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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 05/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Larino
R.G. 588/2022
Il Tribunale di Larino , in persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. ROGATA FEDERICA attrice e
(C.F. , assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. D'ETTORRE ANTONIO convenuto
CONCLUSIONI: all' udienza del 26.07.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc , le parti rassegnavano le rispettive conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica , che si richiamano integralmente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi degli artt 132 cpc e 118 disp att cpc come modificati dalla legge n. 62 / 2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre , è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art 19 d l 83 / 2015 , che modifica il d l n. 179 / 2012 , nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU n. 64 /
15 .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
rappresentava di essere proprietaria dell'unità abitativa e delle relative pertinenze di cui al catasto dei fabbricati del Comune di Petacciato al foglio
24 map. 693 sub 10 e map 693 sub 13 , ubicate rispettivamente al civico 6 e
8 di Via Pirandello e precisava che tali immobili fanno parte di un fabbricato plurifamiliare composto da tre piani (seminterrato, terra e primo piano), nel quale sono presenti altre due unità abitative con relative pertinenze, di proprietà di ( foglio 24 , particella 693, Controparte_1
sub 4,5,6,12 ) – e della IN SR ( foglio 24, particella 693 sub 7,9,14).
pag. 2/7 Aggiungeva l' attrice che la porzione di pianerottolo di sua proprietà esclusiva “confina a sinistra con quella del SI. ed è Controparte_1
separata dalla stessa da una ringhiera e una sottostante soglia di marmo, che fungono da delimitazione del confine;
le scale di proprietà esclusiva della SI.ra proseguono sino a condurre al primo piano, dov'è Parte_1
ubicato l'immobile di sua proprietà” e che in data 30/05/2020 tra essa , il e ( acquirente dell' immobile IN, con CP_1 Persona_1
patto di riservato dominio) veniva sottoscritto un accordo relativo ai lavori di ampliamento dell'unità abitativa del SI. consistenti Controparte_1
“Nella chiusura della scalinata esterna, di sua proprietà, con un prolungamento del tetto esistente tramite una tettoia la quale avrà i pilasti che poggeranno sul suolo in comune a limite con la propria proprietà” e che “avrà le stesse caratteristiche e architettoniche e costruttive di quella in essere in modo da non andare a creare diversità nella facciata dell'immobile stesso”, e che i lavori effettuati dal erano risultati CP_1
difformi da quelli illustrati nella SCIA presentata al Comune di Petacciato
e che in particolare la tettoia realizzata “invade la sua proprietà di circa 30 cm oltrepassando il confine tra i pianerottoli delle parti in causa “ e non invece – come concordato a mezzo dell' accordo di cui sopra – entro i limiti della proprietà del , il quale avrebbe anche rimosso “il CP_1
tubo di scolo che consente il regolare deflusso delle acque dal terrazzo della SI.ra ”. Parte_1
Sulla base di tali presupposti l' attrice – ritenendo la condotta tenuta dal
[...]
lesiva dei propri diritti di utilizzo del pianerottolo di cui è esclusiva CP_1
proprietaria – citava in giudizio al fine di sentire Controparte_1
accogliere le seguenti domande: a) accertare e dichiarare che la tettoia in
pag. 3/7 legno realizzata dal SI. invade illegittimamente lo spazio aereo CP_1
sovrastante la proprietà esclusva della SI.ra ; b) dichiarare Parte_1
l'irregolarità e/o illegittimità dell'opera realizzata e di quelle in corso di realizzazione da parte del SI. per il tramite della Pantalone CP_1
SR, per tutte le argomentazioni innanzi svolte, in quanto difforme rispetto a quanto pattuito con l'accordo tra le parti del 30/05/2022 e rispetto al progetto presentato con la del 17/06/2020 e per l'effetto, previo CP_2
ordine di sospensione dei lavori, ordinare la demolizione e/o rimozione della parte sporgente sulla colonna aerea del sottostante pianerottolo dell'adiacente immobile di proprietà esclusiva della SI.ra , con Parte_1
ordine di arretrare la stessa con il rispetto della linea di proprietà esclusiva della SI.ra , con ordine di arretrare la stessa con il Parte_1
rispetto della linea di confine e con quanto stabilito nell'accordo tra le parti;
c) in ogni caso condannare il SI. al risarcimento di tutti i CP_1
danni da liquidarsi in via equitativa subite dall'attrice per l'abusiva occupazione della propria proprietà, con limitazione del relativo godimento e diminuzione del valore della proprietà stessa”.
Si costituiva in giudizio a mezzo di comparsa di Controparte_1
costituzione e di risposta in cui rigettava tutte le contestazioni illustrate dalla nell' atto introduttivo del presente giudizio, affermava di Parte_1
avere realizzato i lavori per cui è causa secondo le prescrizioni contenute nell' accordo SIlato il 30/05/2020 ed in conformità con la SCIA presentata al Comune di Petacciato e chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
pag. 4/7 Il procedimento veniva istruito a mezzo della ctu depositata dall' ing.
e veniva trattenuto per la decisione all' udienza del Persona_2
26.07.2024.
Assume valore fondamentale ai fini della decisione la ctu , di cui lo scrivente giudice condivide metodo d' indagine e conclusioni, in quanto in linea con i principi generali della materia ed immuni da vizi logici.
E proprio la condivisione , nei termini appena descritti , della ctu , esonera lo scrivente giudice dal prendere posizione sugli specifichi motivi di censura illustrati dalla convenuta ( cfr. ex plurimis Cass n 7701/18 : “ il giudice di merito non è tenuto a fornire un ' argomentata e dettagliata motivazione qualora aderisca alle elaborazioni del consulente che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi , dei rilievi dei consulenti di parte. In tal caso il giudice esaurisce l' obbligo della motivazione con l' indicazione delle fonti del suo convincimento : non è quindi necessario che si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate , restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte)..
Si deve quindi ritenere, in sintonia con quanto ha argomentato ed accertato che la tettoia realizzata dal non invade la proprietà in CP_1 Parte_1
quanto posta a filo con il muro che segna il confine tra le due proprietà e quindi non oltrepassa il confine tra i pianerottoli delle rispettive proprietà, che segue esattamente quello costituito dal muro.
Ed a titolo di completezza di indagine si aggiunge che non appare condivisibile l' osservazione svolta dalla parte attrice alla pag 6 della comparsa conclusionale secondo cui l' ausiliare del Tribunale avrebbe pag. 5/7 dovuto accertare se la tettoia realizzata dal superi o meno la CP_1
ringhiera che divide i due pianerottoli e non avrebbe invece proceduto a tale operazione.
Si rileva sul punto che dalla fotografia riportata alla pag. 17 dell' elaborato peritale risulta che l' estensione della tettoia non supera il limite rappresentato dalla ringhiera e da tanto si deduce che – costituendo la detta ringhiera il confine tra le due proprietà – l' accertamento compiuto dall' ausiliare secondo cui la tettoia non invade la proprietà dello Parte_1
conserva intatta la sua validità.
E nemmeno conduce ad una diversa valutazione circa lo stato dei luoghi descritto nella ctu l' ulteriore argomentazione ( di nuovo pag. 6 della conclusionale attorea) secondo cui il consulente dell' Ufficio avrebbe preso in considerazione una planimetria diversa da quella allegata all' accordo del 30.05.2020.
Va osservato al riguardo che – a prescindere dagli elaborati grafici prodotti dalle parti – ciò che rileva ai fini della decisione è la valutazione della conformità o meno dei lavori effettuati dal D' Amario con quanto convenuto tra le odierne parti processuali a mezzo dell' accordo appena richiamato e le operazioni peritali espletate al riguardo – lo si ribadisce – hanno accertato che le opere realizzate dal convenuto non hanno invaso la proprietà e dunque devono ritenersi eseguite in conformità delle Parte_1
previsioni pattuite.
La domanda viene quindi rigettata.
pag. 6/7 Le spese di lite e quelle di ctu seguono la soccombenza e le prime vengono liquidate in base al d. m. n. 55/2014 , con applicazione – in ragione dell' assenza di istruzione orale e della sostanziale assenza di questioni di diritto da risolvere – degli importi corrispondenti ai limiti minimi del relativo scaglione per valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
rigetta la domanda;
condanna l' attrice al pagamento delle spese in favore del convenuto, liquidate in euro 2540, oltre al rimborso forfettario (15 %), iva e cap;
spese di ctu definitivamente a carico della parte attrice, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti del consulente.
Così deciso in Larino in data 05/03/2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Larino
R.G. 588/2022
Il Tribunale di Larino , in persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. ROGATA FEDERICA attrice e
(C.F. , assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. D'ETTORRE ANTONIO convenuto
CONCLUSIONI: all' udienza del 26.07.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc , le parti rassegnavano le rispettive conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica , che si richiamano integralmente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi degli artt 132 cpc e 118 disp att cpc come modificati dalla legge n. 62 / 2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre , è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art 19 d l 83 / 2015 , che modifica il d l n. 179 / 2012 , nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU n. 64 /
15 .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
rappresentava di essere proprietaria dell'unità abitativa e delle relative pertinenze di cui al catasto dei fabbricati del Comune di Petacciato al foglio
24 map. 693 sub 10 e map 693 sub 13 , ubicate rispettivamente al civico 6 e
8 di Via Pirandello e precisava che tali immobili fanno parte di un fabbricato plurifamiliare composto da tre piani (seminterrato, terra e primo piano), nel quale sono presenti altre due unità abitative con relative pertinenze, di proprietà di ( foglio 24 , particella 693, Controparte_1
sub 4,5,6,12 ) – e della IN SR ( foglio 24, particella 693 sub 7,9,14).
pag. 2/7 Aggiungeva l' attrice che la porzione di pianerottolo di sua proprietà esclusiva “confina a sinistra con quella del SI. ed è Controparte_1
separata dalla stessa da una ringhiera e una sottostante soglia di marmo, che fungono da delimitazione del confine;
le scale di proprietà esclusiva della SI.ra proseguono sino a condurre al primo piano, dov'è Parte_1
ubicato l'immobile di sua proprietà” e che in data 30/05/2020 tra essa , il e ( acquirente dell' immobile IN, con CP_1 Persona_1
patto di riservato dominio) veniva sottoscritto un accordo relativo ai lavori di ampliamento dell'unità abitativa del SI. consistenti Controparte_1
“Nella chiusura della scalinata esterna, di sua proprietà, con un prolungamento del tetto esistente tramite una tettoia la quale avrà i pilasti che poggeranno sul suolo in comune a limite con la propria proprietà” e che “avrà le stesse caratteristiche e architettoniche e costruttive di quella in essere in modo da non andare a creare diversità nella facciata dell'immobile stesso”, e che i lavori effettuati dal erano risultati CP_1
difformi da quelli illustrati nella SCIA presentata al Comune di Petacciato
e che in particolare la tettoia realizzata “invade la sua proprietà di circa 30 cm oltrepassando il confine tra i pianerottoli delle parti in causa “ e non invece – come concordato a mezzo dell' accordo di cui sopra – entro i limiti della proprietà del , il quale avrebbe anche rimosso “il CP_1
tubo di scolo che consente il regolare deflusso delle acque dal terrazzo della SI.ra ”. Parte_1
Sulla base di tali presupposti l' attrice – ritenendo la condotta tenuta dal
[...]
lesiva dei propri diritti di utilizzo del pianerottolo di cui è esclusiva CP_1
proprietaria – citava in giudizio al fine di sentire Controparte_1
accogliere le seguenti domande: a) accertare e dichiarare che la tettoia in
pag. 3/7 legno realizzata dal SI. invade illegittimamente lo spazio aereo CP_1
sovrastante la proprietà esclusva della SI.ra ; b) dichiarare Parte_1
l'irregolarità e/o illegittimità dell'opera realizzata e di quelle in corso di realizzazione da parte del SI. per il tramite della Pantalone CP_1
SR, per tutte le argomentazioni innanzi svolte, in quanto difforme rispetto a quanto pattuito con l'accordo tra le parti del 30/05/2022 e rispetto al progetto presentato con la del 17/06/2020 e per l'effetto, previo CP_2
ordine di sospensione dei lavori, ordinare la demolizione e/o rimozione della parte sporgente sulla colonna aerea del sottostante pianerottolo dell'adiacente immobile di proprietà esclusiva della SI.ra , con Parte_1
ordine di arretrare la stessa con il rispetto della linea di proprietà esclusiva della SI.ra , con ordine di arretrare la stessa con il Parte_1
rispetto della linea di confine e con quanto stabilito nell'accordo tra le parti;
c) in ogni caso condannare il SI. al risarcimento di tutti i CP_1
danni da liquidarsi in via equitativa subite dall'attrice per l'abusiva occupazione della propria proprietà, con limitazione del relativo godimento e diminuzione del valore della proprietà stessa”.
Si costituiva in giudizio a mezzo di comparsa di Controparte_1
costituzione e di risposta in cui rigettava tutte le contestazioni illustrate dalla nell' atto introduttivo del presente giudizio, affermava di Parte_1
avere realizzato i lavori per cui è causa secondo le prescrizioni contenute nell' accordo SIlato il 30/05/2020 ed in conformità con la SCIA presentata al Comune di Petacciato e chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
pag. 4/7 Il procedimento veniva istruito a mezzo della ctu depositata dall' ing.
e veniva trattenuto per la decisione all' udienza del Persona_2
26.07.2024.
Assume valore fondamentale ai fini della decisione la ctu , di cui lo scrivente giudice condivide metodo d' indagine e conclusioni, in quanto in linea con i principi generali della materia ed immuni da vizi logici.
E proprio la condivisione , nei termini appena descritti , della ctu , esonera lo scrivente giudice dal prendere posizione sugli specifichi motivi di censura illustrati dalla convenuta ( cfr. ex plurimis Cass n 7701/18 : “ il giudice di merito non è tenuto a fornire un ' argomentata e dettagliata motivazione qualora aderisca alle elaborazioni del consulente che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi , dei rilievi dei consulenti di parte. In tal caso il giudice esaurisce l' obbligo della motivazione con l' indicazione delle fonti del suo convincimento : non è quindi necessario che si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate , restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte)..
Si deve quindi ritenere, in sintonia con quanto ha argomentato ed accertato che la tettoia realizzata dal non invade la proprietà in CP_1 Parte_1
quanto posta a filo con il muro che segna il confine tra le due proprietà e quindi non oltrepassa il confine tra i pianerottoli delle rispettive proprietà, che segue esattamente quello costituito dal muro.
Ed a titolo di completezza di indagine si aggiunge che non appare condivisibile l' osservazione svolta dalla parte attrice alla pag 6 della comparsa conclusionale secondo cui l' ausiliare del Tribunale avrebbe pag. 5/7 dovuto accertare se la tettoia realizzata dal superi o meno la CP_1
ringhiera che divide i due pianerottoli e non avrebbe invece proceduto a tale operazione.
Si rileva sul punto che dalla fotografia riportata alla pag. 17 dell' elaborato peritale risulta che l' estensione della tettoia non supera il limite rappresentato dalla ringhiera e da tanto si deduce che – costituendo la detta ringhiera il confine tra le due proprietà – l' accertamento compiuto dall' ausiliare secondo cui la tettoia non invade la proprietà dello Parte_1
conserva intatta la sua validità.
E nemmeno conduce ad una diversa valutazione circa lo stato dei luoghi descritto nella ctu l' ulteriore argomentazione ( di nuovo pag. 6 della conclusionale attorea) secondo cui il consulente dell' Ufficio avrebbe preso in considerazione una planimetria diversa da quella allegata all' accordo del 30.05.2020.
Va osservato al riguardo che – a prescindere dagli elaborati grafici prodotti dalle parti – ciò che rileva ai fini della decisione è la valutazione della conformità o meno dei lavori effettuati dal D' Amario con quanto convenuto tra le odierne parti processuali a mezzo dell' accordo appena richiamato e le operazioni peritali espletate al riguardo – lo si ribadisce – hanno accertato che le opere realizzate dal convenuto non hanno invaso la proprietà e dunque devono ritenersi eseguite in conformità delle Parte_1
previsioni pattuite.
La domanda viene quindi rigettata.
pag. 6/7 Le spese di lite e quelle di ctu seguono la soccombenza e le prime vengono liquidate in base al d. m. n. 55/2014 , con applicazione – in ragione dell' assenza di istruzione orale e della sostanziale assenza di questioni di diritto da risolvere – degli importi corrispondenti ai limiti minimi del relativo scaglione per valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
rigetta la domanda;
condanna l' attrice al pagamento delle spese in favore del convenuto, liquidate in euro 2540, oltre al rimborso forfettario (15 %), iva e cap;
spese di ctu definitivamente a carico della parte attrice, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti del consulente.
Così deciso in Larino in data 05/03/2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
pag. 7/7