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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/6796
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 6796/2024 promossa da:
nata a [...], Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Parte_1 Aires (NT) il 05/02/1977; nata a [...], Controparte_1 Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires (NT) il 31/08/1998;
[...]
nata a [...], Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires CP_2 (NT) il 22/05/1968; , nata a [...], Dipartimento di Tres Parte_2 Arroyos, Provincia di Buenos Aires, (NT) il 09/08/1987; , nato a Parte_3 Claromeco, Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires (NT) il 06/07/2005 tutti elettivamente domiciliati in Itri (LT), presso lo Studio dell'Avvocato Igor Ruggieri C.F.
– PEC: – Itri (LT), Via San Gennaro, 32 come C.F._1 Email_1 da procura in atti ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il Persona_1 25/06/1852 nella Fraz. Di Vargo, Comune di Stazzano (AL) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) poi emigrato in NT ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato argentino. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_3 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 12.2.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducono che:
- l'avo contraeva matrimonio con il 07/09/1889 Persona_1 Persona_2 a Borghetto di Borbera (AL) (cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro unione nasceva il 12/09/1891 a Melchor Romero, Dipartimento di La Plata, Provincia di Buenos Aires - NT, (cfr. doc. Persona_3 in atti n. 6);
- decedeva il 05/12/1944 nella città di Flores, Provincia di Buenos Aires, Persona_1 NT con il nome di (cfr. doc. in atti n. 5); Controparte_4
- contraeva matrimonio il 15/03/1919 a Las Flores, Provincia di Buenos Aires Persona_3 NT con (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione nasceva il 09/03/1920 a Las Persona_4 Flores, Provincia di Buenos Aires - NT, (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_5
- contraeva matrimonio il 01/12/1941 a Orense, Distretto di Tres Persona_5 Arroyos, Provincia di Buones Aires - NT con (cfr. doc. in atti n. 10) e della Persona_6 loro unione nasceva il 01/04/1942 a Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT
[...]
(cfr. doc. in atti n. 12); Persona_7
- contraeva matrimonio il 26/01/1968 a Tres Arroyos, Dipartimento di Persona_7
Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT con (cfr. doc. in atti Controparte_5 n. 13) e dall'unione nascevano le due ricorrenti, il 22/05/1968 a Tres Persona_8 Arroyos, Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT (cfr. doc. in atti n. 13) e il 05/02/1977 a Tres Arroyos, Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Pt_1 Persona_9 Buenos Aires, NT (cfr. doc. in atti n. 20);
- contraeva matrimonio il 05/03/1987 a Tres Arroyos, Dipartimento Persona_8 di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT con (cfr. doc. in atti n. 16) Persona_10 e dall'unione nasceva la ricorrente il 09/08/1987 Tres Arroyos, Dipartimento Parte_2 di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT (cfr. doc. in atti n. 17);
- e divorziavano il 13.08.1993, in virtù di Controparte_2 Persona_10 sentenza del Tribunale di Primo Grado Civile e Commerciale N. 2 di Tres Arroyos, Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT (cfr. doc. in atti n. 18);
- intraprendeva una relazione con e dalla Controparte_2 Persona_11 stessa nasceva il ricorrente il 06/07/2005 a Tres Arroyos, Dipartimento di Parte_3 Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT (cfr. doc. in atti n. 19);
- intraprendeva una relazione con AL OR dalla quale nasceva Pt_1 Persona_9 la ricorrente il 31/08/1998 a Tres Arroyos, Dipartimento di Persona_12 Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT (cfr. doc. in atti n. 22);
- contraeva matrimonio il 25/01/2002, a Tres Arroyos, Dipartimento di Persona_13 Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT, con AL OR (cfr. doc. in atti n. 21). Sulla base di queste premesse le ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La domanda formulata dal ricorrente è fondata e merita di essere accolta. Nel merito, va osservato che, dalla documentazione agli atti, tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano, sig. cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 1) non è Persona_1 stato naturalizzato cittadino argentino né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti n. 3) e, pertanto, trasmetteva la cittadinanza italiana al figlio (cfr. Persona_3 doc, in atti n. 6) il quale a sua volta la trasmetteva alla figlia (cfr. doc. in Persona_5 atti n. 9). L'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza, e l'art. 10 della stessa Legge prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, concretizzando così una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, in violazione dei principi di uguaglianza sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione. Con sentenza n. 87/1975 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 co. 3 della L. n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna, indipendentemente dalla volontà della stessa, solo per matrimonio o per altro criterio senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà dell'interessata di rinunciarvi e con sentenza n. 30/1983 la stessa Corte dichiarava, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della L. n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre italiana. Sulla scorta dell'intervento della Corte Costituzionale, il legislatore, dapprima con la L. n. 123/1983 (art. 5) e poi con la L. n. 91/1992 (art. 1, lettera a), sanciva l'equiparazione tra uomo e donna in materia di trasmissione della cittadinanza confermando il principio dello ius sanguinis, per cui è cittadino italiano per nascita il figlio/a di genitori cittadini. Il , tuttavia, riconosce la cittadinanza italiana iure sanguinis solo ai Controparte_3 discendenti di madre italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1 gennaio 1948) a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che, con Sentenza n. 4466/2009, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la cittadinanza iure sanguinis anche ai discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, anche da donna italiana coniugata con cittadino straniero e privata, di conseguenza, della cittadinanza italiana a causa del matrimonio, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino che al figlio sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria. Orbene, nel vigore della Legge n. 555/1912 che riprendeva il Codice del 1865, la predetta sig.ra perdeva la cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio Persona_5 verosimilmente con un cittadino argentino anteriormente al 1 gennaio 1948 (cfr. doc. in atti n. 10). Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale e, pertanto, il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. Ne consegue che, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sopra indicato, questo Giudice ritiene che la cittadinanza della sig.ra perduta dalla stessa a causa di una norma illegittima e non per Persona_5 propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione ai suoi discendenti, ivi inclusi gli odierni ricorrenti (cfr. all.ti 7, 10, 13 e 14). E' dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. In proposito il Tribunale osserva che il capostipite era nato prima Persona_1 dell'unificazione del Regno d'Italia e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 1), Persona_1 ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia. Sussiste altresì l'interesse del ricorrente ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna, circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983). Sul punto il Tribunale osserva che la Corte di Cassazione a SS. UU. con sentenza n. 4466/2009 ha affermato che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente e che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità all'entrata in vigore della Costituzione, non impedisce il riconoscimento di status di cittadino al figlio di donna italiana nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione la trasmissione dello status di cittadino che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. Le Sezioni Unite hanno altresì stabilito che deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 e che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio, come nel caso di specie. Nel merito, giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti ( con quello che ha assunto in NT (Juan/Luis) l'identità della persona in Persona_1 questione, in ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di matrimonio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56- Controparte_6 6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre Controparte_6 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale. Peraltro, nel caso di specie vi è in atti attestazione emessa dall'Autorità Giudiziaria della Provincia di Buenos Aires che ha stabilito come e siano la stessa Persona_1 Persona_3 Persona_14 Controparte_7 persona (cfr. doc. in atti n. 4). Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3 Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata a [...], Parte_1 Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires (NT) il 05/02/1977,
[...]
nata a [...], Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Controparte_1
Aires (NT) il 31/08/1998, nata a [...], Dipartimento Controparte_2 di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires (NT) il 22/05/1968, , nata Parte_2 a Tres Arroyos, Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, (NT) il 09/08/1987,
, nato a [...], Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Parte_3 Aires (NT) il 06/07/2005, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino, 12.3.2025
Il giudice
Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 6796/2024 promossa da:
nata a [...], Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Parte_1 Aires (NT) il 05/02/1977; nata a [...], Controparte_1 Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires (NT) il 31/08/1998;
[...]
nata a [...], Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires CP_2 (NT) il 22/05/1968; , nata a [...], Dipartimento di Tres Parte_2 Arroyos, Provincia di Buenos Aires, (NT) il 09/08/1987; , nato a Parte_3 Claromeco, Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires (NT) il 06/07/2005 tutti elettivamente domiciliati in Itri (LT), presso lo Studio dell'Avvocato Igor Ruggieri C.F.
– PEC: – Itri (LT), Via San Gennaro, 32 come C.F._1 Email_1 da procura in atti ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il Persona_1 25/06/1852 nella Fraz. Di Vargo, Comune di Stazzano (AL) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) poi emigrato in NT ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato argentino. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_3 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 12.2.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducono che:
- l'avo contraeva matrimonio con il 07/09/1889 Persona_1 Persona_2 a Borghetto di Borbera (AL) (cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro unione nasceva il 12/09/1891 a Melchor Romero, Dipartimento di La Plata, Provincia di Buenos Aires - NT, (cfr. doc. Persona_3 in atti n. 6);
- decedeva il 05/12/1944 nella città di Flores, Provincia di Buenos Aires, Persona_1 NT con il nome di (cfr. doc. in atti n. 5); Controparte_4
- contraeva matrimonio il 15/03/1919 a Las Flores, Provincia di Buenos Aires Persona_3 NT con (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione nasceva il 09/03/1920 a Las Persona_4 Flores, Provincia di Buenos Aires - NT, (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_5
- contraeva matrimonio il 01/12/1941 a Orense, Distretto di Tres Persona_5 Arroyos, Provincia di Buones Aires - NT con (cfr. doc. in atti n. 10) e della Persona_6 loro unione nasceva il 01/04/1942 a Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT
[...]
(cfr. doc. in atti n. 12); Persona_7
- contraeva matrimonio il 26/01/1968 a Tres Arroyos, Dipartimento di Persona_7
Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT con (cfr. doc. in atti Controparte_5 n. 13) e dall'unione nascevano le due ricorrenti, il 22/05/1968 a Tres Persona_8 Arroyos, Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT (cfr. doc. in atti n. 13) e il 05/02/1977 a Tres Arroyos, Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Pt_1 Persona_9 Buenos Aires, NT (cfr. doc. in atti n. 20);
- contraeva matrimonio il 05/03/1987 a Tres Arroyos, Dipartimento Persona_8 di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT con (cfr. doc. in atti n. 16) Persona_10 e dall'unione nasceva la ricorrente il 09/08/1987 Tres Arroyos, Dipartimento Parte_2 di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT (cfr. doc. in atti n. 17);
- e divorziavano il 13.08.1993, in virtù di Controparte_2 Persona_10 sentenza del Tribunale di Primo Grado Civile e Commerciale N. 2 di Tres Arroyos, Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT (cfr. doc. in atti n. 18);
- intraprendeva una relazione con e dalla Controparte_2 Persona_11 stessa nasceva il ricorrente il 06/07/2005 a Tres Arroyos, Dipartimento di Parte_3 Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT (cfr. doc. in atti n. 19);
- intraprendeva una relazione con AL OR dalla quale nasceva Pt_1 Persona_9 la ricorrente il 31/08/1998 a Tres Arroyos, Dipartimento di Persona_12 Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT (cfr. doc. in atti n. 22);
- contraeva matrimonio il 25/01/2002, a Tres Arroyos, Dipartimento di Persona_13 Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, NT, con AL OR (cfr. doc. in atti n. 21). Sulla base di queste premesse le ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La domanda formulata dal ricorrente è fondata e merita di essere accolta. Nel merito, va osservato che, dalla documentazione agli atti, tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano, sig. cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 1) non è Persona_1 stato naturalizzato cittadino argentino né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti n. 3) e, pertanto, trasmetteva la cittadinanza italiana al figlio (cfr. Persona_3 doc, in atti n. 6) il quale a sua volta la trasmetteva alla figlia (cfr. doc. in Persona_5 atti n. 9). L'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza, e l'art. 10 della stessa Legge prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, concretizzando così una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, in violazione dei principi di uguaglianza sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione. Con sentenza n. 87/1975 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 co. 3 della L. n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna, indipendentemente dalla volontà della stessa, solo per matrimonio o per altro criterio senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà dell'interessata di rinunciarvi e con sentenza n. 30/1983 la stessa Corte dichiarava, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della L. n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre italiana. Sulla scorta dell'intervento della Corte Costituzionale, il legislatore, dapprima con la L. n. 123/1983 (art. 5) e poi con la L. n. 91/1992 (art. 1, lettera a), sanciva l'equiparazione tra uomo e donna in materia di trasmissione della cittadinanza confermando il principio dello ius sanguinis, per cui è cittadino italiano per nascita il figlio/a di genitori cittadini. Il , tuttavia, riconosce la cittadinanza italiana iure sanguinis solo ai Controparte_3 discendenti di madre italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1 gennaio 1948) a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che, con Sentenza n. 4466/2009, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la cittadinanza iure sanguinis anche ai discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, anche da donna italiana coniugata con cittadino straniero e privata, di conseguenza, della cittadinanza italiana a causa del matrimonio, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino che al figlio sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria. Orbene, nel vigore della Legge n. 555/1912 che riprendeva il Codice del 1865, la predetta sig.ra perdeva la cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio Persona_5 verosimilmente con un cittadino argentino anteriormente al 1 gennaio 1948 (cfr. doc. in atti n. 10). Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale e, pertanto, il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. Ne consegue che, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sopra indicato, questo Giudice ritiene che la cittadinanza della sig.ra perduta dalla stessa a causa di una norma illegittima e non per Persona_5 propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione ai suoi discendenti, ivi inclusi gli odierni ricorrenti (cfr. all.ti 7, 10, 13 e 14). E' dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. In proposito il Tribunale osserva che il capostipite era nato prima Persona_1 dell'unificazione del Regno d'Italia e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 1), Persona_1 ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia. Sussiste altresì l'interesse del ricorrente ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna, circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983). Sul punto il Tribunale osserva che la Corte di Cassazione a SS. UU. con sentenza n. 4466/2009 ha affermato che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente e che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità all'entrata in vigore della Costituzione, non impedisce il riconoscimento di status di cittadino al figlio di donna italiana nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione la trasmissione dello status di cittadino che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. Le Sezioni Unite hanno altresì stabilito che deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 e che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio, come nel caso di specie. Nel merito, giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti ( con quello che ha assunto in NT (Juan/Luis) l'identità della persona in Persona_1 questione, in ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di matrimonio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56- Controparte_6 6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre Controparte_6 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale. Peraltro, nel caso di specie vi è in atti attestazione emessa dall'Autorità Giudiziaria della Provincia di Buenos Aires che ha stabilito come e siano la stessa Persona_1 Persona_3 Persona_14 Controparte_7 persona (cfr. doc. in atti n. 4). Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3 Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata a [...], Parte_1 Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires (NT) il 05/02/1977,
[...]
nata a [...], Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Controparte_1
Aires (NT) il 31/08/1998, nata a [...], Dipartimento Controparte_2 di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires (NT) il 22/05/1968, , nata Parte_2 a Tres Arroyos, Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Aires, (NT) il 09/08/1987,
, nato a [...], Dipartimento di Tres Arroyos, Provincia di Buenos Parte_3 Aires (NT) il 06/07/2005, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino, 12.3.2025
Il giudice
Monica Mastrandrea