Ordinanza cautelare 10 gennaio 2018
Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01643/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01519/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2017, proposto da
RO IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Selleri, Leonardo Maruotti e Francesco G Romano, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Romano in Lecce, Vico Giambattista del Tufo n. 9;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale Puglia Molise, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
NG EL, titolare della Rivendita n. 2, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 485 dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli-Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, sezione di Lecce, del 4.9.2017, successivamente conosciuto, con cui era negato al ricorrente il rinnovo del patentino;
- del preavviso di rigetto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. 35634 del 15.5.2017;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Puglia Molise e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane e di Aams Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 la Cons.dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
il ricorrente, titolare della società che gestisce il Bar denominato “Caffetteria Santa Rosa” in Lecce, alla Via Brenta, ha impugnato il provvedimento n. 485 dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli-Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, sezione di Lecce, del 4.9.2017, successivamente conosciuta, con cui era negato al ricorrente il rinnovo del patentino;
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate:1.- Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti; violazione del principio del legittimo affidamento e della buona fede; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; difetto di motivazione; erronea; 2.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 7, 8 e 9 d.m. 38 del 2013, dell’art. 24, comma 42, lett. a) d.l. n. 98 del 2011, dell’art. 12 delle preleggi -Violazione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento, degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere presupposizione; carenza istruttoria.
Il 13 dicembre 2017 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
Con ordinanza collegiale n.12/2018, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 9 gennaio 2018, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
Con memoria depositata l’8 settembre 2022 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse ad ottenere il patentino, chiedendo al Tribunale di dichiarare “l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, attesa la sopravvenuta carenza di interesse alla relativa trattazione e decisione, con compensazione delle spese di giudizio”.
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2022 svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata introitata per la decisione.
Ritenuto che
a seguito della sopravvenienza citata (rappresentata dalla dichiarazione espressa dalla ricorrente con la memoria dell’8 settembre 2022) al Tribunale non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione;
in quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse;
le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti (stante la richiesta in tal senso manifestata dal ricorrente e in assenza di difese sul punto delle resistenti).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO