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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/03/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8312 R.G.A.C. dell'anno 2019, promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. DEMITRI Parte_1
POMPEO, in virtù di mandato in calce al ricorso;
ricorrente nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'Avv. PETROSILLO Controparte_1
DESIREE, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta;
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/02/2025 le parti, comparse personalmente, dichiaravano di aver regolato consensualmente i loro rapporti economici ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui al verbale, chiedendo che la causa fosse definita in conformità. TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2019, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Taranto il 02/03/1989 con
, che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 [...]
il 17.07.1989, il 20.06.1995 e il Per_1 Persona_2 Persona_3
13.04.1998 e che in data 15.11.2019 con Sentenza n. 2768/2018 era stata pronunciata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma impugnava e contestava le avverse richieste e deduzioni.
Le parti comparivano innanzi al Presidente all'udienza del 22.6.2020.
Nominato il giudice istruttore e rimessa la causa dinanzi a lui, con successiva sentenza n. 3029/2021, depositata il 22.12.2021, il Tribunale di
Taranto dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 02/03/1989 da e Parte_1 CP_1
.
[...]
Rimessa con separata ordinanza la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del 03/02/2025 le parti, comparse personalmente, dichiaravano di aver regolato consensualmente i loro rapporti economici ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui al verbale, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti relativi alla prole tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui al verbale dell'udienza
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
del 03/02/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8312 R.G.A.C. dell'anno 2019, promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. DEMITRI Parte_1
POMPEO, in virtù di mandato in calce al ricorso;
ricorrente nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'Avv. PETROSILLO Controparte_1
DESIREE, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta;
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/02/2025 le parti, comparse personalmente, dichiaravano di aver regolato consensualmente i loro rapporti economici ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui al verbale, chiedendo che la causa fosse definita in conformità. TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2019, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Taranto il 02/03/1989 con
, che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 [...]
il 17.07.1989, il 20.06.1995 e il Per_1 Persona_2 Persona_3
13.04.1998 e che in data 15.11.2019 con Sentenza n. 2768/2018 era stata pronunciata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma impugnava e contestava le avverse richieste e deduzioni.
Le parti comparivano innanzi al Presidente all'udienza del 22.6.2020.
Nominato il giudice istruttore e rimessa la causa dinanzi a lui, con successiva sentenza n. 3029/2021, depositata il 22.12.2021, il Tribunale di
Taranto dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 02/03/1989 da e Parte_1 CP_1
.
[...]
Rimessa con separata ordinanza la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del 03/02/2025 le parti, comparse personalmente, dichiaravano di aver regolato consensualmente i loro rapporti economici ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui al verbale, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti relativi alla prole tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui al verbale dell'udienza
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
del 03/02/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
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