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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 151 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 151/2020 vertente tra
, C.F. ; Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. PIANCATELLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Via Giovanni XXIII n. 45 - Macerata, presso il difensore;
E
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. FILIPPONI LUCA, elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 16 - JESI, presso il difensore;
, C.F. Controparte_2 non assistita né difesa --- CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata – risarcimento danni – sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 15.11.24 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
A – Superata, con provvedimento collegiale del 13 / 14.2.25, la questione sollevata dalla appellante della ricusazione di questo Giudice, può procedersi alla decisione.
1 - Infondato, e quindi da respingersi, l'appello proposto da nei Parte_1 confronti della e di (contumace come da verbale del Controparte_1 Controparte_2
12.11.2020) avverso la sentenza n. 748/2019 del 06.06.2019 con la quale Giudice di Pace di
Macerata dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda risarcitoria per sinistro stradale (del 21.09.2012 in Macerata, Loc. Borgo Sforzacosta) atteso l'operato risarcimento ad opera della convenuta compagnia assicuratrice alla attrice in misura maggiore (euro 3.662,00) di quanto accertato nel giudizio (euro 1.636,71).
2- La statuizione sulla cessazione della materia del contendere è autonoma e preliminare rispetto alle altre parti della sentenza, in quanto accerta il venir meno del potere decisorio del giudice per carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito (Cass. Sez. Un. n. 1048 del 28.09.2000).
2.1- Nel caso di specie l'appellante non ha impugnato la statuizione sulla cessazione della materia del contendere, preliminare rispetto alle censure mosse alle altre parti della sentenza
(nullità della CTU espletata in mancanza dell'inoltro della bozza dell'elaborato alle parti entro il termine definito dal Giudice e per tardività del deposito della relazione definitiva;
errata interpretazione da parte del Giudice di Pace della CTU, per il mancato riconoscimento dei postumi permanenti in capo all'appellata ed alla determinazione della durata della malattia sotto il profilo dell'inabilità temporanea); non essendo stata oggetto di specifica impugnazione, tale pronuncia (pur in ipotesi non corretta in quanto si sarebbe dovuto pronunciare il rigetto della domanda) è passata in giudicato ex art. 329, co. 2 cpc, con conseguente preclusione dell'impugnazione delle altre parti della sentenza.
3 – Segue la condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate in dispositivo tenuto conto della ulteriore attività istruttoria espletata nel secondo grado, oltre aggravio del pagamento del doppio del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002).
Irripetibili invece quelle della in virtù della sua contumacia. CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello nella contumacia di
[...]
, RESPINGE l'appello proposto da avverso la sentenza n. 748/2019 CP_2 Parte_1 resa dal Giudice di Pace di Macerata in data 06.06.2019, che per l'effetto conferma;
CONDANNA
a sostenere le spese del grado e liquida quelle in favore della appellata Parte_1 [...] in euro 3.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario Controparte_1
15%, cap ed iva come per legge, oltre spese vive documentate;
irripetibili le spese della contumace
DICHIARA sussistere i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato. CP_2
Macerata, 18/03/2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 151/2020 vertente tra
, C.F. ; Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. PIANCATELLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Via Giovanni XXIII n. 45 - Macerata, presso il difensore;
E
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. FILIPPONI LUCA, elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 16 - JESI, presso il difensore;
, C.F. Controparte_2 non assistita né difesa --- CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata – risarcimento danni – sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 15.11.24 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
A – Superata, con provvedimento collegiale del 13 / 14.2.25, la questione sollevata dalla appellante della ricusazione di questo Giudice, può procedersi alla decisione.
1 - Infondato, e quindi da respingersi, l'appello proposto da nei Parte_1 confronti della e di (contumace come da verbale del Controparte_1 Controparte_2
12.11.2020) avverso la sentenza n. 748/2019 del 06.06.2019 con la quale Giudice di Pace di
Macerata dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda risarcitoria per sinistro stradale (del 21.09.2012 in Macerata, Loc. Borgo Sforzacosta) atteso l'operato risarcimento ad opera della convenuta compagnia assicuratrice alla attrice in misura maggiore (euro 3.662,00) di quanto accertato nel giudizio (euro 1.636,71).
2- La statuizione sulla cessazione della materia del contendere è autonoma e preliminare rispetto alle altre parti della sentenza, in quanto accerta il venir meno del potere decisorio del giudice per carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito (Cass. Sez. Un. n. 1048 del 28.09.2000).
2.1- Nel caso di specie l'appellante non ha impugnato la statuizione sulla cessazione della materia del contendere, preliminare rispetto alle censure mosse alle altre parti della sentenza
(nullità della CTU espletata in mancanza dell'inoltro della bozza dell'elaborato alle parti entro il termine definito dal Giudice e per tardività del deposito della relazione definitiva;
errata interpretazione da parte del Giudice di Pace della CTU, per il mancato riconoscimento dei postumi permanenti in capo all'appellata ed alla determinazione della durata della malattia sotto il profilo dell'inabilità temporanea); non essendo stata oggetto di specifica impugnazione, tale pronuncia (pur in ipotesi non corretta in quanto si sarebbe dovuto pronunciare il rigetto della domanda) è passata in giudicato ex art. 329, co. 2 cpc, con conseguente preclusione dell'impugnazione delle altre parti della sentenza.
3 – Segue la condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate in dispositivo tenuto conto della ulteriore attività istruttoria espletata nel secondo grado, oltre aggravio del pagamento del doppio del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002).
Irripetibili invece quelle della in virtù della sua contumacia. CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello nella contumacia di
[...]
, RESPINGE l'appello proposto da avverso la sentenza n. 748/2019 CP_2 Parte_1 resa dal Giudice di Pace di Macerata in data 06.06.2019, che per l'effetto conferma;
CONDANNA
a sostenere le spese del grado e liquida quelle in favore della appellata Parte_1 [...] in euro 3.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario Controparte_1
15%, cap ed iva come per legge, oltre spese vive documentate;
irripetibili le spese della contumace
DICHIARA sussistere i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato. CP_2
Macerata, 18/03/2025
Il Giudice dr. Luigi Reale