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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/11/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2554 / 2022
Il giudice EN Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 13/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte resistente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa EN Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 13.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2554/2022
promossa da
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e C.F. , n.q. di C.F._2 Parte_3 C.F._3
eredi di rappresentati e difesi dall' avv. CARMEN BELLA, giusta Persona_1
procura in atti,
-ricorrenti-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VI IS, giusta procura in atti
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 16.09.2022, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità sopra spiegata, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentavano rituale opposizione chiedendo che al de cuius, in virtù delle patologie sofferte, venisse riconosciuto invalido nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento per poter godere di ogni beneficio normativamente previsto, sin dalla data della domanda amministrativa (26/11/2020) sino al decesso (14 gennaio 2023).Con condanna alle spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, il dott. il quale, prestava giuramento e Persona_2
accettava l'incarico conferito.
Mutato il giudicante, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla
discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Le patologie accertate nel soggetto risultano pertanto: •
Linfoma non Hodgkin B in trattamento;
• Cardiopatia ipertensiva;
• Broncopatia cronica severa in
Ossigenoterapia domiciliare;
• Adenocarcinoma prostatico già operato (in assenza di recidive) Dalla
valutazione della documentazione esistente e per le considerazioni suesposte è possibile affermare che
il soggetto alla data di presentazione della domanda e fino al decesso, NON presentasse i requisiti per
la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati,
ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione non può essere accolta.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
Pone a carico di parte ricorrente le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del giudizio, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si CP_1
liquidano in euro 2.000,00 oltre iva e cpa come per legge.
pone a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe le fasi di giudizio.
Agrigento, 13/11/2025.
IL GIUDICE
EN Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 2554 / 2022
Il giudice EN Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 13/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte resistente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa EN Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 13.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2554/2022
promossa da
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e C.F. , n.q. di C.F._2 Parte_3 C.F._3
eredi di rappresentati e difesi dall' avv. CARMEN BELLA, giusta Persona_1
procura in atti,
-ricorrenti-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VI IS, giusta procura in atti
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 16.09.2022, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità sopra spiegata, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentavano rituale opposizione chiedendo che al de cuius, in virtù delle patologie sofferte, venisse riconosciuto invalido nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento per poter godere di ogni beneficio normativamente previsto, sin dalla data della domanda amministrativa (26/11/2020) sino al decesso (14 gennaio 2023).Con condanna alle spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, il dott. il quale, prestava giuramento e Persona_2
accettava l'incarico conferito.
Mutato il giudicante, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla
discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Le patologie accertate nel soggetto risultano pertanto: •
Linfoma non Hodgkin B in trattamento;
• Cardiopatia ipertensiva;
• Broncopatia cronica severa in
Ossigenoterapia domiciliare;
• Adenocarcinoma prostatico già operato (in assenza di recidive) Dalla
valutazione della documentazione esistente e per le considerazioni suesposte è possibile affermare che
il soggetto alla data di presentazione della domanda e fino al decesso, NON presentasse i requisiti per
la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati,
ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione non può essere accolta.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
Pone a carico di parte ricorrente le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del giudizio, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si CP_1
liquidano in euro 2.000,00 oltre iva e cpa come per legge.
pone a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe le fasi di giudizio.
Agrigento, 13/11/2025.
IL GIUDICE
EN Di SA