Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5637 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12940 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Giuliano
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Erika Villanova e dall'avv. Yasmine Laachir
APPELLATA
NONCHE'
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Controparte_2 C.F._2
Contini
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le difese svolte in corso di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1
di e di avverso la sentenza n. 4430/2024 del Controparte_1 Controparte_2
Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta.
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come articolato motivo, la erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice
Instauratosi il contraddittorio la appellata compagnia resisteva al gravame mentre l'altra parte appellata deduceva di essere estraneo al sinistro atteso che il Parte_1
veicolo di sua proprietà non ne era coinvolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha correttamente rigettato la domanda risarcitoria della originaria parte attrice per difetto di prova.
Invero, seppure per altra ragione rispetto a quella tenuta presente dal primo giudice, deve rilevarsi che – come dedotto dall'appellato e come ammesso espressamente in CP_2
questa sede di gravame dalla stessa parte appellante – il sinistro oggetto di causa non ha visto in alcun modo coinvolto il veicolo TG DX214KD di proprietà dell' CP_2
(Peugeot 3008 di colore nero) bensì il diverso veicolo TG DZ214KD (Toyota di colore rosso). Ciò evidente sulla base dei rilevi fotografici esibiti dalla stessa parte istante.
La sentenza impugnata va in conseguenza confermata.
Le ragioni della decisione, la circostanza che il rigetto è conseguenza di mero errore materiale della originaria parte istante non rilevato in primo grado né dal primo giudice né dalla compagnia assicurativa pur costituita in giudizio né tanto meno dall'originaria parte convenuta (rimasto contumace in primo grado) oltre alla Controparte_2
circostanza che nel presente grado di giudizio la difesa dello stesso appellato ha CP_2
dichiarato (cfr. in atti dichiarazione sottoscritta anche dallo stesso CP_2
personalmente) di rinunciare alla prosecuzione del giudizio di appello, costituiscono gravi motivi per compensare tra tutte le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di ulteriore importo pari al contributo unificato versato per l'appello.
Così deciso in Napoli lì 6 giugno 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco