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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/07/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
1037/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1037/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
68, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Piano di Sorrento al Corso Italia n. 371 e
[...] nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Marina Gargiulo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sant'Agnello al Corso Crawford n. 91
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2025, l'avv. ha rappresentato che sono venuti meno i presupposti Pt_2 dell'accordo; l'avv. Gargiulo ha rappresentato che non vi sono i presupposti dell'accordo all'esito delle infondate dichiarazioni rese dalla ricorrente rispetto alle quali si è riservata di agire.
Il P.M., in data 15.07.2025, ha concluso chiedendo di disporre l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre, assegno di mantenimento a carico del padre di euro 400,00, visite come per legge.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.05.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno dedotto di aver intrapreso una relazione sentimentale more uxorio e di aver convissuto dal maggio 2022 sino al febbraio 2024; che nel corso della relazione è nata la figlia minore (nata a [...] Per_1 di Stabia il 10.07.2022), riconosciuta sin dalla nascita da entrambi i genitori;
che mentre la Pt_1 ha continuato ad occupare, unitamente alla minore, l'immobile già condotto in locazione nell'ultimo CP_ periodo della convivenza, sito in Vico Equense, il ha trasferito la residenza a Sorrento;
che il CP_
lavora come infermiere presso il centro Mediterranea Diagnostica con uno stipendio mensile di circa euro 1.600,00 e la lavora come infermiera pediatrica presso la Clinica Stabia con una Pt_1 retribuzione mensile di euro 1.800,00 circa;
che per la locazione dell'appartamento la Pt_1 corrisponde un importo mensile di euro 800,00 e il Tito è gravato dal pagamento di una rata mensile di euro 180,00 per un finanziamento contratto per arredare l'immobile in cui conviveva con la CP_
che quest'ultima non ha beni immobili, mentre il è proprietario di un immobile sito in Pt_1
Sorrento alla via B. Rota n. 30; che entrambi sono proprietari di veicoli, la di un'autovettura Pt_1
CP_ modello Citroen e il di un motociclo modello Kymco.
Pertanto, sulla scorta di queste premesse, hanno chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, prevedendo l'affidamento condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre e disciplina del dritto di visita del padre per due pomeriggi alla settimana dalle 15:00 alle 20:00 del lunedì e del giovedì, con pernotto tra il giovedì e il venerdì e, comunque, in coincidenza con i turni lavorativi notturni della madre (una volta ogni 5 giorni), nonché durante le festività secondo il criterio dell'alternanza, oltre all'obbligo per il Tito di corrispondere l'importo mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento della minore e il 50% delle spese straordinarie, percependo la interamente l'assegno unico. CP_2
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita su loro richiesta dal deposito di note scritte, con ordinanza del 13.12.2024 sono stati richiesti chiarimenti alle parti in odine alla mancata disciplina del diritto di visita nel periodo estivo e la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 20.05.2025. Con decreto del 1.04.2025, il procedimento è stato riassegnato alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore, la quale, all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 - in cui le parti hanno rappresentato il venir meno dell'accordo - ha disposto la comparizione personale delle parti per l'udienza del 25.06.2025.
In seguito all'ascolto delle parti e viste le conclusioni rassegnate dai rispettivi difensori, all'esito dell'udienza la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere il parere.
2 Tanto premesso, nella fattispecie in esame, è chiaramente venuto meno l'accordo tra le parti, per cui non è possibile omologare le condizioni indicate in ricorso.
In particolare, la ha dichiarato: “ADR: le condizioni dell'accordo sono venute meno perché CP_2 durante quest'anno sono successe alcune cose che mi ha raccontato mia figlia che mi hanno preoccupato. ADR: mi ha raccontato che il padre le insegna a dire le parolacce e che al padre non piacciono i bimbi composti;
quando torna a casa, dopo essere stata con il padre, la bambina dice parolacce rivolte a me, alla mia famiglia e al mio nuovo compagno. ADR: da quando ho fatto presente al padre della necessità di non utilizzare un linguaggio scurrile, la bambina tornando da casa del padre si è chiusa in se stessa o piange. Lei mi riferisce che il papà le dice di non raccontarmi cosa fa con lei, altrimenti non le compra i giochi. Una volta la bambina mi ha fatto vedere che aveva un livido sulla gamba e alla mia richiesta di spiegazioni mi ha detto che il padre le aveva dato un pizzico perché lei voleva stare con me e lui le ha detto di no. Mi ha riferito di essere rimasta chiusa in macchina con il padre, mentre il padre dormiva, che faceva caldo e che il padre non poteva cambiarla perché non aveva i fazzoletti. ADR: da ultimo, sabato scorso, doveva dormire con il padre, ma quest'ultimo l'ha riaccompagnata a casa di notte dicendo che aveva mal di orecchio;
le ha somministrato la tachipirina e poi l'ha riaccompagnata a casa. La bambina mi ha detto che non era vero che aveva questo fastidio e che aveva fatto uno scherzo al padre. ADR: ho mandato dei messaggi al padre per parlare di queste cose ma lui ha sempre negato tutto. ADR: il padre versa regolarmente il mantenimento concordato in euro 400,00. ADR: quando la bambina sta con il padre c'è sempre anche la nonna paterna, mentre il padre dorme o gioca al cellulare”. CP_ Il , a sua volta, ha dichiarato: “ADR: tutto quello che ha riferito la signora non è vero. Pt_1
ADR: quando sta con me è contenta e a volte esprime anche la volontà di non tornare a casa;
Per_1 il sabato quando sta con me, facciamo sempre una videochiamata alla madre, ma la bambina a volte non vuole nemmeno. ADR: io abito da solo e a volte sto dai miei genitori quando ho con me la bambina. ADR: la madre abita con il suo attuale compagno e con la figlia nata nel corso di questa relazione a gennaio 2025. ADR: io lavoro come infermiere. Anche la ricorrente lavora come infermiera. ADR: secondo me la bambina è a disagio perché vede vicino alla madre una nuova figura maschile e ha anche una sorellina;
secondo me ha difficoltà a relazionarsi con questa nuova situazione. ADR: l'episodio della macchina non è vero, eravamo a mare e la bambina si era addormentata in auto, ma i finestrini erano aperti”.
Dunque, è evidente la conflittualità tra i genitori così come è pacifico che non vi sia più accordo circa il contenuto degli accordi;
pertanto, alla luce delle dichiarazioni delle parti, occorrono approfondimenti istruttori circa i rapporti tra i genitori, il contesto di vita della minore nonché di ciascuno dei genitori - incompatibili con la procedura su ricorso congiunto - al fine di tutelare
3 l'interesse preminente della minore ad una crescita sana ed equilibrata nel rispetto del principio della bigenitorialità. In definitiva, gli accordi indicati in ricorso non possono essere omologati per cui la domanda, allo stato, deve essere rigettata.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1037/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
68, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Piano di Sorrento al Corso Italia n. 371 e
[...] nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Marina Gargiulo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sant'Agnello al Corso Crawford n. 91
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2025, l'avv. ha rappresentato che sono venuti meno i presupposti Pt_2 dell'accordo; l'avv. Gargiulo ha rappresentato che non vi sono i presupposti dell'accordo all'esito delle infondate dichiarazioni rese dalla ricorrente rispetto alle quali si è riservata di agire.
Il P.M., in data 15.07.2025, ha concluso chiedendo di disporre l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre, assegno di mantenimento a carico del padre di euro 400,00, visite come per legge.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.05.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno dedotto di aver intrapreso una relazione sentimentale more uxorio e di aver convissuto dal maggio 2022 sino al febbraio 2024; che nel corso della relazione è nata la figlia minore (nata a [...] Per_1 di Stabia il 10.07.2022), riconosciuta sin dalla nascita da entrambi i genitori;
che mentre la Pt_1 ha continuato ad occupare, unitamente alla minore, l'immobile già condotto in locazione nell'ultimo CP_ periodo della convivenza, sito in Vico Equense, il ha trasferito la residenza a Sorrento;
che il CP_
lavora come infermiere presso il centro Mediterranea Diagnostica con uno stipendio mensile di circa euro 1.600,00 e la lavora come infermiera pediatrica presso la Clinica Stabia con una Pt_1 retribuzione mensile di euro 1.800,00 circa;
che per la locazione dell'appartamento la Pt_1 corrisponde un importo mensile di euro 800,00 e il Tito è gravato dal pagamento di una rata mensile di euro 180,00 per un finanziamento contratto per arredare l'immobile in cui conviveva con la CP_
che quest'ultima non ha beni immobili, mentre il è proprietario di un immobile sito in Pt_1
Sorrento alla via B. Rota n. 30; che entrambi sono proprietari di veicoli, la di un'autovettura Pt_1
CP_ modello Citroen e il di un motociclo modello Kymco.
Pertanto, sulla scorta di queste premesse, hanno chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, prevedendo l'affidamento condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre e disciplina del dritto di visita del padre per due pomeriggi alla settimana dalle 15:00 alle 20:00 del lunedì e del giovedì, con pernotto tra il giovedì e il venerdì e, comunque, in coincidenza con i turni lavorativi notturni della madre (una volta ogni 5 giorni), nonché durante le festività secondo il criterio dell'alternanza, oltre all'obbligo per il Tito di corrispondere l'importo mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento della minore e il 50% delle spese straordinarie, percependo la interamente l'assegno unico. CP_2
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita su loro richiesta dal deposito di note scritte, con ordinanza del 13.12.2024 sono stati richiesti chiarimenti alle parti in odine alla mancata disciplina del diritto di visita nel periodo estivo e la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 20.05.2025. Con decreto del 1.04.2025, il procedimento è stato riassegnato alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore, la quale, all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 - in cui le parti hanno rappresentato il venir meno dell'accordo - ha disposto la comparizione personale delle parti per l'udienza del 25.06.2025.
In seguito all'ascolto delle parti e viste le conclusioni rassegnate dai rispettivi difensori, all'esito dell'udienza la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere il parere.
2 Tanto premesso, nella fattispecie in esame, è chiaramente venuto meno l'accordo tra le parti, per cui non è possibile omologare le condizioni indicate in ricorso.
In particolare, la ha dichiarato: “ADR: le condizioni dell'accordo sono venute meno perché CP_2 durante quest'anno sono successe alcune cose che mi ha raccontato mia figlia che mi hanno preoccupato. ADR: mi ha raccontato che il padre le insegna a dire le parolacce e che al padre non piacciono i bimbi composti;
quando torna a casa, dopo essere stata con il padre, la bambina dice parolacce rivolte a me, alla mia famiglia e al mio nuovo compagno. ADR: da quando ho fatto presente al padre della necessità di non utilizzare un linguaggio scurrile, la bambina tornando da casa del padre si è chiusa in se stessa o piange. Lei mi riferisce che il papà le dice di non raccontarmi cosa fa con lei, altrimenti non le compra i giochi. Una volta la bambina mi ha fatto vedere che aveva un livido sulla gamba e alla mia richiesta di spiegazioni mi ha detto che il padre le aveva dato un pizzico perché lei voleva stare con me e lui le ha detto di no. Mi ha riferito di essere rimasta chiusa in macchina con il padre, mentre il padre dormiva, che faceva caldo e che il padre non poteva cambiarla perché non aveva i fazzoletti. ADR: da ultimo, sabato scorso, doveva dormire con il padre, ma quest'ultimo l'ha riaccompagnata a casa di notte dicendo che aveva mal di orecchio;
le ha somministrato la tachipirina e poi l'ha riaccompagnata a casa. La bambina mi ha detto che non era vero che aveva questo fastidio e che aveva fatto uno scherzo al padre. ADR: ho mandato dei messaggi al padre per parlare di queste cose ma lui ha sempre negato tutto. ADR: il padre versa regolarmente il mantenimento concordato in euro 400,00. ADR: quando la bambina sta con il padre c'è sempre anche la nonna paterna, mentre il padre dorme o gioca al cellulare”. CP_ Il , a sua volta, ha dichiarato: “ADR: tutto quello che ha riferito la signora non è vero. Pt_1
ADR: quando sta con me è contenta e a volte esprime anche la volontà di non tornare a casa;
Per_1 il sabato quando sta con me, facciamo sempre una videochiamata alla madre, ma la bambina a volte non vuole nemmeno. ADR: io abito da solo e a volte sto dai miei genitori quando ho con me la bambina. ADR: la madre abita con il suo attuale compagno e con la figlia nata nel corso di questa relazione a gennaio 2025. ADR: io lavoro come infermiere. Anche la ricorrente lavora come infermiera. ADR: secondo me la bambina è a disagio perché vede vicino alla madre una nuova figura maschile e ha anche una sorellina;
secondo me ha difficoltà a relazionarsi con questa nuova situazione. ADR: l'episodio della macchina non è vero, eravamo a mare e la bambina si era addormentata in auto, ma i finestrini erano aperti”.
Dunque, è evidente la conflittualità tra i genitori così come è pacifico che non vi sia più accordo circa il contenuto degli accordi;
pertanto, alla luce delle dichiarazioni delle parti, occorrono approfondimenti istruttori circa i rapporti tra i genitori, il contesto di vita della minore nonché di ciascuno dei genitori - incompatibili con la procedura su ricorso congiunto - al fine di tutelare
3 l'interesse preminente della minore ad una crescita sana ed equilibrata nel rispetto del principio della bigenitorialità. In definitiva, gli accordi indicati in ricorso non possono essere omologati per cui la domanda, allo stato, deve essere rigettata.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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