Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria Leone, all'udienza del 26.05.2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente sentenza causa recante N.R.G. 8341 / 2024
Promossa da
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: Assegno - pensione
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 19.01.2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine del riconoscimento della 74% di invalidità civile, o percentuale superiore.
Il nominato CTU Dott. asseriva nel proprio elaborato peritale che parte ricorrente fosse Per_1 affetta da un grado di invalidità del 67%.
Con atto depositato telematicamente, parte ricorrente formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV c. c.p.c avverso le conclusioni contenute nell'elaborato peritale.
Incardinato l'odierno giudizio, si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato sia in fatto sia in diritto, non sussistendo i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il nominato CTU Dott. veniva chiamato a rendere i chiarimenti necessari. Per_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ed invero i chiarimenti forniti dal nominato consulente hanno consentito di accertare che Pt_1
può essere riconosciuta quale invalida civile nella misura del 74% (settantaquattro per
[...] cento) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
Invero, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato
Tanto, evidentemente come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono i requisiti per l'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Leone, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 CP_1
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa;
2) Condanna l' al pagamento delle spese in favore del procuratore antistatario CP_1 quantificate in Euro 1800,00 oltre iva e cap come per legge.
Taranto, 26/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone