Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Daniela Pellingra Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1264 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a Palermo in [...] Parte_1 C.F._1
07/12/1962, con il patrocinio dell'avv. Filippo Amato (PEC:
[...]
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , nato a [...] in Controparte_1 C.F._2
[... data 02/01/1963, con il patrocinio dell'avv. Fabio Valguarnera (PEC:
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appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 5565/2018 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione monocratica, in data 14/12/2018, all'esito del procedimento iscrit- to al N.R.G. 62/2016;
OGGETTO: Arricchimento senza causa;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezio- ne o difesa;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 5
confermare, nel resto, la sentenza impugnata;
condannare l'appellato al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e Cassa Avvocati.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Respinta ogni contraria istanza, ecce- zione o difesa;
Rigettare l'impugnazione ex adverso formulata e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con il favore delle spese e compensi di difesa.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 16/11/2015 conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Palermo, chiedendone la condanna Parte_1 al pagamento della complessiva somma di euro 8.604,60 per compensi indebitamente percepiti quale amministratore del condominio sito in Pa- lermo, via Dante n. 139.
2. Con comparsa del 07/03/2016, si costituiva in giudizio il Barone oppo- nendosi all'accoglimento della pretesa attorea.
3. Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 5565/2018 pronunciata in data 14/12/2018 rigettava la domanda formulata dall'attore e compensava tra le parti le spese processuali.
4. Con citazione del 18/01/2019, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza chiedendo, in parziale riforma della stessa, la condanna del al pagamento delle spese di lite relative al giudizio CP_1 di primo grado.
5. Con comparsa del 15/11/2019 si è costituito in giudizio l'appellato op- ponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
6. All'udienza del 06/03/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini indicati in epigrafe e la causa è stata assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle memorie di replica.
7. Con un unico motivo di impugnazione l'appellante chiede, in parziale riforma del provvedimento appellato, la condanna del al paga- CP_1 mento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, all'esito del quale questi era risultato soccombente.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 5 8. Evidenzia che il primo giudice, pur avendo rigettato tutte le domande formulate da parte attrice, aveva derogato alla regola della soccombenza, disponendo la compensazione delle spese di lite al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 92 c.p.c..
9. Il motivo di impugnazione è fondato.
10. Deve, infatti, preliminarmente rilevarsi che il Tribunale di Palermo, nel motivare la propria decisione, ha riferito che “Avuto riguardo tuttavia al fatto che il compenso di parte convenuta non è stato oggetto di preventivo accordo tra il condominio e il sig. tenuto conto del fatto che parte Pt_1 convenuta ha inserito il proprio compenso nell'ambito della contabilità fi- nale dei lavori e non anche in apposito rendiconto annuale;
oltre che del fatto che il corrispettivo contabilizzato è riferibile ad un'attività relativa un periodo eccessivamente lungo, nello specifico dal 2007 al 2013, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite. Non è possibile escludere in- vero, che le modalità di indicazione del compenso dell'amministratore nel- la contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria, abbiano in- dotto in errore il sig. ”. CP_1
11. Come correttamente rilevato dalla difesa della parte appellante, a norma dell'art. 92 c.p.c. il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali, parzialmente o per intero, nell'ipotesi di soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata o se è inter- venuto un mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.
12. Inoltre, con la nota sentenza n. 77/2018, la Corte Costituzionale ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite, tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre ana- loghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle costituite dalla assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza ri- spetto alle questioni dirimenti.
13. Nel caso in esame, le circostanze addotte dal provvedimento impu- gnato a sostegno della pronuncia di compensazione delle spese proces- suali non appaiono integrare né alcuna delle ipotesi tipiche previste dall'art. 92 c.p.c., né una ragione grave ed eccezionale, comunque idonea a determinare una deroga al principio della soccombenza.
14. Il provvedimento impugnato ha, infatti, rigettato la domanda proposta dal sulla base del rilievo che il compenso dovuto CP_1 all'amministratore condominiale era stato approvato con apposita delibe-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 5 ra condominiale, non impugnata entro i termini perentori di legge e che lo stesso, pertanto, era stato debitamente erogato in base a un valido titolo giustificativo.
15. Alla luce di ciò, non può ritenersi che sussistano i presupposti per con- figurare nell'ipotesi in questione un errore incolpevole della parte che ha agito in giudizio e, dunque, non ricorre alcuna ipotesi grave ed eccezionale idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali.
16. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnazione pro- posta deve, pertanto, trovare accoglimento e l'appellato va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, che vanno liquidate, in considerazione dell'attività svolta e del valore della causa, in euro 1.700,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
17. Anche le spese del presente giudizio vanno liquidate secondo il crite- rio della soccombenza, ma in base al valore della porzione di lite sottopo- sta alla valutazione di questa Corte e, dunque, sulla base del valore delle spese del giudizio di primo grado, e vengono, quindi, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali al 15%, spese esenti in misura pari al contri- buto unificato versato, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1 confronti di con citazione del 18/01/2019 e in Controparte_1 parziale riforma della sentenza n. 5565/2018 pronunciata dal Tri- bunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 14/12/2018, all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 62/2016, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di leg- ge;
• condanna, altresì, l'appellato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in euro 1.000,00 oltre spese ge- nerali al 15%, spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 5 sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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