. Modena (Pagliani), 8/5/19, n. 664; conf.: Trib. Modena
(Pagliani), 16/6/20, n. 649; Trib. Modena (Pagliani), 30/11/20, n. 1505; Trib. Modena
(Pagliani), 14/7/22, n. 926).
7. In particolare, parte attrice opponente non indica in base a quale Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze per la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi risulti superato il tasso soglia d'usura per il tipo di credito erogato nella specie;
l'opponente non allega alcun elemento concreto a sostegno dell'ipotesi che il tasso applicato sia superiore a quello legale.
Nella descritta situazione non è consentito per il giudice fare ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio, che risulterebbe illegittimamente effettuata in quanto totalmente esplorativa, in violazione degli oneri legali di allegazione e prova:
<La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati>> (Trib. Modena -Rovatti- 12/9/2017, n. 1448);
<La parte che lamenti il superamento della soglia dell'usura ha anche l'onere di indicare in applicazione di quali parametri si realizzerebbe il superamento del tasso soglia denunciato, nonché di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia, la cui carenza non può essere superata mediante CTU, attenendo al profilo dell'allegazione delle circostanze poste a fondamento della domanda>> (Trib.
Modena -Ramacciotti- 10/5/2018, n. 824);
<La prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza che la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla Banca. A tal fine, la CTU non rappresenta un mezzo di prova e non può essere disposta dal Giudice al fine di supplire alle carenti
9 allegazioni probatorie>> (Trib. Modena -Del Borrello- 14/3/2018, n. 460; Trib.
Modena -Pagliani- 9/7/2020, n. 790).
8. Infine, parte attrice eccepisce la presenza di clausole contrattuali vessatorie. Al riguardo sono pertinenti le controdeduzioni di parte convenuta opposta. Infatti, il debitore non assolto all'onere probatorio in merito a: a) effettiva esistenza di clausole vessatorie all'interno del contratto di finanziamento;
b) esatta loro individuazione;
c) sussistenza di significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto a carico delle parti.
Non è, quindi, possibile intendere su quali basi si fonda l'eccezione di vessatorietà. Inoltre, l'eccezione è comunque infondata nel merito non essendo rinvenibili nel contratto gli elementi della menzionata fattispecie: non vi è squilibrio tra le rispettive prestazioni, tantomeno significativo;
i diritti ed obblighi delle parti, tenuto conto della natura del bene, dell'oggetto del contratto e di ogni altra circostanza esistente al momento della sua conclusione, risultano tra loro bilanciati in termini di proporzionalità e corrispettività, sia giuridica che economica;
l'assetto contrattuale non prevede aggravio a carico del consumatore;
le clausole del contratto sono redatte con tecnica chiara e trasparente tale da rendere ogni prestazione e le rispettive obbligazioni immediatamente intellegibili e comprensibili, in modo tale da porre il cliente in condizione di comprendere il senso di ogni singola pattuizione.
La stessa clausola penale può essere definita vessatoria;
al riguardo questo stesso ufficio condivide l'orientamento interpretativo di legittimità: <La clausola penale (art. 1382 cc)) e la caparra penitenziale (art. 1386 cc)), con le quali le parti abbiano determinato, in via convenzionale anticipata, la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di inadempimento o recesso, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 cc e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione>> (Trib. Modena -Lucchi- 15/9/2022, n. 1042, in: www.giurisprudenza,odnese.it). Peraltro, nella specie la clausola in questione è oggetto di specifica doppia approvazione per iscritto.
10 9. Pertanto, da un lato non sono pertinenti le questioni di nullità negoziale relative a tutte le questioni indicate da parte opponente con riferimento ai contratti bancari intercorsi tra le parti, le contestazioni d'ordine sostanziale sono risultate infondate, e non sono provate le questioni di fatto sull'inesattezza dei conteggi del dovuto;
d'altro lato, in questo caso il credito deriva, matematicamente, dall'esistenza di insoluti in riferimento alle somme mutuate dalla banca, ed è calcolabile e riscontrabile sulla base della documentazione prodotta.
Documentazione che non è contestata -se non ai fini e nei termini già esaminati- da parte attrice opponente.
10. A fronte, quindi, della prova documentale fornita dall'attore sostanziale del proprio credito, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto; l'opposizione appare quindi esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento e va respinta in quanto infondata.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione -per il valore dichiarato a complessità bassa, importi medi- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° 450 del Parte_1
15/2/2023 del Tribunale di Modena e per l'effetto conferma il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a . Parte_1 Controparte_1 le spese processuali che liquida nella misura di complessivi € 1469,70, di cui € CP_2
191,70 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 14/1/2025 con pubblica lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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