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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/09/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N.r.g. 8056/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 8056/2024, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Donato Maruccia, procuratore domiciliatario;
-ricorrente-
CONTRO (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Annarosa Coratelli, procuratrice domiciliataria;
-resistente- Conclusioni: Come da verbale di udienza del 15.07.2025. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato da e il Parte_1 Controparte_1
18.07.1998, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Cursi, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Lecce con decreto depositato in data 26.03.2012. Dal giorno della comparizione delle parti innanzi al giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante in quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Le parti, all'udienza del 15.07.2025, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 1) Il padre contribuirà al mantenimento di ersando, in favore della madre, € Per_1
150,00 entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
2) Spese straordinarie in favore della figlia da ripartirsi al 50% tra i genitori e da individuarsi secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecce;
3) Il padre provvederà a farsi carico delle spese di viaggio a favore di quando la Per_1 stessa vorrà venire ad Aradeo) per due volte l'anno, concordando con la stessa le date con un preavviso di almeno un mese. Il Tribunale ritiene di poter ratificare le suddette condizioni concordate in quanto rispondenti ai loro interessi e a quelli preminenti della figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cursi il 18.07.1998 da nato ad [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 Controparte_1 il 06.10.1978 (Atto di matrimonio n. 9, Parte II, Serie A, Anno 1998), alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cursi. Lecce, 22.09.2025
Il giudice estensore La presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 8056/2024, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Donato Maruccia, procuratore domiciliatario;
-ricorrente-
CONTRO (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Annarosa Coratelli, procuratrice domiciliataria;
-resistente- Conclusioni: Come da verbale di udienza del 15.07.2025. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato da e il Parte_1 Controparte_1
18.07.1998, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Cursi, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Lecce con decreto depositato in data 26.03.2012. Dal giorno della comparizione delle parti innanzi al giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante in quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Le parti, all'udienza del 15.07.2025, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 1) Il padre contribuirà al mantenimento di ersando, in favore della madre, € Per_1
150,00 entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
2) Spese straordinarie in favore della figlia da ripartirsi al 50% tra i genitori e da individuarsi secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecce;
3) Il padre provvederà a farsi carico delle spese di viaggio a favore di quando la Per_1 stessa vorrà venire ad Aradeo) per due volte l'anno, concordando con la stessa le date con un preavviso di almeno un mese. Il Tribunale ritiene di poter ratificare le suddette condizioni concordate in quanto rispondenti ai loro interessi e a quelli preminenti della figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cursi il 18.07.1998 da nato ad [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 Controparte_1 il 06.10.1978 (Atto di matrimonio n. 9, Parte II, Serie A, Anno 1998), alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cursi. Lecce, 22.09.2025
Il giudice estensore La presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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