Articolo 10 della Legge 18 dicembre 1970, n. 1138
Articolo 9Articolo 11
Versione
30 gennaio 1971
Art. 10.

Sono abrogati l' articolo 966 ed il primo , secondo e terzo comma dell' articolo 971 del codice civile .
Le domande di riscatto e di devoluzione esercitate dal concedente a norma dell' articolo 972 del codice civile non precludono in nessun caso all'enfiteuta il diritto di affrancazione.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1971
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