Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 06/06/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice rel.
dott. Elisa Einaudi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 31/2025 R.G. promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1
Luigi GRANERIS e dall'Avv. Paolo GRANESIS, per procura in atti nei confronti di
, con sede in Mondovì, Via dei Beccaria n. 10, CP_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza alla società debitrice, non costituita né comparsa all'udienza; sentita la ricorrente;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
ritenuto che
, quanto al presupposto oggettivo, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità del debitore di adempiere, con mezzi normali e regolarmente, le obbligazioni assunte;
ritenuto che
tale presupposto sia riscontrabile nella fattispecie in esame e sia desumibile dalla documentazione in atti da cui emerge che: in data 09/01/2023 il legale rappresentante della società Controparte_2
sottoscrisse l'apposita scheda di iscrizione alla della Provincia di
[...] Parte_1 Pt_1
1
Nazionale di Lavoro delle Imprese Edili, nonché ad assolvere, nei confronti della predetta Pt_1
, tutti gli adempimenti previsti dal suddetto C.C.N.L., dallo Statuto e dal Regolamento
[...] dell'Ente stesso;
che la predetta società, contravvenendo a quanto disposto nell'ambito del CCNL delle Imprese Edili, dagli accordi nazionali e provinciali e dallo Statuto della Parte_1
non ha effettuato il versamento dei contributi per i mesi di settembre 2023 e nel periodo
[...] da gennaio ad agosto 2024;
ritenuto che
il mancato pagamento del credito oggetto dell'istanza, peraltro di non rilevante entità, siccome risultante dai decreti ingiuntivi n. 92/2024 e n. 366/2024, emessi dal Giudice del
Lavoro di entrambi non opposti e dichiarati esecutivi, rispettivamente, in data 29/5/2024 e Pt_1
30/1/2025, nemmeno a seguito della notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 20/2/2025, renda evidente lo stato di persistente incapacità patrimoniale della Società resistente a fare fronte in modo regolare alle proprie obbligazioni;
ritenuto che
lo stato di persistente difficoltà economica in cui si trova la debitrice è ulteriormente confermato non solo dal pignoramento mobiliare presso terzi con esito sostanzialmente negativo
(posto che la Banca individuata con la ricerca ex art. 492-bis c.p.c., ha comunicato un debito di soli € 787,85 , insufficiente persino a coprire le spese della procedura esecutiva, che pertanto non veniva coltivata), intrapreso dalla creditrice sulla scorta dell'atto di precetto per il credito in oggetto, ma altresì dalla dichiarazione di sospensione dell'attività a far data dal 31/8/2024, comunicata dalla società debitrice;
ritenuto pertanto che sussista palesemente lo stato di insolvenza della società Controparte_1 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma,
CCII, tenuto conto del credito complessivo oggetto dell'istanza, pari ad € 9.999,39, come da atto di precetto notificato il 20/2/2025, e degli ulteriori debiti scaduti e non pagati, contributivi e verso l'Erario, risultanti dalla documentazione acquisita d'ufficio, pari ad almeno € 24.287,09; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante, con sede in Mondovì, Via dei Beccaria P.IVA_1
10, avente ad oggetto “l'attività edile, la costruzione, ristrutturazione, l'acquisto e la vendita di immobili civili, …”;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Paola ELEFANTE, e Curatore il dott. Persona_1 con studio in Vicoforte, Via Collarei, n. 38;
[...]
2
ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 7 ottobre 2025, alle ore 10,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono
3 ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Così deciso in Cuneo, il 27/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paola Elefante dott. Roberta Bonaudi
4