TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5928 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “ricorso ex art. 702
bis c.p.c. per mancato rimborso/riscatto buoni fruttiferi postali”, riservata in decisione all'udienza del 15.1.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di scritti conclusionali e di repliche e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla Parte_1 C.F._1
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Vincenzo Martone ed elettivamente domiciliata i n San Felice a Cancello (CE), al viale degli Aranci, n. 5
(ricorrente in riassunzione)
E
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), (c.f.: ), rapp.ti e difesi, giusta C.F._3 Parte_3 C.F._4
procura in atti, dall'avv. Ugo Cioffi ed elettivamente domiciliati in Caserta, alla via Roma, n.11 –
P.co Europa (resistenti)
NONCHE'
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_2 C.F._5 Parte_4
), (c.f.: ed C.F._6 Parte_5 C.F._7 Parte_3
(c.f.: ), nella qualità di eredi di , rapp.ti e difesi, C.F._8 Persona_1
giusta procura in atti, dall'avv. Annunziata Pignatelli ed elettivamente domiciliati i n Nola (NA),
alla via P. Vivenzio, n.7
(resistenti)
E
(c.f.: p.iva: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
rapp.ta e difesa, giusta procura generale per Notaio di Roma nonché giusta Persona_2
procura in calce alla comparsa di costituzione del 5.12.2017, dall'avv. Eligia Santucci ed elettivamente domiciliata in Caserta, presso – Filiale di Caserta, area ex Saint Controparte_3
IN
(resistente)
E
Eredi di Persona_3
(resistenti - contumaci)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali e scritti conclusionali depositati in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., Parte_1
premetteva: - di essere cointestataria con la germana, di tre buoni postali fruttiferi CP_4
del valore di 15.000.000 lire;
- che a seguito del decesso di di concerto con gli altri CP_4
germani , , , e sottoscrivevano una scrittura Persona_3 Per_1 CP_1 Pt_2 Pt_3
privata di transazione avente ad oggetto l'eredità di - che, in virtù di tale scrittura, tra l'altro, CP_4
gli eredi , , , e rinunciavano alla rendicontazione Persona_3 Per_1 CP_1 Pt_2 Pt_3
dei buoni postali cointestati alle germane e - che in data 26.9.2015, Parte_1 CP_4 [...]
emetteva un assegno bancario di €. 28.406,33 a seguito della richiesta di rimborso dei buoni CP_3
fruttiferi e che, tuttavia, rifiutava di rimborsare tale assegno ad CP_3 Parte_1
subordinando lo stesso alla sottoscrizione di appositi moduli da parte di tutti gli eredi di CP_4
- che nonostante gli accordi raggiunti e le reiterate richieste, i suddetti coeredi, senza
[...]
motivazione alcuna, non si rendevano disponibili ad apporre la loro firma onde consentire la riscossione dell'importo portato nell'assegno in favore di essa ricorrente.
Tanto premesso, la ricorrente ricorreva all'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- In via principale, condannare la società a versare a favore Controparte_3
della IG.ra la somma di €28.406,33 relativa all'assegno n. 8996635838-08 del Parte_1
26.09.2015 emesso a seguito della richiesta di riscatto dei buoni fruttiferi cointestati con la IG.ra
, per tutte le motivazioni suesposte;
- In via subordinata, laddove le richieste di CP_4 [...]
siano considerate legittime, condannare i IG.ri , , CP_3 Persona_3 Persona_1
, ed in qualità di coeredi della defunta IG.ra Controparte_1 Parte_2 Parte_3
ad intervenire presso la filiale di di San Felice CP_4 Controparte_5
a Cancello – per apporre la propria firma sui documenti ritenuti necessari per la riscossione
dell'assegno n. 8996635838- 08 del 26.09.2015. Con vittoria di spese competenze ed onorari.”
Con comparsa del 19.10.2017, si costituivano in giudizio , , Persona_1 Controparte_1
e , i quali, impugnando e contestando integralmente la domanda Parte_2 Parte_3 attorea, così concludevano: “ Accertata la correttezza del comportamento tenuto dai resistenti nella
fase esecutiva della scrittura privata del 18/11/2014 per aver ottemperato ad ogni loro obbligo sia
giuridico che morale al fine di consentire alla loro congiunta di poter incassare la somma di euro
28.406,33 portata dal titolo di credito giacente presso nr. 8996635838-08 del CP_3
26/9/2015, accertato che la ricostruzione dei fatti da parte della ricorrente è fantasiosa e
discordante dalla realtà ritenuto che i resistenti qui comparenti non hanno alcuna responsabilità
nei fatti lamentati da parte ricorrente voglia emettere ogni provvedimento di giustizia precisando
detti resistenti di rimanere disponibili, ove occorra , a qualsiasi incombente come sarà disposto
dalla S.V. IL.ma . In ogni caso condannare la signora alla refusione delle spese e Parte_1
competenze del presente giudizio come anticipate dai resistenti al loro difensore soprattutto in
relazione al singolare quanto pretestuoso e temerario comportamento della ricorrente.”
Con comparsa del 23.11.2017, si costituiva in giudizio , il quale, impugnando e Persona_3
contestando integralmente la domanda attorea, così concludeva: “Accertare la insussistenza di
responsabilità in capo al resistente per il mancato rimborso/ riscatto dei titoli Persona_3
oggetto di causa da parte della resistente attesa la facoltà in capo alla Controparte_3
ricorrente di poter provvedere al detto adempimento senza obbligo di sottoscrizione in capo ai
coeredi. In via subordinata. Accertare la regolarità/ irregolarità della scrittura privata del
18/11/2014 depositata dalla ricorrente a seguito di verifica con le copie in possesso Parte_1
di tutti i resistenti e per l'effetto laddove il Tribunale riterrà la stessa valida ed efficace. Dichiarare
la correttezza del comportamento tenuto dal resistente in riferimento alle Persona_3
statuizioni della predetta scrittura privata la quale non comportava obblighi di sottoscrizione di
moduli o documenti ai fini del rimborso dei titoli cointestati alla ricorrente ed alla deceduta
; Condannare la signora al pagamento di spese diritti ed onorari CP_4 Parte_1
del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore.”
In data 5.12.2017, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., che impugnava integralmente la domanda e concludeva per
[...] il reietto della stessa per totale infondatezza, con refusione delle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio si registrava il decesso prima di e poi di;
il Persona_1 Persona_3
processo, quindi, dapprima interrotto, veniva riassunto nei confronti degli eredi dell'uno e,
successivamente, dell'altro.
Con comparsa del 1.2.2020, si costituivano in giudizio , , Controparte_2 Parte_4 Parte_5
ed nella qualità di eredi di , i quali, contestando e
[...] Parte_3 Persona_1
impugnando la domanda attorea, rinunciavano a qualsiasi pretesa sui buoni fruttiferi nonchè alla richiesta di condanna contro la ricorrente per mancanza di interesse;
inoltre, si rendevano disponibili a presentarsi per gli adempimenti necessari alla riscossione della quota di cui al buono fruttifero oggetto di giudizio, con richiesta di estromissione degli stessi dal giudizio o di essere manlevati da qualsiasi condanna alle spese di lite.
Gli eredi di , sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano. Persona_3
Richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., la causa - ritenuta matura per la decisone sulla base delle allegazioni delle parti - veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni. Da ultimo, la causa veniva smistata sul ruolo della scrivente, che, all'udienza del
15.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'ha riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: in prelimine, va dichiarata la contumacia degli eredi di
, i quali - sebbene ritualmente evocati in giudizio - non si sono costituiti. Persona_3
Sempre in via preliminare, ritiene questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.: Cass.
12002/2014; Cass. 17214/2016).
Tanto premesso, la domanda proposta dalla ricorrente, va accolta per le ragioni che di seguito si andranno ad esplicitare.
Occorre, preliminarmente, rammentare che i buoni fruttiferi postali, al pari dei libretti postali,
rientrano nella categoria dei titoli di legittimazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007; Cass. n.
4761/2018; Cass., Sez. Un., n. 3963/2019.)
Più precisamente, si intendono tali i documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (art. 2002 c.c.). Ne discende che ai documenti di legittimazione non si applicano le regole previste per i titoli di credito.
Pur avendo questi ultimi caratteristiche differenti, ciò che contraddistingue, in particolare, i buoni postali fruttiferi dagli altri strumenti è proprio il marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista”, il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto “a vista”, all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso”, dei libretti di deposito non è applicabile analogicamente al campo dei buoni fruttiferi, nemmeno in forza della previsione contenuta nell'art. 203 del d.P.R. n. 256/1989.
Invero, la disciplina regolante i buoni fruttiferi postali è stata oggetto di indirizzi giurisprudenziali -
tanto di merito che di legittimità – tutt'altro che univoci.
L'impostazione più rigorista – su cui ha fondato la propria difesa – si basa CP_3
sull'assunto che i buoni fruttiferi postali non siano assimilabili ai titoli di credito laddove si consideri che in caso di riscossione dei buoni postali fruttiferi dotati di clausola di pari facoltà - in caso di decesso di uno dei contestatari - sarebbe necessaria la richiesta congiunta di tutti i coeredi
(applicandosi alla fattispecie, in tesi, il combinato disposto degli artt. 203 e 187 D.P.R. 256/89).
Risulta evidente, dunque, che in caso di morte di uno dei contestatari, la clausola di pari facoltà di rimborso, pattuita ex ante da tutti gli intestatari del titolo, compreso il de cuius, diverrebbe inefficace. Tuttavia, tale conclusione non tiene adeguatamente conto della natura di "obbligazione contrattuale" insita nella clausola di pari facoltà di rimborso. Ciò conduce al paradosso per cui le condizioni, concordemente pattuite alla nascita del rapporto, verrebbero annullate dall'evento morte che colpisce uno dei contraenti.
Orbene, va osservato che in giurisprudenza è consolidato il principio - relativo ai depositi bancari ed estensibile anche ai depositi postali - secondo il quale “in caso di deposito bancario intestato a più
persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni,
attive e passive, anche disgiuntamente, il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte
dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così
conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare” (cfr. Cass. n.12385/2014)
Appare, pertanto, preferibile l'orientamento sulla base del quale i buoni fruttiferi postali, muniti di clausola di pari facoltà di rimborso, anche in caso di decesso di uno dei cointestatari, restano pagabili a vista a richiesta di uno degli altri aventi diritto.
Diversamente, avallando la tesi sostenuta da - che propende per l'estensione Controparte_3
analogica della disciplina dettata per i libretti di risparmio ai buoni fruttiferi postali cointestati a due o più persone e muniti della clausola “pari facoltà di rimborso” - il decesso di uno dei cointestatari precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, con la conseguenza che si finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si connotano.
Ne consegue che, alla luce delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte, sul punto, ha enunciato il seguente principio di diritto: “in materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti
la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun
cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal
documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256
del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi
diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce
l'applicazione analogica della citata disciplina” (cfr. Cass. n. 22577/2023; Cass. n. 4280/2022; Cass. n. 24639/2021).
Ed invero, l'assunto delle secondo cui “è necessaria la firma di tutti gli eredi e Controparte_3
l'istruttoria della pratica di successione, non essendo opponibile alla società , la Controparte_3
scrittura privata stipulata dai sigri ” non appare condivisibile, atteso che i Giudici di Per_3
legittimità - in fattispecie analoga a quella del presente giudizio - hanno chiarito la “distinzione
concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono
fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di
solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi
in proporzione delle quote» (articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario
superstite (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario superstite è anche
erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisca con la
spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei
confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto” (cfr. Cass. n. 4280/2022).
Ne discende che sulla base della disciplina normativa vigente non sussiste alcuna preclusione per di rimborso dei buoni fruttiferi postali nei confronti dell'intestatario Controparte_3
sopravvissuto, restando comunque impregiudicati eventuali diritti di rivalsa degli altri aventi diritto nei confronti di chi ha riscosso l'intero credito.
Ciò posto, è circostanza pacifica ed incontestata da essi convenuti, che il buono fruttifero postale de
quo è cointestato a tutti gli eredi di e che - sebbene essi cointestatari si siano resi CP_4
disponibili ad eseguire quanto richiesto da per lo svincolo della quota di cui al Controparte_3
BFP - quest'ultima non ha provveduto a liquidare la ricorrente, pur sussistendone i requisiti.
Queste conclusioni sono supportate anche dalla giurisprudenza di merito - in conformità con l'orientamento di codesto Tribunale - la quale ha avuto modo di affermare che non esistono normative o disposizioni di legge che impediscano a di pagare buoni fruttiferi CP_3
cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, in quanto tale clausola conferisce a ciascuno dei contitolari in possesso del buono il diritto di riscuotere l'intero importo del titolo semplicemente presentandolo, senza alterare la natura solidale dell'obbligazione attiva in seguito alla morte di uno dei cointestatari. (cfr. Trib di S.M.C.V. n. 190/2019 che riporta Trib. Cosenza 31/1/2011; Trib.
Roma del 18/7/2014; Tribunale di Lecco del 20/2/ 2015; Trib. di Ascoli Piceno del 1/3/2016).
Pertanto, in ossequio a quanto sinora argomentato, si ritiene fondato il diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso del buono fruttifero da parte di relativo all'assegno Controparte_3
postale n. 8996635838-08 del 26.9.2015 e cointestato agli eredi di . CP_4
Tale diritto, ad abundantiam, si fonda anche sulla scrittura privata intervenuta tra gli stessi eredi in data 18.11.2014 (in atti), con la quale le parti - tra le altre- rinunciavano alla cointestazione dei buoni fruttiferi postali con la ricorrente e il de cuius.
Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie in esame ed il controverso indirizzo giurisprudenziale in materia, per compensare le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., in ragione della metà e di porre l'altra metà a carico della
[...]
convenuta in ragione della sua soccombenza, liquidandole come da dispositivo, Controparte_3
in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva, applicando lo scaglione di riferimento della controversia, tenuto conto della natura documentale della causa e dall'effettiva attività
difensiva espletata.
Le spese di giudizio tra la ricorrente e le altre parti processuali, vanno integralmente compensate,
sussistendone giusti motivi, atteso la peculiare natura del giudizio, la natura delle parti ed il contegno processuale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti di in persona del legale rapp.te p.t., di , Controparte_3 Controparte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Controparte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_3
nonché nei confronti degli eredi di , ogni altra e diversa istanza, conclusione ed Persona_3 eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia degli eredi di;
Persona_3
2) Accoglie la domanda proposta da nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_3
del suo legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condanna a rimborsare alla Controparte_3
ricorrente la somma di €. 28.406,33 di cui all'assegno postale n. 8996635838-08 del 26.9.2015;
3) Compensa per la metà le spese di lite tra la ricorrente e in persona del suo Controparte_3
legale rapp.te p.t., ponendo a carico di quest'ultima la restante metà e liquidandola in favore della ricorrente in complessivi € 2.900,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge,
con attribuzione all'avv. Vincenzo Martone, dichiaratosi anticipatario;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra e le altre parti processuali. CP_4
Così deciso in S. Maria C.V., lì 11.04.2025
Il GO
(dott.ssa Maddalena Natale)