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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. CE Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9330 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Lombardo Serena;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Faraci Cinzia;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 3.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data
8/07/2022, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
il 3/06/2016 a Palermo, unione dalla quale sono nati i figli CP_2
1 CE (l'1/07/2017) e (il 17/08/2014), ha chiesto di pronuncia- Per_1 re la separazione personale dei coniugi addebitandone la responsabilità al marito, disponendo l'assegnazione della casa familiare in suo favore, nonché
l'affidamento esclusivo dei figli con domiciliazione prevalente presso la sua abitazione, con l'obbligo a carico del marito di versare la complessiva somma di euro 1.200,00 mensili, di cui euro 400,00 per il suo mantenimento ed eu- ro 800,00 quale contributo per i due minori, oltre al pagamento del 70% del- le spese straordinarie.
2. Nel costituirsi in giudizio ha aderito alla domanda di Controparte_1 separazione e tuttavia, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, ha chie- sto in via riconvenzionale di addebitarne la responsabilità alla moglie.
Ha poi invocato l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i geni- tori con tempi di permanenza paritari presso ciascun genitore.
Ha, infine, contestato le richieste economiche della controparte con riferi- mento al quantum, precisando di non poter corrispondere un assegno supe- riore ad euro 500,00 mensili, esclusivamente a titolo di contributo per i figli minori, nonché il 50% delle spese straordinarie.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 7/12/2022, il Presidente, con ordinanza del 21/12/2022, rimet- teva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti prov- vedimenti interinali nell'interesse dei coniugi e della prole:
“affida i minori CE, nato a [...] il [...], e , nata a [...]- Per_1 lermo il 17.8.2014, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale;
dispone che CP_3
[...
potrà esercitare il proprio diritto di visita, compatibilmente ai propri impegni lavorativi ed in difetto di diverso accordo, come segue:
- due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola e con facoltà di pernot- tamento, nonché onere del padre di riaccompagnare i minori la mattina se- guente dalla madre o a scuola (in base ai suoi orari di lavoro e ai giorni in cui il padre sbarca dopo il turno di lavoro e al periodo dell'anno);
a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio, con pernottamento ed one- re di accompagnarla dalla madre o a scuola;
- nelle principali festività civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza
- 2 - con l'altro genitore;
- con specifico riferimento alle festività natalizie, i minori trascorreranno con la madre dal giorno 24 dicembre al 30 dicembre e con il padre dal 30 dicembre sino al 6 gennaio 2023, con la possibilità di invertire i tempi di permanenza con ciascun genitore, in ragione dei turni lavorativi del padre;
- durante le vacanze estive, per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore;
- il padre potrà contattare telefonicamente i due minori ogni giorno nelle se- guenti fasce orarie, che tengono conto degli impegni scolastici e dei tempi di ri- poso dei minori: ad ora di pranzo, dalle 13:30 alle 14:30; e la sera dalle ore 19 alle ore 20. pone a carico di l'onere di pagare la rata mensile del mu- Controparte_1 tuo della casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente (a titolo di man- tenimento personale della ricorrente); determina nella misura di € 380,00 mensili, annualmente rivalutabili se- condo gli indici Istat, il contributo che è tenuto a versare a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento indiretto Parte_1 dei figli minori (pari alla metà per ciascuno), comprensivo della quota del 50% dell'Assegno Unico e Universale percepito dal , restando inteso che la CP_1
Signora avrà diritto a chiedere e percepire la restante quota del Parte_1
50% del medesimo assegno;
dispone che le spese straordinarie relative ai minori siano ripartite nella mi- sura del 50% a carico di ciascun genitore (…);”
4. Con successiva ordinanza, emessa il 27/12/2023 nell'ambito del sub- procedimento n. r.g. 9330- 1/2022, è stato disposto “a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale resa in data 21/12/2022 che il resistente
[...]
versi mensilmente alla ricorrente la somma di euro CP_3 Parte_1
370,00 a titolo di mantenimento della medesima”.
5. Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della documentazione prodotta, essendo state respinte le ulteriori richieste istrut- torie articolate dalle parti, in quanto, in parte, inammissibili e in altra parte superflue ai fini del decidere (cfr. ordinanza del 23/12/2023 con la quale è stato altresì, conferito incarico ai Servizi sociali del Comune di Palermo “di
- 3 - svolgere indagine sociale sul nucleo familiare, al fine di accertare i rapporti tra
i figli minori CE, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Per_1
17.8.2014, ed il padre, di verificare l'andamento degli incontri tra gli stessi, esaminando la possibilità di ulteriori spazi di intervento”).
Infine, all'esito dell'acquisizione della relazione trasmessa dal Servizio so- ciale del Comune, all'udienza del 3/03/2025 - celebrata con modalità carto- lare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito de- gli scritti conclusivi.
6. In via preliminare, deve osservarsi che entrambe le parti hanno prodot- to, in allegato alle proprie comparse conclusionali depositate rispettivamente il 30/04/2025 e il 3/05/2025, documentazione reddituale del resistente e, segnatamente: le buste paga relative ai mesi di febbraio 2024, febbraio e marzo 2025.
Si tratta, invero, di documenti inutilizzabili ai fini della decisione, atteso che gli scritti conclusivi sono atti nei quali è consentito alle parti unicamente illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine.
E' noto infatti che la comparsa conclusionale assolve unicamente una fun- zione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non po- tendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. Ord. 12.1.2012,
n. 315) o nuove produzioni documentali non rimesse al contraddittorio delle parti, il cui limite inderogabile è costituito dall'udienza di precisazione delle conclusioni, fermo restando, peraltro, che si deve comunque trattare di do- cumentazione formata in epoca successiva alla scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
7. Sulla domanda di separazione
Occorre, in primo luogo, dare atto che in data 9/06/2023 è stata emessa la sentenza non definitiva n. 2776/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
8. Sulla domanda di addebito
- 4 - In ordine alle domande di addebito formulate da entrambe le parti negli atti introduttivi, si osserva che nel ricorso aveva chiesto di Parte_1 addebitare la responsabilità della irreversibile crisi coniugale alle condotte violente durante il matrimonio del marito, nei confronti del quale, a seguito della denuncia dalla medesima presentata, con ordinanza del 6/04/2020, era stata applicata, dal Giudice delle Indagini Preliminari, la misura cautela- re dell'allontanamento dalla casa coniugale e del divieto di avvicinamento al- la moglie (cfr. doc. n. 4) e, con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
n. 2917/2020 emessa il 22/12/2020, era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione (con la sospensione condizionale) per il reato di maltrattamenti in famiglia (cfr. doc. n. 5).
Nondimeno la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente ai sensi del capoverso dell'art. 151 cod. civ. non è stata reiterata nelle note scritte di pre- cisazione delle conclusioni depositate il 28.2.2025 e neppure nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica successivamente depositate, sicché deve ritenersi senz'altro rinunciata.
, dal canto suo, ha chiesto in via riconvenzionale di ad- Controparte_1 debitare la separazione alla moglie in quanto la stessa lo avrebbe tradito in costanza di matrimonio così violando il dovere di fedeltà.
Al riguardo, in punto di diritto, mette conto evidenziare che in ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condot- te contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa- zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della conviven-
- 5 - za.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi- care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effica- cia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito non pare superfluo rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione «La dichiarazione di adde- bito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevol- mente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniu- gi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in ca- so di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il compor- tamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito» (cfr., tra le tante, Cass. n.
40795/2021).
E' stato, altresì, affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosser- vanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'o- nere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere in- tollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 3923/2018).
Ora, nella vicenda in esame, il resistente ha rappresentato che dopo la sua condanna per maltrattamenti in famiglia i coniugi avevano ripreso la convi- venza per circa due anni (da aprile 2020 e sino alla fine marzo 2022), di fatto riconciliandosi, fino a quando aveva scoperto l'esistenza di una relazione ex- traconiugale intrattenuta dalla moglie con un altro uomo e aveva deciso di abbandonare definitivamente la casa familiare.
Orbene, nel caso di specie è agevole rilevare che il resistente, a fronte delle
- 6 - contestazioni avanzate dalla ricorrente rispetto agli addebiti alla medesima mossi, ha prodotto la relazione di un investigatore privato dalla quale si rica- va unicamente che la moglie il 12 aprile 2022, di mattina, si era incontrata con un uomo e si era intrattenuta con quest'ultimo nella sua autovettura per circa mezz'ora (si vedano due ritrazioni fotografiche allegate di alcune auto- vetture parcheggiate).
Invero, si tratta di un episodio in ogni caso occorso dopo che, com'è pacifi- co, era già cessata la convivenza tra i coniugi nel mese di marzo 2022 (si ve- da, sul punto, schermata, prodotta dalla ricorrente il 7.12.2022, del messag- gio di “whatsapp” inviato dal resistente alla moglie con il quale le aveva co- municato la decisione di andar via da casa).
Del resto, con precipuo riguardo alle richieste istruttorie articolate dal nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI co. n. 2) c.p.c., CP_1 quanto all'interrogatorio formale della ricorrente, preme evidenziare che la separazione personale dei coniugi, nonché i fatti sui quali viene fondata la richiesta di addebito e di affidamento dei figli minori, costituiscono materia di ordine pubblico, sottratta alla disponibilità delle parti e che, pertanto, non possono formare oggetto di confessione e vanno, quindi, accertati con mezzi diversi dall'interrogatorio formale.
Per altro verso, la prova testimoniale ivi dedotta con il teste Testimone_1
è inammissibile, in quanto è stata formulata in termini generici, dal
[...] momento che i relativi capitoli non contengono un riferimento topico preciso o un riferimento storico di dettaglio (“Vero è che intrattengo da diverso tempo una relazione extra coniugale con la sig.ra ”; “Vero è che i no- Parte_1 stri incontri erano favoriti dalla circostanza che il sig. lavorava imbar- CP_1 cato ed era fuori Palermo per lunghi periodi”; “Vero è che, in costanza di ma- trimonio, spesso la mattina, quando la sig.ra lasciava i figli a scuola Pt_1 ci incontravamo”).
D'altro canto, la prova testimoniale con l'investigatore privato che ha re- datto la relazione depositata nel presente procedimento è superflua poiché tende ad ottenere una asseverazione del contenuto della relazione in parola.
Sulla scorta delle considerazioni illustrate va dunque confermata l'ordinanza emessa dal Giudice Istruttore il 23.12.2023, con la quale sono
- 7 - state respinte le richieste istruttorie del resistente.
D'altro canto, è appena il caso di osservare che il a fondamento CP_1 della domanda proposta ai sensi del capoverso dell'art. 151 cod. civ., si è li- mitato a dedurre, del tutto genericamente, di avere avuto il sospetto che la moglie intrattenesse una relazione extraconiugale e per tale ragione avrebbe,
a suo dire, deciso di allontanarsi dall'abitazione familiare e, tuttavia, nessu- na prova a sostegno di simile assunto ha neppure articolato al fine di dimo- strare che, effettivamente, la violazione del dovere di fedeltà da parte della aveva determinato la crisi irreversibile del rapporto di coniugio. Pt_1
Alla luce delle argomentazioni che precedono la domanda di addebito pro- posta dalla parte resistente va, pertanto, rigettata.
9. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, va confermato il modello legale di affidamento condiviso, già disposto con la richiamata or- dinanza presidenziale del 21/12/2022 dei figli minori CE (nato l'1/07/2017) e (nata il [...]) ad entrambi i genitori- come pe- Per_1 raltro pure da ultimo richiesto da entrambi- e con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, in conformità alla situazione di fatto ormai consolidata sin dalla cessazione della convivenza tra le parti.
Ed invero, dalla relazione dei Servizi Sociali incaricati, trasmessa il
05/07/2024 emerge che: “(…) malgrado i dissapori coniugali, la signora Pt_2
ha riferito che il sig. ha sempre mantenuto un rapporto costante
[...] CP_1 con i figli, sentendoli al telefono quotidianamente e portandoli con sé per qual- che giorno tutte le volte che rientra a Palermo nei periodi di pausa dal lavoro.
Nell'ultimo anno gli incontri padre-figli si sarebbero intensificati in coincidenza con il cambiamento di ditta dell'uomo e anche la relazione genitoriale sarebbe migliorata. (Il Sig. ) ha implicitamente evitato di narrare fatti relativi al- CP_1 la loro storia conflittuale, limitandosi a riferire di un raggiunto equilibrio e dia- logo esclusivamente in funzione dei bisogni dei bambini. (…) L'uomo ha inoltre riferito di vedere i figli tutte le volte che vuole e che può, senza alcuna limita- zione da parte della signora , riscontrando nei bambini una situazione Pt_1 di serenità, seppur figli di genitori separati.
Per quanto sopra, l'affidamento condiviso dei minori con domicilio prevalen-
- 8 - te presso la madre sembra ancora oggi la soluzione più adeguata e condivisa dalla coppia genitoriale” (vedasi relazione sociale in atti).
Va, inoltre, attribuita a la facoltà di esercitare disgiunta- Parte_1 mente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministra- zione riguardanti la minore, onde scongiurare in radice il rischio di paralisi o ritardo nella adozione delle decisioni sul punto, dal momento che il coniuge per l'attività lavorativa che svolge come marinario si trova sovente fuori Pa- lermo.
10. Regime di visita
In ordine al regime di visita va prevista la facoltà per il genitore non collo- catario di incontrare e tenere con sé i figli minori, compatibilmente con le lo- ro esigenze scolastiche e con i turni lavorativi del padre, fatti salvi diversi ac- cordi liberamente stretti dalle parti, secondo le modalità già stabilite con l'ordinanza presidenziale del 21/12/2022, con la precisazione che nel perio- do estivo trascorreranno con il 15 giorni consecutivi con facoltà di CP_1 pernottamento, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dall'1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comuni- care i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per cinque giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le fe- stività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disac- cordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 24 di dicembre o dal 30 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro geni- tore ad anni alterni;
la giornata del compleanno dei minori, potrà essere trascorsa con entram- bi i genitori, ovvero nel caso di disaccordo, dalle ore 9,00 fino alle ore 14,00 con un genitore e dalle ore 14,00 fino alle ore 21,00 con l'altro genitore, ad anni alterni.
Va, peraltro, sul punto ribadito che detto regime di incontri deve conside- rarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente.
- 9 - 11. Sull'assegnazione della casa coniugale
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa Parte_1 coniugale, sito in Palermo, Via Largo Ispica n. 4, di proprietà esclusiva della predetta, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il cen- tro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si arti- cola la vita familiare.
12. Provvedimenti di carattere economico
Per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniu- ge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una dif- ferenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di or- dine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si im- pone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matri- monio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge ri- chiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valu- tazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazio- ne dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile rico- struzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in
- 10 - relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di manteni- mento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma an- che di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economi- ca (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, in- vece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione per- sonale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e ma- teriale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le ne- cessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla ca- pacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che impli- ca una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cas- sazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
- 11 - Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
12.1 Nel caso in esame, per quanto concerne dalla certifi- Parte_1 cazione sulla situazione tributaria dell'Agenzia dell'Entrate, prodotta il
- 12 - 31.5.2024, risulta che non ha percepito alcun reddito negli anni 2020 e
2021, mentre nel 2022 ha prodotto redditi da lavoro dipendente pari a euro
560,00.
La ricorrente ai Servizi Sociali incaricati da questo Tribunale ha racconta- to di percepire dall la somma di 600,00 euro mensili quale assegno CP_4
d'inclusione e di euro 200,00 a titolo di assegno unico per i figli minori (cfr. relazione sociale del 5/07/2024).
E' inoltre incontestato e risulta per tabulas dalla documentazione versata in atti che sull'immobile adibito a casa coniugale grava un mutuo trentenna- le, stipulato nel 2019, cointestato ad entrambi i coniugi, con una rata mensi- le di circa euro 370,00 (si veda doc. n. 7 posto a corredo del ricorso).
svolge attività lavorativa come operaio motorista alle Controparte_1 dipendenze della “Liberty Lines s.p.a.” in virtù di un contratto a tempo inde- terminato e percepisce una retribuzione mensile che varia dai 1800,00 euro ai 2.500,00 euro mensili.
Dall'analisi della documentazione reddituale offerta in comunicazione si evince che ha prodotto nel 2023 un reddito di euro 26.481,97; nel 2022 di euro 37.403,00 e nel 2021 di euro 31.636,53 (cfr. Certificazioni uniche
2022,2023 e 2024 depositate il 28/05/2024).
Il TU ha precisato di dover far fronte con il suo stipendio al versa- mento della somma di 450,00 euro, pari ad 1/5 dello stipendio per un pigno- ramento di somme pregresse non versate nel periodo di disoccupazione dopo il licenziamento dalla Grimaldi Lines S.p.A e di essere onerato del pagamento di due rate per finanziamenti stipulati in costanza di matrimonio per l'acquisto di un'autovettura e per esigenze familiari.
Tuttavia, il resistente ha prodotto unicamente la schermata di un finan- ziamento con una rata di euro 283,68 con scadenza il 15.11.2025 (doc. n. 6 della comparsa) e non ha, invece, documentato in alcun modo le ulteriori esposizioni debitorie asseritamente sostenute in relazione alla rata di euro
105,00 per l'acquisto di un cellulare in uso esclusivo alla sig.ra ac- Pt_1 quistato a febbraio 2022- e di ulteriori euro 149,00 quale rata per l'acquisto di un'autovettura a far data dal 2020 che la moglie avrebbe successivamente venduto.
- 13 - Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di ma- trimonio nonché le rispettive disponibilità economiche e capacità reddituali,
è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condi- zioni economiche dei coniugi.
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, della circostanza che il resistente non ha oneri abitativi poiché vive in un immobile che gli è stato donato dal padre, delle esigenze di vita ordina- rie di due minori dell'età dei figli della coppia e della fissazione del domicilio prevalente dei medesimi presso l'abitazione materna, nonché della capacità lavorativa generica posseduta dalla ricorrente in ragione dell'età (27 anni e all'epoca della cessazione della convivenza con il coniuge ne aveva 24), appa- re equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere in favo- Controparte_1 re di la somma complessiva di euro 650,00, di cui euro 200 Parte_1
(pari all'incirca alla metà della rata mensile del mutuo cointestato) per il mantenimento personale della moglie ed euro 450,00 mensili a titolo di con- tributo al mantenimento dei figli minori della coppia (euro 225,00 per cia- scun figlio), somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire nella misura del 70% alle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo
Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 lu- glio 2019.
In considerazione del disposto affidamento congiunto della prole ad en- trambi i genitori, tenuto conto del fatto, incontestato, che il genitore non convivente frequenta assiduamente i due figli minori, l'assegno unico univer- sale per i figli a carico spetta, in difetto di differenti accordi tra i genitori, nel- la misura della metà ciascuno (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021).
La decorrenza delle superiori statuizioni economiche, fondata su emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va fissata a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il periodo pregresso quanto già stabilito l'ordinanza presidenziale del
- 14 - 21/12/2022, come parzialmente modificata con provvedimento del
23/12/2023.
13. Spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, della soccom- benza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, sussisto- no fondati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese proces- suali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1) richiama la sentenza non definitiva n. 2776/2023 emessa in data
9/06/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_3
[...
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in
Palermo, il 3/06/2016, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 34, parte I, dell'anno 2016;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da CP_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
3) dichiara rinunciata la domanda di addebito della separazione proposta da;
Parte_1
4) dispone l'affidamento condiviso dei figli della coppia CE, nato a
Palermo l'1/07/2017, e , nata a Palermo il [...], ad [...]- Per_1 trambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, alla quale attribuisce la facoltà di esercitare disgiuntamente la responsabilità geni- toriale sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti i minori;
5) dispone che il padre potrà incontrare i figli secondo il regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori e, in caso di per- manente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore con convivente abbia fa- coltà di incontrare e di tenere con sé i figli minori secondo le modalità indicate in parte motiva;
6) assegna la casa coniugale sita a Palermo, Via Largo Ispica n. 4, alla ri-
- 15 - corrente;
Parte_1
7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a far data Controparte_1 dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando per il periodo pregresso quanto già stabilito l'ordinanza presi- denziale del 21/12/2022, come parzialmente modificata con provvedi- mento del 23/12/2023, in favore di la complessiva Parte_1 somma di euro 650,00, di cui euro 200 per il mantenimento personale della moglie ed euro 450,00 mensili a titolo di contributo al manteni- mento dei figli minori della coppia (euro 225,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
8) dichiara tenuto al pagamento del 70% delle spese Controparte_1 straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando per il periodo pregresso quan- to già stabilito l'ordinanza presidenziale del 21/12/2022, come parzial- mente modificata con provvedimento del 23/12/2023;
9) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
10) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
- 16 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. CE Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9330 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Lombardo Serena;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Faraci Cinzia;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 3.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data
8/07/2022, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
il 3/06/2016 a Palermo, unione dalla quale sono nati i figli CP_2
1 CE (l'1/07/2017) e (il 17/08/2014), ha chiesto di pronuncia- Per_1 re la separazione personale dei coniugi addebitandone la responsabilità al marito, disponendo l'assegnazione della casa familiare in suo favore, nonché
l'affidamento esclusivo dei figli con domiciliazione prevalente presso la sua abitazione, con l'obbligo a carico del marito di versare la complessiva somma di euro 1.200,00 mensili, di cui euro 400,00 per il suo mantenimento ed eu- ro 800,00 quale contributo per i due minori, oltre al pagamento del 70% del- le spese straordinarie.
2. Nel costituirsi in giudizio ha aderito alla domanda di Controparte_1 separazione e tuttavia, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, ha chie- sto in via riconvenzionale di addebitarne la responsabilità alla moglie.
Ha poi invocato l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i geni- tori con tempi di permanenza paritari presso ciascun genitore.
Ha, infine, contestato le richieste economiche della controparte con riferi- mento al quantum, precisando di non poter corrispondere un assegno supe- riore ad euro 500,00 mensili, esclusivamente a titolo di contributo per i figli minori, nonché il 50% delle spese straordinarie.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 7/12/2022, il Presidente, con ordinanza del 21/12/2022, rimet- teva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti prov- vedimenti interinali nell'interesse dei coniugi e della prole:
“affida i minori CE, nato a [...] il [...], e , nata a [...]- Per_1 lermo il 17.8.2014, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale;
dispone che CP_3
[...
potrà esercitare il proprio diritto di visita, compatibilmente ai propri impegni lavorativi ed in difetto di diverso accordo, come segue:
- due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola e con facoltà di pernot- tamento, nonché onere del padre di riaccompagnare i minori la mattina se- guente dalla madre o a scuola (in base ai suoi orari di lavoro e ai giorni in cui il padre sbarca dopo il turno di lavoro e al periodo dell'anno);
a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio, con pernottamento ed one- re di accompagnarla dalla madre o a scuola;
- nelle principali festività civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza
- 2 - con l'altro genitore;
- con specifico riferimento alle festività natalizie, i minori trascorreranno con la madre dal giorno 24 dicembre al 30 dicembre e con il padre dal 30 dicembre sino al 6 gennaio 2023, con la possibilità di invertire i tempi di permanenza con ciascun genitore, in ragione dei turni lavorativi del padre;
- durante le vacanze estive, per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore;
- il padre potrà contattare telefonicamente i due minori ogni giorno nelle se- guenti fasce orarie, che tengono conto degli impegni scolastici e dei tempi di ri- poso dei minori: ad ora di pranzo, dalle 13:30 alle 14:30; e la sera dalle ore 19 alle ore 20. pone a carico di l'onere di pagare la rata mensile del mu- Controparte_1 tuo della casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente (a titolo di man- tenimento personale della ricorrente); determina nella misura di € 380,00 mensili, annualmente rivalutabili se- condo gli indici Istat, il contributo che è tenuto a versare a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento indiretto Parte_1 dei figli minori (pari alla metà per ciascuno), comprensivo della quota del 50% dell'Assegno Unico e Universale percepito dal , restando inteso che la CP_1
Signora avrà diritto a chiedere e percepire la restante quota del Parte_1
50% del medesimo assegno;
dispone che le spese straordinarie relative ai minori siano ripartite nella mi- sura del 50% a carico di ciascun genitore (…);”
4. Con successiva ordinanza, emessa il 27/12/2023 nell'ambito del sub- procedimento n. r.g. 9330- 1/2022, è stato disposto “a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale resa in data 21/12/2022 che il resistente
[...]
versi mensilmente alla ricorrente la somma di euro CP_3 Parte_1
370,00 a titolo di mantenimento della medesima”.
5. Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della documentazione prodotta, essendo state respinte le ulteriori richieste istrut- torie articolate dalle parti, in quanto, in parte, inammissibili e in altra parte superflue ai fini del decidere (cfr. ordinanza del 23/12/2023 con la quale è stato altresì, conferito incarico ai Servizi sociali del Comune di Palermo “di
- 3 - svolgere indagine sociale sul nucleo familiare, al fine di accertare i rapporti tra
i figli minori CE, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Per_1
17.8.2014, ed il padre, di verificare l'andamento degli incontri tra gli stessi, esaminando la possibilità di ulteriori spazi di intervento”).
Infine, all'esito dell'acquisizione della relazione trasmessa dal Servizio so- ciale del Comune, all'udienza del 3/03/2025 - celebrata con modalità carto- lare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito de- gli scritti conclusivi.
6. In via preliminare, deve osservarsi che entrambe le parti hanno prodot- to, in allegato alle proprie comparse conclusionali depositate rispettivamente il 30/04/2025 e il 3/05/2025, documentazione reddituale del resistente e, segnatamente: le buste paga relative ai mesi di febbraio 2024, febbraio e marzo 2025.
Si tratta, invero, di documenti inutilizzabili ai fini della decisione, atteso che gli scritti conclusivi sono atti nei quali è consentito alle parti unicamente illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine.
E' noto infatti che la comparsa conclusionale assolve unicamente una fun- zione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non po- tendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. Ord. 12.1.2012,
n. 315) o nuove produzioni documentali non rimesse al contraddittorio delle parti, il cui limite inderogabile è costituito dall'udienza di precisazione delle conclusioni, fermo restando, peraltro, che si deve comunque trattare di do- cumentazione formata in epoca successiva alla scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
7. Sulla domanda di separazione
Occorre, in primo luogo, dare atto che in data 9/06/2023 è stata emessa la sentenza non definitiva n. 2776/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
8. Sulla domanda di addebito
- 4 - In ordine alle domande di addebito formulate da entrambe le parti negli atti introduttivi, si osserva che nel ricorso aveva chiesto di Parte_1 addebitare la responsabilità della irreversibile crisi coniugale alle condotte violente durante il matrimonio del marito, nei confronti del quale, a seguito della denuncia dalla medesima presentata, con ordinanza del 6/04/2020, era stata applicata, dal Giudice delle Indagini Preliminari, la misura cautela- re dell'allontanamento dalla casa coniugale e del divieto di avvicinamento al- la moglie (cfr. doc. n. 4) e, con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
n. 2917/2020 emessa il 22/12/2020, era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione (con la sospensione condizionale) per il reato di maltrattamenti in famiglia (cfr. doc. n. 5).
Nondimeno la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente ai sensi del capoverso dell'art. 151 cod. civ. non è stata reiterata nelle note scritte di pre- cisazione delle conclusioni depositate il 28.2.2025 e neppure nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica successivamente depositate, sicché deve ritenersi senz'altro rinunciata.
, dal canto suo, ha chiesto in via riconvenzionale di ad- Controparte_1 debitare la separazione alla moglie in quanto la stessa lo avrebbe tradito in costanza di matrimonio così violando il dovere di fedeltà.
Al riguardo, in punto di diritto, mette conto evidenziare che in ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condot- te contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa- zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della conviven-
- 5 - za.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi- care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effica- cia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito non pare superfluo rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione «La dichiarazione di adde- bito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevol- mente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniu- gi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in ca- so di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il compor- tamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito» (cfr., tra le tante, Cass. n.
40795/2021).
E' stato, altresì, affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosser- vanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'o- nere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere in- tollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 3923/2018).
Ora, nella vicenda in esame, il resistente ha rappresentato che dopo la sua condanna per maltrattamenti in famiglia i coniugi avevano ripreso la convi- venza per circa due anni (da aprile 2020 e sino alla fine marzo 2022), di fatto riconciliandosi, fino a quando aveva scoperto l'esistenza di una relazione ex- traconiugale intrattenuta dalla moglie con un altro uomo e aveva deciso di abbandonare definitivamente la casa familiare.
Orbene, nel caso di specie è agevole rilevare che il resistente, a fronte delle
- 6 - contestazioni avanzate dalla ricorrente rispetto agli addebiti alla medesima mossi, ha prodotto la relazione di un investigatore privato dalla quale si rica- va unicamente che la moglie il 12 aprile 2022, di mattina, si era incontrata con un uomo e si era intrattenuta con quest'ultimo nella sua autovettura per circa mezz'ora (si vedano due ritrazioni fotografiche allegate di alcune auto- vetture parcheggiate).
Invero, si tratta di un episodio in ogni caso occorso dopo che, com'è pacifi- co, era già cessata la convivenza tra i coniugi nel mese di marzo 2022 (si ve- da, sul punto, schermata, prodotta dalla ricorrente il 7.12.2022, del messag- gio di “whatsapp” inviato dal resistente alla moglie con il quale le aveva co- municato la decisione di andar via da casa).
Del resto, con precipuo riguardo alle richieste istruttorie articolate dal nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI co. n. 2) c.p.c., CP_1 quanto all'interrogatorio formale della ricorrente, preme evidenziare che la separazione personale dei coniugi, nonché i fatti sui quali viene fondata la richiesta di addebito e di affidamento dei figli minori, costituiscono materia di ordine pubblico, sottratta alla disponibilità delle parti e che, pertanto, non possono formare oggetto di confessione e vanno, quindi, accertati con mezzi diversi dall'interrogatorio formale.
Per altro verso, la prova testimoniale ivi dedotta con il teste Testimone_1
è inammissibile, in quanto è stata formulata in termini generici, dal
[...] momento che i relativi capitoli non contengono un riferimento topico preciso o un riferimento storico di dettaglio (“Vero è che intrattengo da diverso tempo una relazione extra coniugale con la sig.ra ”; “Vero è che i no- Parte_1 stri incontri erano favoriti dalla circostanza che il sig. lavorava imbar- CP_1 cato ed era fuori Palermo per lunghi periodi”; “Vero è che, in costanza di ma- trimonio, spesso la mattina, quando la sig.ra lasciava i figli a scuola Pt_1 ci incontravamo”).
D'altro canto, la prova testimoniale con l'investigatore privato che ha re- datto la relazione depositata nel presente procedimento è superflua poiché tende ad ottenere una asseverazione del contenuto della relazione in parola.
Sulla scorta delle considerazioni illustrate va dunque confermata l'ordinanza emessa dal Giudice Istruttore il 23.12.2023, con la quale sono
- 7 - state respinte le richieste istruttorie del resistente.
D'altro canto, è appena il caso di osservare che il a fondamento CP_1 della domanda proposta ai sensi del capoverso dell'art. 151 cod. civ., si è li- mitato a dedurre, del tutto genericamente, di avere avuto il sospetto che la moglie intrattenesse una relazione extraconiugale e per tale ragione avrebbe,
a suo dire, deciso di allontanarsi dall'abitazione familiare e, tuttavia, nessu- na prova a sostegno di simile assunto ha neppure articolato al fine di dimo- strare che, effettivamente, la violazione del dovere di fedeltà da parte della aveva determinato la crisi irreversibile del rapporto di coniugio. Pt_1
Alla luce delle argomentazioni che precedono la domanda di addebito pro- posta dalla parte resistente va, pertanto, rigettata.
9. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, va confermato il modello legale di affidamento condiviso, già disposto con la richiamata or- dinanza presidenziale del 21/12/2022 dei figli minori CE (nato l'1/07/2017) e (nata il [...]) ad entrambi i genitori- come pe- Per_1 raltro pure da ultimo richiesto da entrambi- e con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, in conformità alla situazione di fatto ormai consolidata sin dalla cessazione della convivenza tra le parti.
Ed invero, dalla relazione dei Servizi Sociali incaricati, trasmessa il
05/07/2024 emerge che: “(…) malgrado i dissapori coniugali, la signora Pt_2
ha riferito che il sig. ha sempre mantenuto un rapporto costante
[...] CP_1 con i figli, sentendoli al telefono quotidianamente e portandoli con sé per qual- che giorno tutte le volte che rientra a Palermo nei periodi di pausa dal lavoro.
Nell'ultimo anno gli incontri padre-figli si sarebbero intensificati in coincidenza con il cambiamento di ditta dell'uomo e anche la relazione genitoriale sarebbe migliorata. (Il Sig. ) ha implicitamente evitato di narrare fatti relativi al- CP_1 la loro storia conflittuale, limitandosi a riferire di un raggiunto equilibrio e dia- logo esclusivamente in funzione dei bisogni dei bambini. (…) L'uomo ha inoltre riferito di vedere i figli tutte le volte che vuole e che può, senza alcuna limita- zione da parte della signora , riscontrando nei bambini una situazione Pt_1 di serenità, seppur figli di genitori separati.
Per quanto sopra, l'affidamento condiviso dei minori con domicilio prevalen-
- 8 - te presso la madre sembra ancora oggi la soluzione più adeguata e condivisa dalla coppia genitoriale” (vedasi relazione sociale in atti).
Va, inoltre, attribuita a la facoltà di esercitare disgiunta- Parte_1 mente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministra- zione riguardanti la minore, onde scongiurare in radice il rischio di paralisi o ritardo nella adozione delle decisioni sul punto, dal momento che il coniuge per l'attività lavorativa che svolge come marinario si trova sovente fuori Pa- lermo.
10. Regime di visita
In ordine al regime di visita va prevista la facoltà per il genitore non collo- catario di incontrare e tenere con sé i figli minori, compatibilmente con le lo- ro esigenze scolastiche e con i turni lavorativi del padre, fatti salvi diversi ac- cordi liberamente stretti dalle parti, secondo le modalità già stabilite con l'ordinanza presidenziale del 21/12/2022, con la precisazione che nel perio- do estivo trascorreranno con il 15 giorni consecutivi con facoltà di CP_1 pernottamento, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dall'1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comuni- care i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per cinque giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le fe- stività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disac- cordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 24 di dicembre o dal 30 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro geni- tore ad anni alterni;
la giornata del compleanno dei minori, potrà essere trascorsa con entram- bi i genitori, ovvero nel caso di disaccordo, dalle ore 9,00 fino alle ore 14,00 con un genitore e dalle ore 14,00 fino alle ore 21,00 con l'altro genitore, ad anni alterni.
Va, peraltro, sul punto ribadito che detto regime di incontri deve conside- rarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente.
- 9 - 11. Sull'assegnazione della casa coniugale
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa Parte_1 coniugale, sito in Palermo, Via Largo Ispica n. 4, di proprietà esclusiva della predetta, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il cen- tro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si arti- cola la vita familiare.
12. Provvedimenti di carattere economico
Per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniu- ge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una dif- ferenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di or- dine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si im- pone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matri- monio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge ri- chiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valu- tazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazio- ne dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile rico- struzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in
- 10 - relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di manteni- mento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma an- che di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economi- ca (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, in- vece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione per- sonale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e ma- teriale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le ne- cessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla ca- pacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che impli- ca una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cas- sazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
- 11 - Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
12.1 Nel caso in esame, per quanto concerne dalla certifi- Parte_1 cazione sulla situazione tributaria dell'Agenzia dell'Entrate, prodotta il
- 12 - 31.5.2024, risulta che non ha percepito alcun reddito negli anni 2020 e
2021, mentre nel 2022 ha prodotto redditi da lavoro dipendente pari a euro
560,00.
La ricorrente ai Servizi Sociali incaricati da questo Tribunale ha racconta- to di percepire dall la somma di 600,00 euro mensili quale assegno CP_4
d'inclusione e di euro 200,00 a titolo di assegno unico per i figli minori (cfr. relazione sociale del 5/07/2024).
E' inoltre incontestato e risulta per tabulas dalla documentazione versata in atti che sull'immobile adibito a casa coniugale grava un mutuo trentenna- le, stipulato nel 2019, cointestato ad entrambi i coniugi, con una rata mensi- le di circa euro 370,00 (si veda doc. n. 7 posto a corredo del ricorso).
svolge attività lavorativa come operaio motorista alle Controparte_1 dipendenze della “Liberty Lines s.p.a.” in virtù di un contratto a tempo inde- terminato e percepisce una retribuzione mensile che varia dai 1800,00 euro ai 2.500,00 euro mensili.
Dall'analisi della documentazione reddituale offerta in comunicazione si evince che ha prodotto nel 2023 un reddito di euro 26.481,97; nel 2022 di euro 37.403,00 e nel 2021 di euro 31.636,53 (cfr. Certificazioni uniche
2022,2023 e 2024 depositate il 28/05/2024).
Il TU ha precisato di dover far fronte con il suo stipendio al versa- mento della somma di 450,00 euro, pari ad 1/5 dello stipendio per un pigno- ramento di somme pregresse non versate nel periodo di disoccupazione dopo il licenziamento dalla Grimaldi Lines S.p.A e di essere onerato del pagamento di due rate per finanziamenti stipulati in costanza di matrimonio per l'acquisto di un'autovettura e per esigenze familiari.
Tuttavia, il resistente ha prodotto unicamente la schermata di un finan- ziamento con una rata di euro 283,68 con scadenza il 15.11.2025 (doc. n. 6 della comparsa) e non ha, invece, documentato in alcun modo le ulteriori esposizioni debitorie asseritamente sostenute in relazione alla rata di euro
105,00 per l'acquisto di un cellulare in uso esclusivo alla sig.ra ac- Pt_1 quistato a febbraio 2022- e di ulteriori euro 149,00 quale rata per l'acquisto di un'autovettura a far data dal 2020 che la moglie avrebbe successivamente venduto.
- 13 - Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di ma- trimonio nonché le rispettive disponibilità economiche e capacità reddituali,
è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condi- zioni economiche dei coniugi.
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, della circostanza che il resistente non ha oneri abitativi poiché vive in un immobile che gli è stato donato dal padre, delle esigenze di vita ordina- rie di due minori dell'età dei figli della coppia e della fissazione del domicilio prevalente dei medesimi presso l'abitazione materna, nonché della capacità lavorativa generica posseduta dalla ricorrente in ragione dell'età (27 anni e all'epoca della cessazione della convivenza con il coniuge ne aveva 24), appa- re equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere in favo- Controparte_1 re di la somma complessiva di euro 650,00, di cui euro 200 Parte_1
(pari all'incirca alla metà della rata mensile del mutuo cointestato) per il mantenimento personale della moglie ed euro 450,00 mensili a titolo di con- tributo al mantenimento dei figli minori della coppia (euro 225,00 per cia- scun figlio), somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire nella misura del 70% alle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo
Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 lu- glio 2019.
In considerazione del disposto affidamento congiunto della prole ad en- trambi i genitori, tenuto conto del fatto, incontestato, che il genitore non convivente frequenta assiduamente i due figli minori, l'assegno unico univer- sale per i figli a carico spetta, in difetto di differenti accordi tra i genitori, nel- la misura della metà ciascuno (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021).
La decorrenza delle superiori statuizioni economiche, fondata su emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va fissata a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il periodo pregresso quanto già stabilito l'ordinanza presidenziale del
- 14 - 21/12/2022, come parzialmente modificata con provvedimento del
23/12/2023.
13. Spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, della soccom- benza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, sussisto- no fondati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese proces- suali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1) richiama la sentenza non definitiva n. 2776/2023 emessa in data
9/06/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_3
[...
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in
Palermo, il 3/06/2016, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 34, parte I, dell'anno 2016;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da CP_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
3) dichiara rinunciata la domanda di addebito della separazione proposta da;
Parte_1
4) dispone l'affidamento condiviso dei figli della coppia CE, nato a
Palermo l'1/07/2017, e , nata a Palermo il [...], ad [...]- Per_1 trambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, alla quale attribuisce la facoltà di esercitare disgiuntamente la responsabilità geni- toriale sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti i minori;
5) dispone che il padre potrà incontrare i figli secondo il regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori e, in caso di per- manente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore con convivente abbia fa- coltà di incontrare e di tenere con sé i figli minori secondo le modalità indicate in parte motiva;
6) assegna la casa coniugale sita a Palermo, Via Largo Ispica n. 4, alla ri-
- 15 - corrente;
Parte_1
7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a far data Controparte_1 dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando per il periodo pregresso quanto già stabilito l'ordinanza presi- denziale del 21/12/2022, come parzialmente modificata con provvedi- mento del 23/12/2023, in favore di la complessiva Parte_1 somma di euro 650,00, di cui euro 200 per il mantenimento personale della moglie ed euro 450,00 mensili a titolo di contributo al manteni- mento dei figli minori della coppia (euro 225,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
8) dichiara tenuto al pagamento del 70% delle spese Controparte_1 straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando per il periodo pregresso quan- to già stabilito l'ordinanza presidenziale del 21/12/2022, come parzial- mente modificata con provvedimento del 23/12/2023;
9) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
10) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
- 16 -