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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 5975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5975 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, così come modificato dal d.lgs 149/2022, peer il giorno 3.7.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 20864/2023 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall'avv. D'AGO MAURIZIO , con cui elett.te Parte_1 domiciliato in Via Bartolomeo Caracciolo Carafa, 30 80136 Napoli Italia
ricorrente e
rappr. e difeso dall'avv.TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te domiciliato in P_
,
resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 10.11.2023, l'istante di cui in epigrafe chiedeva al giudice adito dichiararsi l'illegittimità dell'indebito accertato con il provvedimento notificato in data 12.3.2020 all. n.1 e, conseguenzialmente, non tenuta alla restituzione dell'importo richiesto per E. 16.795,00 quale importo percepito a titolo di indennità Naspi per il periodo 18.1.18 al 31.5.19 con vittoria delle spese di lite.
L' si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda di cui P_ chiedeva il rigetto.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
Va premesso che in subiecta materia, con recente sentenza la Corte di
Cassazione n. 21439 e la n.552/2021 ha stabilito che " nell'ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo le somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale ( pensione, indennità di mobilità
o trattamento CICS) si sottraggono alla regola della compensatio lucro cum damno e quindi non vanno sottratte dal risarcimento danni conseguente all'annullamento commisurato alle retribuzioni perdute in quanto tali somme perdono il loro titolo giustificativo con l'annullamento del licenziamento e devono pertanto essere restituite su richiesta all'ente previdenziale" e, ancora " solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall' previdenziale, essendone CP_2 venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 ( c.f.r. Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904,
Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4./2007.
E ancora, con ordinanza della Cassazione sezione lavoro Num. 22850 Anno
2022, il cui contenuto pure si condivide, in relazione a fattispecie aventi ad oggetto l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria, azionata dall' dell'indennità di disoccupazione, stante la identità di ratio P_ ed il generale richiamo contenuto nell'art. 7, comma 12, l. n. 223 del 1991 alla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, si è affermato, richiamato il R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 45, che “l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. 16/07/1968, n. 103). La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione del art. 38 Cost., comma 2 e che tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore"; nei precedenti citati si è rilevato che la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non
è incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta fatto costitutivo del diritto alla prestazione,
e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento" (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del
27/06/1980) e che solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 (v. Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass.
16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del
20/4/2007); in definitiva, se alla pronunzia non segue l'effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole,
l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo stato di disoccupazione è provocato, e giustificato, dall'atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, e deve quindi ritenersi comunque involontario.
Orbene, dalla lettura dei numerosi precedenti della Suprema Corte di cui codesto giudicante condivide l'assunto, si può arguire che il lavoratore può ottenere la restituzione della richiesta di ripetizione delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione solo se, conseguentemente alla condanna, non segue l'effettiva reintegra.
Nel caso di specie, è incontestato che la reintegra è avvenuta in data
01.12.2018, ma parte ricorrente deduce che non ha Controparte_3 provveduto al pagamento dell'indennità risarcitoria e al versamento della contribuzione assistenziale/ previdenziale disposto nella sentenza di reintegra per il periodo 07.12.2017 – 30.11.2018. Tuttavia, agli atti non vi è prova del suddetto assunto, posto che la busta baga del dicembre del 2018 non è di per sé sola prova del mancato pagamento delle retribuzioni dal gennaio del 2018, così come non può costituire una valida prova il modello 730 essendo un atto di parte, né il modello cu 2021 perché riferito ai redditi 2020.
Dal suo canto, contrariamente all'assunto attoreo, l' ha provato attraverso P_
l'estratto contributivo depositato in atti che, in realtà, risultano versati i contributi sulla somma percepita a titolo di retribuzione pari ad euro 22.700 per l'intero anno 2018 .
Pertanto, non essendovi ulteriori contestazioni in merito al quantum della pretesa vantata dall' per il periodo per cui è causa, e non essendo stato P_ peraltro contestato specificamente l'estratto contributivo, né essendovi prova contraria, la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite, tenuto conto della qualità delle parti, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 17/07/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, così come modificato dal d.lgs 149/2022, peer il giorno 3.7.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 20864/2023 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall'avv. D'AGO MAURIZIO , con cui elett.te Parte_1 domiciliato in Via Bartolomeo Caracciolo Carafa, 30 80136 Napoli Italia
ricorrente e
rappr. e difeso dall'avv.TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te domiciliato in P_
,
resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 10.11.2023, l'istante di cui in epigrafe chiedeva al giudice adito dichiararsi l'illegittimità dell'indebito accertato con il provvedimento notificato in data 12.3.2020 all. n.1 e, conseguenzialmente, non tenuta alla restituzione dell'importo richiesto per E. 16.795,00 quale importo percepito a titolo di indennità Naspi per il periodo 18.1.18 al 31.5.19 con vittoria delle spese di lite.
L' si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda di cui P_ chiedeva il rigetto.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
Va premesso che in subiecta materia, con recente sentenza la Corte di
Cassazione n. 21439 e la n.552/2021 ha stabilito che " nell'ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo le somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale ( pensione, indennità di mobilità
o trattamento CICS) si sottraggono alla regola della compensatio lucro cum damno e quindi non vanno sottratte dal risarcimento danni conseguente all'annullamento commisurato alle retribuzioni perdute in quanto tali somme perdono il loro titolo giustificativo con l'annullamento del licenziamento e devono pertanto essere restituite su richiesta all'ente previdenziale" e, ancora " solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall' previdenziale, essendone CP_2 venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 ( c.f.r. Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904,
Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4./2007.
E ancora, con ordinanza della Cassazione sezione lavoro Num. 22850 Anno
2022, il cui contenuto pure si condivide, in relazione a fattispecie aventi ad oggetto l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria, azionata dall' dell'indennità di disoccupazione, stante la identità di ratio P_ ed il generale richiamo contenuto nell'art. 7, comma 12, l. n. 223 del 1991 alla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, si è affermato, richiamato il R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 45, che “l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. 16/07/1968, n. 103). La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione del art. 38 Cost., comma 2 e che tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore"; nei precedenti citati si è rilevato che la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non
è incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta fatto costitutivo del diritto alla prestazione,
e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento" (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del
27/06/1980) e che solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 (v. Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass.
16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del
20/4/2007); in definitiva, se alla pronunzia non segue l'effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole,
l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo stato di disoccupazione è provocato, e giustificato, dall'atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, e deve quindi ritenersi comunque involontario.
Orbene, dalla lettura dei numerosi precedenti della Suprema Corte di cui codesto giudicante condivide l'assunto, si può arguire che il lavoratore può ottenere la restituzione della richiesta di ripetizione delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione solo se, conseguentemente alla condanna, non segue l'effettiva reintegra.
Nel caso di specie, è incontestato che la reintegra è avvenuta in data
01.12.2018, ma parte ricorrente deduce che non ha Controparte_3 provveduto al pagamento dell'indennità risarcitoria e al versamento della contribuzione assistenziale/ previdenziale disposto nella sentenza di reintegra per il periodo 07.12.2017 – 30.11.2018. Tuttavia, agli atti non vi è prova del suddetto assunto, posto che la busta baga del dicembre del 2018 non è di per sé sola prova del mancato pagamento delle retribuzioni dal gennaio del 2018, così come non può costituire una valida prova il modello 730 essendo un atto di parte, né il modello cu 2021 perché riferito ai redditi 2020.
Dal suo canto, contrariamente all'assunto attoreo, l' ha provato attraverso P_
l'estratto contributivo depositato in atti che, in realtà, risultano versati i contributi sulla somma percepita a titolo di retribuzione pari ad euro 22.700 per l'intero anno 2018 .
Pertanto, non essendovi ulteriori contestazioni in merito al quantum della pretesa vantata dall' per il periodo per cui è causa, e non essendo stato P_ peraltro contestato specificamente l'estratto contributivo, né essendovi prova contraria, la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite, tenuto conto della qualità delle parti, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 17/07/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo