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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE composto dai magistrati:
dott. Marcello Buscema Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. Andrea Petteruti Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione consensuale dei coniugi iscritto al R.G. n. 155/24, promosso da
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Annalisa Nardozi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Monte San Giovanni Campano (FR), alla Via Chiaiamari, n. 71, e
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo, dall' avv. Romina Macioce, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Sora (FR), alla Via Firenze, n. 13 ricorrenti
FATTO E DIRITTO
I coniugi e hanno congiuntamente domandato pronunciarsi la Parte_1 CP_1
loro separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso.
A tal fine, gli istanti hanno allegato che: a) essi, in data 28/06/2008, hanno contratto matrimonio concordatario in Monte San Giovanni Campano (FR); b) dall'unione sono nati i figli (in data 09/06/2004) e (in data 12/03/2007); c) l'affectio coniugalis è Per_1 Per_2
venuta meno ed i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi.
1 Nelle note di trattazione scritta le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1. Disciplina applicabile
Ritiene il Tribunale che il presente procedimento sia disciplinato dall'art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto esso è stato instaurato con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023.
2. Piano genitoriale
In via preliminare, si osserva che occorre precisare che, sebbene il figlio non fosse, Per_2 alla data del deposito del ricorso, divenuto maggiorenne, non occorreva il deposito del “piano genitoriale”: l'art. 473-bis.51 c.p.c., infatti, richiama l'art. 473-bis.12, “commi 1, numeri 1),
2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali…” e non il comma 4.
In ogni caso, sarebbe stato necessario verificare la specifica compatibilità di tale comma con le particolari caratteristiche delle cause aventi ad oggetto domande congiunte di separazione.
In particolare, in giudizi come quello presente non deve essere allegato al ricorso e alla comparsa di costituzione del convenuto il piano genitoriale, secondo quanto previsto, per i procedimenti relativi ai minori, dall'ultimo comma dell'art. 473-bis.12 c.p.c. e dall'art. 473- bis.16 c.p.c.: detto documento (che, secondo le norme ora citate, deve contenere indicazioni su gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute), infatti, è chiaramente finalizzato a sollecitare allegazioni dei due genitori per quanto possibile specifiche e concordi, al fine di agevolare il giudice nell'adempimento del suo onere di somministrare il più tempestivamente possibile i provvedimenti urgenti e temporanei nell'interesse dei figli (art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c.), nonché, eventualmente, di formulare la sua proposta di piano genitoriale (art. 473-bis.50 c.p.c.), per cui, ove le parti concordino su tutti i citati aspetti, esso non è necessario.
3. Provvedimenti urgenti
Sempre in via preliminare, si osserva che, in procedimenti come quello presente
(caratterizzati, come già detto, da pattuizioni condivise), laddove la causa possa essere decisa senza necessità di istruttoria e dagli atti processuali non emergano circostanze idonee a far ritenere sussistente l'urgenza di intervenire sia tale da non tollerare neppure il ritardo connesso al termine entro il quale la sentenza sarà pronunciata (sessanta giorni dall'udienza: art. 473-bis.28, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. ovviamente applicabile anche nell'ipotesi prevista dall'art. 473-bis.51 c.p.c.), il giudice non deve pronunciare i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c. Infatti, in
2 mancanza di ragioni di straordinaria urgenza, opinare diversamente implicherebbe la pronuncia, da parte - come quasi sempre avverrebbe - del giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento, di un provvedimento destinato ad essere riesaminato dopo pochi giorni dal collegio, con un incremento di impegno per i giudici sostanzialmente privo di pratica utilità per le parti (a condizione, lo si ripete, che non emergano ragioni tali da rendere insopportabile anche un'attesa di soli sessanta giorni massimo, eventualità che nella presente fattispecie non ricorre e, dunque, correttamente il giudice delegato per la trattazione del procedimento non ha pronunciato i provvedimenti in questione).
4. La domanda delle parti
Venendo al merito della presente causa, va preso atto del venir meno dell'affectio coniugalis e del fatto che i coniugi non intendono riconciliarsi.
Quanto alle condizioni pattuite, le stesse non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico e dal buon costume e sono in linea con i principi previsti dalla legge n. 54/2006 e dal codice di rito.
In conclusione, visti gli artt. 150 e ss. e 158 c.c., come modificati dalla legge n. 54/2006, nonché l'art. 473-bis.51 c.p.c., accertata la mancata ricostituzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi va omologata la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
5. Spese del giudizio
Attesa la natura del giudizio, le relative spese vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G. n. 155/25, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_2 CP_1
condizioni di cui al ricorso;
2. dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte San Giovanni
Campano (FR), al quale si ordinano le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000;
3. compensa interamente le spese del presente giudizio fra le parti.
Frosinone, 15/04/2025
Il giudice relatore estensore Il Presidente
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