Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/05/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 381/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di RGI IL SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 381/2025 tra
Parte_1
APPELLANTE e
+ 1 Controparte_1
APPELLATE
* Oggi 14/05/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparse:
- per l'appellante l'Avv. Federica Bonante in sostituzione dell'Avv. Colabella;
- per l'appellata l'Avv. Raffaella Alcaro in sostituzione dell'Avv. Prisco. CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e discutono oralmente la causa riportandosi ad essi. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1
APPELLANTE contro
(C.F.: ), con il Patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. PRISCO ANTONIO PREFETTURA DI RGI IL, contumace APPELLATE
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 598/24 del Giudice di Pace di Reggio Emilia
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha adìto il Giudice di Pace di Reggio Emilia al fine di opporsi Parte_1 alla Cartella di Pagamento n. 02820230016358738 / 000, avente ad oggetto alcune contravvenzioni del Codice della Strada, per un importo complessivo di € 1.085,62. All'esito del giudizio, nel quale si è costituita Controparte_3
ma non la (benché
[...] Controparte_4 ritualmente evocata) – il Giudice di Pace ha pronunciato la sentenza n. 598/24, con la quale ha accolto l'opposizione, ha annullato parzialmente la cartella esattoriale con riferimento all'importo sopra indicato e compensato le spese di lite. ha interposto tempestivo appello censurando il capo della Parte_2 sentenza relativo alle spese e dolendosi del fatto che, nonostante l'integrale accoglimento del ricorso, il Giudice di Primo grado ne abbia disposto la compensazione. L'appellante ha dedotto (in estrema sintesi):
- che la statuizione contrasta con il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. e con l'art. 92 c.p.c., che consente la compensazione delle spese nelle sole ipotesi di soccombenza reciproca o laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni;
2 - che la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno della decisione, ossia la natura della materia e l'astratta possibilità delle parti di difendersi in proprio, è del tutto apparente;
- che la decisione viola comunque il principio di inderogabilità dei minimi tariffari. Sulla base di quanto sopra, la società ha chiesto che la sentenza impugnata venga riformata con la condanna in solido di PREFETTURA e al pagamento in suo favore CP_2 delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. La GI IL, già contumace in primo grado, è rimasta tale CP_4 anche in questa sede. si è invece costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, CP_2 comma 3 c.p.c., poiché trattandosi di causa di valore inferiore a € 1.100,00, la sentenza è stata resa secondo equità ed è, pertanto, inappellabile. All'esito della prima udienza, la causa è stata immediatamente rinviata all'udienza odierna per discussione, senza lo svolgimento di alcun atto istruttorio. 2. Partendo dall'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da si osserva: CP_2
- l'art. 339, comma 3 c.p.c. stabilisce che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”;
- la Suprema Corte ha chiarito che “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (C. 769/21);
- è pacifico che le “norme sul procedimento” comprendano anche quelle che disciplinano le spese di lite, ossia gli artt. 91 e seguenti c.p.c. (cfr. C. 1108/22: “L'art. 91 c.p.c. è norma processuale che il giudice di pace è tenuto ad applicare anche quando decide secondo equità e la cui inosservanza può essere motivo di appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., costituendo violazione delle norme sul procedimento”);
- poiché ha censurato in via esclusiva il capo decisorio inerente Parte_1 alle spese di causa, l'eccezione in esame è senz'altro infondata e l'appello deve ritenersi ammissibile. 3. Passando al merito, l'appello è fondato:
- ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il giudice può disporre la compensazione delle spese di causa quando le parti sono reciprocamente soccombenti, oppure in caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, ovvero ancora – successivamente alla sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale – quando sussistano
“gravi ed eccezionali ragioni”;
- nel caso di specie non ricorre nessuna di queste tre ipotesi;
3 - non la prima, perché l'opposizione proposta dalla società avverso la cartella esattoriale è stata accolta in toto;
- non la seconda, posto che la decisione non si fonda su questioni di diritto nuove o controverse in giurisprudenza;
- non la terza, considerato che la cartella è stata annullata per un vizio meramente formale e la vicenda non presenta alcun tipo di peculiarità, né sul piano fattuale, né sul piano giuridico, che possa giustificare una deroga al generale principio della soccombenza, stabilito dall'art. 91 c.p.c.;
- i due elementi richiamati dal primo giudice, ossia la natura della causa e l'astratta possibilità delle parti di difendersi in proprio non integrano certamente le ragioni “gravi ed eccezionali” richieste dall'art. 92 c.p.c. e peraltro il primo di essi è stato invocato in modo del tutto generico. Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata va riformata in parte qua, disponendosi la condanna di PREFETTURA e – interamente soccombenti – al pagamento delle CP_2 spese di lite in favore di con distrazione in favore del difensore, Parte_1 dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. La liquidazione va effettuata in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei vari criteri previsti dall'art. 4 ( “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”). Dunque applicando i parametri medi, e considerato che nel primo grado non si è tenuta la fase di trattazione, il compenso astrattamente liquidabile sarebbe pari a € 278,00; ad esso va applicata una riduzione del 50%, come consentito dalla disposizione citata, considerato che la causa è stata decisa sulla base di una unica questione meramente formale (vizio di notifica), che non ha comportato la soluzione di problematiche di particolare complessità, né alcun approfondimento sul piano fattuale p giuridico. Pertanto, al difensore antistatario va riconosciuto, per il primo grado di giudizio, un compenso di € 139,00 (coincidente con il parametro minimo), oltre accessori di legge, cui andranno sommate le anticipazioni documentate, pari a € 43,49. 4. Sempre in base al principio della soccombenza, l'appellante ha diritto al rimborso delle spese di lite anche per il presente grado di giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo in base ai medesimi parametri, tenendo conto che, anche in tale grado, non vi è stata attività istruttoria e non vi è stata la necessità di risolvere questioni di particolare complessità. Anche in questo caso va disposta la distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma,
4 ND e la Controparte_1 CP_4
RGI IL, in solido, a pagare all'appellante le spese di lite relative al primo grado di giudizio, che liquida in € 43,49 per anticipazioni, € 139,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.; ND e la Controparte_1 CP_4
, in solido, a pagare all'appellante le spese di lite relative al secondo grado di
[...] giudizio, che liquida in € 92,45 per anticipazioni, € 232,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Così deciso a Reggio Emilia il 14/05/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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