Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/06/2025, n. 11759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11759 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11759/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16458/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16458 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota n. 333CAL 4792 TL del 4 ottobre 2022 del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio contenzioso e affari legali, ricevuta dal ricorrente con Verbale di notifica del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, prot. 0014518, recante “ Riattivazione procedimento di recupero della somma di euro 80.120,00 al netto della somma di €. 2.500,00 già versata, concessa a titolo di anticipo delle spese legali in relazione al procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r. Tribunale di -OMISSIS- ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. -OMISSIS- è un sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato – in servizio, al momento della proposizione del ricorso, a Roma presso il Servizio Centrale Operativo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno – che è stato coinvolto nel procedimento penale concernente i fatti verificatisi nel corso del vertice -OMISSIS- di -OMISSIS- del -OMISSIS-, a seguito della esecuzione di una perquisizione all’interno dell’edificio scolastico -OMISSIS-, iscritto innanzi al Tribunale di -OMISSIS- al n. -OMISSIS- r.g.n.r., nell’ambito del quale è stato chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 479 c.p. (falso ideologico); agli artt. 110, 368, comma 1 e 2, 81 cpv, 61 n. 2 c.p.(calunnia); e agli artt. 110, 323 c.p. (abuso d’ufficio).
Va precisato sin da adesso che lo stesso dott. -OMISSIS-, inoltre, è stato coinvolto anche nel procedimento stralcio n. -OMISSIS- r.g.p.m. – nell’ambito del quale era accusato del reato di lesioni personali – conclusosi nel 2005 con provvedimento di archiviazione in favore del ricorrente.
2. Con sentenza Tribunale di -OMISSIS-, I, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il giudice penale – all’esito del dibattimento relativo al procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r. – ha assolto il dott. -OMISSIS- da tutti i reati a lui ascritti.
3. Con istanza datata 14 luglio 2009, il dott. -OMISSIS- – che medio tempore aveva ottenuto dalla p.a. € 142.062,26 a titolo di rimborso delle spese per la difesa nel procedimento stralcio n. -OMISSIS- r.g.p.m. conclusosi con la sua archiviazione – ha quindi chiesto alla p.a. l’anticipazione delle spese per la difesa nel procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r.
4. Con decreto datato 22 luglio 2009 il Ministero dell’Interno, in accoglimento della domanda di anticipazione spese avanzata dal dott. -OMISSIS- in relazione al procedimento -OMISSIS- r.g.n.r. e tenuto conto del fatto che la sentenza di assoluzione era stata oggetto d’appello da parte della Procura competente, ha decretato di anticipare al ricorrente la somma di € 82.620,00, « salva la ripetizione della somma suddetta nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ».
5. Con sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, III, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il giudice d’appello – in riforma della sentenza di primo grado – ha condannato il dott. -OMISSIS- a 3 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di falso, e ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per il reato di calunnia e per le condotte concernenti l’originaria imputazione per abuso d’ufficio (riqualificate in condotte integranti il reato di arresto illegale di cui all’art. 606 c.p.), condannando altresì il ricorrente al pagamento delle provvisionali e delle spese di difesa delle parti civili, nonché al risarcimento – in solido con il Ministero dell’Interno – dei danni alle parti civili.
6. Con sentenza Corte di Cassazione, V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS- è stata confermata la condanna comminata al dott. -OMISSIS- in relazione al reato di falso e dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per gli altri reati di calunnia e arresto illegale, con condanna agli effetti civili ed alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili.
7. Con comunicazione datata 5 novembre 2013, il Ministero dell’Interno – visto l’esito del processo penale e richiamata la previsione di cui all’art. 18, d.l. n. 67/1996 – ha avviato la procedura per ottenere dal dott. -OMISSIS- la ripetizione delle somme anticipate, invitandolo a provvedere « al versamento della somma di € 82.620,00 ».
8. Dopo aver ricevuto un pagamento di soli € 2.500,00 e aver acquisito le deduzioni prodotte dal dott. -OMISSIS- al fine di sostenere l’irripetibilità delle anticipazioni ricevute, con nota 27 dicembre 2018 il Ministero dell’Interno ha comunicato all’interessato – anche « ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c. ai fini dell’interruzione della prescrizione » – che « la procedura di rivalsa [era] rimasta sospesa a seguito di pronunce di diverso avviso espresse dalle Avvocature di Stato, sia distrettuale che Generale, in merito alla fondatezza dell’azione di recupero ed anche ai fini dell’eventuale enucleazione della quota parte soggetta all’esercizio dell’azione di rivalsa », e che stante « la pendenza del ricorso sull’equità del processo penale proposto [dal dott. -OMISSIS- unitamente da altro personale coinvolto nello stesso processo penale] davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo » si era deciso di attendere per la definizione della procedura di recupero « gli sviluppi della vicenda giudiziaria in argomento ».
9. Definitosi con pronuncia di inammissibilità il procedimento innanzi alla CEDU, con nota datata 4 ottobre 2022, il Ministero resistente ha quindi comunicato al dott. -OMISSIS- che con nota del 28 febbraio 2022 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS- (sollecitata a tal riguardo dall’Avvocatura Generale dello Stato) aveva reso il proprio parere definitivo sulla vicenda, affermando in sostanza « l’obbligo … di procedere al recupero della somma anticipata », e in ragione di ciò ha conseguentemente chiesto all’interessato di provvedere alla restituzione delle somme ricevute a titolo di anticipazione (informandolo altresì della possibilità di richiedere – in caso di documentate condizioni di difficoltà economica – una rateizzazione).
10. Con l’atto introduttivo del giudizio il dott. -OMISSIS- ha impugnato tale ultimo atto e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi in diritto.
10.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità dell’atto gravato per « eccesso di potere per difetto di motivazione. difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta », sostenendo di non aver mai richiesto né ottenuto somme per le spese processuali in relazione al procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r. e affermando che le somme ricevute dalla p.a. erano relative al procedimento stralcio n. -OMISSIS- r.g.p.m. (conclusosi con una pronuncia di archiviazione e mai riaperto).
10.2. Con il secondo motivo ha contestato l’atto impugnato per « violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975 e ss.mm.ii [nonché per] eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta. e infondatezza della pretesa di ottenere la restituzione delle spese legali », notando che – in ogni caso – anche ove avesse ricevuto delle somme a titolo di anticipazione spese per il procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r. queste sarebbero state irripetibili poiché l’art. 32, l. n. 152/1975 prevede che il Ministero possa rivalersi delle spese versate per la difesa « degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza … per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica » solo se vi è « responsabilità dell'imputato per fatto doloso ».
11. In data 11 gennaio 2023 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
12. Il 31 ottobre 2023, il Ministero resistente ha depositato:
- dettagliata documentazione al fine di comprovare che il ricorrente aveva chiesto e ottenuto le anticipazioni di cui era chiesta la restituzione in relazione alla difesa nel procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r.;
- una memoria al fine di rilevare l’infondatezza di tutte le doglianze del ricorrente.
13. Con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 11 dicembre 2024, il Ministero resistente ha insistito per il rigetto del gravame, richiamando a proprio favore le sentenze Tar Trieste, I, 29 novembre 2023, n. 365 – confermata da Consiglio di Stato, II, 16 maggio 2024, n. 4397 – e Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009.
14. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
15. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
16. È in primo luogo evidentemente infondato il primo motivo di ricorso, con il ricorrente ha sostenuto di non aver mai chiesto né ricevuto somme a titolo di anticipazione per le spese del procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r. (ma solo somme relative alle spese procedimento stralcio n. -OMISSIS- r.g.p.m.).
A tal riguardo, va innanzitutto notato che l’amministrazione ha fornito adeguata prova circa il fatto che il ricorrente ha attivato « due procedure di tutela legale, l’una riferita al procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.P.M. – -OMISSIS- R.G.I.P. (stralcio del p.p. -OMISSIS- R.G.N.R Tribunale -OMISSIS-) e l’altra relativa al procedimento n. -OMISSIS- R.G.N.R Tribunale -OMISSIS-» nonché in ordine al fatto che con il decreto 22 luglio 2009 l’amministrazione ha liquidato al difensore del ricorrente – a seguito di istanza proposta dal dott. -OMISSIS- in data 14 luglio 2009 – la somma di € 82.620,00 a titolo di anticipazione delle spese legali per la difesa nel procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r. « salva la ripetizione della somma suddetta nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ».
Deve notarsi, peraltro, che la circostanza di non aver mai chiesto e ricevuto somme a titolo di anticipazione delle spese legali per la difesa nel procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r oltre a essere smentita dall’istanza del 14 luglio 2009 e dal decreto di liquidazione del 22 luglio 2009 prodotti dalla p.a. in giudizio è stata riferita per la prima volta dal dott. -OMISSIS- in sede di ricorso introduttivo , tenuto conto che è provato in atti che – una volta ricevuta la nota del 5 novembre 2013 – il ricorrente non ha affatto eccepito alla p.a. la mancata ricezione delle somme per il procedimento penale n. -OMISSIS-, ma con nota datata 2 gennaio 2014 si è limitato a sostenere l’irripetibilità delle stesse.
17. Infondate, poi, sono anche le censure articolate dal ricorrente nel secondo motivo di gravame, volte a sostenere l’applicabilità al caso di specie della previsione di cui all’art. 32, l. n. 152/1975 e l’impossibilità per l’amministrazione di pretendere la ripetizione integrale delle somme anticipate.
17.1. A tal proposito, va innanzitutto evidenziato che la disciplina generale in materia di spese legali sostenute dai dipendenti delle amministrazioni dello stato per fatti e atti connessi al servizio è contenuta all’art. 18, d.l. n. 67/1997, ai sensi del quale « le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ».
A tale disciplina generale si affianca la disciplina speciale prevista dall’art. 32, l. n. 152/1975 ai sensi del quale « nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso ».
17.2. Ciò chiarito sul quadro normativo, va poi evidenziato che la sentenza Consiglio di Stato, II, 16 maggio 2024, n. 4379 – chiamata a dirimere una controversia analoga a quella oggetto del presente giudizio, sempre collegata alle vicende penali connesse al -OMISSIS- di -OMISSIS- del 2001 – ha chiarito che l’art. 32, l. n. 152/1975 si applica solo in relazione ai procedimenti penali « relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica ». Analogamente questo Tribunale ha notato che l’art. 32, l. n. 152/1975 è una norma « speciale, e quindi, di stretta interpretazione » (cfr. Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009).
17.3. Quanto appena notato comporta l’evidente inapplicabilità della predetta norma alla vicenda odierna – nella quale il ricorrente è stato sottoposto al procedimento penale per i reati di falso, calunnia e abuso d’ufficio (poi riqualificato in arresto illegale) – tenuto conto che le condotte concretamente descritte nell’imputazione, a prescindere dal titolo di reato ascritto al ricorrente, non hanno comportato l’utilizzo di mezzi di coazione fisica.
Al riguardo, deve innanzitutto richiamarsi quanto già notato da questo Tribunale in relazione a un ricorrente coinvolto nello stesso procedimento e destinatario delle medesime accuse in ordine al fatto che la previsione contenuta all’art. 32, l. n. 152/1975 « va intesa non maniera formalistica ma prendendo in considerazione il concreto svolgimento dei fatti come emersi nel procedimento penale » (cfr. ancora Tar Lazio, I- quater , 30 agosto 2024, n. 16009).
Tanto chiarito va poi sottolineato che se non vi è dubbio che le condotte rientranti nelle fattispecie di falso e calunnia sono già di per sé evidentemente escluse dall’alveo applicativo dell’art. 32, l. n. 152/1975, lo stesso deve dirsi nel caso di specie con riferimento alla condotta contestata al ricorrente come abuso di ufficio e ritenuta inquadrabile dalla Corte di Appello di -OMISSIS- nella (meno grave) fattispecie di arresto illegale: va infatti notato che tale condotta consisteva nel « perveni [re] alla decisione » dell’arresto (ed eseguirlo) in assenza dei presupposti, e quindi riguardava il solo « abuso specifico delle condizioni tassative (commissione di un delitto; stato di flagranza o quasi flagranza) alle quali la legge subordina il potere di arresto » (ovvero l’aver disposto degli arresti in assenza della flagranza di reato) e non invece un uso illegittimo di un0’arma o di altro strumento materiale di coazione fisica (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, spec. pagg. 9 e 280 e ss.).
D’altronde, è evidente che la ratio della normativa speciale art. 32, l. n. 152/1975 risiede nella peculiarità dei pericoli connessi agli strumenti di coercizione fisica utilizzabili dalle forze di polizia (ovverosia connessi all’uso materiale della forza), con ciò che ne consegue in termini di impossibilità di estendere l’ambito applicativo della disposizione a controversie aventi a oggetto solo il corretto utilizzo dell’istituto giuridico dell’arresto.
17.4. Quanto sopra appare sufficiente per affermare che tutta la vicenda relativa all’anticipazione delle spese relative al procedimento penale -OMISSIS- r.g.n.r. cui è stato sottoposto il ricorrente (e al loro recupero da parte della p.a.) rientra nell’ambito applicativo dell’art. 18, d.l. n. 67/1996.
17.5. Tanto chiarito, va poi evidenziata la doverosità del recupero da parte della p.a. alla stregua della previsione di cui all’art. 18, d.l. n. 67/1996, così come interpretata dalla costante giurisprudenza in materia.
17.5.1. Al riguardo, va notato che la sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 16009/2024 ha già avuto modo di ricordare:
- che « sui presupposti indefettibili per il rimborso delle spese ex art. 18, d.l. n. 67/1997 si è formata una univoca e convergente giurisprudenza della Corte di Cassazione e del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 8139 e 8144 del 2019) » ;
- che « in particolare, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico per giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa devono sussistere: i) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente; ii) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali »;
- che « detta connessione deve essere intesa in senso stretto cioè nel senso che il dipendente — nel tenere la condotta penalmente rilevante (per la quale è poi stato assolto) — deve aver agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, il che si verifica quando, in relazione alla condotta oggetto del giudizio penale, sia individuabile il c.d. nesso di immedesimazione organica »;
- che « la previsione di cui all'art. 18 d.l. n. 67/1997 non si applica, invece, qualora la condotta sia riferita ad un atto o ad un comportamento, in ipotesi, che: a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d'ufficio; b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e ‘in occasione' dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all'amministrazione; c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell’amministrazione (ad esempio quando, malgrado l'assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento). Infatti, la ratio della regola del rimborso delle spese – per i giudizi conseguenti alle condotte attinenti al servizio – è quella di evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere, con la conseguenza che occorre uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d'ufficio (Tar Catania, III, 14 aprile 2023, n. 1269) »;
- che « pertanto non è sufficiente, ai fini del rimborso, che la condotta contestata abbia trovato “un’occasione di realizzazione nello svolgimento del servizio” ma occorre che essa sia stata, in qualche modo e sul piano astratto, consustanziale alle mansioni svolte, di talché l’assolvimento dei doveri d’istituto, non avrebbe potuto che passare attraverso il compimento di quell’atto »;
- che « quanto alla pronuncia definitiva sull’esclusione della responsabilità del dipendente, qualora si tratti di una sentenza penale, si deve trattare di un accertamento della assenza di responsabilità, anche quando - in assenza di ulteriori specificazioni contenute nell’art. 18 – sia stato applicato l’art. 530, co. 2, del codice di procedura penale (Consiglio di Stato, IV, 4 settembre 2017, n. 4176; Ad. Gen., 29 novembre 2012, n. 20/13; IV, 21 gennaio 2011, n. 1713) », mentre invece l’art. 18 « non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell’azione (cfr. Cons. Stato, IV, 4 settembre 2017, n. 4176 e VI, 29 aprile 2005, n. 2041 )».
17.5.2. Ciò chiarito in termini generali nel caso di specie non può dubitarsi della doverosità del recupero delle anticipazioni versate dell’amministrazione
E, infatti, anche con riferimento alla posizione del ricorrente vale quanto già notato da Tar Lazio, I- quater , n. 16009/2024 in ordine al fatto che « la sentenza che ha definito il procedimento è in parte di condanna, in parte di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con la conseguenza che, pertanto, nel caso in esame il rimborso delle spese legali va senz’altro escluso », e ciò in quanto « il giudice penale, seppur in un procedimento conclusosi con una parziale dichiarazione di prescrizione, ha accertato sia l’unicità del disegno criminoso che l’aggravante del nesso teleologico ai sensi dell’art. 62, co. 1, n. 2 c.p. tra tutti reati ascritti, compresi quelli prescritti. In tale contesto isolare la condotta di falso rispetto alle fattispecie per cui è maturata la prescrizione, oltre ad essere in contrasto con la verità processualmente accertata, sarebbe di fatto operazione impossibile; in un caso del genere, infatti, l’attività difensiva è volta a contestare l’integrale tesi accusatoria, non potendo, all’evidenza, parcellizzarla con riferimento ad ogni fatto di reato contenuto nell’imputazione ».
A ciò è appena il caso di aggiungere che in ogni caso non può sostenersi che per le condotte di calunnia e arresto illegale non si sia in presenza di una « sentenza definitiva che [abbia accertato] la responsabilità » del ricorrente, tenuto conto che – come si dirà ancora infra sub 17.7 – le sentenze che hanno definito il procedimento penale hanno condannato il ricorrente al risarcimento « dei danni conseguenti [non solamente al reato di falso, ma a tutti i reati contestati, ovverosia] ai reati di falso, di calunnia, arresto illegale » (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pagg. 280 e ss. e 307-308, confermata da Corte di Cassazione, V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-), accertando, come si preciserà meglio di seguito, la responsabilità dolosa del ricorrente per tutte le condotte illecite contestate nel procedimento penale (ivi comprese quelle per cui al ricorrente non è stata irrogata la sanzione penale per l’intervenuta prescrizione).
Ciò consente all’evidenza di escludere anche la lamentata violazione dei principi della Costituzione dalle CEDU richiamati da parte ricorrente, atteso che l’attività di recupero delle anticipazioni da parte della p.a. non importa alcuna riconsiderazione in pejus delle statuizioni del procedimento penale ma semmai si fonda sulle stesse.
17.6. È poi appena il caso di notare che alcun rilievo può essere dato, al fine di escludere la ripetibilità delle anticipazioni, al fatto che le stesse siano state concesse con riferimento al primo grado di giudizio, nell’ambito del quale il ricorrente era stato assolto da tutte le accuse.
Infatti – in disparte ogni altra considerazione – affermare che, a fronte di una sentenza non definitiva, il rimborso delle spese legali sostenute per quel grado sia irripetibile è del tutto contrario alla ratio di previsioni che sono dirette a rendere indenni dalle spese del processo penale solamente coloro la cui responsabilità sia (giocoforza definitivamente) esclusa. Del resto la sentenza di assoluzione riformata in grado di appello (con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione), di fatto, riporta un accertamento privo di effetti, in quanto modificato dalle pronunce successive che hanno definitivamente statuito sulla vicenda, appunto affermando la responsabilità del ricorrente.
17.7. Infine – fermo tutto quanto sopra – questo Collegio ritiene opportuno notare che, in ogni caso, la legittimità dell’azione di recupero delle anticipazioni non sarebbe scalfita a ritenere che alla fattispecie in oggetto si applichi la previsione di cui all’art. 32, l. n. 152/1975.
Al riguardo va innanzitutto evidenziato quanto notato dal giudice d’appello in ordine al fatto che l’articolo in questione « fa salva la rivalsa se vi è responsabilità per fatto doloso (senza distinguere agli effetti penali o … agli effetti civili) » (cfr. ancora Consiglio di Stato, II, 16 maggio 2024, n. 4397).
Ciò posto, nel caso di specie, come già si è accennato, è evidente che le sentenze che hanno definito il procedimento penale nei confronti del ricorrente contengono una siffatta affermazione di responsabilità per fatto doloso non solo in relazione alla condotta di falso ma anche in relazione alle condotte integranti le fattispecie di calunnia e arresto illegale poste in essere dal ricorrente.
Al riguardo, è chiara la sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- nella parte in cui evidenzia che « l’accertamento delle responsabilità per i falsi … conduce al riconoscimento, tranne che per -OMISSIS- e -OMISSIS-, come già visto, della responsabilità per la contestata calunnia ascritta a -OMISSIS-, -OMISSIS- e agli altri sottoscrittori degli atti ai capi B), D), G), L), N), 2) Proc. -OMISSIS- Trib. È già stata argomentata la stretta correlazione fra l’indicazione di circostanze false negli atti e la finalità di procedere all’arresto di tutti i presenti nella scuola, con la necessaria formulazione di accuse che, in quanto basate su tali false circostanze, integrano chiaramente l’ipotesi delittuosa della calunnia. Il concorso morale accertato in capo a -OMISSIS- e -OMISSIS- nella redazione dei falsi verbali comporta la loro responsabilità allo stesso titolo anche per la calunnia, essendo anche loro partecipi della specifica finalità cui erano preordinate le false attestazioni. Constatato l’esito disastroso della irruzione, l’inesistenza dei c.d. black bloc e l’assenza di armi, la necessità procedere agli arresti e di giustificare le numerose e gravi lesioni inferte ha indotto i due massimi dirigenti che conducevano le operazioni a coordinare l’attività di confezionamento di un complesso di false accuse che fosse apparentemente idoneo a giustificare arresti e violenze. Sono sorte, così, le false accuse di violenta resistenza, di utilizzo di armi improprie, tra le quali strumenti di lavoro che erano presenti in loco per la pacifica esistenza di un cantiere edile, e le barre metalliche estratte dagli zaini, la falsa detenzione delle bottiglie molotov, la falsa aggressione all’arma bianca ai danni di -OMISSIS-. Come si è visto analizzando la condotta di -OMISSIS- e -OMISSIS- essi erano pienamente consapevoli che la loro condotta costituiva approvazione ed esortazione alla formulazione delle false accuse per giustificare gli arresti, -OMISSIS- perché esperto analista di terrorismo e criminalità organizzata, lungi dall’essere stato vittima di inganni altrui, ritenendosi soddisfatto delle spiegazioni a suo dire ricevute a fronte delle sue evidenti perplessità sull’accaduto e partecipando alla gestione delle bottiglie molotov; -OMISSIS- perché, oltre a partecipare alla gestione delle molotov, ha anche concorso attivamente alla concertazione del contenuto degli atti da presentare all’autorità giudiziaria. Nessun dubbio, ovviamente, sussiste sulla responsabilità per la calunnia in capo ai sottoscrittori del verbale di perquisizione e sequestro, del verbale di arresto, nonché della comunicazione di notizia di reato, atti della cui consapevole falsità si è ampiamente detto, e che per loro natura sono istituzionalmente destinati all’autorità giudiziaria. Ma ad analoga conclusione deve pervenirsi anche relativamente all’annotazione di servizio redatta da -OMISSIS- ed indirizzata al Questore, a nulla rilevando che l’autore non avesse ipotizzato che tale suo atto sarebbe stato allegato alla CNR trasmessa all’A.G., posto che il Questore aveva certamente l’obbligo di riferire a quella autorità dei reati di cui veniva a conoscenza tramite la relazione di -OMISSIS-. Ricorrono anche le due aggravanti contestate, quella di cui al 2° comma dell’art.368 c.p. in conseguenza dell’entità della pena edittale massima prevista per il reato oggetto di calunnia di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.) superiore ad anni 10, e quella del nesso teleologico che lega la calunnia alla commissione dell’arresto illegale. Le condotte come sopra descritte corrispondono alla contestazione in fatto di cui ai capi E) e 3) Proc. -OMISSIS- Trib a carico di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-. È evidente, infatti, che lo scopo primario conseguito, quello di procedere all’arresto di tutti i soggetti presenti nella scuola e all’esterno nelle immediate vicinanze, è stato attuato nella assenza dei presupposti legali legittimanti l’atto. Si deve escludere alcun margine di possibile errore di valutazione giuridica a fronte della creazione di false prove a carico, e della oggettiva e indiscutibile impossibilita di attribuire indistintamente a tutti gli arrestati la responsabilità per i reati ipotizzati in mancanza oggettiva, risultante per tabulas dagli stessi atti, di elementi individualizzanti, ed essendo macroscopicamente pretestuosa la riferibilità a tutti delle bombe molotov solo perché site in luogo “accessibile e visibile a tutti” » (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pag. 280 e ss.).
Parimenti chiara è la medesima sentenza nella parte in cui afferma che « quanto ai falsi, alle calunnie e agli altri reati conseguenti, si è trattato della consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato nel lungo arco di tempo che è intercorso fra la cessazione delle operazioni e il deposito degli atti in Procura avvenuto la domenica alle ore 18,30: la motivazione di tale condotta criminosa, volta a salvare l’operazione già evidentemente apparsa disastrosa, è incompatibile con stress e stanchezza, e presuppone, viceversa una attenta e scrupolosa organizzazione nella predisposizione degli atti e del loro contenuto » (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pag. 295 e ss.).
Motivazioni, queste, che hanno condotto il giudice penale a condannare definitivamente il ricorrente al risarcimento « dei danni conseguenti [non solamente al reato di falso, ma a tutti i reati contestati, ovverosia] ai reati di falso, di calunnia, arresto illegale » (cfr. sentenza Corte d’Appello di -OMISSIS-, pagg. 307-308, confermata da Corte di Cassazione, V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-).
Tanto è sufficiente a rendere in ogni caso legittima la pretesa restitutoria dell’amministrazione, anche a prescindere da quanto notato dalla p.a. in ordine al fatto che la responsabilità dolosa del ricorrente per i fatti di cui alla vicenda penale è stata accertata anche dalla Corte dei Conti.
Per quanto sopra, anche a ritenere applicabile al caso di specie la prescrizione di cui all’art. 32, l. n. 152/1975 non potrebbe darsi rilievo alcuno né al fatto che alcuni dei reati sono stati dichiarati prescritti, né tantomeno al fatto che all’esito del primo grado di giudizio l’odierno ricorrente fosse stato (temporaneamente) assolto da tutte le accuse.
18. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va rigettato.
19. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo, in coerenza con le statuizioni di cui alla sentenza Tar Lazio, I-quater, 30 agosto 2024, n. 16009 – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della p.a. resistente nella misura di € 2.500,00, oltre spese e altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti degli interessati, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone citate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.