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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6930/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 12 giugno 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Marascio presso la quale ha eletto domicilio telematico;
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Marascio presso la quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sedriano (MI) il giorno 27 settembre 1997 con atto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sedriano (MI) Anno 1997 Parte II Serie A n. 32; e optavano contestualmente per il regime di separazione dei beni;
con due figlie:
, nata in [...] il [...], maggiorenne, studentessa non Persona_1 economicamente autosufficiente, C.F. , convivente;
C.F._3
nata in [...] il [...], maggiorenne, economicamente Parte_3 autosufficiente, C.F. , attualmente non convivente C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: (A) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. (B) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE La casa coniugale, di proprietà esclusiva del IG , sita in Vittuone, Via L. Manara 4 con Pt_1 tutto quanto l'arreda, viene assegnata al IG , che ne sosterrà integralmente tutte le spese Pt_1
- ordinarie e straordinarie- e le spese delle utenze, che, ove occorresse, provvederà a volturare a proprio nome. Alla data di deposito del presente ricorso la IGa ancorché formalmente residente Parte_2 presso la casa coniugale, ha già lasciato l'abitazione, avendo rinvenuto altro alloggio. In ogni caso la IGa si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro 30 giorni dal deposito Parte_2 della sentenza. (C) PATTUIZIONI PATRIMONIALI A liquidazione di spese sostenute negli anni precedenti dalla IGa per Parte_2 mobili/elettrodomestici ecc il IG riconosce un debito di Euro 5000,00 nei confronti della Pt_1 IGa che si obbliga a pagare entro la fine dell'anno corrente. Parte_2 (D) INDIPENDENZA ECONOMICA DEI CONIUGI I IGi e si danno reciprocamente atto di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti ed autonomi. Pertanto, nessuno dei due chiede all'altro alcun contributo per il proprio mantenimento. (E) MANTENIMENTO FIGLIA GIADA – NON AUTOSUFFICIENTE Parte_4
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, trascorrerà pari tempo con i genitori Per_1 nelle rispettive abitazioni. Stante l'equa distribuzione del tempo trascorso con ognuno dei genitori, i IGi e Pt_1 stabiliscono di non disporre il mantenimento mensile della figlia a carico di un Parte_2 Per_1 genitore. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le spese del presente procedimento si intendono compensate fra le parti.
****** Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i IGi e Parte_1 hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato Parte_2 all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di separazione , accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le Parti, con il Ricorso introduttivo, hanno chiesto, anche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la Sentenza della Sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis C.p.c.. Non essendo tale domanda, ancora, procedibile, prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, C.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative od ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Comune di Sedriano
[...]
(MI) il giorno 27/09/1997 con atto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sedriano (MI) Anno 1997 Parte II Serie A n. 32; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza.
4) Spese di procedura al definitivo.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sedriano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Fulvia De Luca . Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 12 giugno 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Marascio presso la quale ha eletto domicilio telematico;
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Marascio presso la quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sedriano (MI) il giorno 27 settembre 1997 con atto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sedriano (MI) Anno 1997 Parte II Serie A n. 32; e optavano contestualmente per il regime di separazione dei beni;
con due figlie:
, nata in [...] il [...], maggiorenne, studentessa non Persona_1 economicamente autosufficiente, C.F. , convivente;
C.F._3
nata in [...] il [...], maggiorenne, economicamente Parte_3 autosufficiente, C.F. , attualmente non convivente C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: (A) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. (B) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE La casa coniugale, di proprietà esclusiva del IG , sita in Vittuone, Via L. Manara 4 con Pt_1 tutto quanto l'arreda, viene assegnata al IG , che ne sosterrà integralmente tutte le spese Pt_1
- ordinarie e straordinarie- e le spese delle utenze, che, ove occorresse, provvederà a volturare a proprio nome. Alla data di deposito del presente ricorso la IGa ancorché formalmente residente Parte_2 presso la casa coniugale, ha già lasciato l'abitazione, avendo rinvenuto altro alloggio. In ogni caso la IGa si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro 30 giorni dal deposito Parte_2 della sentenza. (C) PATTUIZIONI PATRIMONIALI A liquidazione di spese sostenute negli anni precedenti dalla IGa per Parte_2 mobili/elettrodomestici ecc il IG riconosce un debito di Euro 5000,00 nei confronti della Pt_1 IGa che si obbliga a pagare entro la fine dell'anno corrente. Parte_2 (D) INDIPENDENZA ECONOMICA DEI CONIUGI I IGi e si danno reciprocamente atto di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti ed autonomi. Pertanto, nessuno dei due chiede all'altro alcun contributo per il proprio mantenimento. (E) MANTENIMENTO FIGLIA GIADA – NON AUTOSUFFICIENTE Parte_4
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, trascorrerà pari tempo con i genitori Per_1 nelle rispettive abitazioni. Stante l'equa distribuzione del tempo trascorso con ognuno dei genitori, i IGi e Pt_1 stabiliscono di non disporre il mantenimento mensile della figlia a carico di un Parte_2 Per_1 genitore. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le spese del presente procedimento si intendono compensate fra le parti.
****** Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i IGi e Parte_1 hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato Parte_2 all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di separazione , accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le Parti, con il Ricorso introduttivo, hanno chiesto, anche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la Sentenza della Sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis C.p.c.. Non essendo tale domanda, ancora, procedibile, prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, C.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative od ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Comune di Sedriano
[...]
(MI) il giorno 27/09/1997 con atto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sedriano (MI) Anno 1997 Parte II Serie A n. 32; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza.
4) Spese di procedura al definitivo.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sedriano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Fulvia De Luca . Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG