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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 23494 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 28/06/2024 e vertente
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Luogo e data di nascita -EGITTO in data 15/02/1948 C.F._2
Cittadinanza egiziana
Residenza residente in [...], 11 20141 MILANO ITALIA
rappresentato e difeso dall'Avv. CERRATO ALESSANDRO presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
), Controparte_1 C.F._3
Luogo e data di nascita: in data 16/12/1979 Persona_1
Cittadinanza: egiziana
Residenza in VIA ACCADEMIA,53 20131 MILANO ITALIA
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. del 26 marzo 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 22/10/2019 (iscritto presso gli Atti dello
Stato civile del Comune di Milano anno 2019 atto n. 1461 reg. I R. 01 parte I, serie ). Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi si sono separati con sentenza n. 2155/2023 del 9 marzo 2023, pubblicata il 16 marzo 2023 del
Tribunale Ordinario di Milano (passata in giudicato).
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/06/2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 26 marzo 2025, così differita dall'udienza del 19 dicembre 2024 attesa la rinnovazione della notifica del ricorso che non risultava correttamente perfezionata, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: ” ” non vedo né sento mia moglie da anni e anni. Non so più dive viva e cosa faccia.
Al tempo della convivenza non lavorava, non ha mai lavorato. Lavoravo solo io. Io sono pensionato ma anche invalido, Come vede sono in sedia a rotelle. Faccio fatica a parlare. Prendo una pensione di invalidità di €
800,00 comprensivo dell'accompagnamento. Vivo in una casa Aler, c'è una badante che mi aiuta perché come lei può vedere non sono autonomo. Mio figlio, avuto da una precedente relazione, che mi ha accompagnato mia aiuta anche economicamente e materialmente. Altrimenti non ce la farei. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso chiedendo la sola pronuncia sullo status, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie. Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte attrice, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la sola pronuncia di divorzio. All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione, rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile. La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 26 marzo 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo entrambe le parti di cittadinanza egiziana, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice e la stessa convenuta;
è applicabile, altresì,
pagina 2 di 4 la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto,
trovare accoglimento.
Le parti hanno celebrato matrimonio con rito civile in MILANO il 22/10/2019 (iscritto presso gli Atti dello Stato civile del Comune di Milano anno 2019 atto n. 1461 reg. I R. 01 parte I, serie ).
Dalla loro unione non nascevano figli.
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza n. 2155/2023 del 9 marzo 2023, pubblicata il 16 marzo 2023 del Tribunale Ordinario di Milano (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia richiesta, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in MILANO il 22/10/2019 (iscritto presso gli Atti dello Stato civile del Comune di Controparte_1
Milano anno 2019 atto n. 1461 reg. I R. 01 parte I, serie);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 28/06/2024 e vertente
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Luogo e data di nascita -EGITTO in data 15/02/1948 C.F._2
Cittadinanza egiziana
Residenza residente in [...], 11 20141 MILANO ITALIA
rappresentato e difeso dall'Avv. CERRATO ALESSANDRO presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
), Controparte_1 C.F._3
Luogo e data di nascita: in data 16/12/1979 Persona_1
Cittadinanza: egiziana
Residenza in VIA ACCADEMIA,53 20131 MILANO ITALIA
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. del 26 marzo 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 22/10/2019 (iscritto presso gli Atti dello
Stato civile del Comune di Milano anno 2019 atto n. 1461 reg. I R. 01 parte I, serie ). Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi si sono separati con sentenza n. 2155/2023 del 9 marzo 2023, pubblicata il 16 marzo 2023 del
Tribunale Ordinario di Milano (passata in giudicato).
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/06/2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 26 marzo 2025, così differita dall'udienza del 19 dicembre 2024 attesa la rinnovazione della notifica del ricorso che non risultava correttamente perfezionata, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: ” ” non vedo né sento mia moglie da anni e anni. Non so più dive viva e cosa faccia.
Al tempo della convivenza non lavorava, non ha mai lavorato. Lavoravo solo io. Io sono pensionato ma anche invalido, Come vede sono in sedia a rotelle. Faccio fatica a parlare. Prendo una pensione di invalidità di €
800,00 comprensivo dell'accompagnamento. Vivo in una casa Aler, c'è una badante che mi aiuta perché come lei può vedere non sono autonomo. Mio figlio, avuto da una precedente relazione, che mi ha accompagnato mia aiuta anche economicamente e materialmente. Altrimenti non ce la farei. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso chiedendo la sola pronuncia sullo status, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie. Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte attrice, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la sola pronuncia di divorzio. All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione, rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile. La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 26 marzo 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo entrambe le parti di cittadinanza egiziana, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice e la stessa convenuta;
è applicabile, altresì,
pagina 2 di 4 la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto,
trovare accoglimento.
Le parti hanno celebrato matrimonio con rito civile in MILANO il 22/10/2019 (iscritto presso gli Atti dello Stato civile del Comune di Milano anno 2019 atto n. 1461 reg. I R. 01 parte I, serie ).
Dalla loro unione non nascevano figli.
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza n. 2155/2023 del 9 marzo 2023, pubblicata il 16 marzo 2023 del Tribunale Ordinario di Milano (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia richiesta, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in MILANO il 22/10/2019 (iscritto presso gli Atti dello Stato civile del Comune di Controparte_1
Milano anno 2019 atto n. 1461 reg. I R. 01 parte I, serie);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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