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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/07/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 15/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3644 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. , (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Fonti, nonché (c.f. Parte_7
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmela Fonti e C.F._7
Antonio Pelle, elettivamente domiciliati in Locri (RC) via Matteotti n. 99 ricorrenti
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo, con la quale è elettivamente domiciliata in via S. Anna II Controparte_1
Tronco resistente 2
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2023, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, hanno esposto:
- che lavorano alle dipendenze dell' Controparte_1
, in virtù di un rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL 2016-
[...]
2018 – Area Sanità, sottoscritto in data 19 dicembre 2019;
- che, tuttavia, l non ha Controparte_1
ottemperato alle disposizioni previste dal CCNL, omettendo la corresponsione di alcune voci economiche, nonostante le reiterate richieste;
-che, in particolare, pur avendo svolto dei turni di guardia festiva – riscontrabili nelle buste paga –non hanno ricevuto l'integrale corresponsione economica prevista dal contratto collettivo applicabile;
– che, nello specifico, a fronte della retribuzione prevista dal combinato disposto degli articoli 26, comma 5, e 98, comma 2, del CCNL di riferimento – i quali stabiliscono un importo complessivo di € 117,82 (di cui € 100,00 ai sensi dell'art. 26 e € 17,82 ai sensi dell'art. 98) per ciascun turno intero di guardia festiva, e di € 58,91 (€ 50,00 + € 8,91) per ciascun turno ridotto - l'
[...]
ha provveduto esclusivamente alla corresponsione dell'indennità CP_1
prevista dall'art. 98, omettendo integralmente il pagamento di quanto previsto dall'art. 26, comma 5;
- che hanno richiesto al datore di lavoro l'integrazione delle spettanze retributive non corrisposte relative al periodo compreso tra gennaio 2020 e il 31 luglio 2023;
- che, tuttavia, le richieste di pagamento non sono state prese in considerazione dall'Azienda resistente;
- che i cedolini paga rappresentano prova piena dei dati in essi riportati nei confronti del datore di lavoro;
3
- che hanno diritto ad ottenere la corresponsione delle somme loro spettanti, in applicazione del contratto collettivo richiamato, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito mensile fino all'integrale pagamento.
Alla luce di quanto esposto, hanno formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso dichiarando il diritto dei lavoratori ricorrenti al pagamento della corretta indennità risultante come quantificata dal combinato disposto degli articoli 98 e 25 c5 dal Contratto Collettivo
Nazionale L 2016-2018 Area Sanità – di categoria- sottoscritto in data
19/12/2019 e per l'effetto - condannare la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla corresponsione in favore di ciascuno dei ricorrenti, dal rateo di gennaio 2020 dovuta fino alla data del presente ricorso compresa, ad oggi quantificate (fino al mese di luglio compreso, in busta paga settembre 2023), rispettivamente in: € 12.000,00 dovuta a MARIA matricola Parte_8
n. 112565; € 7.150,00 dovuta a dott.ssa matricola n. 122447; Pt_6 Pt_6
€ 14.450,00 dovuta a dott. matricola n. 112403; € Parte_5 Pt_5
13.100,00 dovuta a dott.ssa matricola n.112399; € Pt_4 Parte_4
12.900,00 dovuta a dott. matricola n. 112456; € Pt_9 Pt_3
15.600,00 dovuta a dott.ssa matricola n. 112501; € 15.900,00 Pt_1 Pt_1
dovuta a dott. matricola n. 112567; o di quella maggiore Pt_2 Pt_2
o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione, ex art.429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. - Ordinare l'esatto adempimento contrattuale con pagamento della somma a titolo della predetta indennità per come scaturente dall'applicazione degli articoli 26 c 5 e 98 c2 del CNNL che prevedono un totale € 117,82 per ciascun turno intero di guardia festiva ed €
58,91 per ciascun turno ridotto di guardia festivo, fino all'effettivo soddisfo;
- 4
Ordinare ulteriormente l'adeguamento in costanza di rapporto di lavoro;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfetario e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l
[...]
, deducendo unicamente di essere disponibile alla conciliazione Controparte_2
della controversia in esame.
Con provvedimento del 10/09/2024, questo giudicante ha fissato l'udienza del 21/01/2025, per tentare la conciliazione tra le parti.
All'udienza del 21/07/2025, nessuno è comparso per l'azienda resistente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova premettere che la parte resistente, nella sua veste di datore di lavoro, non ha apprestato alcuna difesa, deducendo unicamente, nella memoria di costituzione, di essere disposta ad addivenire ad una conciliazione, senza prendere posizione sulle pretese azionate dai ricorrenti.
Pertanto, già ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in difetto di qualsivoglia contestazione, la pretesa azionata può dirsi fondata, sia nell'an che nel quantum.
Inoltre, i ricorrenti hanno allegato di essere dipendenti dell'azienda sanitaria resistente, come si evince anche dai cedolini paga allegati, in virtù di contratti a tempo indeterminato e di aver effettuato, nello svolgimento dell'attività lavorativa, turni di guardie festive.
Il rapporto di lavoro in questione è disciplinato dal CCNL 2016-2018, area sanità, sottoscritto in data 19/12/2019 e il contrasto tra le parti (inesistente in ragione delle mancate difese dell'azienda resistente) verte sulla corretta applicazione del medesimo il quale, all'art. 26, con riferimento ai servizi di guardia, stabilisce che: “
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la 5
continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di competenza della presente area dirigenziale nonché dell'art. 6 bis, comma 2 (Organismo paritetico), mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; la guardia di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro.
È fatto salvo quanto previsto dal presente C.C.N.L. in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria). Di regola, sono programmabili non più di 5 servizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. Le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 del
C.C.N.L. 3 novembre 2005 dell'!rea IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità operativa.
5. La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in azienda o ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 115, comma 2 -bis (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è stabilita in euro 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in euro 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso, che è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L., comprende ed assorbe l'indennità prevista dall'art. 98, comma 1, (Indennità per servizio 6
notturno e festivo) che pertanto non compete per i soli turni di guardia.
Qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per
l'intero turno di guardia notturno e/o festivo prestato fuori dell'orario di lavoro, non si db luogo all'erogazione del suddetto compenso. Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente.
6. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all'allegato 1 del C.C.N.L. del 5 luglio 2006 dell'!rea IV e
III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
Resta fermo che la prestazione di turni di guardia notturna fuori dell'orario di lavoro dovrà avvenire nel rispetto, tra l'altro, della normativa vigente in materia di riposo giornaliero di cui in particolare al decreto legislativo n. 66/2003 e successive modifiche ed integrazioni”.
Orbene, dalla lettura della norma in parola, si evince in maniera inequivocabile che le guardie festive, alla pari delle guardie notturne, sono remunerate nella misura di € 100,00 per ogni turno di guardia (notturno o festivo) in orario o fuori dall'orario di lavoro e € 120,00 per i medesimi turni svolti in pronto soccorso.
Pertanto, gli odierni ricorrenti invocano la corretta applicazione del
CCNL, in quanto, come si evince dalla consultazione delle buste paga, l'azienda risulta aver riconosciuto ai dirigenti medici un'indennità di € 100,00 per ogni turno notturno, conformemente a quanto previsto dal CCNL mentre, con riferimento ai turni di guardia festivi, ha riconosciuto soltanto l'indennità di turno pari a € 17,82, prevista dall'art. 98 comma 2 del CCNL, che invece avrebbe dovuto essere cumulata con la remunerazione prevista dall'art. 26 comma 5 del CCNL.
A sostegno della propria pretesa, i ricorrenti allegano i turni effettuati, mediante la produzione delle buste paga, che costituiscono documento ufficiale 7
rilasciato dal datore di lavoro e la remunerazione in concreto versata dall'azienda. Contr Con riferimento al conteggio delle somme spettanti, l non ha mosso nessuna contestazione e, dunque, lo stesso può essere accreditato nel presente giudizio, in quanto coerente con la corretta applicazione dell'art. 26.
Pertanto, il ricorso va accolto con riferimento a tutti i ricorrenti, con condanna dell'azienda resistente a corrispondere la somma di € 12.000,00 alla dott.ssa la somma di € 7.150,00 alla dott.ssa , la Parte_7 Parte_6
somma di € 14.450,00 al dott. , la somma di € 13.100,00 alla Parte_5
dott.ssa , la somma di € 12.900,00 al dott. Parte_4 Parte_3
la somma di € 15.600,00 alla dott.ssa la somma di € 15.900,00 al Parte_1
dott. Parte_2
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell . Controparte_2
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e delle limitate difese spiegate dall'azienda resistente, considerando che le difese svolte in ricorso sono state le medesime in favore di tutte le ricorrenti e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , Parte_7 Parte_6 Parte_5
,
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_1 Pt_2
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
- Accoglie il ricorso, accertando il diritto dei ricorrenti Parte_7
, , Parte_6 Parte_5 Parte_4 Pt_3
all'adeguamento
[...] Parte_1 Parte_2
retributivo per le presenze di servizio dei turni di guardia festivi svolti da gennaio 2020 fino al mese di luglio 2023; 8
- Per l'effetto condanna l , in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., a corrispondere la somma di € 12.000,00 alla dott.ssa la somma di € 7.150,00 alla dott.ssa Parte_7
, la somma di € 14.450,00 al dott. , la Parte_6 Parte_5
somma di € 13.100,00 alla dott.ssa , la somma Parte_4
di € 12.900,00 al dott. la somma di € 15.600,00 alla Parte_3
dott.ssa la somma di € 15.900,00 al dott. Parte_1 Pt_2
[...]
- Condanna l in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, che liquida in €
5360,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 15/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 15/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3644 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. , (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Fonti, nonché (c.f. Parte_7
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmela Fonti e C.F._7
Antonio Pelle, elettivamente domiciliati in Locri (RC) via Matteotti n. 99 ricorrenti
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo, con la quale è elettivamente domiciliata in via S. Anna II Controparte_1
Tronco resistente 2
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2023, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, hanno esposto:
- che lavorano alle dipendenze dell' Controparte_1
, in virtù di un rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL 2016-
[...]
2018 – Area Sanità, sottoscritto in data 19 dicembre 2019;
- che, tuttavia, l non ha Controparte_1
ottemperato alle disposizioni previste dal CCNL, omettendo la corresponsione di alcune voci economiche, nonostante le reiterate richieste;
-che, in particolare, pur avendo svolto dei turni di guardia festiva – riscontrabili nelle buste paga –non hanno ricevuto l'integrale corresponsione economica prevista dal contratto collettivo applicabile;
– che, nello specifico, a fronte della retribuzione prevista dal combinato disposto degli articoli 26, comma 5, e 98, comma 2, del CCNL di riferimento – i quali stabiliscono un importo complessivo di € 117,82 (di cui € 100,00 ai sensi dell'art. 26 e € 17,82 ai sensi dell'art. 98) per ciascun turno intero di guardia festiva, e di € 58,91 (€ 50,00 + € 8,91) per ciascun turno ridotto - l'
[...]
ha provveduto esclusivamente alla corresponsione dell'indennità CP_1
prevista dall'art. 98, omettendo integralmente il pagamento di quanto previsto dall'art. 26, comma 5;
- che hanno richiesto al datore di lavoro l'integrazione delle spettanze retributive non corrisposte relative al periodo compreso tra gennaio 2020 e il 31 luglio 2023;
- che, tuttavia, le richieste di pagamento non sono state prese in considerazione dall'Azienda resistente;
- che i cedolini paga rappresentano prova piena dei dati in essi riportati nei confronti del datore di lavoro;
3
- che hanno diritto ad ottenere la corresponsione delle somme loro spettanti, in applicazione del contratto collettivo richiamato, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito mensile fino all'integrale pagamento.
Alla luce di quanto esposto, hanno formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso dichiarando il diritto dei lavoratori ricorrenti al pagamento della corretta indennità risultante come quantificata dal combinato disposto degli articoli 98 e 25 c5 dal Contratto Collettivo
Nazionale L 2016-2018 Area Sanità – di categoria- sottoscritto in data
19/12/2019 e per l'effetto - condannare la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla corresponsione in favore di ciascuno dei ricorrenti, dal rateo di gennaio 2020 dovuta fino alla data del presente ricorso compresa, ad oggi quantificate (fino al mese di luglio compreso, in busta paga settembre 2023), rispettivamente in: € 12.000,00 dovuta a MARIA matricola Parte_8
n. 112565; € 7.150,00 dovuta a dott.ssa matricola n. 122447; Pt_6 Pt_6
€ 14.450,00 dovuta a dott. matricola n. 112403; € Parte_5 Pt_5
13.100,00 dovuta a dott.ssa matricola n.112399; € Pt_4 Parte_4
12.900,00 dovuta a dott. matricola n. 112456; € Pt_9 Pt_3
15.600,00 dovuta a dott.ssa matricola n. 112501; € 15.900,00 Pt_1 Pt_1
dovuta a dott. matricola n. 112567; o di quella maggiore Pt_2 Pt_2
o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione, ex art.429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. - Ordinare l'esatto adempimento contrattuale con pagamento della somma a titolo della predetta indennità per come scaturente dall'applicazione degli articoli 26 c 5 e 98 c2 del CNNL che prevedono un totale € 117,82 per ciascun turno intero di guardia festiva ed €
58,91 per ciascun turno ridotto di guardia festivo, fino all'effettivo soddisfo;
- 4
Ordinare ulteriormente l'adeguamento in costanza di rapporto di lavoro;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfetario e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l
[...]
, deducendo unicamente di essere disponibile alla conciliazione Controparte_2
della controversia in esame.
Con provvedimento del 10/09/2024, questo giudicante ha fissato l'udienza del 21/01/2025, per tentare la conciliazione tra le parti.
All'udienza del 21/07/2025, nessuno è comparso per l'azienda resistente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova premettere che la parte resistente, nella sua veste di datore di lavoro, non ha apprestato alcuna difesa, deducendo unicamente, nella memoria di costituzione, di essere disposta ad addivenire ad una conciliazione, senza prendere posizione sulle pretese azionate dai ricorrenti.
Pertanto, già ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in difetto di qualsivoglia contestazione, la pretesa azionata può dirsi fondata, sia nell'an che nel quantum.
Inoltre, i ricorrenti hanno allegato di essere dipendenti dell'azienda sanitaria resistente, come si evince anche dai cedolini paga allegati, in virtù di contratti a tempo indeterminato e di aver effettuato, nello svolgimento dell'attività lavorativa, turni di guardie festive.
Il rapporto di lavoro in questione è disciplinato dal CCNL 2016-2018, area sanità, sottoscritto in data 19/12/2019 e il contrasto tra le parti (inesistente in ragione delle mancate difese dell'azienda resistente) verte sulla corretta applicazione del medesimo il quale, all'art. 26, con riferimento ai servizi di guardia, stabilisce che: “
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la 5
continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di competenza della presente area dirigenziale nonché dell'art. 6 bis, comma 2 (Organismo paritetico), mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; la guardia di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro.
È fatto salvo quanto previsto dal presente C.C.N.L. in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria). Di regola, sono programmabili non più di 5 servizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. Le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 del
C.C.N.L. 3 novembre 2005 dell'!rea IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità operativa.
5. La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in azienda o ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 115, comma 2 -bis (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è stabilita in euro 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in euro 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso, che è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L., comprende ed assorbe l'indennità prevista dall'art. 98, comma 1, (Indennità per servizio 6
notturno e festivo) che pertanto non compete per i soli turni di guardia.
Qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per
l'intero turno di guardia notturno e/o festivo prestato fuori dell'orario di lavoro, non si db luogo all'erogazione del suddetto compenso. Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente.
6. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all'allegato 1 del C.C.N.L. del 5 luglio 2006 dell'!rea IV e
III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
Resta fermo che la prestazione di turni di guardia notturna fuori dell'orario di lavoro dovrà avvenire nel rispetto, tra l'altro, della normativa vigente in materia di riposo giornaliero di cui in particolare al decreto legislativo n. 66/2003 e successive modifiche ed integrazioni”.
Orbene, dalla lettura della norma in parola, si evince in maniera inequivocabile che le guardie festive, alla pari delle guardie notturne, sono remunerate nella misura di € 100,00 per ogni turno di guardia (notturno o festivo) in orario o fuori dall'orario di lavoro e € 120,00 per i medesimi turni svolti in pronto soccorso.
Pertanto, gli odierni ricorrenti invocano la corretta applicazione del
CCNL, in quanto, come si evince dalla consultazione delle buste paga, l'azienda risulta aver riconosciuto ai dirigenti medici un'indennità di € 100,00 per ogni turno notturno, conformemente a quanto previsto dal CCNL mentre, con riferimento ai turni di guardia festivi, ha riconosciuto soltanto l'indennità di turno pari a € 17,82, prevista dall'art. 98 comma 2 del CCNL, che invece avrebbe dovuto essere cumulata con la remunerazione prevista dall'art. 26 comma 5 del CCNL.
A sostegno della propria pretesa, i ricorrenti allegano i turni effettuati, mediante la produzione delle buste paga, che costituiscono documento ufficiale 7
rilasciato dal datore di lavoro e la remunerazione in concreto versata dall'azienda. Contr Con riferimento al conteggio delle somme spettanti, l non ha mosso nessuna contestazione e, dunque, lo stesso può essere accreditato nel presente giudizio, in quanto coerente con la corretta applicazione dell'art. 26.
Pertanto, il ricorso va accolto con riferimento a tutti i ricorrenti, con condanna dell'azienda resistente a corrispondere la somma di € 12.000,00 alla dott.ssa la somma di € 7.150,00 alla dott.ssa , la Parte_7 Parte_6
somma di € 14.450,00 al dott. , la somma di € 13.100,00 alla Parte_5
dott.ssa , la somma di € 12.900,00 al dott. Parte_4 Parte_3
la somma di € 15.600,00 alla dott.ssa la somma di € 15.900,00 al Parte_1
dott. Parte_2
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell . Controparte_2
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e delle limitate difese spiegate dall'azienda resistente, considerando che le difese svolte in ricorso sono state le medesime in favore di tutte le ricorrenti e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , Parte_7 Parte_6 Parte_5
,
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_1 Pt_2
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
- Accoglie il ricorso, accertando il diritto dei ricorrenti Parte_7
, , Parte_6 Parte_5 Parte_4 Pt_3
all'adeguamento
[...] Parte_1 Parte_2
retributivo per le presenze di servizio dei turni di guardia festivi svolti da gennaio 2020 fino al mese di luglio 2023; 8
- Per l'effetto condanna l , in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., a corrispondere la somma di € 12.000,00 alla dott.ssa la somma di € 7.150,00 alla dott.ssa Parte_7
, la somma di € 14.450,00 al dott. , la Parte_6 Parte_5
somma di € 13.100,00 alla dott.ssa , la somma Parte_4
di € 12.900,00 al dott. la somma di € 15.600,00 alla Parte_3
dott.ssa la somma di € 15.900,00 al dott. Parte_1 Pt_2
[...]
- Condanna l in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, che liquida in €
5360,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 15/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci