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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Vincenza Totaro Presidente
Dott. Raffaella Genovese Consigliere Est.
Dott. Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18/9/2025 la seguente
TRA
, rapp.tato e difeso dall' Avv.Menichini Raffaele, domiciliato Parte_1 come in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
Appellata non costituita
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 8/1/2024 parte appellante in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 4/7/2023 dal Giudice della sezione Lavoro del Tribunale di AP , con cui veniva rigettata la domanda proposta in primo grado dal medesimo per differenza dovuta sul TFR da calcolarsi tenendo conto ance dello straordinario svolto e “compenso economico”.
Parte appellante contestava la decisione e chiedeva pertanto l'accoglimento della domanda di primo grado.
Non si è costituita la parte appellata.
All'udienza svoltasi in forma cartolare ai sensi dell'art.127 ter cpc, la causa è stata decisa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato improcedibile.
Parte appellante, infatti, non ha notificato ritualmente il ricorso proposto per la prima udienza fissata per il /1/2025 alla parte del giudizio di primo grado né per quella successiva di rinvio. Controparte_2
In merito va letta la Suprema Corte a SS.UU., sentenza n. 20604 del
30/07/2008, che ha così statuito:
“ Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare,
"ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. “.
La Suprema Corte ha operato una rilettura dell'art.291 c.p.c.in materia di processo del lavoro in linea con l'art. 111 Cost., comma 2, il quale rende doverosa una rinnovata e maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche, al fine di dedurre che ne' l'espressione di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, ("Se ... il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della citazione fissa i all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza") e tanto meno quella dell'art. 421
c.p.c., comma 1, ("il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti") possono offrire alcuna copertura giuridica all' orientamento giurisprudenziale, che ammetteva l'assegnazione di un termine per la notifica del ricorso in materia di lavoro anche in casi di inesistenza a monte della stessa.
Ciò data l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l'inesistente(giuridico o di fatto). Per di più osta a che venga adottata nella problematica in oggetto una soluzione che, in violazione del principio della
"ragionevole durata del processo" - e con riflessi di indubbia incoerenza dell'intero sistema processuale - finisca per penalizzare rispetto al processo ordinario il rito del lavoro con un ingiustificato allungamento del tempi di
2 giustizia con contestuale disapplicazione dei principi chiovendani della oralità, concentrazione ed immediatezza, che hanno ispirato il legislatore del 1973 e che caratterizzano il processo, cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario.
Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata".
Le Sezioni Unite hanno quindi ribadito che l'orientamento seguito, oltre a trovare un ulteriore conforto in una scissione degli effetti tra fase di deposito dell'atto di impugnazione (o dell'opposizione al decreto ingiuntivo) e fase di notificazione del ricorso-decreto - che ricalca, in qualche misura e con le dovute differenze stante le fattispecie a confronto, la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il suo destinatario, correlata dal giudice delle leggi al principio di ragionevolezza ed al rispetto dei rispettivi interessi (cfr. Corte Cost. 26 novembre 2002 n.
477) - risulta obbligato, è bene ribadirlo ancora una volta, in ragione di una doverosa interpretazione "costituzionalmente orientata del dato normativo", in applicazione del dictum delle stesse Sezioni Unite, secondo cui la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo,
"deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza
3 logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale" (cfr. sul punto in motivazione: Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007 n. 4636 cit.).
Alla stregua di quanto esposto, attesa la mancata integrale notifica dell'appello alla parte appellata, lo stesso va dichiarato improcedibile.
Tenuto conto della mancata costituzione dell'appellata nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello;
nulla per le spese del grado;
da atto della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 co.1 quater, DPR n.115/2002, come introdotto dalll'art.1 co.17 L.N. 228/2012.
AP, il 18/9/2025
Il Cons.Est. Il Presidente
Dott. Raffaella Genovese Dott. Vincenza Totaro
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