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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/07/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1881/2024
avente per oggetto: interdizione; promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA BERTOLA, 2 TORINO, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. COMMODO STEFANO MARIA e dall'avv. COMMODO SARA in forza di procura
RICORRENTE contro elettivamente domiciliato in CORSO LECCE, 52 TORINO, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MINELLI MARIA OLGA in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 27/05/2025):
“L'avv. COMMODO SARA si richiama alle osservazioni del proprio CTP, con particolare riferimento all'abitualità e alla gravità della patologia riscontrata nel sig. Rileva l'impossibilità di stabilire CP_1 un'alleanza terapeutica con il sig. anche tenuto conto del lungo lasso di tempo nel corso del CP_1
pagina 1 di 5 quale sono stati effettuati ripetuti tentativi in tal senso, non avendo egli consapevolezza in ordine alla malattia che lo affligge. Insiste nella richiesta di interdizione già formulata con ricorso depositato”.
Per parte resistente (come da verbale d'udienza del 27/05/2025):
“L'avv. MINELLI MARIA OLGA si richiama alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione depositata, nonché alla memoria di osservazioni alla CTU. Quanto alla consapevolezza in ordine alla propria condizione di malattia, sono in atti certificati sanitari recenti;
segnala altresì che il sig. è CP_1 seguito dal CSM”.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché “affetto da schizofrenia CP_1 che lo rende totalmente incapace di provvedere ai propri interessi”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il 20/05/2024, con memoria, si costituiva in giudizio il resistente, contestando quanto dedotto dalla madre nel ricorso e chiedendo di rigettare la domanda di interdizione formulata dalla ricorrente e, in via subordinata, di essere ammesso al beneficio dell'amministrazione di sostegno.
All'udienza del 30/05/2024 il Giudice procedeva all'esame della persona interdicenda e, all'esito, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 28/08/2024, ravvisata l'opportunità di un accertamento tecnico sulle condizioni psichiche del resistente, rimetteva la causa in istruttoria e nominava CTU.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 27/05/2025, i difensori precisavano le conclusioni. Il
Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere, pertanto, respinto.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che affetto da patologia psichica che, CP_1 allo stato, non sembra però comprometterne le funzioni psichiche, come accertato in sede di esame.
In particolare, interrogato nel corso dell'udienza 30/05/2024, l'interdicendo ha risposto in modo adeguato alle domande che gli venivano poste, ha dimostrato di essere orientato nello spazio e nel pagina 2 di 5 tempo e di conoscere sufficientemente il valore del denaro, nonché in linea generale, la propria situazione di vita.
Nel corso del procedimento, è stato altresì disposto un approfondimento a mezzo CTU psichiatrica.
All'esito della CTU, è risultato affetto da “infermità psichica inquadrabile secondo il CP_1
DSM-5-TR nei seguenti due disturbi: “disturbo di personalità senza specificazione” (F60.9) e
“disturbo ossessivo-compulsivo” (F42.2); sono inoltre “episodi psicotici transitori” non inquadrabili in alcun disturbo del capitolo dei disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici del
DSM-5-TR”. Il CTU ha concluso che l'infermità mentale è abituale e che il resistente è solo in parte incapace di provvedere i propri interessi. In particolare, è stato evidenziato come il sig. necessiti CP_1 di “assistenza o rappresentanza di una persona terza per gli atti di natura straordinaria come stipulare contratti di compravendita o di affitto o di mutuo, gestione di depositi bancari, gestione di somme di denaro per lui rilevanti”. Egli “necessita di assistenza in generale per tutte le operazioni bancarie/finanziarie comprese quelle online. Ha solo una parziale coscienza di malattia per quanto riguarda la sfera psichica e pertanto non assume spontaneamente in modo regolare terapie psicofarmacologiche e in caso di scompenso psichico non sempre è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze;
per il resto oggi è in grado di esprimere compiutamente un consenso informato a trattamenti sanitari non psichiatrici e di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di salute. È parzialmente in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere ed alle modalità di gestione del proprio quotidiano”.
Ebbene, i complessivi elementi sopra evidenziati inducono a ritenere non necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto;
la persona interdicenda è affetta da una infermità psichica che ne determina una parziale incapacità di provvedere ai propri interessi ed appare dunque sufficiente applicare lo strumento di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno.
Osserva il Tribunale che la parte convenuta è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione;
tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona interdicenda, la protezione adeguata della parte resistente non necessiti della totale privazione della capacità d'agire.
Risulta, nel caso di specie, sufficiente la meno invasiva, ed invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona. pagina 3 di 5 L'elasticità e l'agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno consentono, nella specie, di modellare le tutele da apprestare in favore del resistente, in modo da garantire contemporaneamente la piena tutela dei suoi interessi e la conservazione di una residua capacità d'agire, così consentendogli di continuare a partecipare attivamente alle scelte inerenti alla propria vita.
A ciò si aggiunga che costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I, 12/06/2006, n. 13584), mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (Cassazione civile, sez. I, 01/03/2010, n. 4866).
Ne consegue che non si può impedire all'incapace che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere rigettata la domanda di interdizione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Si compensano integralmente tra le parti le spese di lite attesa la soccombenza reciproca sulla domanda di interdizione e sulla domanda di trasferimento del giudizio presso altro tribunale;
le spese di CTU restano a carico di tutte le parti costituite in pari misura, trattandosi di accertamento condotto nell'interesse dell'interdicenda.
Si compensano integralmente le spese di lite, avuto riguardo ai rapporti fra le parti e al complessivo esito del giudizio.
pagina 4 di 5 Le spese di CTU, resasi necessaria anche nell'interesse della parte convenuta, sono poste a carico di entrambe le parti in quote uguali, ferma la solidarietà nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Rigetta il ricorso per l'interdizione di nato a [...] il [...]; CP_1
Provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.;
Spese di lite integralmente compensate;
Pone le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto, a carico di entrambe le parti in quote uguali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1881/2024
avente per oggetto: interdizione; promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA BERTOLA, 2 TORINO, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. COMMODO STEFANO MARIA e dall'avv. COMMODO SARA in forza di procura
RICORRENTE contro elettivamente domiciliato in CORSO LECCE, 52 TORINO, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MINELLI MARIA OLGA in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 27/05/2025):
“L'avv. COMMODO SARA si richiama alle osservazioni del proprio CTP, con particolare riferimento all'abitualità e alla gravità della patologia riscontrata nel sig. Rileva l'impossibilità di stabilire CP_1 un'alleanza terapeutica con il sig. anche tenuto conto del lungo lasso di tempo nel corso del CP_1
pagina 1 di 5 quale sono stati effettuati ripetuti tentativi in tal senso, non avendo egli consapevolezza in ordine alla malattia che lo affligge. Insiste nella richiesta di interdizione già formulata con ricorso depositato”.
Per parte resistente (come da verbale d'udienza del 27/05/2025):
“L'avv. MINELLI MARIA OLGA si richiama alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione depositata, nonché alla memoria di osservazioni alla CTU. Quanto alla consapevolezza in ordine alla propria condizione di malattia, sono in atti certificati sanitari recenti;
segnala altresì che il sig. è CP_1 seguito dal CSM”.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché “affetto da schizofrenia CP_1 che lo rende totalmente incapace di provvedere ai propri interessi”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il 20/05/2024, con memoria, si costituiva in giudizio il resistente, contestando quanto dedotto dalla madre nel ricorso e chiedendo di rigettare la domanda di interdizione formulata dalla ricorrente e, in via subordinata, di essere ammesso al beneficio dell'amministrazione di sostegno.
All'udienza del 30/05/2024 il Giudice procedeva all'esame della persona interdicenda e, all'esito, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 28/08/2024, ravvisata l'opportunità di un accertamento tecnico sulle condizioni psichiche del resistente, rimetteva la causa in istruttoria e nominava CTU.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 27/05/2025, i difensori precisavano le conclusioni. Il
Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere, pertanto, respinto.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che affetto da patologia psichica che, CP_1 allo stato, non sembra però comprometterne le funzioni psichiche, come accertato in sede di esame.
In particolare, interrogato nel corso dell'udienza 30/05/2024, l'interdicendo ha risposto in modo adeguato alle domande che gli venivano poste, ha dimostrato di essere orientato nello spazio e nel pagina 2 di 5 tempo e di conoscere sufficientemente il valore del denaro, nonché in linea generale, la propria situazione di vita.
Nel corso del procedimento, è stato altresì disposto un approfondimento a mezzo CTU psichiatrica.
All'esito della CTU, è risultato affetto da “infermità psichica inquadrabile secondo il CP_1
DSM-5-TR nei seguenti due disturbi: “disturbo di personalità senza specificazione” (F60.9) e
“disturbo ossessivo-compulsivo” (F42.2); sono inoltre “episodi psicotici transitori” non inquadrabili in alcun disturbo del capitolo dei disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici del
DSM-5-TR”. Il CTU ha concluso che l'infermità mentale è abituale e che il resistente è solo in parte incapace di provvedere i propri interessi. In particolare, è stato evidenziato come il sig. necessiti CP_1 di “assistenza o rappresentanza di una persona terza per gli atti di natura straordinaria come stipulare contratti di compravendita o di affitto o di mutuo, gestione di depositi bancari, gestione di somme di denaro per lui rilevanti”. Egli “necessita di assistenza in generale per tutte le operazioni bancarie/finanziarie comprese quelle online. Ha solo una parziale coscienza di malattia per quanto riguarda la sfera psichica e pertanto non assume spontaneamente in modo regolare terapie psicofarmacologiche e in caso di scompenso psichico non sempre è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze;
per il resto oggi è in grado di esprimere compiutamente un consenso informato a trattamenti sanitari non psichiatrici e di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di salute. È parzialmente in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere ed alle modalità di gestione del proprio quotidiano”.
Ebbene, i complessivi elementi sopra evidenziati inducono a ritenere non necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto;
la persona interdicenda è affetta da una infermità psichica che ne determina una parziale incapacità di provvedere ai propri interessi ed appare dunque sufficiente applicare lo strumento di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno.
Osserva il Tribunale che la parte convenuta è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione;
tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona interdicenda, la protezione adeguata della parte resistente non necessiti della totale privazione della capacità d'agire.
Risulta, nel caso di specie, sufficiente la meno invasiva, ed invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona. pagina 3 di 5 L'elasticità e l'agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno consentono, nella specie, di modellare le tutele da apprestare in favore del resistente, in modo da garantire contemporaneamente la piena tutela dei suoi interessi e la conservazione di una residua capacità d'agire, così consentendogli di continuare a partecipare attivamente alle scelte inerenti alla propria vita.
A ciò si aggiunga che costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I, 12/06/2006, n. 13584), mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (Cassazione civile, sez. I, 01/03/2010, n. 4866).
Ne consegue che non si può impedire all'incapace che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere rigettata la domanda di interdizione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Si compensano integralmente tra le parti le spese di lite attesa la soccombenza reciproca sulla domanda di interdizione e sulla domanda di trasferimento del giudizio presso altro tribunale;
le spese di CTU restano a carico di tutte le parti costituite in pari misura, trattandosi di accertamento condotto nell'interesse dell'interdicenda.
Si compensano integralmente le spese di lite, avuto riguardo ai rapporti fra le parti e al complessivo esito del giudizio.
pagina 4 di 5 Le spese di CTU, resasi necessaria anche nell'interesse della parte convenuta, sono poste a carico di entrambe le parti in quote uguali, ferma la solidarietà nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Rigetta il ricorso per l'interdizione di nato a [...] il [...]; CP_1
Provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.;
Spese di lite integralmente compensate;
Pone le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto, a carico di entrambe le parti in quote uguali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
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