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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1027/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 11.3.2025, alle ore 12:17, innanzi alla dott.ssa Cristina Bandiera, sono comparsi: per , l'avv. GOBBATO MARCO;
Parte_1 per , l'avv. FAVARON GIUSEPPE. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il difensore di parte ricorrente si riporta alle conclusioni dell'atto introduttivo dell'1.3.2024 insistendo per l'accoglimento del ricorso in appello. Si riporta alla propria comparsa conclusionale circa l'ordinanza della
Cassazione nel frattempo intervenuta, evidenziando le peculiarità del caso in esame, cui la stessa sembrerebbe comunque non riferirsi essendoci stato nel caso in esame apposito presidio di controllo della velocità. In via subordinata chiede la compensazione delle spese essendo il ricorso precedente all'intervento della Cassazione.
Il difensore di parte resistente precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e come richiamate anche nella memoria conclusionale. Rileva che la sentenza ella Cassazione è stata confermata dalla novella di modifica del codice della strada che solo ora ha equiparato omologazione e approvazione. Si riporta agli atti già depositati.
Il difensore di parte resistente contesta che la modifica del C.d.s. intervenuta abbia equiparato approvazione e omologazione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
***
Alle ore 18:00 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1027/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Cristina Bandiera ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1027/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. GOBBATO MARCO
- appellante- contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
Con l'avv. FAVARON GIUSEPPE
- appellato -
In punto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
− Con ricorso in appello depositato l'1.3.2024, il in persona del Sindaco e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, agiva per ottenere la riforma della sentenza n. 944/2023 del Giudice di Pace di Treviso, emessa in data 19.9.2023 a definizione del procedimento n. 3572/2023 R.G., con cui il
Giudice accoglieva il ricorso di e per l'effetto annullava il provvedimento opposto, Controparte_1 compensando tra le parti le spese di lite.
Allegava:
- che in data 29.4.2023 alle ore 12:34 il motociclo tg. FB87722 di propria titolarità, transitava lungo la
SP 34 km 2+II con direzione Pievfe di Soligo alla velocità di Km/h 107, a fronte di limite massimo di velocità di Km/h 50;
2 - che la velocità del veicolo veniva rilevata dall'apparecchiatura di rilevamento in postazione fissa denominata Eltraff Velomatic 512D, matricola 3771 utilizzata in postazione di controllo temporanea, direttamente presidiata e gestita in loco dagli organi di Polizia Locale e nella loro disponibilità;
- che, calcolata la tolleranza stabilita normativamente nella misura del 5% del totale (con un minimo regolamentare applicato pari a Km/h 5), la velocità mantenuta dal veicolo nel rilevamento effettuato veniva quindi accertata in Km/h 102, superiore di Km/h 52 rispetto al limite di velocità stabilito in
50 Km/h per il tratto di strada in questione, pure correttamente risultante dalla segnaletica apposta in loco;
- che veniva quindi formato dalla Polizia Locale del Comune di il verbale n. 99/X/23 Pt_1 notificato in data 16.5.2023 con cui veniva applicata all'odierno appellato, la sanzione amministrativa di cui all'art. 142, comma 9, C.d.S. (eccesso di velocità di oltre 40 Km/h ma non oltre 60 Km/h il limite massimo);
- che il verbale veniva opposto da con ricorso del 6.6.2023 a seguito del quale veniva CP_1 instaurato procedimento avanti al G.d.P. conclusosi con sentenza di accoglimento pronunciata all'udienza del 25.7.2023 e depositata il 19.9.2023.
− Avverso la sentenza n. 944/2023 del Giudice di Pace di Treviso, il proponeva appello Parte_1 per i seguenti MOTIVI:
i) erroneità e/o illogicità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell'art. 142 C.d.S. in connessione con altre norme, anche regolamentari e tecniche, per aver il G.d.P. accolto l'opposizione solo considerando l'art. 142, comma 6, C.d.S. e ritenendo l'apparecchio solo approvato e non omologato, senza considerare trattarsi di due procedure totalmente equiparate sotto il profilo sostanziale e funzionale dal Regolamento di attuazione del Codice della strada;
ii) erroneità e/o illogicità della sentenza per violazione ed errata applicazione di costanti principi giurisprudenziali;
iii) mancato corretto bilanciamento del principio della salvaguardia della sicurezza stradale e della incolumità pubblica con quello della garanzia del diritto di difesa.
Chiedeva, quindi, la totale riforma della sentenza di primo grado con rigetto dell'opposizione proposta da avverso il verbale n. 99/X/23 del 10/05/2023 elevato dalla Polizia Locale del Comune di CP_1
e per l'effetto da confermarsi integralmente. Pt_1
− Si costituiva il 28.8.2024 allegando di aver proposto opposizione al verbale di Controparte_1 accertamento per tre profili di illegittimità: la mancata omologazione dello strumento accertativo (unico motivo esaminato perché accolto e ritenuto assorbente), il difetto di precisa indicazione del luogo della intervenuta infrazione e l'incerta causale della mancata contestazione immediata. 3 Chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
− Il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza odierna.
***
− I tre motivi di ricorso proposti da parte appellante possono essere congiuntamente esaminati e risultano infondati con conseguente rigetto del ricorso.
− Nel caso di specie, la velocità del veicolo veniva rilevata da apparecchiatura di rilevamento in postazione fissa denominata ELTRAFF VELOMATIC 512D, matricola n. 3771, utilizzata in postazione di controllo temporanea, direttamente presidiata e gestita in loco dagli organi di Polizia Locale e nella loro disponibilità.
− È pacifico tra le parti che tale strumento sia stato approvato e non omologato (all. 2, doc. D appellante).
− L'art. 142 comma 6 del Codice della Strada prevede che “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate… come precisato dal regolamento”.
Non viene specificato però dalla norma in che cosa consista l'omologa, aspetto rispetto alla quale viene fatto rinvio alle norme regolamentari.
Anche l'art. 45, comma 6, C.d.S. rinvia al Regolamento di attuazione del codice per l'individuazione de
“i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti”.
− Il Codice della strada, quindi, richiama espressamente il regolamento quale fonte per stabilire quali apparecchiature siano soggette ad approvazione e quali ad omologazione, nonché le relative modalità e procedure.
È necessario quindi esaminare il contenuto delle norme regolamentari.
− Il D.P.R. 495 del 1992, all'art. 192, disciplina l'omologazione e l'approvazione specificando al comma 2 che l'omologazione consegue all'accertamento della rispondenza e dell'efficacia dell'oggetto alle prescrizioni stabilite dal regolamento e - al comma tre - che se la richiesta riguarda elementi per cui il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il prototipo è
“approvato”, seguendo per quanto possibile la procedura di cui al comma 2.
− Il comma 4 specifica che sia all'approvazione che all'omologazione consegue l'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione del prodotto.
− È necessario quindi stabilire se sul piano giuridico l'approvazione sia equipollente alla omologazione
4 richiesta testualmente dall'art. 142, comma 6, C.d.S.
− Di recente la Corte di Cassazione prendendo posizione per la prima volta in modo esplicito sul tema
(Cass. civ. 10505 del 18.4.2024) ha ritenuto dirimente proprio il fatto che la norma richiamata parli espressamente solo di “omologazione”, così sconfessando la precedente lettura di merito – condivisa dall'intestato Tribunale – per cui la complessiva lettura della disciplina avrebbe permesso di ritenere equipollenti le due procedure.
− A sostegno di tale lettura, la Corte di legittimità ha inoltre evidenziato che l'art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione D.P.R. n. 495/1992, che disciplina i controlli e le omologazioni, contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni ricavandone la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili.
− Infatti, il secondo comma della norma stabilisce che l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.
− Il procedimento di approvazione costituisce quindi un passaggio propedeutico e dotato di una propria autonomia al fine di procedere all'omologazione che è stata ritenuta quindi dalla Cassazione il frutto di un'attività distinta e consequenziale.
− Sussiste quindi distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al
Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
− L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.
− La sentenza di primo grado, quindi, correttamente ha ritenuto la non equipollenza tra le due procedure e l'illegittimità del provvedimento opposto in quanto basato su rilevazione posta in essere con apparecchio non omologato e quindi non conforme alla normativa.
5 ***
− Quanto alle spese di lite, pur preso atto della novità della questione (sottoposta, in modo diretto e approfondito per la prima volta all'esame della Corte di Cassazione con pronuncia intervenuta solo in data successiva al deposito del ricorso in appello), si ritiene che non sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio avendo comunque parte appellante ribadito le proprie precedenti conclusioni anche successivamente all'intervento di tale pronuncia.
L'appellante viene quindi condannato al versamento all'appellato delle spese di lite liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod. (causa di valore fino a € 1.000,00) in considerazione dell'attività effettivamente espletata.
− Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'ente appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso definitivamente pronunciando nella causa n. 1027/2024 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- rigetta l'appello proposto dal e per l'effetto conferma la sentenza n. 944/2023 Parte_2 del Giudice di Pace di Treviso;
- condanna il Comune di a rimborsare a le spese del presente grado di Parte_2 Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 450,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115.
Treviso, 11.3.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Treviso, 11.3.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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